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Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 30/12/2015-0029991 / CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ^ Consiglio Regionale del Veneto U del 30/12/2015 Prot.: 0029991 Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della TERZA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della Giunta regionale X LEr.ISLATUM e, p.c. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 105 Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Alessandro Montagnoli, Roberto Ciambetti, Nicola Ignazio Fineo, Marino Finozzi, Franco Gidoni, Silvia Rizzotto, Luciano Sandonà e Alberto Villanova relativa a: "NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO". Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento. SERVIZIO ATTIVITÀ Unità atti San Marco 2322 +39 041 2701233 te/ E R.\PPORTI istituzionau Palazzo Ferro Fini +39 041 2701271 fax ISTITUZIONALI 39124 Venezia uai@consighoveneto.it www. consigli oveneto.it

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3. La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implichino entrate e spese. Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo. Cordiali saluti. SIDENTE (Hobefrto tkmbetti) SERVIZIO TITUZIONALi CAPO to Valente GV/sd pd:\pdl K

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 105 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Montagnoli, Fineo, Rizzotto, Ciambetti, Gidoni, Sandonà, Villanova e Finozzi NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 dicembre 2015.

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO Relazione: Lo spettacolo dal vivo ha un ruolo centrale nell'evoluzione sociale e culturale della collettività, nella crescita civile dell'individuo, nella promozione dell 'integrazione culturale. E opinione unanime che lo spettacolo sia un bene dì utilità sociale non solo per l'aspetto economico e occupazionale ma perché incoraggia il processo di costruzione di un'identità e di valorizzazione del patrimonio culturale. La Regione del Veneto riconosce infatti nello spettacolo un valore primario ed una sua utilità sociale, intervenendo sulla promozione e sul sostegno alle attività dello spettacolo con appositi finanziamenti. Ciò è motivato dal convincimento che una gestione interamente privata delle attività dello spettacolo non assicurerebbe la salvaguardia delle antiche tradizioni, né delle avanguardie, non garantirebbe la sperimentazione, né la valenza didattica e culturale. Lo scenario dello spettacolo dal vivo nella nostra Regione è sicuramente straordinario, così come la qualità dell'offerta culturale - musica, opera lirica, teatro, danza, arti visive e cinema - destinata ad incontrare e soddisfare un sempre maggior numero dì fruitori. La legge regionale vigente (legge regionale 5 settembre 1984, n. 52) rispondeva a un 'esigenza di sviluppo in qualche modo indifferenziato del settore delle attività culturali, ampliando al massimo lo spettro degli interventi e dei soggetti interessati proprio per favorirne la crescita. Oggi, quella importante legge, si può dire superata, in quanto ha raggiunto ampiamente alcuni degli obiettivi che si era prefissata, primo fi-a tutti la crescita del settore riguardante gli spettacoli dal vivo sia nel numero delle iniziative di spettacolo che nella presenza dì strutture teatrali. Con la riforma del titolo V della Costituzione è stato posto in primo piano la necessità di valorizzare il ruolo delle Regioni e delle autonomie in un disegno organico che vede il livello territoriale come una parte attiva per lo sviluppo delle attività culturali ed economiche. Prima della modifica dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, operata dalla riforma costituzionale del 2001, le competenze regionali in materia dì attività culturali avrebbero dovuto limitarsi alle sole attività di tipo promozionale. A seguito della riforma del titolo V alle Regioni è stata attribuita la competenza concorrente in tema di "promozione e organizzazione di attività culturali", la quale riguarda anche azioni di sostegno allo spettacolo, come peraltro affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 255 e 256 nel 2004. Oggi è comunque strategico ricercare il massimo di sinergie tra soggetti pubblici e privati, individuando modalità e strumenti condivisi nella progettazione, realizzazione e gestione degli interventi e nella compartecipazione alla spesa ai fini della loro attuazione. La proposta dì legge in esame dispone, in particolare, misure dì sostegno e promozione delle attività dì produzione dì prosa, musicali e di danza, tutela le diverse "tradizioni dello spettacolo ", favorisce la formazione e l'ampliamento del pubblico e l'insediamento nei teatri delle compagnie teatrali di prosa e di danza. Altre funzioni attengono alla formazione del personale artìstico, al sostegno della sperimentazione, della ricerca e della presenza organizzata del teatro di strada.

