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Cassazione Penale, Sez. 4, 07 marzo 2013, n. 10608 - Ponteggi non sicuri e responsabilità di un committente - Committente Presidente Sirena Relatore Izzo Fatto 1. Con sentenza del 30/4/2008 il Tribunale di Bergamo condannava B.R. alla pena di legge per il delitto di lesioni colpose gravi in danno dell'operaio M.O.. All'imputato veniva addebitato che, quale legale rapp.te della s.p.a. "L." appaltante di lavori edili alla ditta "C.M. Edile" di Mo.Vi., aveva consentito che il M., dipendente dell'appaltatore, lavorasse ad altezza di otto metri non in condizioni di sicurezza. Infatti il ponteggio metallico su cui operava era incompleto e privo di parapetti ed ancoraggio; inoltre veniva utilizzato impropriamente come deposito di materiali e castello di carico, sicché, durante operazioni di movimentazione di materiali, il ponteggio crollava trascinando il M. in terra. In tale occasione riportava un grave politrauma con plurime fratture ed una residua invalidità del 18% (acc. in (omissis)). Il B., unitamente al responsabile civile s.p.a. "L. geom. G.", veniva condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio, ed al pagamento di una provvisionale di Euro 60.000. Con sentenza del 23/9/2011 la Corte di Appello di Brescia, dopo avere rigettato alcune 1 / 5

questioni processuali, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava estinto il reato per prescrizione, confermando le statuizioni civili a carico dell'imputato e del responsabile civile. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando: 2.1. la violazione di legge processuale. Invero già con l'appello era stata invocata la nullità dell'ordinanza del 30/5/2007 con la quale il Tribunale, revocando l'ammissione dei testi, ne aveva riammesso la citazione per il 14/12/2007; in tale udienza, infatti, il tribunale aveva impedito l'esame dell'imputato presente, affermando che la fase dell'assunzione delle prove era terminata e le ulteriori dovevano essere assunte ex art. 507 c.p.p.. Vero è che poi era stata fissata udienza per sentire l'imputato il 9/4/2008, ma in tale udienza si sarebbero potute raccogliere solo le sue spontanee dichiarazioni e non l'esame, dal che la scelta di non presentarsi. 2.2. La erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione, laddove la corte di merito aveva ritenuto la responsabilità nei fatti del B.. Invero da nessun elemento certo poteva desumersi che le prestazioni degli operai della "C.M." fossero il frutto di un simulato contratto di appalto, ma di fornitura di mere prestazioni di lavoro; infatti la semplicità del lavoro da svolgere non necessitava da parte dell'appaltatore "C.M." di una particolare struttura aziendale e della titolarità di rilevanti mezzi di produzione. Irrilevante, sul punto, era che i ponteggi fossero della "L." considerato che di regola i ponteggi si noleggiano e, pertanto, non sono mai nella titolarità di chi appalta i lavori. Sebbene la "L." avesse mantenuto la direzione dei lavori, come da contratto, la presenza del direttore dei lavori non significava assunzione di responsabilità, in quanto la committente non si era ingerita nella attività della "C.M.". Pertanto il B. non aveva dato alcun contributo causale all'evento ed, inoltre, nessun profilo di colpa gli poteva essere addebitato. Diritto 3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 3.1. In ordine alla doglianza di natura processuale formulata essa è infondata. L'iter della vicenda è ben ricostruito nella sentenza di appello ove viene precisato che effettivamente il Tribunale, illegittimamente, aveva revocato l'ammissione dei testi della difesa S. e B. (in quanto non citati dalla parte richiedente), ma la nullità derivata da tale revoca non era stata immediatamente dedotta e, pertanto, si era sanata. Sul punto va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito che "Determina una nullità a regime intermedio, da dedursi quindi nel 2 / 5

