DISCIPLINA ORGANIZZATIVA SULLE MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL ESAME PER L ABILITAZIONE ALL ESERCIZIO VENATORIO

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DISCIPLINA ORGANIZZATIVA SULLE MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL ESAME PER L ABILITAZIONE ALL ESERCIZIO VENATORIO (Art. 29 L.R. 12 Gennaio 1994 n. 3 e Disciplinare Regionale 25 febbraio 2004 n. 13/R) Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità Art. 2 Sessioni di esame. Convocazione I N D I C E Capo II SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME Art. 3 Prova scritta Art. 4 Questionario d esame Art. 5 Risposte errate Art. 6 Comportamento durante la prova scritta Art. 7 Prova orale Capo III DISPOSIZIONI FINALI Art. 8 Pubblicità Art. 9 Vigilanza Art. 10 Attestazione Art. 11 Spese

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità 1. Le seguenti norme disciplinano le modalità di svolgimento delle prove connesse all esame per l abilitazione all esercizio venatorio così come previsto dall art. 29 della Legge Regionale n. 3/1994 e dal Titolo I del Disciplinare Regione Toscana n. 13/R del 25/02/2004 e successive modifiche ed integrazioni. 2. La nomina e la durata della Commissione di esame sono disciplinate dalle suddette fonti normative, alle quali si rinvia per ogni aspetto. Art. 2 Sessioni di esame. Convocazione 1. Sono fissate almeno tre sessioni di esami ogni anno. Il presidente della Commissione ne stabilisce le date entro il 31 gennaio. 2. Per richiedere l ammissione all esame, il candidato dovrà presentare apposita istanza in bollo, indirizzata al Presidente della Provincia, avvalendosi del modulo predisposti dall ufficio competente. 3. L esame si compone di due prove : una scritta da espletare in forma di quiz a risposta multipla e da una orale consistente in un colloquio individuale nelle materie di cui all art. 29 comma 7 della Legge Regionale n. 3/94, secondo quanto previsto dall art. 3, comma 4 del Disciplinare Regionale n. 13/R del 25/02/2004. 4. I candidati saranno convocati per sostenere la prova scritta con un preavviso di almeno 20 giorni. Per ciascuna sessione saranno considerate esclusivamente le domande pervenute non oltre il trentesimo giorno antecedente la data stabilita per l esame, mentre quelle pervenute successivamente a tale termine saranno considerate per la sessione successiva. 5. I candidati che abbiano superato la prova scritta, saranno convocati per la prova orale con almeno sette giorni di preavviso. 6. Per sostenere la prova orale, il candidato deve presentare all ufficio copia del certificato medico anamnestico di cui all art. 3 del Decreto del Ministero della Sanità del 28/04/98 rilasciato dal proprio medico. CAPO II SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME Art. 3 Prova scritta 1. Nel giorno e nell ora stabilita dal Presidente per la prova scritta, la Commissione si riunisce, almeno mezz ora prima, e predispone i questionari di cui al successivo art. 4. 2. La Commissione procede quindi all identificazione dei candidati, alla verifica degli assenti e dà lettura delle avvertenze per la corretta compilazione dei questionari e il regolare svolgimento della prova dando lettura dei successivi artt. 4, 5 e 6. 3. Se il richiedente convocato non si presenta alla prova scritta e non giustifica la propria assenza, mediante comunicazione scritta da far pervenire all ufficio a mezzo lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica, la domanda di ammissione verrà archiviata e dovrà presentare nuova istanza ai sensi del precedente art. 2 comma 2. 4. Successivamente, alla presenza di due candidati in qualità di testimoni, si procede alla verifica della integrità della busta contenente le schede quiz e della busta del correttore,

all apertura della busta contenente i questionari, alla loro distribuzione ai candidati ed all annullamento delle schede non utilizzate, facendo risultare tutte queste operazioni, nonché il nome dei due testimoni, nel verbale della seduta. 5. Allo scadere del tempo previsto per la prova e comunque dopo la consegna di tutti i questionari, la Commissione procede all apertura della busta contenente il correttore e successivamente alla correzione degli elaborati, evidenziando le risposte errate con l annotazione E ed indicando il numero complessivo degli errori. Dell esito dell esame sarà data immediata comunicazione mediante affissione del risultato. 6. Al termine della prova, la Commissione procede a chiudere in un unica busta il verbale delle operazioni di esame contenente gli esiti finali, le schede quiz (comprese quelle annullate perché non utilizzate) ed il correttore. 7. Il candidato non riconosciuto idoneo alla prova scritta può accedere ad una nuova sessione d esame, non prima che siano trascorsi tre mesi. In tal caso il candidato deve presentare una nuova istanza in bollo ai sensi del precedente art. 2 comma 2. Art. 4 Questionario d esame 1. La prova scritta, da svolgersi contestualmente da tutti i richiedenti convocati, consiste in un questionario di 25 domande sulle materie di cui all art. 29, comma 7 della L.R. 3/1994 suddivise per materia, secondo quanto previsto dall art. 3, comma 5 del Disciplinare Regionale n. 13/R del 25/02/2004 e s.m.i. 2. Ciascuna domanda prevede tre risposte, delle quali soltanto una esatta. Il candidato dovrà barrare soltanto la risposta che considera giusta. 3. Prima di iniziare la prova, il candidato deve apporre, negli appositi spazi previsti nelle testate delle pagine di cui si compone il questionario, le proprie generalità (cognome e nome) e firmare con firma leggibile l apposito spazio sulla pagina finale. 4. La compilazione del questionario deve essere effettuata esclusivamente con penne a sfera con inchiostro blu o nero. 5. Il tempo concesso per la compilazione del questionario è fissato in trenta minuti. 6. La prova scritta si intende superata se il numero delle risposte errate è al massimo pari a 3; il quarto errore determina l esito negativo della prova. 7. Al candidato che non supera la prova scritta, è data la possibilità, a seguito di richiesta verbale e nel tempo immediatamente successivo all affissione dei risultati della prova, di visionare la scheda per venire a conoscenza degli errori commessi. 8. A tutti i candidati è data comunque la possibilità di ottenere copia del questionario compilato facendo esplicita richiesta scritta all ufficio competente. Art. 5 Risposte errate 1. La risposta è considerata errata nei seguenti casi: a) barratura apposta in modo non chiaro o equivocabile; b) barratura mancante; c) barratura apposta su più risposte, salvo il caso di cui al successivo comma 2. 2. Sono ammesse correzioni sul questionario, mediante apposizione della scritta NO accanto alla risposta da non considerare e barratura della risposta da considerarsi definitiva. Art. 6 Comportamento durante la prova scritta