La presente proposta di legge pone poi l'accento sull'azione di concertazione per le politiche di intervento per le attività culturali sostenendo i soggetti che svolgono attività di rilevanza nazionale e regionale nel settore dello spettacolo dal vivo. Infine, con l'affermarsi del principio di sussidiarietà si è ritenuto di delegare alle Province le competenze relative alla concessione dì contributi in materia dì spettacolo e di corsi di musica corale e bandistica di cui alle leggi regionali n. 52/1984 e n. 13/1995. Tutto ciò è mirato a consolidare, qualificare e valorizzare il ricco patrimonio culturale della Regione del Veneto, le esperienze che ne derivano e i soggetti che le promuovono, in una logica di sistema, di evoluzione dinamica, di attenzione alle espressioni artistiche della contemporaneità e della creatività giovanile, di valorizzazione della memoria e della storia del nostro territorio e della identità culturale veneta, di equilibrio territoriale, soprattutto nell 'ottica di aumentarne le opportunità di fruizione da parte dei cittadini. Con l'articolo 1, la Regione Veneto riconosce lo spettacolo dal vivo quale elemento fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico. Con l'articolo 2 si delineano gli ambiti di applicazione della presente legge definendo il quadro degli interventi che la Regione, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati, realizza nel campo delle attività di danza, musicali e teatrali. Con gli articoli 3, 4 e 5 sono individuate, in dettaglio, le iniziative perseguite dalla Regione nei settori della danza, musica e teatro. Con l'articolo 6 la Regione promuove e sostiene l'imprenditoria giovanile con particolare riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi e la promozione di nuove produzioni di spettacolo dal vivo. Con gli articoli 7, 8 e 10 la Regione riconosce i soggetti pubblici e privati che potranno entrare a far parte del sistema veneto dello spettacolo dal vivo favorendone l'accesso a finanziamenti. Con l'articolo 9 viene attuato il principio costituzionale di sussidiarietà, individuando in modo chiaro le competenze della Regione e quelle degli enti locali. Con l'articolo 11 definisce le modalità di formazione ed approvazione nonché i contenuti del programma regionale sia in termini pluriennali (triennio) si in termini attuativi (annuali) con riferimento alle azioni specifiche finanziabili di anno in anno secondo le risorse disponibili. Con l'articolo 12 è istituito l'osservatorio dello spettacolo dal vivo a supporto delle decisioni e della programmazione di settore definendone i compiti; la composizione e il funzionamento sarà stabilito successivamente con provvedimento della Giunta regionale. Con gli articoli 13 e 14 sono istituiti due fondi regionali a supporto del sistema anzidetto. Con l'articolo 15 sono definite le norme transitorie. Con l'articolo 16 sono disposte le norme finanziarie e con l'articolo 17 quelle abrogative.

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO Art. 1 - Finalità. 1. La Regione riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico. Lo spettacolo è elemento qualificante per la formazione e per la crescita socioculturale dell'individuo, è attore di sviluppo economico e sociale e componente importante della civiltà e dell'identità della società veneta, è fattore determinante per lo sviluppo del turismo culturale regionale. 2. La Regione riconosce, altresì, lo spettacolo dal vivo quale strumento per diffondere la storia culturale della Regione, conservare la memoria e trasmetterla alle future generazioni. 3. La Regione, nell'ambito dello spettacolo assicura l'autonomia e la libertà di produzione, programmazione e iniziativa imprenditoriale. Art. 2 - Ambito di applicazione. 1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali in materia, definisce il quadro degli interventi che la Regione realizza nel campo delle attività di danza, musicali, teatrali, direttamente e in collaborazione con province e comuni e altri soggetti pubblici e privati, al fine di: a) promuovere la diffusione dello spettacolo dal vivo; b) valorizzare le espressioni artistiche, classiche e contemporanee; c) diversificare l'offerta culturale e valorizzare la programmazione legata ai giovani e ai nuovi autori con attenzione alla sperimentazione dei nuovi linguaggi e alla promozione di nuovi talenti; d) favorire l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo dal vivo; e) attivare collaborazioni con i settori del turismo, del patrimonio ambientale, dei beni culturali e demo-etnoantropologici per la costituzione di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturali della Regione; f) tutelare la libera concorrenza nel mercato dello spettacolo dal vivo e il riconoscimento del ruolo svolto dagli operatori privati del settore; g) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico. 2. La Regione nella programmazione triermale di cui all'articolo 11 prevede interventi volti alla promozione e allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con l'unione europea, lo Stato, le altre regioni, le università, i conservatori di musica e il sistema economico produttivo e finanziario. Art. 3 - Iniziative ed attività nel settore della danza. 1. La Regione valorizza la danza, in tutti i suoi generi e manifestazioni e ne promuove lo sviluppo in riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione, coordinamento e ricerca. 2. La Regione sostiene in particolare: a) l'organizzazione di spettacoli a carattere di confronto tra le diverse espressioni artistiche italiane e straniere; b) le iniziative di diffusione della cultura della danza; c) le attività di sperimentazione e ricerca di nuove forme espressive; d) le iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale del personale artistico e tecnico.

