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Del. n. 10/2017/PAR CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2017 composta dai magistrati: Presidente di Sezione Consigliere Consigliere Maurizio MIRABELLA - Presidente Pasquale PRINCIPATO Componente Mario GUARANY Componente relatore Valeria FRANCHI - Componente Marco DI MARCO Componente Fabrizio CERIONI - Componente P A R E R E C O M U N E D I F A L C O N A R A M A R I T T I M A VISTO l art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; VISTO il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l articolo 7, comma 8; VISTO l atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

Vista la richiesta di parere del Comune di Falconara Marittima, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche in data 20 dicembre 2016; UDITO il relatore Cons. Mario Guarany; FATTO In data 20 dicembre 2016 è pervenuta, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Falconara Marittima ai sensi dell art. 7 comma 8, della legge n. 131/2003. L Amministrazione istante pone il seguente quesito: Il comma 4-bis (inserito dal D.L. n. 133/2014 convertito in Legge n. 164/2014), combinato disposto dei periodi 1 e 2, dell'art. 31 del DPR 380 del 2001 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - prevede la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di 20.000 per l'inottemperanza alla ingiunzione a demolire l'opera abusiva realizzata su aree sottoposte a vincolo di inedificabilità. Si chiede se, relativamente a tale sanzione, sia applicabile la legge n. 689 del 1981 e, in particolare, l art. 16 della stessa che, per fini deflattivi sia del procedimento sanzionatorio che di quello eventuale giudiziario, riconosce al privato la facoltà di concludere anticipatamente il procedimento sanzionatorio mediante pagamento della sanzione in misura ridotta. La stessa legge n. 689, all'art. 12, estende l'applicabilità delle disposizioni del suo Capo l (ricomprendete anche il menzionato art. 16), in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, a tutte le violazioni per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Premesso che non si rinvengono nel DPR n. 380/2001 deroghe espresse alla legge n. 689/1981, l'incertezza è data dal fatto che, rispetto a tale legge generale, la disciplina degli abusi edilizi si pone come lex specialis e, in quanto tale, non derogabile. La stessa Amministrazione, ai fini dell ammissibilità della richiesta di parere ha dichiarato in particolare che la disposizione di legge di cui si chiede l'interpretazione è l'art. 31, comma 4-bis, del DPR n. 380 del 2001 (inserito dall'art. 17, comma 1, lett. q-bis, el D.L. n. 133/2014 convertito in Legge n. 164/2014) ed il suo rapporto con l'art. 16 della legge n. 689 del 1981 e che il quesito proposto ha carattere generale e attiene a temi relativi alla contabilità pubblica in quanto: riguarda questioni inerenti alla contabilità pubblica, nella accezione indicata 2

dalla delibera delle Sezioni Riunite 54/2010, relativamente a nozioni interpretative di natura generale aventi diretta incidenza sulla gestione delle entrate e sulla loro corretta contabilizzazione e quantificazione, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, la rendicontazione e i relativi controlli. (delibera n. 5/2006 Corte dei Conti Sezione delle Autonomie); MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE Preliminarmente all esame del merito, occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere. L art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, prevede che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sia esercitata attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richiesta delle Regioni, nonché dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane da inoltrare per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito. La deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione delle autonomie e la deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo hanno definito gli indirizzi ed i criteri generali per l esercizio dell attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo. Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (cfr. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto è stata formulata dal Sindaco che ha la rappresentanza legale dell ente, ed è pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche. Per quanto concerne la sussistenza dei requisiti rilevanti ai fini dell ammissibilità sotto il profilo oggettivo, la Sezione osserva quanto segue. La funzione consultiva della Corte, ai sensi dell art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 può esplicarsi nella sola materia della contabilità pubblica. La deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione delle autonomie e la deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo hanno definito gli indirizzi ed i 3

criteri generali per l esercizio dell attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo. La giurisprudenza contabile sopra richiamata ha chiarito che l attività consultiva può svolgersi, innanzi tutto, negli ambiti che costituiscono il nucleo originario della materia della contabilità pubblica vale a dire la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Le Sezioni Riunite, accogliendo un interpretazione dinamica della locuzione contabilità pubblica, hanno anche ritenuto ammissibili i quesiti che prospettano questioni finalizzate all individuazione di limiti e divieti posti da norme di settore strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa pubblica (ad esempio quesiti in materia di assunzioni, limiti alla spesa di personale, limiti al conferimento di incarichi dirigenziali esterni, etc.). Ciò posto, il Collegio ritiene che la fattispecie sottoposta al suo esame sia estranea all ambito oggettivo della contabilità pubblica, siccome enucleato dai richiamati atti di indirizzo. Con il quesito sopra riportato l amministrazione chiede se, relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di 20.000 per l'inottemperanza alla ingiunzione a demolire l'opera abusiva realizzata su aree sottoposte a vincolo di inedificabilità, sia applicabile la legge n. 689 del 1981 e, in particolare, l art. 16 della stessa che, per fini deflattivi sia del procedimento sanzionatorio che di quello eventuale giudiziario, riconosce al privato la facoltà di concludere anticipatamente il procedimento sanzionatorio mediante pagamento della sanzione in misura ridotta. Il quesito così formulato non è sorretto da idonea argomentazione in ordine alla effettiva sussistenza del requisito riguardante l attinenza alla materia della contabilità pubblica. Sul punto l Amministrazione si limita ad una generica affermazione asserendo che il quesito attiene a temi relativi alla contabilità pubblica, in quanto: riguarda questioni inerenti alla contabilità pubblica, nella accezione indicata dalla delibera delle Sezioni Riunite 54/2010, relativamente a nozioni interpretative di natura generale aventi diretta incidenza sulla gestione delle entrate e sulla loro corretta contabilizzazione e quantificazione, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, 4

l'acquisizione delle entrate, la rendicontazione e i relativi controlli (delibera n. 5/2006 Corte dei Conti Sezione delle Autonomie). Appare invece con tutta evidenza come il quesito riguardi aspetti sostanziali della disciplina normativa in materia sanzionatoria per abusi edilizi, non investa in alcun modo l interpretazione di norme di carattere finanziario, non afferisca alla materia della contabilità pubblica come delineata dalla giurisprudenza contabile sopra citata, ma investa concreti e specifici profili gestionali di esclusiva competenza dell Amministrazione comunale, con manifesti, rilevanti riflessi sulle connesse responsabilità sui quali, secondo un principio consolidato, è preclusa ogni valutazione. Giova, a tal riguardo, richiamare il costante orientamento della Sezione per cui la funzione consultiva non può risolversi in una attività consulenziale e, dunque, in una surrettizia modalità di coamministrazione rispetto a scelte che sono rimesse in via esclusiva alla Amministrazione. Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il quesito sottoposto al suo esame non possa ritenersi ammissibile. P.Q.M. Nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione regionale di controllo. ORDINA Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Falconara Marittima e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali delle Marche. Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2017. Il relatore f.to Mario GUARANY Il Presidente f.to Maurizio MIRABELLA Depositata in Segreteria in data 9 febbraio 2017 p. Il direttore della Segreteria Il Funzionario f.to Barbara Mecozzi 5