NEWSLETTER GENNAIO 2014 SOMMARIO



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NEWSLETTER GENNAIO 2014 SOMMARIO 1. NORMATIVA, REGOLAMENTI ED INTERPRETAZIONI 1.1. Unione Europea - Direttiva 2013/58/UE 1.2. ESAs (European Supervisory Authorities) - Joint position of the European Supervisory Authorities on manufacturers product oversight & governance processes 1.3. ESMA - Q&A: ETF e OICVM 1.4. ESMA - Regulatory Technical Standards - RTS 1.5. Banca d Italia Questionario Gap Analysis 1.6. Banca d Italia Circolare n. 285 Disposizioni di vigilanza per le banche 1.7. Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 1.8. Regolamento (UE) N. 1374/2013 1.9. Regolamento Consob sul procedimento sanzionatorio 1.10. Ministero della Giustizia - Mediazione civile e commerciale 1.11. UIF - Operatività connessa con l anomalo utilizzo di trust 1.12. Banca d Italia - Nuovi standard di riferimento per la supervisione delle infrastrutture di post-trading 1.13. IVASS - Collocamento di prodotti assicurativi PPI 1.14. IVASS - Regolamento su intemediazione assicurativa e riassicurativa 1.15. Banca d Italia - provvedimenti su segnalazioni di vigilanza 1.16. UIF - Aggiornamento criteri di invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate 1.17. Regolamento Consob sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all organizzazione e all attività della stessa 1.18 Legge di stabilità 2014 2. PROSSIME NOVITÀ 2.1. Comitato di Basilea Partecipazione delle banche in fondi 2.2. ISDA - Standard Initial Margin Model 2.3. Banca d Italia - Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e 2.4. Banca d Italia - Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari 2.5. Banca d Italia - Concordato preventivo 2.6. ISDA e FOA - Clearing Member Disclosure Document 3. OPINIONI, COMMENTI E SENTENZE 3.1 IRDCEC - Recenti chiarimenti sugli obblighi antiriciclaggio dei professionisti: alcuni profili di criticità

1. NOVITÀ NORMATIVE 1.1. Unione Europea - Direttiva 2013/58/UE Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea del 18 dicembre 2013 la Direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell 11 dicembre 2013 che modifica la Direttiva 2009/138/CE ( Solvency II ) con riguardo al termine di recepimento, la data di entrata in vigore e il termine di abrogazione di talune direttive (la Solvency I ). La Direttiva Solvency II istituisce un sistema, basato sul rischio, in materia di regolamentazione e vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dell Unione Europea, al fine di garantire sicurezza e solidità del settore assicurativo, al fine di poter offrire prodotti assicurativi sostenibili e promuovere l economia reale, incoraggiando investimenti a lungo termine e maggiore stabilità. La Direttiva 2013/58 è entrata in vigore il 19 dicembre 2013. 1.2. ESAs (European Supervisory Authorities) - Joint position of the European Supervisory Authorities on manufacturers product oversight & governance processes Il comitato congiunto delle tre autorità europee di vigilanza, rappresentate dall ESMA, dall EBA e dall EIOPA, collettivamente note come ESAs (European Supervisory Authorities), ha pubblicato otto principi in materia di processi di controllo e di governance per i produttori di prodotti finanziari (Joint position of the European Supervisory Authorities on manufacturers product oversight & governance processes). 1.3. ESMA - Q&A: ETF e OICVM L ESMA ha pubblicato l aggiornamento del 27 novembre 2013 ai propri Orientamenti, espressi sotto forma di Q&A (Questions and Answers), su questioni relative agli ETF ed altri OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari), meglio noti come UCITS (ESMA/2013/1547 - ESMA s guidelines on ETFs and other UCITS issues). 1.4. ESMA - Regulatory Technical Standards - RTS L ESMA ha pubblicato le norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standards - RTS) in materia di operazioni su strumenti finanziari derivati negoziate da controparti non appartenenti all Unione europea (ESMA/2013/1657). Gli RTS sono stati emanati in attuazione del Regolamento (UE) N. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, c.d. EMIR. 2