Art. 4 - Iniziative ed attività nel settore musicale. 1. La Regione valorizza le attività musicali in tutti i loro generi e manifestazioni e ne promuove lo sviluppo in riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione, coordinamento e ricerca. 2. La Regione sostiene in particolare: a) la diffusione della cultura musicale sul territorio regionale attraverso la distribuzione di opere e di concerti, nonché la promozione e la formazione dello spettatore, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado; b) le attività di conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, nonché di raccolta e diffusione di documenti di interesse musicale; c) le attività di ricerca di nuovi linguaggi e di sperimentazione musicale; d) favorire il recupero e promuovere la conoscenza della tradizione musicale veneta a carattere popolare, con particolare attenzione a quella di tipo corale e bandistico. Art. 5 - Iniziative ed attività nel settore teatrale. 1. La Regione valorizza e sostiene le attività teatrali professionali e ne promuove lo sviluppo senza distinzione di genere, con specifico riferimento ai soggetti produttivi e dell'esercizio, di promozione e ricerca, pubblici e privati, che con continuità realizzino progetti artistici. Art. 6 - Promozione della creatività e dell'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo dal vivo. 1. La Regione promuove e sostiene l'attività di nuovi soggetti nel settore dello spettacolo dal vivo, attraverso: a) lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento ai soggetti che svolgono attività di ricerca, sperimentazione di nuovi linguaggi, rilettura delle tradizioni; b) l'incentivo ai soggetti che in modo non occasionale promuovono il ricambio generazionale in ruoli dirigenziali, produttivi, tecnici e organizzativi; c) l'attività di formazione specifica e permanente d'intesa con accademie, scuole, conservatori e università per un'alta qualificazione delle professionalità del settore. 2. Le azioni di cui al comma 1 sono comprese nella programmazione triermale e nel piano annuale degli interventi di cui all'articolo 11. Art. 7 - Soggetti di rilevanza regionale. 1. La Regione riconosce i soggetti che svolgono attività di spettacolo di rilevanza regionale. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti richiesti per ottenere il riconoscimento sulla base delle seguenti indicazioni: a) previsione nello statuto o nell'atto costitutivo della finalità di produzione dello spettacolo dal vivo e valorizzazione di compositori, drammaturghi, coreografi veneti; b) sede in Veneto; c) dotazione di un'organizzazione stabile;

