Sentenza del 20 ottobre 2011 II Corte dei reclami penali

Documenti analoghi
Sentenza del 4 aprile 2017 Corte dei reclami penali

Sentenza del 17 gennaio 2017 Corte dei reclami penali

Sentenza del 2 ottobre 2015 Corte dei reclami penali

Sentenza del 23 dicembre 2016 Corte dei reclami penali

Sentenza del 30 luglio 2015 Corte dei reclami penali

Decisione del 4 settembre 2015 Corte dei reclami penali

Sentenza del 28 aprile 2010 II Corte dei reclami penali

Sentenza del 2 giugno 2017 Corte dei reclami penali

Sentenza del 21 febbraio 2014 Corte dei reclami penali

Sentenza del 2 febbraio 2011 II Corte dei reclami penali

Sentenza del 19 maggio 2016 Corte dei reclami penali

Sentenza del 16 maggio 2007 II Corte dei reclami penali

Sentenza del 30 aprile 2010 II Corte dei reclami penali

Sentenza del 30 novembre 2016 Corte dei reclami penali

S e n t e n z a d e l l ' 11 o t t o b r e

1. A., 2. B., ricorrenti,

Sentenza del 17 settembre 2015 Corte dei reclami penali

Sentenza del 30 novembre 2016 Corte dei reclami penali

Decisione del 12 dicembre 2011 I Corte dei reclami penali

Sentenza del 12 luglio 2011

Sentenza del 24 luglio 2014 Corte dei reclami penali

Sentenza del 7 febbraio 2014 Corte dei reclami penali

Sentenza del 20 luglio 2004 Corte dei reclami penali

Sentenza del 23 aprile 2009 II Corte dei reclami penali

Sentenza del 6 settembre 2013 Corte dei reclami penali

Sentenza del 16 febbraio 2011 II Corte dei reclami penali

del 21 dicembre 1995 (Stato 22 luglio 2003)

Sentenza del 15 settembre 2015 Corte penale

F. Con risposta del 19 dicembre 2014 il MPC ha postulato la reiezione del ricorso

Sentenza del 13 settembre 2006 Corte dei reclami penali

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

A., ricorrente, contro

Sentenza del 30 settembre 2005 Corte dei reclami penali

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Legge federale sulla procedura penale

Circolare n 4: trasmissione all estero di denunce ai fini di perseguimento in caso di assenza di competenza giurisdizionale in Svizzera

Sentenza del 28 gennaio 2008 II Corte dei reclami penali

Sentenza del 18 luglio 2005 Corte dei reclami penali

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Legge federale sul Tribunale federale

Ordinanza del 6 maggio 2013 Corte penale

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

Sentenza del 28 febbraio 2014 Corte dei reclami penali

Sentenza del 4 aprile 2013 Corte dei reclami penali

Giudice unica Elena Avenati Carpani, cancelliere Dario Quirici. A., richiedente. contro. Assicurazione invalidità.

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Decisione del 18 marzo 2013 Corte dei reclami penali

Decisione del 31 agosto 2016 Corte dei reclami penali

Decisione del 23 settembre 2014 Corte dei reclami penali

Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta

Decisione del 19 giugno 2008 II Corte dei reclami penali

Legge federale sull assistenza amministrativa internazionale

Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) (del 30 novembre 2010)

Decreto del 28 ottobre 2016 Corte penale

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. A., rappresentato dal sig. B., ricorrente,

Sentenza del 10 ottobre 2012 Corte dei reclami penali

Concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA DELLA CONFEDERAZIONE EL- VETICA. NOTE DEL 18 OTTOBRE 2001 E DEL 2 NOVEMBRE 2001

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Decreto del 19 agosto 2015 Corte penale

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il rinvio pregiudiziale

Sentenza del 5 febbraio 2014 Corte dei reclami penali

La trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como

Decisione dell'11 ottobre 2017 Corte dei reclami penali

Relazione al progetto di legge sulle rogatorie internazionali in materia penale

Corte penale internazionale

Codice penale militare e Procedura penale militare

A., patrocinato dall'avv. Giacomo Talleri, ricorrente, contro

Obbligo del segreto 329 cpp

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli e Caroline Bissegger, cancelliera Marcella Lurà. A., ricorrente, contro

Sinossi Disposizioni concernenti la procedura di conciliazione nel diritto di locazione

Decisione del 22 agosto 2014 Corte dei reclami penali

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

Sentenza del 22 maggio 2013 Corte dei reclami penali

Sentenza del 15 gennaio 2014 Corte dei reclami penali

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 29. (GU n.55 del ) Capo I. Disposizioni e principi generali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE

Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione.