1.5. Banca d Italia Questionario Gap Analysis Con il 15 aggiornamento del 2 luglio 2013, Banca d Italia ha inserito nel Titolo V della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche il Capitolo 7 Il sistema dei controlli interni, il Capitolo 8 Il sistema informativo e il Capitolo 9 La continuità operativa. Banca d Italia ha pubblicato il questionario per la gap analysis, ovvero l autovalutazione della situazione aziendale che le banche devono effettuare nel rispetto delle nuove norme in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa. 1.6. Banca d Italia Circolare n. 285 Disposizioni di vigilanza per le banche Banca d Italia ha emanato la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante le Disposizioni di vigilanza per le banche, in vigore dal 1 gennaio 2014, riviste e aggiornate al fine di adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell Unione Europea. La Circolare dà avvio all attuazione in Italia del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR), che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole sull informativa al pubblico (Terzo Pilastro) e della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV), che riguarda, fra l altro, le condizioni per l accesso all attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali. Dall 1 gennaio 2014, le banche dovranno rispettare un livello di capitale di migliore qualità (common equity tier 1) pari al 7 per cento delle attività ponderate per il rischio, di cui 4,5 a titolo di requisito minimo e 2,5 come riserva di conservazione del capitale. Le banche che non dovessero rispettare il requisito di riserva di capitale non potranno distribuire dividendi, remunerazioni variabili e altri elementi utili a formare il patrimonio regolamentare oltre limiti prestabiliti e dovranno definire le misure necessarie a ripristinare il livello di capitale richiesto. Il capitale previsto è in linea con quanto stabilito nell esercizio di comprehensive assessment in via di preparazione nell ambito del single supervisory mechanism. 1.7. Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013 il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la 3

realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.Il Decreto entra in vigore a partire dal 24 dicembre 2013, ovvero il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 1.8. Regolamento (UE) N. 1374/2013 Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione Europea del 20 dicembre 2013 il Regolamento (UE) N. 1374/2013 della Commissione del 19 dicembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 36. Le modifiche di cui al presente Regolamento entrano in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. 1.9. Regolamento Consob sul procedimento sanzionatorio La Consob con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, ha emanato il regolamento sul procedimento sanzionatorio. La Commissione ha ridotto a 180 giorni il termine entro cui devono concludersi gli iter relativi ai provvedimenti sanzionatori che possono essere comminati in sede amministrativa dall'autorità di vigilanza. In base alla normativa attualmente in vigore e che sta per essere modificata, il termine massimo è di 360 giorni per i soggetti residenti in Italia e di 540 giorni per quelli residenti all'estero. Con il nuovo regolamento la Commissione ha previsto un termine unico di 180 giorni, valido sia per i soggetti in Italia sia per quelli all'estero, al fine di rendere più snello il processo di comminazione delle sanzioni, salvaguardando l'efficacia del processo stesso e mantenendo fermo il principio della separatezza tra fase istruttoria e fase decisoria. Il nuovo regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 5 dell 8 gennaio 2014 entrerà in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione. Tutti i procedimenti avviati prima di tale data seguiranno la normativa attualmente vigente. 1.10. Ministero della Giustizia - Mediazione civile e commerciale Con Circolare 27 novembre 2013, prot. 168322, il Ministero della Giustizia ha fornito i primi chiarimenti sulle novità conseguenti all entrata in vigore dell art. 84 del d.l. 69/2013, come convertito dalla l. 98/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell economia, che modifica il d.lgs. 28/2010, in materia di mediazione civile e commerciale. 4

1.11. UIF - Operatività connessa con l anomalo utilizzo di trust Con Comunicazione del 2 dicembre 2013 l UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l Italia) ha emanato lo schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs 231/2007 in materia di operatività connessa con l anomalo utilizzo di trust. 1.12. Banca d Italia - Nuovi standard di riferimento per la supervisione delle infrastrutture di post-trading Con il documento Assessment of Monte Titoli s observance of the ESCB-CESR Recommendations for Securities Settlement Systems la Banca d Italia ha adottato i Principles for Financial Markets Infrastructures (PFMI) emanati nell aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) della Banca dei Regolamenti Internazionali e dal Comitato Tecnico dell International Organization of Securities Commissions (IOSCO) quali standard di riferimento nell attività di supervisione sulle infrastrutture italiane di post-trading. I Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari rappresentano standard internazionali per la supervisione dei sistemi di pagamento di rilevanza sistemica, dei depositari centrali e dei sistemi di regolamento titoli, delle controparti centrali e dei repertori di dati. Per quanto attiene l Italia, i principi si applicano ai sistemi di regolamento titoli e di gestione accentrata gestiti da Monte Titoli S.p.A. e dalla controparte centrale Cassa di Compensazione e Garanzia. 1.13. IVASS - Collocamento di prodotti assicurativi PPI Con lettera al mercato del 17 dicembre 2013 l IVASS ha richiamato le imprese assicurative che collocano polizze di protezione del credito (Personal Protection Insurance, tra cui le polizze legate ai mutui) all osservanza dei doveri di correttezza, buona fede e trasparenza nei confronti degli assicurati/consumatori. Dall attività ispettiva effettuata dall Istituto presso alcuni intermediari sono emerse prassi diffuse di collocamento delle coperture assicurative abbinate a mutui, prestiti e finanziamenti non accompagnato da valutazioni dell adeguatezza del contratto offerto in adempimento dell obbligo previsto dall art. 52 del regolamento Isvap n. 5/2006. Tale omissione sarebbe giustificata dal tenore dell art. 56 del citato regolamento, che esenterebbe detti intermediari, quando assumono la veste di contraenti di contratti assicurativi in forma collettiva, dall obbligo di acquisire le informazioni necessarie alla valutazione di adeguatezza dei contratti assicurativi offerti ai singoli clienti da essi finanziati. L IVASS non condivide tale interpretazione della normativa, evidenziando che chiunque assuma la veste di intermediario non può sottrarsi dall applicare tutte le disposizioni in materia di esercizio dell intermediazione assicurativa e i 5