d) svolgimento di una documentata attività di elevato interesse culturale, anche con valenza di carattere educativo. 3. Annualmente la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sull'attività dei soggetti, di cui al presente articolo, tenendo conto del carattere prevalente riscontrato nell'ultimo triennio, riferito alle seguenti fattispecie: a) l'effettivo contributo dell'attività svolta al conseguimento della crescita della domanda di spettacolo e della qualità dell'offerta; b) l'innovazione dell'offerta culturale e la valorizzazione delle tradizioni dello spettacolo dal vivo, anche mediante la messa in scena di nuove opere e l'impiego di nuovi talenti; c) la continuità del progetto artistico ed imprenditoriale in termini culturali, organizzativi ed economici; d) la capacità di radicarsi sul territorio anche rivolgendosi al mondo della scuola e dell'università, ai ceti meno abbienti, per la creazione di un nuovo pubblico; e) l'economicità dei costi cormessi allo svolgimento dell'attività, anche in termini di rispondenza del pubblico, di imprenditorialità, efficienza e sana amministrazione; f) attività internazionale, quando il soggetto abbia costantemente partecipato, negli ultimi tre anni, allo svolgimento di scambi culturali con istituzioni estere, tesi a valorizzare la produzione italiana e a promuovere la conoscenza dei linguaggi artistici nazionali; g) attività nazionale, quando il soggetto abbia costantemente assolto ad una funzione culturale sull'intero territorio nazionale; h) attività territoriale, laddove il soggetto operi in ambito locale avendo come referente la regione, la provincia, l'area metropolitana o il comune nel cui territorio essa ha sede; i) attività continuativa di produzione del teatro di figura o attività di promozione del teatro di strada come momento di aggregazione sociale della collettività, purché sostenuto con un progetto organico in ambito regionale. 4. Il riconoscimento è disposto con decreto dirigenziale; può essere revocato. 5. Il riconoscimento della rilevanza regionale dell'attività svolta comporta la possibilità di intraprendere in via prioritaria forme di collaborazione con la Regione. Art. 8 - Destinatari dì fìnanzìamenti. 1. Sono destinatari dei finanziamenti: a) le organizzazioni stabili pubbliche e private, incluse le fondazioni, istituzioni, e le associazioni, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo; b) gli esercizi teatrali, anche convenzionati con gli enti locali, che svolgono con continuità attività nei settori della prosa, della danza, della musica; c) i festival, rassegne e manifestazioni similari; d) le compagnie teatrali e le formazioni di musica e danza; e) gli enti locali che realizzano, soprattutto in forma associata, un'azione distributiva dello spettacolo di qualità e di promozione dello spettatore; f) altri soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro o vincolati, per statuto, al reinvestimento di eventuali utili nell'attività d'impresa.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f) devono avere, di norma, sede legale in Veneto e dimostrare di aver svolto almeno tre anni di attività nel settore dello spettacolo di riferimento. 3. Al fine di promuovere il processo di semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, sono favorite trasformazioni e adeguamenti statutari e societari volti a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali, con l'obiettivo della qualità. Sono altresì incentivate, anche da un punto di vista fiscale, fusioni tra società, associazioni culturali, enti ed organismi anche appartenenti a settori diversi, al fine di perseguire la maggiore concorrenzialità delle organizzazioni in ambito regionale e nazionale, di attuare il consolidamento economico e la patrimonializzazione delle stesse, e di promuovere e sostenere forme innovative di attività interdisciplinare. Art. 9 - Funzioni dei comuni e delle province. 1. In applicazione del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in materia di promozione e fruizione dello spettacolo dal vivo, i comuni e le province esercitano le seguenti funzioni: a) partecipano alla programmazione regionale con le modalità di cui all'articolo 11; b) partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili per la produzione o la distribuzione di spettacoli dal vivo sostenendo i medesimi per la gestione professionale degli spazi per Io spettacolo dal vivo; c) realizzano interventi di costruzione, recupero, restauro o adeguamento funzionale e tecnologico, delle strutture e degli immobili di proprietà, da destinare ad attività di spettacolo dal vivo multidisciplinari; d) ricercano, nell'attività di promozione e sostegno dello spettacolo dal vivo, la cooperazione con il sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con gli operatori economici e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale e, in generale, con le comunità locali; e) concorrono, anche mediante l'organizzazione di osservatori territoriali, alle attività svolte dall'osservatorio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 12 mediante monitoraggio, in particolare, delle proprie risorse finanziarie impegnate al sostegno dello spettacolo dal vivo; f) collaborano con i soggetti di rilevanza regionale cui all'articolo 7, nell'ambito della realizzazione dei propri progetti artistici. 2. Le province, nell'ambito del proprio territorio e in collaborazione con la Regione: a) promuovono, sostengono e coordinano eventi di spettacolo dal vivo anche in relazione a finalità di valorizzazione dei beni culturali e del miglioramento dell'offerta turistica del territorio; b) contribuiscono alle iniziative di spettacolo dal vivo di rilevanza locale promosse da enti ed organismi operanti nel settore dello spettacolo anche utilizzando finanziamenti previsti nella programmazione regionale; c) promuovono, in collaborazione con i comuni, attività di informazione e formazione del pubblico;

