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PROVINCIA DI ROMA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Reg.Pubblicazioni n. del 10-06-2011 ========= C O P I A ========= Nr. 32 Data 09-06-11 Oggetto: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE L'anno duemilaundici, addì nove del mese di giugno alle ore 16:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori: SALVATORI PAOLO SINDACO P FILONI MATTEO VICESINDACO P MOZZETTA STEFANIA ASSESSORE P PRESTIGIACOMO ROBERTO FABIO ASSESSORE P ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0 ASSUME la presidenza il Sig.SALVATORI PAOLO in qualità di SINDACO partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione il Segretario Sig.Dott. BRANCATO PAOLO Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. LA GIUNTA COMUNALE VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267. PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: [] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; [] il responsabile di Ragioneria per quanto concenre la regolarità contabile; ai sensi dell'art.49 - comma 1^ - del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, hanno espresso Parere FAVOREVOLE. DELIBERA DI GIUNTA n. 32 del 09-06-2011 - pag. 1

PREMESSO che, a seguito delle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, sono stati rinnovati gli organi comunali; CHE i commi 1 e 8 dell articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, prevedono quanto segue: «1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. omissis. 8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente; c) articolazione dell indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana; d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate; e) [determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale] (Lettera soppressa dal numero 2) della lettera b) del comma 6 dell art. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78); f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.» CHE in assenza dell emanazione dei decreti di cui all articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trova ancora applicazione il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, (art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25 giugno 2008, n. 112), e in particolare l allegato A dello stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella: COMUNI CON ABITANTI MISUR A INDENNITA DI FUNZIONE MENSILE Da A Al Sindaco Al Vicesindaco Agli Assessori 1 2 3 4 5 6 fino a 1.000 Base 1.291,14 193,67 129,11 da 1.001 a 3.000 Base 1.446,08 289,22 216,91 da 3.001 a 5.000 Base 2.169,12 433,82 325,37.omissis DELIBERA DI GIUNTA n. 32 del 09-06-2011 - pag. 2

CHE occorre determinare la misura delle indennità di funzione ai componenti la Giunta Comunale in applicazione delle norme prima richiamate; CHE il D.L. n. 112/2008: con l articolo 61, comma 10, ultimo periodo, sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000; con l articolo 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l articolo 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119; CHE il Ministero dell Interno, con parere n. 15900/TU/82 del 20 gennaio 2009 ha precisato che dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non ha ritenuto che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base al verificarsi delle tre situazioni previste dall articolo 2 del citato regolamento; CHE l articolo 5, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede quanto segue: «7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.» CHE, non essendo stato ancora emanato detto decreto, le indennità di funzione previste dalla tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, sono diminuite del 3%, ad eccezione dei comuni con meno di 1.000 abitanti, come dalla seguente tabella: COMUNI CON ABITANTI MISUR A INDENNITA DI FUNZIONE MENSILE Da A Al Sindaco Al Vicesindaco Agli Assessori 1 2 3 4 5 6 fino a 1.000 Base 1.291,14 193,67 129,11 da 1.001 a 3.000 Base 1.402,69 280,53 210,40 da 3.001 a 5.000 Base 2.104,05 420,81 315,61.omissis CHE questo Comune alla data del 31 dicembre 2009, penultimo anno (articolo 156 del D.Lgs. n. 267/2000), secondo i dati ISTAT conta n. 2.897 abitanti DELIBERA DI GIUNTA n. 32 del 09-06-2011 - pag. 3

