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INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO DEPOSITO A RISPARMIO Denominazione e forma giuridica: BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.p.A. Sede legale: 56030 LAJATICO (PISA) VIA GUELFI, 2 Sede amministrativa: 56030 LAJATICO (PISA) VIA GUELFI, 2 Numero Verde: 800860065 Tel. 0587-640511 Fax. 0587-640540 - Codice ABI: 5232-4 Indirizzo Internet: www.bplajatico.it - Indirizzo di posta elettronica : bplajatico@bplajatico.it Numero di iscrizione all Albo delle banche presso la Banca d Italia: 1273.20 Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00139860506 Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e FONDO NAZIONALE DI GARANZIA Sistemi di risoluzione stragiudiziarie delle controversie cui la banca aderisce: OMBUDSMAN GIURI BANCARIO, CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO, ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO, ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE e CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO Capitale sociale e Riserve al 31/12/2015: EURO 78.026.952,67 CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO Il deposito a risparmio è un contratto con il quale il cliente deposita delle somma di denaro presso la banca: questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla alla scadenza del termine convenuto (deposito vincolato) ovvero a semplice richiesta del cliente (deposito libero). Tale forma di deposito è particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento. A fronte di tale deposito, la banca rilascia al cliente un libretto di deposito a risparmio che può essere al portatore o nominativo e sul quale vengono annotate le operazioni di versamento e prelevamento effettuate. Le annotazioni sul libretto, firmate dall impiegato della banca addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Caratteristiche del libretto nominativo e del libretto al portatore LIBRETTO NOMINATIVO Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è intestato il libretto. I prelevamenti possono essere effettuati solo dall intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato. L ammontare del deposito non ha limiti. È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al quale la Banca aderisce. Il limite del rimborso è pari complessivamente a 100.000,00. Alle somme eccedenti tale importo può essere applicata la disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "bail-in"), con possibile riduzione o conversione in capitale del relativo credito, ai sensi del D. Lgs. 180/2015, secondo la gerarchia in esso riportata. LIBRETTO AL PORTATORE Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del medesimo. La banca che, senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberata, anche se questi non è il depositante. Lo stesso vale anche nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato. Normativa antiriciclaggio Art. 49, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 Comma 1: E vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Alla violazione della prescrizione di cui al comma 1 si Pagina 1 di 5

applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall 1 per cento al 40 per cento dell importo trasferito la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all importo di 3.000 euro. Se l importo che riguarda la violazione è superiore a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Presso gli sportelli della scrivente Banca in quanto intermediario abilitato è possibile effettuare il trasferimento nel rispetto della normativa citata. Comma 12: Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro. La violazione della prescrizione di cui al comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all importo di 3.000 euro. Se l importo che riguarda la violazione è superiore a 50.000 euro le sanzioni minima e Comma 13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012. La violazione della prescrizione di cui al comma 13, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all importo di 3.000 euro. Se la violazione riguarda libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 50.000 euro le sanzioni minima e Comma 14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca, i dati identificativi del cessionario, l accettazione di questi e la data del trasferimento. La violazione delle prescrizione di cui ai commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all importo di 3.000 euro. Se la violazione riguarda libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 50.000 euro le sanzioni minima e È escluso dai depositi che danno diritto al rimborso del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al quale la Banca aderisce. Principali rischi tipici Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA); Pagina 2 di 5

utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto, va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. Spese e commissioni Costo emissione libretto di deposito 0,00 Costo rinnovo libretto di deposito/rilascio duplicato 0,00 Spese per singola scrittura/operazione (percepite al momento della liquidazione degli interessi) Numero operazioni gratuite Commissione tenuta conto (percepita al momento della liquidazione degli interessi) 0,52 Non previste 7,75 Spese per estinzione 0,00 Spese per ammortamento 0,00 Spesa per comunicazione alla clientela ai fini trasparenza (ex D.Lgs 385/93) 0,00 Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. Spese per imposta di bollo Come da tariffe di legge vigenti Valute sui versamenti Contanti o valori assimilati di cui all'art.120 D.Lgs 385/93 In giornata Commissioni sui versamenti di assegni (accettabili salvo valutazione discrezionale della Banca in merito all'assunzione di rischio) Assegni bancari Assegni circolari controvalore pari capitale versato a 3 giorni lavorativi di interessi sul controvalore pari a 1 giorno lavorativo di interessi sul capitale versato Valute sui prelevamenti In contanti, valori assimilati od assegni circolari In giornata Tasso Tasso annuo creditore 0,05% Minimo: 0% Capitalizzazione: Annuale Pagina 3 di 5

TERMINI DI NON STORNABILITA Termini massimi di addebito su versamenti di assegni domestici in euro (termini di non stornabilità giorni lavorativi successivi a quello di versamento titoli) Assegni bancari tratti sulla stessa banca Assegni bancari tratti su altre banche italiane Assegni circolari ALTRO Conteggio e accredito interessi avere Riferimento Calcolo Interessi Annuale Anno Civile RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Nel caso di deposito a risparmio libero, il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura. Allo stesso modo anche la banca può recedere in qualsiasi momento. Nel caso di deposito a risparmio vincolato, il cliente può recedere dal contratto con il preavviso pattuito, corrispondendo alla banca l eventuale commissione per lo svincolo anticipato. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale Entro 1 giorno dal ricevimento della richiesta del cliente. Reclami Il Cliente può contestare l operato della Banca, rivolgendosi all Ufficio Reclami della Banca: Banca Popolare di Lajatico Società Cooperativa per Azioni - Ufficio Reclami - Via Guelfi, 2 56030 Lajatico PI-, fax 0587 640540, posta elettronica: compliance@bplajatico.it ; PEC: bplajatico@pec.it.. Qualora l Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all ABF e l ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso all autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo: a) all Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure b) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la Guida Pratica Conoscere l'arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca. LEGENDA Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso creditore Valuta Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di tenuta del deposito. Una volta accreditati sul rapporto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi. Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi creditori, cioè quelli a favore del Cliente. Data di inizio di decorrenza degli interessi Pagina 4 di 5

Spese di liquidazione Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze e spese. Pagina 5 di 5