d) promuovono e sostengono la formazione del personale artistico, tecnico e organizzativo dello spettacolo dal vivo, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale e in collaborazione con le università; e) promuovono e sostengono la cultura musicale di tipo corale e bandistico anche in materia di formazione dei partecipanti alle attività bandistiche e corali attive nel proprio territorio in collaborazione con le istituzioni di formazione musicale. 3. I comuni: a) sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali; b) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi per le diverse forme di spettacolo dal vivo, anche con riguardo alla promozione, programmazione, produzione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi prevalentemente dei soggetti di rilevanza regionale di cui all'articolo 7; c) partecipano alle istituzioni di cui all'articolo 10, comma 1; d) esercitano le funzioni amministrative per le attività di cui all'articolo 7, comma 3, lettera i), nonché quelle previste dalla normativa vigente in materia di spettacoli di arte varia, attività circensi e spettacoli viaggianti. Art. 10 - Istituzioni di rilevante interesse regionale. 1. La Regione può con legge costituire o partecipare a fondazioni e associazioni di cui al Capo II del codice civile, senza scopi lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge. 2. La Regione, ai fini della valorizzazione della tradizione artistica regionale e della diffusione in campo nazionale e internazionale della cultura musicale, teatrale e di danza, in armonia con quanto previsto dalle leggi regionali 10 maggio 1999, n. 20 "Partecipazione della Regione alle Fondazioni di diritto privato Arena di Verona e La Fenice di Venezia" e 24 getmaio 1992, n. 9 "Norme per la partecipazione all'associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni", riconosce il ruolo di rilevante interesse regionale alle fondazioni lirico-sinfoniche Teatro "La Fenice" di Venezia e "Arena" di Verona, all'associazione, ad iniziativa pubblica, "Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni" e al soggetto, ad iniziativa pubblica, di distribuzione dello spettacolo dal vivo del Veneto riconosciuto come tale dal Ministero per i beni e le attività culturali nonché alla Fondazione "La Biermale" di Venezia. 3. La Regione sostiene in sede di programmazione le iniziative in materia di spettacolo dal vivo delle istituzioni di cui al comma 2. Art. 11 - Programmazione degli interventi. 1. La Giunta regionale, sulla base dei dati fomiti dall'osservatorio regionale dello spettacolo di cui all'articolo 12, delle proposte dei comuni e delle province, delle istituzioni di rilevante interesse regionale, dei soggetti del sistema dello spettacolo, nonché dei risultati delle precedenti programmazioni, elabora un programma triennale in materia di spettacolo dal vivo contenente le linee di sviluppo del sistema regionale.

2. La Giunta regionale individua forme e modalità di partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione". 3. In conformità con le linee di programmazione regionale previste dalla legge regionale n. 35/2001, la Giunta regionale, entro il 30 settembre dell'armo antecedente il triennio di riferimento, invia la proposta di programma triennale al Consiglio regionale, che lo approva entro novanta giorni dal ricevimento. 4. Il programma triennale prevede: a) il quadro conoscitivo; b) le linee d'indirizzo e gli obiettivi da perseguire; c) le forme di raccordo con altri piani e programmi settoriali per gli aspetti di comune rilevanza; d) i criteri e le modalità per il finanziamento degli interventi; e) le priorità; f) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi, tenendo conto quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3; g) le modalità per la realizzazione del monitoraggio. 5. La Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi del programma triennale, è autorizzata a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, operanti nei settori di cui agli articoli 3, 4 e 5, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano: a) le attività e i progetti da realizzare; b) gli oneri a carico dei firmatari; c) l'arco temporale e le modalità di attivazione. 6. I criteri e i requisiti per l'accesso alle convenzioni sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. 7. La Giunta regionale, in attuazione del programma triennale di cui al comma 1, sentita la competente commissione consiliare, approva, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, il Piano annuale degli interventi. 8. Il Piano annuale individua: a) le tipologie di interventi articolati per ambito; b) i tempi di realizzazione; c) la ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi settori. 9. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti. Art. 12 - Osservatorio dello spettacolo dal vivo. 1. È istituito l'osservatorio dello spettacolo dal vivo che, al fine di un continuo monitoraggio sullo sviluppo e l'evoluzione del settore, analizza l'offerta di spettacolo nel territorio in tutte le sue forme. 2. L'Osservatorio: a) stabilisce il protocollo dei dati con gli altri osservatori regionali dello spettacolo al fine di possedere dati analitici omogenei e comparabili con le altre realtà; b) rileva ed elabora dati ed elementi tecnici utili anche alla predisposizione del programma triennale di cui all'articolo 11;

