Comune di Selargius Numero Data Prot. 58 29/04/98 Deliberazione di Consiglio Comunale Oggetto: Sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi annuali - Criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità. ORIGINALE L'anno millenovecentonovantotto addì ventinove del mese di Aprile alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, ai sensi dell'art. 14 della Legge 25.3.1993 n. 81 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano : Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente CONTU ILARIO DELPIN DARIO DIANA ALBERTO FILIPPI ALBERTO GALLUS MARIO LOI GIORGIO LONI LVIA MAMELI GANRICO MELIS ANTONIO MELIS GIULIO MELONI LUIGI Sindaco PACIFICO NAZZARENO NO PILLONI MASMILIANO PORCU RAIMONDO PUDDU LEOPOLDO PASQUALINO NO PUDDU ROSA MAURA NO RAGATZU LUIGI SABA MAURIZIO SALARIS ANNA RITA SALIS SALVATORE TZIA DANIELE NO Totale Presenti 17 Totale Assenti 4 Assiste il segretario Generale Sig. LUCA GALAS Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SALIS SALVATORE - PREDENTE DEL CONGLIO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i signori: G. PILLONI MASMILIANO G. SABA MAURIZIO G. TZIA DANIELE E SEGRETARIO GENERALE
Sono presenti gli assessori: Camba, Melis, Piras. Ortu e Todde Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio l'argomento all'ordine del giorno. Dopo l'illustrazione dell'argomento e la lettura della proposta di deliberazione, il presidente apre il dibattito invitando i consiglieri a prendere la parola. Poiché nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente mette in votazione per alzata di mano, la proposta di deliberazione agli atti e, con l'assistenza degli scrutatori designati, accerta il seguente risultato: Consiglieri presenti: n.17 Voti favorevoli: n. 15 Astenuti: n. 2 (Gallus e Contu) Successivamente il Presidente propone al Consiglio di votare la immediata esecutività ed accerta il seguente risultato: Consiglieri presenti : n.17 Voti favorevoli: n.15 Astenuti: n.2 (Gallus e Contu) Tutto ciò premesso IL CONGLIO COMUNALE Visto l'articolo 3, comma 133, della Legge 662/96 recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali; Visto il D.lgs 472/97 recante "disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art.3, comma 133, D.Lgs. 662/96"; Visto il cap. IV, art. 11,12,13 e 14, del D.lgs 473/97 che regolamenta le sanzioni in materia di tributi locali; Ritenuto opportuno stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti massimo e minimo stabiliti dalla legge, nel modo seguente: applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di: a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia; b) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele; c) violazione non suscettibile di ricadere sulla determinazione del tributo; d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune. IL P t DEDTTIE DEL C NGLIO Cr- GHNE RALE
Ritenuto, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 472/97 che disciplina "il concorso di violazioni e violazioni continuate", di stabilire che: se le disposizioni violate o le violazioni della medesima disposizione: a) sono più di due si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave b) si riferiscono a più tributi si 'applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave c) riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del 100% se i periodi di imposta sono più di due; Considerato che 507/93; l'art.12 del D.lgs 473/97 modifica, tra gli altri, il 1 comma dell'art. 24 del D.lgs tale modifica comporta la necessità di individuare criteri per l'applicazione delle sanzioni alle diverse fattispecie di violazioni delle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, in base ai quali determinare l'entità delle sanzioni; Comunale; Visto l'art. 32 della legge 142/90 che detta norme sulle competenze del Consiglio Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento. Visto il risultato della votazione; DELIBERA 1) Di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali: applicazione della sanzione nel minimo previsto dalla legge in caso di: a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia; b) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele; c) violazioni non suscettibili di ricadere nella determinazione del tributo; d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate del Comune; 2) Di determinare, in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni come in appresso: IL PRFSL9ENTE DEL CONGLIO e ti(-2-tv IL TI 7. O GENERALE
IMPOSTE COMUNALI SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISONI a) omessa presentazione della dichiarazione; b) dichiarazione infedele; c) errori ed omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione delle imposte o diritto. a) 100% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di L. 100.000 b) 50% della maggiore imposta o diritto dovuto; TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI OD AREE PUBBLICHE a) omessa presentazione della denuncia; b) denuncia infedele; c) errori ed omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa. a) 100% della tassa dovuta con un minimo di L. 100.000; b) 50% della maggiore tassa dovuta; TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI a) omessa presentazione denuncia originaria o di variazione; b) denuncia originaria o di variazione infedele; c) errori ed omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa; d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, D.lgs 507/93 ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele; a) 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta; b) 50% della maggiore tassa dovuta; c) L. 50.000 d) L. 50.000 IL P id',netyl.:l COICLIO 5vdr IL VI
IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPOSTE, ARTI E PROFESONI a) omessa presentazione denuncia; b) denuncia infedele; c) errori ed omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta; d) mancata restituzione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. a) 100% del tributo dovuto con un minimo di L. 200.000 b) 50% della maggiore imposta dovuta; d) L. 100.000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia; b) dichiarazione o denuncia infedele; c) errori ed omissioni presenti nella dichiarazione o denunzia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta; d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele. a) 100% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000; b) 50% della maggiore imposta dovuta; d) L. 100.000 ART. 292 ( AMMINISTRATIVE) DEL T.U.F.L. R.D. 1175/31 a) Errori ed omissioni contenuti nella denuncia non incidenti nella determinazione della tassa. a) L. 100.000
3) Di adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare: se le disposizioni violate ovvero le violazioni della medesima disposizione: a) sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave b) si riferiscono a più tributi si 'applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave c) riguardino periodi di imposta diversi la sanzione base viene aumentata del 100% se i periodi di imposta sono più di due; 4) Di determinare le seguenti misure delle sanzioni per la violazione delle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità: a) pubblicità abusiva:100% del tributo evaso con un minimo di L.100.000 b) affissioni non autorizzate su impianti destinati alle pubbliche affissioni o in superfici sulle quali l'affissione non è comunque consentita :sanzione del 100% del tributo evaso con un minimo di L. 100.000 L.142/90. 5) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.47 comma 3 PRP DEPE D,NGLID IL VT
Comune di Selargius Numero Data Prot. 58 29/04/98 Letto confermato e sottoscritto. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si dichiara che il presente verbale verrà affisso all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal O 6 MA6.1998 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 - comma 1 della Legge n.142 dell'8.6.1990. Selargius, O 6 MAG.1998 ESTREMI DI ESECUTIVITA' Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo - di Cagliari, ai sensi degli artt. 45 e 46 della Legge n. 142/1990 e degli artt. 29 e 31 della Legge Regionale n. 38/1994. Divenuta esecutiva il IL SEGRETARIO GENERALE