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Transcript:

COMUNE DI GIARRATANA Provincia di Ragusa REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E.) E DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) PER L ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI COMUNALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina, in conformità agli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 109, i criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono al Comune di Giarratana, prestazioni o servizi sociali od assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Art. 2 DESTINATARI Tutti i cittadini che richiedono al Comune una prestazione sociale agevolata, una prestazione assistenziale o un servizio a domanda individuale. Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Le disposizioni del presente regolamento vanno ad integrare i regolamenti che questo Comune ha già adottato in materia socio-assistenziale, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità, e in ottemperanza alle leggi che prevedono l applicazione a quei servizi non destinati alla generalità dei soggetti. Si applicano ai seguenti servizi: Servizi socio-assistenziali di cui alla L.R. 22/1986; Servizi di assistenza scolastica; Assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e assegno di maternità previsti dagli artt. 65 e 66 della Legge 23.12.1998 n. 448. Per la loro erogazione si procederà secondo le modalità ivi sancite nonché secondo le norme regolamentari che, ai sensi della sopracitata Legge 448 sono state emanate con appositi decreti ministeriali per l applicazione di tali benefici. 2. Si assume a riferimento il parametro I.S.E.E (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per il calcolo della quota di compartecipazione al costo dei servizi ai sensi del D.P.R.S. 19.6.2000 relativamente ai servizi di cui alla L.R. 22/86. 3. Per i servizi residenziali al pagamento della retta fa fronte l utente con il suo reddito ed i parenti tenuti al mantenimento ex art. 433 del codice civile, che sono chiamati a rimborsare le spese eccedenti la quota a carico dell utente, ai sensi del D.A. del 25.06.1996 art. 4. 4. Si assume a riferimento il valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) per tutti gli interventi consistenti in prestazioni economiche erogazione di assistenza economica sotto qualunque forma, attività lavorativa integrativa degli anziani, rimborso buoni libro, ecc. Art. 4 MODALITA ATTUATIVE 1. Il Comune di Giarratana redigerà nello specifico materiale esplicativo e fornirà attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande, fornirà l assistenza ai cittadini nella compilazione delle autodichiarazioni I.S.E. Provvederà a dotarsi di apposito supporto informatico per il calcolo dell I.S.E. e dell I.S.E.E.

2. Gli uffici comunali preposti alla compilazione e al rilascio delle certificazioni, avranno cura di instaurare rapporti di collaborazione con gli altri soggetti esterni interessati al medesimo servizio (CAF, ordini professionali, associazioni, ecc.). Art. 5 DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 1. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene combinando il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare. Art. 6 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 1. Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. Art. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE 1. L indicatore della situazione economica (I.S.E.) è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare: a) il reddito complessivo ai fini IRPEF, quale risulta dall ultima dichiarazione presentata ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore d lavoro e/o dagli Enti previdenziali. Non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti. b) I proventi derivati da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussista l obbligo della presentazione della dichiarazione I.V.A.; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini I.R.A.P., al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato. c) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro, al patrimonio mobiliare. In particolare, ai fini della definizione del patrimonio mobiliare, devono essere considerate le varie componenti ivi previste (depositi bancari, titoli di stato, obbligazioni, azioni, ecc.) possedute alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. Per tutti i servizi erogati, l assegno di mantenimento per i figli viene considerato nell ambito della capacità reddituale del genitori cui è affidato il minore e non in quello del genitore che eroga l assegno stesso. Art. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori: Patrimonio immobiliare 1. I fabbricati e i terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche facenti parte del nucleo familiare: il valore dell imponibile definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d imposta considerata. Per i terreni agricoli si prenderà a riferimento il reddito dominicale.

2. Dalla somma così determinata si detrae l ammontare del debito residuo, al 31 dicembre dell anno precedente a quello della richiesta di prestazione, per mutui contratti per l acquisto di tali immobili o per la loro costruzione. Patrimonio mobiliare 1. Il patrimonio mobiliare è costituito da Depositi bancari, postali, BOT, titoli di stato, denaro affidato a Società d investimento o da risparmio, quote di partecipazione azionarie, e tutte le componenti indicate dall art. 3 comma 2 del DPCM del 7 maggio 1999 n. 221. 2. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell anno precedente a quello della richiesta di prestazione. Franchigie: Dal valore dell indicatore della situazione reddituale di detrae, in base alla normativa regionale vigente, il valore del canone annuo fino ad un massimo di 5.164,57 se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato. Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia nel limite di 56.810,26 qualora il nucleo familiare risieda in abitazione di proprietà. La detrazione spettante in caso di proprietà dell abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione. Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia di 15.493,70. Il patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi nella misura del 20% del valore come sopra determinato. L IMPORTO RISULTANTE DALLA SOMMA DELL INDICATORE REDDITUALE (Art. 7) E DELL INDICATORE PATRIMONIALE (Art. 8) COSTITUISCE L I.S.E. (INDICATORE DELLA SISTUAZIONE ECONOMICA). Art. 9 SCALA DI EQUIVALENZA 1. Ai fini della determinazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente, l I.S.E. deve essere suddiviso per i parametri previsti dalla seguente scala di equivalenza: NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE PARAMETRO 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85