c) fornisce ed elabora dati anche su richiesta dei soggetti di rilevanza regionale dello spettacolo di cui all'articolo 7; d) coordina ricerche di mercato legate ad una più ampia diffusione delle attività dello spettacolo; e) elabora studi e ricerche anche in collaborazione con le università del Veneto di nuovi sistemi di diffusione culturale; f) realizza ricerche atte all'individuazione del fabbisogno di nuove figure professionali per lo spettacolo verificando il livello occupazionale; g) predispone un sistema di monitoraggio e censimento telematico e dinamico degli spazi di spettacolo e ne cura l'aggiornamento con continuità. 3. L'Osservatorio raccoglie tutti i dati necessari all'analisi del settore e pubblica annualmente il rapporto sugli andamenti generali delle attività di spettacolo del territorio. 4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua la composizione e il funzionamento dell'osservatorio. Art. 13 - Fondo unico regionale per lo spettacolo. 1. È istituito il fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS), per far fronte alle attività previste dalla presente legge. 2. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio. 3. Il fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo è finalizzato a sostenere ed incrementare le attività nei settori della musica, del teatro e della danza, con priorità per i soggetti di rilevanza regionale di cui all'articolo 7. 4. Nel Fondo regionale per lo spettacolo dal vivo confluiscono le risorse finanziarie statali del Fondo unico per lo spettacolo in materia di danza, musica e spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", nel momento in cui saranno trasferite alla Regione, nonché le risorse conferite alla Regione da altre istituzioni 0 enti pubblici e privati. Art. 14 - Fondo di rotazione per l'accesso al credito agevolato. 1. È istituito un apposito fondo di rotazione per favorire l'accesso al credito bancario agevolato dei soggetti pubblici e privati che gestiscono strutture permanenti di spettacolo in Veneto e che accedono al FURS di cui all'articolo 13. 2. Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite con apposito provvedimento della Giunta regionale. 3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio. Art. 15 - Norma transitoria. 1. Per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i contributi assegnati sul Fondo unico per lo spettacolo si accumulano a quelli eventualmente derivanti dal Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 13. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'approvazione del programma triermale di cui all'articolo 11, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare, sentita la commissione consiliare competente, un Piano annuale di interventi.

3. Ai procedimenti relativi alle domande ammesse a contributo alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali in base alle quali i contributi sono concessi. 4. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a partire dal primo germaio dell'armo successivo a quello della loro pubblicazione. Art. 16 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015, 2016 e 2017, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0166 "Promozione dello spettacolo", del bilancio di previsione per l'eserciziofinanziario2015. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 14, quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015, 2016, 2017, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate nell'istituenda upb "Interventi nel settore dello spettacolo", inserita nella funzione obiettivo F0021 "Cultura", Area omogenea A0049 "Cultura", del bilancio di previsione per l'eserciziofinanziario2015. Art. 17 - Abrogazioni. 1. Dalla data di approvazione del Piano aimuale di cui all'articolo 11 comma 7, sono abrogati: a) la legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 "Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali teatrali e cinematografiche"; b) gli articoli 146 e 147 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"; c) la legge regionale 20 marzo 1995, n. 13 "Norme per la promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico". 10