richiamati principi di correttezza, buona fede e trasparenza, indipendentemente dalla formula contrattuale (individuale o collettiva), attraverso la quale il contratto stesso viene stipulato. L IVASS ha evidenziato la necessità di eseguire le prescritte verifiche di adeguatezza dei contratti, di individuare più efficaci controlli sul comportamento della rete di vendita affinché gli intermediari si attengano a condotte che tengano conto dei predetti principi. A tal fine, le imprese dovranno prevedere idonee procedure di monitoraggio delle prassi commerciali e della modulistica contrattuale, anche ricorrendo a specifiche azioni mirate ad individuare comportamenti non conformi alle disposizioni di tutela del consumatore. 1.14. IVASS - Regolamento su intemediazione assicurativa e riassicurativa L IVASS ha pubblicato la versione aggiornata del Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 sulla disciplina dell attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all articolo 183 (Regole di comportamento) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, c.d. Codice delle assicurazioni private. Il Regolamento è stato già oggetto di precedenti modifiche ed integrazioni con Provvedimento ISVAP del 2 luglio 2009 n. 2720, con Provvedimento ISVAP del 17 dicembre 2008 n. 2664, con Regolamento ISVAP N. 34 del 19 marzo 2010, con Provvedimento ISVAP del 6 dicembre 2011 n. 2946, con Provvedimento IVASS del 22 ottobre 2013 n. 9 e, da ultimo, dal Provvedimento IVASS del 3 dicembre 2013 n. 12. 1.15. Banca d Italia - provvedimenti su segnalazioni di vigilanza Sul finire del 2013 Banca d Italia ha apportato alcune novità in materia di segnalazioni di vigilanza mediante i seguenti provvedimenti, in vigore dal 1 gennaio 2014: - 52 aggiornamento del 17 dicembre 2013 alla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (Fascicolo Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l inoltro dei flussi informativi ), che modifica gli schemi e il corrispondente sistema delle codifiche che le banche e le SIM sono tenute ad adottare per la produzione delle segnalazioni periodiche alla Banca d Italia su base individuale e consolidata; - Comunicazione del 24 dicembre 2013, recante modifiche alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 Fascicolo «Matrice dei conti» e alla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 (Fascicolo «Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata»); 6

- 18 aggiornamento del 17 dicembre 2013 alla Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 (Fascicolo «Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare»); - Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 Fascicolo «Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare». 1.16. UIF - Aggiornamento criteri di invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate Con Provvedimento del 23 dicembre 2013 l UIF ha emanato le nuove disposizioni per l invio dei dati aggregati di cui all articolo 40 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, c.d. decreto antiriciclaggio. Tale provvedimento abroga gil Provvedimento dell UIF del 22 dicembre 2011. Le nuove previsioni fanno seguito al Provvedimento Banca d Italia del 3 aprile 2013 concernente Disposizioni attuative per la tenuta dell archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Le nuove previsioni si applicano alle segnalazioni riferite alle registrazioni inerenti al mese di gennaio 2014, da inviare entro il 2 aprile 2014 secondo le modalità previste in tale provvedimento (articoli 5 e 6). 1.17. Regolamento Consob sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all organizzazione e all attività della stessa Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 5 dell 8 gennaio 2014 la Delibera Consob, del 19 dicembre 2013 n. 18751, concernente il Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all organizzazione e all attività della stessa Autorità. 1.19 Legge di stabilità 2014 Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la Legge di stabilità 2014. La legge è entrata in vigore il 1 gennaio 2014. Tale provvedimento normativo che ha sostituito la legge finanziaria costituisce la manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento. 2. PROSSIME NOVITÀ 7