a) Per ogni componente in più +0,35; b) In caso di assenza di un coniuge in presenza di figli minori +0,20; c) In presenza di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro e di impresa +0,20; d) Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all art. 3, comma 3 della legge 104/92, o di invalidità superiore al 66% +0,5; e) Per ogni componente il nucleo familiare di età inferiore ai 6 anni e di età compresa tra i 65 e i 75 anni dall indicatore della situazione economica (I.S.E.) è detratto un ammontare pari a 2.582,28; oltre i 75 anni è detratto un ammontare pari a 3.615,20, ai sensi dell art. 5 del DPRS 19.6.2000. f) Ai sensi dell art. 5 del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi per servizio appartenenti alla categorie dalla I^ alla 5^. g) Per i servizi di carattere domiciliare, l anziano convivente di età superiore ai 65 anni, i disabili e i non autosufficienti, possono scegliere di costituire un nucleo familiare autonomo. L IMPORTO DERIVANTE DAL PREDETTO CALCOLO COSTITUISCE L INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE. Art. 10 PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DELL I.S.E.E. 1. Ogni cittadino è tenuto a presentare la certificazione I.S.E.E. per l accesso o il pagamento dei servizi comunali previsti dall art. 3 del presente regolamento, deve compilare in ogni sua parte la dichiarazione sostitutiva di cui all art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e presentarla al Comune. 2. Gli uffici competenti, previo controllo formale della dichiarazione sostitutiva e dopo aver formalmente ammonito l interessato che da parte della Guardia di Finanza potranno essere eseguiti dei controlli, anche presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nonché tramite il sistema informativo del Ministero delle Finanze, per verificare la veridicità di quanto dichiarato, effettuerà i calcoli per la determinazione dell I.S.E.E. di cui al presente regolamento. 3. Dopo aver provveduto alla determinazione dell I.S.E.E., sarà rilasciato all interessato la certificazione riassuntiva di cui al successivo art. 12. Art.11 CERTIFICAZIONE RIASSUNTIVA 1. Per l accesso o per la determinazione della quota di contribuzione alle prestazioni o ai servizi comunali per i quali è richiesta la certificazione I.S.E. o I.S.E.E., l interessato deve presentare all ufficio comunale competente per materia unicamente la certificazione riassuntiva di cui al presente articolo. 2. In questa, devono essere indicati: La data di presentazione della dichiarazione sostitutiva; L elencazione del nucleo familiare; L indicazione di tutti gli elementi dichiarati ai fini del calcolo I.S.E.E. (valori reddituali, patrimonio immobiliare, mobiliare ecc.); Il solo valore finale dell I.S.E. e dell I.S.E.E escludendo ogni altro valore o importo utilizzato per la sua determinazione; La sottoscrizione da parte dell addetto che ha eseguito i conteggi ed ha rilasciato la certificazione.

Art. 12 DURATA DI VALIDITA DELLA CERTIFICAZIONE 1. Ai fini dell accesso ai servizi comunali, le certificazioni I.S.E.E. di cui al presente regolamento, hanno validità un anno dalla data di rilascio. 2. Qualora, nel corso dell anno siano intervenuti cambiamenti nella composizione del nucleo familiare o modificazioni nella situazione reddituale e patrimoniale, l interessato può presentare dichiarazione integrativa. Art. 13 CONTROLLI 1. Annualmente la Giunta Comunale stabilisce con proprio atto la percentuale delle certificazioni I.S.E.E. da sottoporre ai controlli a campione di cui al presente articolo. 2. Tale percentuale non può essere inferiore al 10% o superiore al 50% delle certificazioni presentate per ciascun servizio o prestazione per le quali è previsto tale adempimento. 3. Per le funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente, potrà richiedere la documentazione necessaria. 4. Qualora dai controlli emergano false dichiarazioni, fatta salva l attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente Settore Comunale adotta ogni misura utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi. Art. 14 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. Ai dipendenti comunali ed a quanti altri possono venire a conoscenza, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, dei dati personali desumibili dalle dichiarazioni o dalle certificazioni I.S.E.E., si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 135. Art. 15 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO 1. Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l accesso ai cui servizi è richiesta la certificazione I.S.E.E. tiene a disposizione degli utenti copia del presente regolamento, perché ne possano prendere visione in qualsiasi momento. Art. 16 VIGENZA DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento si applica gradualmente ai servizi di cui all art. 3. Art. 17 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 1. Per tutto quanto non specificato con il presente regolamento si applicano le norme previste: - dall art. 59, commi 51, 52 e 53, della Legge n. 449/97; - dal Decreto Legislativo n. 109/98; - dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/99; - dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 305/99; - dal Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale del 29 luglio 1999;

- dal Decreto Leg.vo n. 130 del 3.5.2000; - dalla Legge Regionale n. 22/86; - dal D.A. del 25.6.1996; - dal DPRS del 19.6.2000; - dal Decreto Leg.vo n. 135/99.