1. Durante lo svolgimento della prova non è consentito: - consultare testi, fogli o manoscritti; - comunicare con gli altri candidati; - utilizzare matite o penne ad inchiostro cancellabile; - utilizzare altri fogli al di fuori della scheda fornita; - allontanarsi dall aula prima di aver riconsegnato la scheda. In ogni caso, nell aula d esame, devono rimanere almeno tre candidati partecipanti alla prova; - richiedere la scheda per effettuare correzioni quando sia già stata consegnata alla Commissione; - utilizzare o comunque mantenere attivi telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti ed altre apparecchiature di comunicazione. In particolare i telefoni cellulari devono essere posti dai candidati, spenti, sul banco assegnato per la prova. 2. I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti. 3. Non saranno fornite, da parte dei componenti della Commissione presenti, spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nella proposizione delle domande. Art. 7 Prova orale 1. Nel giorno e nell ora stabilita dal Presidente per la prova orale, la Commissione si riunisce e procede all identificazione dei candidati e alla verifica degli assenti. 2. Si procede quindi alla effettuazione dei colloqui individuali. Una volta conclusi tutti i colloqui, la Commissione procede alla valutazione di ciascun candidato, esprimendo un giudizio finale complessivo di idoneo o di non idoneo e redige un apposito verbale. 3. Se il richiedente convocato non si presenta alla prova orale o non giustifica la propria assenza a detta prova, mediante comunicazione scritta, da far pervenire all ufficio a mezzo lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica, la prova sarà considerata non superata. In ogni caso, sia per la prova scritta che per quella orale, il candidato non potrà giustificarsi per più di due volte. 4. Il candidato che non supera la prova orale viene convocato per ripetere la prova una seconda volta; 5. Il candidato non riconosciuto idoneo alla seconda prova orale, può accedere ad una nuova sessione d esame, dovendo ripetere anche la prova scritta, non prima che siano trascorsi tre mesi. In tal caso il candidato deve presentare una nuova istanza ai sensi del precedente art. 2 comma 2. CAPO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 8 Pubblicità 1. Per la più ampia garanzia di trasparenza, le prove d esame sono pubbliche. 2. Il principio di pubblicità non è soggetto ad alcuna restrizione e si attua consentendo a chiunque lo richieda, nel rispetto, quanto a numero e modalità, dell esigenza di non arrecare turbativa all ordinato svolgimento delle prove, di presenziare alle sedute d esame sia durante lo svolgimento degli esami a quiz che durante la correzione degli elaborati e l interrogazione orale. 3. Per garantirne piena conoscibilità, una copia del presente disciplinare sarà tenuta a disposizione durante lo svolgimento delle prove.

Art. 9 Vigilanza 1. La Commissione esaminatrice esercita attività di vigilanza durante lo svolgimento delle prove di esame ed adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire la regolarità delle sedute. 2. La Commissione procede all allontanamento ed alla conseguente esclusione dei candidati sorpresi in flagrante violazione delle disposizioni comportamentali previste dal presente disciplinare. 3. Del provvedimento di allontanamento ed esclusione di un candidato deve essere fatta apposita menzione nel verbale della seduta. Art. 10 Attestazione 1. L attestato che riconosce l abilitazione all esercizio venatorio viene rilasciato in bollo dall ufficio competente. 2. Al momento del rilascio il richiedente dovrà esibire l originale in bollo del Certificato medico di idoneità per il rilascio o il rinnovo della licenza di caccia ed esercizio dello sport del tiro al volo, rilasciato dal Medico Legale. 3. Le spese di bollo sono a carico del richiedente. Art. 11 Spese 1. Le spese per il funzionamento della Commissione esaminatrice sono sostenute dalla Provincia. 2. Parimenti per il materiale didattico fornito ai candidati, l onere finanziario è sostenuto dalla Provincia, ai sensi dell art. 4 del Disciplinare Regionale n. 13/R del 25/02/2004.