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UFFICIO SEGRETERIA certificata@pec.vigliano.info ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 26 del 30/03/2016 OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER L ANNO 2016 L'anno 2016, addì trenta del mese di marzo alle ore 18:00, nella Sala Assessori - Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si riunisce la Giunta Comunale. Presiede Il Sindaco, Cristina Vazzoler. N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 1 VAZZOLER CRISTINA SI 4 GALLO SIMONA SI 2 ZUCCONELLI VALERIANO SI 5 MASCHIETTO ANNALISA SI 3 FILA ROBATTINO PIER PAOLO SI PRESENTI: 5 ASSENTI:0 Partecipa Il Segretario Comunale, Dott.ssa Elena Andronico. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui in oggetto. Su proposta del Sindaco LA GIUNTA COMUNALE Premesso che l art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs del 18.08.2000, n. 267, recante norme sull ordinamento delle autonomie locali, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell esercizio successivo, precisando che tale termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione e Comunicazione, sentita la conferenza Stato-Città e Autonomie Locali; Dato atto che il termine di approvazione del bilancio 2016, è stato differito al 30/04/2016 per effetto di quanto stabilito da: - Decreto Ministero dell Interno del 28.10.2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l approvazione del bilancio di previsione dei comuni; - Conferenza Stato Città del 18.02.2015 che ha ulteriormente differito il termine al 30/04/2016; Visto l art. 208 del nuovo Codice della Strada emanato con decreto legislativo del 30 aprile 1992, n.285 che, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della Strada, testualmente recita: 1 - I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dell ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi

stessi sono devoluti alle regioni, province, e dei comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni. - omissis 4 - Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia locale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. 5 - Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. 5bis - La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186- bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia locale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.». Visto, altresì, l art. 142, che ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del medesimo codice della strada, che testualmente recita: «12bis - I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12ter - Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. 12quater - Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.». Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485; Ritenuto di applicare per l anno 2016, su indicazione del Comandante che rileva la possibilità di aumento di organico di un agente, per il quale è stata avviata la fase di mobilità obbligatoria, almeno per una parte di anno nonché presume l installazione di un nuovo portale per la rilevazione delle violazioni all art. 142 del codice stradale commesse sulla S.R. 142 in territorio di Vigliano Biellese, la previsione di entrata da sanzioni pecuniarie ai sensi dell art. 208 in. 168.000,00; Ritenuto inoltre che la somma complessiva prevista a bilancio e sopra indicata in. 168.000,00, sia composta da. 140.000,00 derivanti da sanzioni per violazioni all art. 142 C.d.S. e per la rimanente quota di. 28.000,00 derivanti dalle altre violazioni; Rinviando all esercizio successivo la determinazione a consuntivo della quota del 50% delle entrate derivanti da sanzioni comminate ai sensi dell art. 142 sulla S.R. 142 spettante alla Provincia, consegue la seguente suddivisione dell importo totale ai sensi di legge: a) per sanzioni amministrative di cui all art. 208, c.1, del C.d.S. 28.000,00=; b) per sanzioni amministrative di cui all art. 142, c.12-bis, del C.d.S. 140.000,00=. Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ; Ritenuto di determinare per l anno 2016, in adempimento delle norme sopra riportate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; Visto i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi espressi ai sensi dell art. 49, co. 1 TUEL; Visto il vigente regolamento di contabilità; Visto l art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; Vista la Legge 07.08.1990, n. 241;

Visto lo Statuto Comunale; Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dagli assessori presenti, D E L I B E R A 1) Per l anno 2016 il 50% dei presunti proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Nuovo Codice della Strada pari ad Euro 28.000,00 verranno destinati, in termini percentuali, come indicato nell allegato prospetto, contrassegnato con la lettera A), mentre il 100% dei presunti proventi delle sanzioni amministrative per violazioni dell art. 142 C.d.S verranno destinati per le finalità indicate nello stesso articolo. 2) Di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il Bilancio di previsione 2016. 3) Di dare atto che, avendo questo Comune una popolazione di circa 8.000 abitanti, la presente deliberazione non sarà comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell art. 208, comma 4, ultimo periodo del D.LGS.30 aprile 1992, n.285, come modificato dall art.53, comma 20, della legge 388/2000. 4) Di disporre per la comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell art. 125 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs del 18.08.2000 n. 267.

Allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale del 30/03/2016 Destinazione, in termini percentuali, delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del nuovo del codice della strada (artt. 142, comma 12-ter e 208, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni); A B Parte I Entrata 168.000 di cui 70.000 di competenza di altri enti Somma prevista per sanzioni di cui all art. 208, c. 1, del C.d.S. A.1 28.000,00 Somma prevista per sanzioni di cui all art. 142, c. 12-bis, del C.d.S. A.2 140.000,00 Parte II Spesa: N.D. 1 P R E V I S I O N E D I S P E S A F I N A L I T À % Interventi SOMMA PREVISTA B.1 Quota destinata alle finalità di cui all art. 208, c. 4, lettere a), b) e c), del C.d.S., in misura comunque non inferiore al 50% di A.1 14.000,00, così ripartita: A interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente (comma 4, lettera a). Nella misura non inferiore al 25% di B.1: Segnaletica stradale 2 Al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo e del servizio di Polizia Locale (comma 4, lettera b). Nella misura non inferiore al 25% di B.1: Acquisto beni per il servizio di polizia locale 3 Ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani del traffico urbano ed extraurbano, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale del corpo e del servizio di polizia locale, a interventi a favore della mobilità ciclistica ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo e del servizio di polizia locale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale (comma 4, lett. c), e 5-bis): Spese per prestazioni di servizio per la polizia locale 25% 1.08.01.02 25% 50% 1.03.01.02 1.03.01.03 3.500,00 3.500,00 7.000,00 1 B.2 Quota destinata alle finalità di cui all art. 142, c. 12-ter, del C.d.S., intero importo previsto in Entrata di cui al precedente punto A.2 70.000,00: Alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno: 100% 140.000,00

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 26 DEL 30/03/2016 OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER L ANNO 2016 PARERE TECNICO Ai sensi dell art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. Vigliano Biellese, 30/03/2016 Il Responsabile del Settore - Titolare della P.O. Comandante Camerlo Palmino PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE Ai sensi dell art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. Vigliano Biellese, 30/03/2016 Il responsabile Servizio Finanziario Dott.ssa Stefania Fabris

Letto, confermato e sottoscritto Il Sindaco Cristina Vazzoler Il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Andronico ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE NUM. Si attesta: Che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 07/04/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Andronico ESECUTIVITÀ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/03/2016 Ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Vigliano Biellese, 07/04/2016 Il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Andronico