Sentenza del 25 luglio 2011 I Corte dei reclami penali

Ordinanza sull assicurazione militare

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Legge federale sul diritto internazionale privato Avamprogetto

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Decreto del 12 febbraio 2015 Corte penale

Sentenza del 5 settembre 2007 II Corte dei reclami penali

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa

DECRETO 25 maggio 2015

Richiesta di revoca dell'ordinanza di sequestro preventivo proposta dal difensore

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

REATO E ORGANO DI POLIZIA GIUDIZIARIA. ATTIVITA DI P.G. DI INFORMAZIONE. REATO E PUBBLICO UFFICIALE

AF/CE/CH/FRAUDE/it 1

Codice penale svizzero

Transcript:

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell incarto: RR.2011.211 Sentenza del 20 ottobre 2011 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A., rappresentato dall'avv. Andrea Daldini, Ricorrente contro MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Legittimazione a ricorrere (art. 80h AIMP)

- 2 - Fatti: A. Il 13 gennaio 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d assistenza giudiziaria nell ambito di un procedimento penale contro A. per infedeltà patrimoniale (art. 2634 Codice civile italiano) e mendacio bancario (art. 137 comma 1- bis Decreto legislativo n. 385/1993). In sostanza, l'indagato è sospettato, nella sua qualità di amministratore delegato della società B., di aver compiuto atti di disposizione di beni sociali cagionando intenzionalmente alla società danni patrimoniali di rilevante entità. Con la sua domanda l'autorità richiedente ha postulato, tra l'altro, la perquisizione ed il sequestro presso la fiduciaria C. della documentazione bancaria relativa a conti di cui A. risulta essere avente diritto economico, unitamente ad altri beni e valori di cui egli è beneficiario economico sino ad un importo di EUR 22 milioni. B. Mediante decisione del 12 marzo 2010, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando, tra le varie misure, la perquisizione della fiduciaria di cui sopra ed il sequestro di tutti gli oggetti che potessero avere importanza per il procedimento estero, in particolare la documentazione relativa a conti di cui A. è avente diritto economico. C. Con decisione di chiusura del 21 luglio 2011 l'autorità d'esecuzione ha accolto la rogatoria, ordinando, tra l'altro, la trasmissione all'autorità rogante di diversi documenti concernenti svariate società, fra i quali figura anche documentazione bancaria relativa a conti intestati a società riconducibili a A. D. Il 22 agosto 2011 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo, in via preliminare, che l'incarto sia ritornato all'autorità d'esecuzione affinché sospenda la procedura rogatoriale fintanto che la stessa non avrà ricevuto istruzioni dall'autorità rogante e, in via principale, che non vengano trasmessi all'estero i documenti riguardanti direttamente o indirettamente il ricorrente. In via subordinata, egli domanda che tutta una serie di documenti non siano inviati alle autorità italiane e che in altri siano oscurate le firme autografe. A conclusione delle loro osservazioni del 16 settembre 2011 l Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) risp. il Ministero pubblico ticinese hanno postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità.

- 3 - E. Con memoriale di replica del 30 settembre 2011, trasmesso per conoscenza al Ministero pubblico ticinese e all'ufg, il ricorrente si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale. Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la II Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41; in seguito l'accordo italo-svizzero), entrato in vigore mediante scambio di note il 1 giugno 2003, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l 8 novembre 1990, entrata in vigore il 1 settembre 1993 per la Svizzera ed il 1 maggio 1994 per l Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di consegna di mezzi di prova secondo l art. 74 AIMP, resa dall autorità cantonale

- 4 - di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e cpv. 1 in relazione con l art. 25 AIMP, sono pacificamente dati. 1.4 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l art. 80h AIMP. In base a quest ultima disposizione, oltre all UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1). La persona perseguita all'estero non può invece ricorrere contro misure che toccano terzi (DTF 116 Ib 106 consid. 2a/aa; 110 Ib 387 consid. 3b). Questo diritto è infatti riconosciuto all indagato all estero solo quando egli è toccato in maniera diretta dalla misura d assistenza, per esempio laddove viene direttamente sottoposto ad un interrogatorio o ad una perquisizione rogatoriali.

- 5-1.5 Da quanto sopra discende che il ricorrente è palesemente privo della legittimazione ricorsuale visto che il sequestro litigioso non è avvenuto presso di lui ma presso una fiduciaria e concerne altresì conti bancari di cui non è titolare. Egli in realtà non si è nemmeno confrontato, nel suo articolato ricorso, con l'invalsa giurisprudenza sopraccitata in materia di legittimazione a ricorrere, ritenendo, a torto, che in materia di assistenza internazionale il fatto di essere indagato all'estero costituisca motivo sufficiente per abilitarlo ad un ricorso. 2. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.--.

- 6 - Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.--. Bellinzona, 20 ottobre 2011 In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale La Presidente: Il Cancelliere: Comunicazione a: - Avv. Andrea Daldini - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).