INDICE Art. 1 - Finalità 3 Art. 2 - Ambito di applicazione 3 Art. 3 - Iniziative ed attività nel settore della danza 3 Art. 4 - Iniziative ed attività nel settore musicale 4 Art. 5 - Iniziative ed attività nel settore teatrale 4 Art. 6 - Promozione della creatività e dell'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo dal vivo 4 Art. 7 - Soggetti di rilevanza regionale 4 Art. 8 - Destinatari di finanziamenti 5 Art. 9 - Funzioni dei comuni e delle province 6 Art. 10 - Istituzioni di rilevante interesse regionale 7 Art. 11 - Programmazione degli interventi 7 Art. 12 - Osservatorio dello spettacolo dal vivo 8 Art. 13 - Fondo unico regionale per lo spettacolo 9 Art. 14 - Fondo di rotazione per l'accesso al credito agevolato 9 Art. 15 - Norma transitoria 9 Art. 16 - Norma finanziaria 10 Art. 17 - Abrogazioni 10 11

msiimàilàilàmàèk PDLR n. 105 PARTE NOTIZL\LE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 10 CODICE CIVILE TITOLO II - Delle persone giuridiche CAPO II - Delle associazioni e delle fondazioni Art. 14. Atto costitutivo. Art. 15. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione. Art. 16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni. Art. 17. Acquisto dì immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati. Art. 18. Responsabilità degli amministratori. Art. 19. Limitazioni del potere di rappresentanza. Art. 20. Convocazione dell'assemblea delle associazioni. Art. 21. Deliberazioni dell'assemblea. Art. 22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori. Art. 23. Annullamento e sospensione delle deliberazioni. Art. 24. Recesso ed esclusione degli associati. Art. 25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni. Art. 26. Coordinamento dì attività e unificazione dì amministrazione. Art. 27. Estinzione della persona giuridica. Art. 28. Trasformazione delle fondazioni. Art. 29. Divieto di nuove operazioni. Art. 30. Liquidazione. Art. 31. Devoluzione dei beni. Art. 32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare. Art. 33. Registrazione delle persone giuridiche. Art. 34. Registrazione di atti. Art. 35. Disposizione penale. Nota all'articolo 11 Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001) NUOVE NORME SULLA PROGRAMMAZIONE Art 4 - Partecipazione al processo dì programmazione.

1. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, il principio della concertazione con gli enti locali e con le parti economiche e sociali. 2. Le forme e le modalità di partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, sono individuate dalla Giunta regionale in relazione ai compiti e alle fasi da svolgere. Nota all'articolo 17 Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001) CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 Art. 146 - Funzioni della Regione. 1. La Regione, in collaborazione con lo Stato e gli enti locali, favorisce la promozione e la circolazione sul territorio delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali. 2. La Regione programma e promuove, unitamente allo Stato e agli enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul proprio territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità nella diffusione della fruizione degli spettacoli dal vivo, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e concorrendo alla loro equilibrata circolazione sul territorio regionale. 3. In particolare la Regione promuove: a) la collaborazione e l'integrazione fra diversi soggetti e forme di coordinamento sovracomunale; b) la sperimentazione; c) l'espressione di iniziative giovanili e femminili; d) il sostegno alle imprese di spettacolo favorendone l'accesso al credito; e) la diffusione dello spettacolo nel sistema di istruzione e di formazione professionale e, nell'università. 4. Spetta alla Giunta regionale la funzione di promozione, diffusione e sviluppo delle attività di spettacolo di rilevanza regionale. Art. 147 - Funzioni delle Province. 1. É delegata alle province la funzione di incentivazione in ordine alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche di rilevanza locale. Essa comprende le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia, assegnazione di fondi e ogni altro tipo di intervento nei limiti e con le modalità stabilite da leggi regionali, piani e programmi regionali e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione nel settore dello spettacolo. 2. Sono, in particolare, delegate alle province le seguenti funzioni: (1) a) erogazione di contributi in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche; b) erogazione di contributi in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico.

(1) Prima dell'entrata in vigore della presente legge le competenze delegate alle province erano esercitate dalla Regione ai sensi della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 le cui disposizioni se incompatibili con la presente lettera sono da considerarsi abrogate dal 2 maggio 2001 ai sensi dell'articolo 15, comma 3.