termine di cui all'art. 182, comma secondo, c.p.p., la revoca, in assenza di contraddittorio, del teste precedentemente ammesso perché non citato all'udienza dibattimentale" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24302 del 12/05/2010 Ud. (dep. 25/06/2010), Rv 247878; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8159 del 26/11/2009 Ud. (dep. 02/03/2010), Rv. 246255). Nel caso di specie, come rilevato dal giudice di merito, la nullità non è stata tempestivamente eccepita e pertanto si è sanata. Peraltro nessun pregiudizio sostanziale ha patito la difesa, in quanto successivamente l'audizione dei testi è stata disposta ai sensi dell'art. 507 c.p.p.. Quanto al mancato esame dell'imputato, come osservato dalla stessa corte di merito, non vi alcun provvedimento del tribunale che abbia negato l'esame. Sul punto il ricorso è privo di autosufficienza. In ogni caso dal verbale di udienza del 14/12/2007 si rilevava che il tribunale aveva rinviato l'udienza al 9/4/2008, proprio per sentire l'imputato, il quale però non si era presentato. Pertanto anche in tal caso non si rileva alcun pregiudizio ai diritti della difesa fonte di nullità degli atti. 3.2. Anche le censure relative alla affermazione della responsabilità dell'imputato (agli effetti civili) sono infondate. La Corte di merito ha evidenziato che detta responsabilità emergeva dalle seguenti circostanze: - dall'istruttoria svolta risultava indubbio che l'infortunio fosse accaduto per il crollo del ponteggio, privo di solido ancoraggio ed impropriamente usato; - il ponteggio apparteneva alla soc. committente "L."; - tale circostanza ed altri indizi lasciavano trasparire che la ditta del Mo. ("C.M.") non aveva una autonoma struttura aziendale ma era mera fornitrice di manodopera alla "L."; - il legale rapp.te di tale ultima società non aveva conferito alcuna formale delega antinfortunistica e tale requisito non poteva riconoscersi alla nomina nel 1995 di un responsabile del servizio protezione e prevenzione, geometra T.R., non conosciuto e non presente in azienda; - quanto alla nomina del coordinatore per la progettazione e la esecuzione delle opere, tale ing. V.U., essa non esonerava da responsabilità il B. quale datore committente; - la "L." aveva in sostanza delegato i lavori ad azienda prive di competenze e di mezzi aziendali, per cui non era un fatto imprevedibile il mancato rispetto delle norme di sicurezza. 3.3. Nei motivi di ricorso la difesa dell'imputato lamenta che apodittica era l'affermazione che la ditta "CM." fosse fornitrice di mere prestazioni di lavoro e non d'opera; pertanto la responsabilità dell'incidente doveva ricadere solamente sul datore di lavoro dell'infortunato e cioè il Mo.. La doglianza non tiene conto della formulazione del capo di imputazione, in cui si addebita al B. (unitamente al Mo.Vi. ), di avere consentito che il M. lavorasse su un ponteggio non a norma in un cantiere allestito dalla ditta del B.. Va ricordato, infatti, che la s.p.a. L. (del B. ) aveva avuto in appalto dal Comune di (OMISSIS) i lavori per la costruzione di una palestra. Allestito il cantiere, detta società aveva stipulato con la "CM." del Mo. un contratto di fornitura in opera di muratura in blocchi. Nello svolgimento dell'incarico il Mo. aveva utilizzato i macchinari della L. ed i ponteggi 3 / 5

presenti in cantiere. Ne consegue, come indicato nel capo di imputazione ed affermato nelle sentenze di merito, che il profilo di colpa addebitato in via principale al B. è stato quello di consentire agli operai della CM. di lavorare su ponteggi non in sicurezza, messi a disposizione dalla stessa "L.". Se il contratto di fornitura stipulato fosse un vero subappalto oppure avesse per oggetto la mera fornitura di manodopera (tesi quest'ultima sostenuta nella sentenza di appello con argomentazioni coerenti e non manifestamente illogiche), è utile per porre a carico del B. un ulteriore profilo di colpa circa l'affidamento di lavori ad un'azienda non dotata di adeguata professionalità, ma non deve fare obliterare che la principale colpa del B. è stata quella di consentire l'utilizzo di ponteggi non a norma, in quanto privi dei requisiti di sicurezza, dei parapetti e di solidi ancoraggi. Tale negligente condotta aveva dato, quindi, un contributo causale rilevante alla determinarsi dell'evento. Va ricordato che in materia di sicurezza il committente ha una propria autonoma posizione di garanzia ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 626 del 1994, ora, art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008. Questi, infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando abbia consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso de quo, in cui ai lavoratori non erano stati messi a disposizione ponteggi in sicurezza. Inoltre la responsabilità omissiva del committente è ancora più pregnante qualora l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia, come nel caso di specie, immediatamente percepibile, sicché egli sia in grado di accorgersi dell'inadeguatezza delle stesse senza particolari indagini (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1825 del 04/11/2008 Ud. (dep. 19/01/2009), Pellegrino, Rv. 242345; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30857 del 14/07/2006 Ud. (dep. 19/09/2006), Sodi, Rv. 234828). La situazione non cambia se il committente è in realtà, come la società del B., un sub committente. Infatti è stato ripetutamente affermato che "In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando il subappalto si realizzi nel cantiere predisposto dall'appaltante e a lui facente capo, tale affidamento parziale dei lavori ad un appaltatore, che si avvale dell'organizzazione già esistente, determina la comune responsabilità di entrambi i soggetti appaltante e appaltatore (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32943 del 27/05/2004 Ud. (dep. 29/07/2004), Rv. 229084; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 5977 del 15/12/2005 Ud. (dep. 16/02/2006), Rv. 233245; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27965 del 05/06/2008 Ud. (dep. 09/07/2008), Rv. 240314). Pertanto, in questa prospettiva, correttamente è stata ritenuta la posizione di garanzia del B. e quindi la sua responsabilità. All'infondatezza del ricorso ed al suo rigetto segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. 4 / 5

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile M.O., liquidate in complessivi Euro 2.500 oltre IVA e CPA. 5 / 5