2.1. Comitato di Basilea Partecipazione delle banche in fondi Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato gli standard finali che rivedono, nell ambito del regime capitale di rischio di Basilea, il trattamento prudenziale degli investimenti effettuati dalle banche in fondi (Capital requirements for banks equity investments in funds - final standard). L entrata in vigore è fissata per il 1 gennaio 2017, e si applicherà agli investimenti delle banche in fondi detenuti a scopo di negoziazione. 2.2. ISDA - Standard Initial Margin Model In data 10 dicembre 2013 l ISDA ha pubblicato il documento Standard Initial Margin Model (SIMM) con le prime indicazioni di un possibile modello che l associazione intende attuare sul tema della valutazione dei margini iniziali (Initial Margin) delle operazioni in derivati OTC che non saranno oggetto di clearing tramite CCP, e che quindi saranno soggette all obbligo di collateralizzazione tramite garanzia finanziaria. 2.3. Banca d Italia - Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche Banca d Italia ha posto in pubblica consultazione alcune modifiche alle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, emanate nel marzo 2008. Tali modifiche tendono da un lato, a recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV), il cui termine per il recepimento è fissato al 31 dicembre 2013, e dalle Linee Guida emanate dall EBA nel 2011 sulla governance interna. Per il 14 gennaio 2014 dovranno essere inviati eventuali osservazioni, commenti e proposte. 2.4. Banca d Italia - Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari Banca d Italia ha sottoposto a pubblica consultazione alcune modifiche al Provvedimento del 30 marzo 2011 della stessa Autorità recante Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari. Esse sono volte in larga misura a recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/36/UE (cd. CRD 4), approvata il 26 giugno e il cui termine per il recepimento è fissato al 31 dicembre 2013. Per il 12 gennaio 2014 dovranno essere inviati eventuali osservazioni, commenti e proposte. 8

2.5. Banca d Italia - Concordato preventivo Banca d Italia, in data 29 novembre 2013, ha posto in pubblica consultazione un documento su Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori. Con le leggi n. 134/2012 e n. 98/2013, (di conversione del decreto legge n. 83/2012 (c.d. Decreto Sviluppo) e di conversione del decreto legge n. 69/2013), sono state introdotte rilevanti modifiche alla Legge Fallimentare per la parte che disciplina l istituto del Concordato preventivo, con particolare riguardo alle novità concernenti il concordato in bianco e il concordato con continuità aziendale. Suddette modifiche legislative hanno riflessi sulla classificazione per qualità del credito delle esposizioni verso soggetti che accedono all istituto del concordato preventivo, ai fini delle segnalazioni di vigilanza, del bilancio e della Centrale dei Rischi. Il termine ultimo per la presentazione di eventuali osservazioni, commenti e proposte, è stato fissato entro venti giorni dalla pubblicazione del documento in consultazione. Entro venti giorni dalla pubblicazione del documento dovranno essere inviati eventuali osservazioni, commenti e proposte. La pubblica consultazione è terminata. 2.6. ISDA e FOA - Clearing Member Disclosure Document ISDA e FOA hanno pubblicato il 29 novembre la prima bozza di Clearing Member Disclosure Document. Il documento si pone quale punto di partenza per la redazione di una guida informativa ad uso delle controparti centrali autorizzate (CCPs) e dei Clearing Members delle CCPs che intendono offrire servizi di brokeraggio per l accesso alle CCPs ai propri clienti finali. L analisi delle interrelazioni sussistenti tra CCP, Clearing Member e clienti finali sarà un tema di particolare rilevanza con l entrata in vigore del Regolamento UE 648/2012 (EMIR), e con l avvio - previsto nel corso del 2014 - dei connessi obblighi di compensazione delle operazioni in derivati tramite una CCP. Il Clearing Member Disclosure Document si propone di divenire una guida o comunque un testo base per l utilizzo da parte delle CCP e/o dei Clearing Member che desiderino presentare ai propri potenziali clienti il servizio di clearing tramite accesso indiretto ad una CCP (mediato attraverso un Clearing Member) nel quadro delle garanzie e dei presidi messi a punto dall EMIR, e che a tal riguardo desiderino riferirsi ad uno standard e ad un linguaggio comune per approcciare la materia. 3. OPINIONI, COMMENTI E SENTENZE 9

3.1. IRDCEC - Recenti chiarimenti sugli obblighi antiriciclaggio dei professionisti: alcuni profili di criticità Pubblicata dall IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) la Circolare N. 36/IR del 3 dicembre 2013 su Recenti chiarimenti sugli obblighi antiriciclaggio dei professionisti: alcuni profili di criticità. 10