residenti; CHE il Sindaco sig. Paolo Salvatori, che è un lavoratore dipendente del Comune di Tivoli, per cui l indennità di cui al precedente tabella va ridotta al 50% di quella spettante per i comuni dal 1.000 a 3.000 abitanti, ha proposto che l indennità a lui spettante venga ulteriormente ridotta ad 650,00 mensili, importo comprensivo della citata riduzione del 50%, che, rapportato all importo al lordo della citata riduzione, ammonta ad 1.300,00 mensili lorde e che ha altresì proposto che gli importi da corrispondere al vicesindaco e agli assessori comunali siano parametrati a detto ultimo importo; CHE, inoltre, il Sindaco ha proposto che tutto il risparmio derivante dalle citate riduzioni e anche quello derivante dalla riduzione del compenso spettante al Sindaco e ai componenti la Giunta Comunale che siano dipendenti non in posizione di aspettativa venga destinato ad incrementare per l anno 2011 il capitolo relativo alle festività civile e religiose e a decorrere dal 2012 l intervento relativo al Fondo di solidarietà sociale per emergenze; VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 133/2008, e successive modificazioni e integrazioni; VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122; VISTO lo Statuto comunale; RITENUTO opportuno conformarsi alle proposte del Sindaco-Presidente; CON voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale DELIBERA 1. Di fissare, con decorrenza dal 16 maggio 2011 per il Sindaco e con decorrenza 20 maggio 2011 per gli assessori e per il vicesindaco, come dal prospetto che segue l indennità di funzione mensile per i componenti la Giunta Comunale: SINDACO VICESINDACO ASSESSORI 1.300,00 260,00 195,00 2. Di dare atto che le indennità di cui al punto 1 sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l aspettativa; 3. Di dare atto che la spesa complessiva, in ragione annua, ammontante a presunti 8.500,00 trova disponibilità sul capitolo 20 intervento 1.01.01.03 del bilancio in corso; 4. Di destinare il risparmio rispetto a quanto previsto in bilancio, quantificato in DELIBERA DI GIUNTA n. 32 del 09-06-2011 - pag. 4

via presuntiva in 3.500,00, per l anno 2011 al capitolo relativo alle Feste e solennità civili e religiose e a decorrere dall anno 2012 all intervento relativo al Fondo di solidarietà sociale per emergenze; Successivamente il Presidente propone di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile, data l urgenza. LA GIUNTA COMUNALE UDITO l intervento e la proposta del Presidente; RITENUTO opportuno conformarsi alla sua proposta; CON voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale DELIBERA Di dichiarare immediatamente eseguibile la su estesa deliberazione ai sensi dell articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. DELIBERA DI GIUNTA n. 32 del 09-06-2011 - pag. 5

Approvato e sottoscritto. il Segretario f.to BRANCATO PAOLO IL SINDACO f.to SALVATORI PAOLO ===================================================================== Il Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio dal 10-06-11 per rimanervi 15 giorni consecutivi. Il Segretario comunale li,10-06-11 f.to BRANCATO PAOLO Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio. D I C H I A R A Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267: [] E' stata trasmessa,con elenco n., in data ai Signori Capigruppi consiliari(art.125 - comma 1^ - D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267. [] E' stata trasmessa con lettera n., in data alla Prefettura di Roma(art.135 - comma 2^ - D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267) [] E' stata trasmessa con lettera n.*******, in data *******, al Co.Re.Co essendone pervenuta richiesta(art.127 - comma 1^ - D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) [] E'stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale in data ******* con lettera ******* (art.127, comma 1^). IL SEGRETARIO COMUNALE Dalla Residenza Comunale,li 10-06-11 f.to BRANCATO PAOLO Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, A T T E S T A - che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267 - E' stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal giorno 10-06-11 al 25-06-11 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo. - E' divenuta esecutiva il giorno - perchè dichiarata immediamente eseguibile (Art.134 - comma 4^ - D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267). [] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134- comma 3 - D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267). [[ decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (Art.134 - comma 1^ - D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) IL SEGRETARIO COMUNALE Dalla Residenza comunale,li 10-06-11 BRANCATO PAOLO E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo Dalla Residenza Comunale,li 10-06-011 IL SEGRETARIO COMUNALE BRANCATO PAOLO DELIBERA DI GIUNTA n. 32 del 09-06-2011 - pag. 6