Figure di riferimento a cui rivolgersi in caso di problemi o per avere informazioni Dr.ssa Stefania Scaltriti Dr. Andrea Iotti
Nel caso in cui ci accorgiamo o temiamo che il nostro animale abbia un problema comportamentale Rivolgersi al veterinario esperto in comportamento animale
La FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani), in base ai requisiti elencati nelle Linee guida e previsti dal Decreto Ministeriale 26 novembre 2009, ha raccolto l elenco italiano dei Medici Veterinari Esperti in Comportamento Animale (http://www.fnovi.it/index.php?pagina=patentino-elenchiesperti-e-formati). I requisiti indispensabili per la pubblicità dell informazione sanitaria relativa all esercizio professionale nell ambito della medicina comportamentale sono: 1) Laurea In Medicina Veterinaria E Iscrizione All ordine 2) Esercizio della professione da almeno 3 anni 3) Formazione: scuole di specializzazione universitarie, master universitari; certificazione attestante la partecipazione e la frequenza a un corso di formazione teorico-pratico presso una scuola, con superamento di un esame finale... Omissis..
4) Formazione - ulteriori requisiti - Effettuazione di attività didattiche, anche non continuative, di Medicina Comportamentale - Partecipazione a corsi formativi quali seminari, corsi intensivi; - Partecipazione a convegni sulla materia negli ultimi cinque anni. Lo svolgimento delle attività sopradescritte dovrà essere documentato dagli enti erogatori. 5) Nei casi in cui gli Ordini ritengano sussistere un acclarata competenza e professionalità clinica del richiedente, possono valutare, in alternativa ai requisiti di cui ai punti 3 e 4, il possesso di almeno tre dei seguenti requisiti: - Pubblicazioni inerenti alla materia su libri e riviste mediche dotate di comitato scientifico; - Partecipazione a convegni inerenti alla materia con l incarico di responsabile scientifico o di relatore; - Effettuazione di attività didattiche, anche non continuative negli ultimi 5 anni, sulla materia in corsi universitari o in corsi di formazione e/o aggiornamento per medici veterinari; - Attestazione (certificazione) di pratica clinica nella materia, effettuata in una struttura pubblica e/o privata, per almeno 3 anni, rilasciata dal direttore e/o dal responsabile della struttura stessa... Omissis..
Morsicatore In caso di animale morsicatore l intervento è pubblico Azienda USL: Profilassi rabbia (T.U.L.L.S.S. e R.P.V.) Tutela dell incolumità pubblica (OM 6/8/2013 e s.m.i) Figure coinvolte: Medico che rileva la lesione (PS, MMG e MCA) Medico veterinario LP Medico SISP Veterinario ufficiale SSPV
Situazione
Rabbia: manifestazioni cliniche Fase iniziale: 2-10 giorni Manifestazioni aspecifiche: febbre, malessere, mal di testa, perdita di appetito, vomito, stanchezza Sintomi caratteristici: dolore, prurito e disturbi della sensibilità in corrispondenza del sede del morso Fase acuta ( neurologica): 2-10 giorni Presentazione encefalitica "furiosa" ( 75% ): ipereccitabilità, disorientamento, comportamento bizzarro, ipersalivazione, sudorazione, idrofobia (lo spasmo dei muscoli della deglutizione nel tentativo di deglutire porta alla paura dell acqua), delirio, convulsioni Presentazione paralitica ( 25%): Paralisi flaccida ascendente
OM 6 agosto 2013 e s.m.i. art 3 1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario. 2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale. 3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 2. 4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.