AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Direttore Generale n 1346 del 24.11.2015 A seguito di Proposta N 1140 del 24.11.2015 U.O.C. SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE Il Direttore U.O.C. Dott. Giuseppa Sturniolo Il Responsabile del procedimento Avv. Massimo Fiumara Settore Economico Finanziario e Patrimoniale Anno Conto Importo Euro Budget assegnato Euro Importo autorizzato con il presente atto Budget utilizzato Euro Budget residuo o Euro Non comporta impegno di spesa L anno il giorno del mese di nella sede dell Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gaetano Martino di Messina, il Direttore Generale Dott. Marco Restuccia, nominato con D.P. R.S. n 208/serv.1/S.G. del 24.06.2014, ha adottato il presente provvedimento. Funzionario incaricato della numerazione e della registrazione del presente atto Sig.ra NOTE: FIRMA Oggetto: Ricorso per revocazione della sentenza n 14473/15 proposto da C. F. Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro. Conferimento incarico di difesa dell A.O.U. all Avv. Massimiliano Marinelli del Foro di Palermo.
IL DIRETTORE GENERALE Premesso che il Sig. Corvaja Felice, dipendente dell Università degli Studi di Messina con qualifica di collaboratore amministrativo (ex VII livello funzionale) fino al 31.12.2000 e, a seguito dell istituzione delle categorie funzionali, inquadrato in cat. D, posizione economica D1 dell area amministrativa ((ex VIII livello funzionale universitario), ha proposto ricorso, innanzi al Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, c/azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina ed Università degli Studi di Messina, evidenziando di avere prestato servizio presso l A.O.U., svolgendo sin dal 09.06.1999 mansioni corrispondenti all ex VIII liv. funzionale di funzionario amministrativo, quale responsabile dell ufficio revisione prezzi dell ex divisione appalti e contratti (incarico attribuitogli con delibera in pari data n 3074), e chiedendo, pertanto, il riconoscimento dell inquadramento superiore e, di conseguenza, l equiparazione economica con il personale di ex IX livello del ruolo sanitario, ora 1 livello dirigenziale dell area amministrativa dal 09.06.1999 o in subordine dal 31.12.2000, data di inquadramento in cat. D, con condanna al pagamento delle differenze stipendiali tabellari, IIs e della retribuzione di posizione fissa e variabile ai sensi dell art. 40 e ss. del C.C.N.L. 1998/2001 e dell art. 3 per il biennio 2000/2001, nonché al pagamento delle differenze per il lavoro straordinario, la produttività, il tutto con gli accessori di legge; Atteso che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, con sentenza n. 1512/09, ha riconosciuto all attore l indennità di cui all art. 31 d.p.r. 761/1979, nella misura occorrente per equiparare il suo trattamento economico a quello del personale ospedaliero di IX livello sin dal 01.01.2001 al 25.03.2005, con pari condanna dell Università resistente al pagamento della somma in essa indicata, oltre interessi legali e spese giudiziali; Preso atto che l Università degli Studi di Messina, ha proposto appello, innanzi alla Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro, c/azienda ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina e Corvaja Felice, avverso la sopra citata sentenza, reiterando l eccezione di legittimazione passiva e chiedendo la riforma della decisione impugnata e la sospensione della sua provvisoria esecutorietà, con vittoria di spese; Preso atto altresì che l Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina ha proposto autonomo appello, innanzi alla Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro, reiterando le medesime eccezioni e le argomentazioni già formulate nell atto proposto dall Università degli Studi di Messina e che all udienza del 23 febbraio 2010 i due giudizi sono stati riuniti; Atteso che la Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro, con sentenza n 329/2011, definitivamente pronunziando, ha rigettato i due appelli proposti dall Università degli Studi di Messina e dall Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina avverso la sentenza n. 1512/09, condannando le due Amministrazioni, solidalmente, al pagamento di metà delle spese giudiziali del relativo grado di giudizio (All. A); Considerato che l Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina ha proposto ricorso, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, per la riforma della sopra citata sentenza (R.G. n 19066/11) e che l incarico della suddetta proposizione è stato conferito all Avv. Massimiliano Marinelli, con Deliberazione del Direttore Generale n 501 del 16.06.2011 (All. B);
Atteso che la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n 14473/15 ha accolto il secondo motivo del ricorso proposto dall A.O.U. ed il secondo motivo dell autonomo ricorso proposto dall Università, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d Appello, per ogni consequenziale statuizione (All. C); Tenuto conto che il Sig. Corvaja Felice ha proposto ricorso, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. della sopra citata sentenza n 14473/15, nella parte in cui, per il caso di specie, si è ritenuto, in riferimento al diritto del convenuto ad essere equiparato economicamente ex art. 31 del d.p.r. n. 761/79 all ex IX livello sanitario poi dirigente amministrativo, che la categoria D1 non abbia corrispondenza all ex VIII livello qualifica funzionale universitaria, disponendo la conseguente cassazione ed il rinvio alla Corte d Appello per statuire sul diritto invocato dal dipendente e per il rigetto, accertato l errore di fatto, del ricorso principale e del ricorso incidentale proposti dall Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina e dall Università degli Studi di Messina e la conferma della sentenza n 309/11 della Corte d Appello di Messina, Sezione Lavoro, con ogni consequenziale statuizione e revoca del provvedimento di rinvio alla Corte territoriale, nonché per l accoglimento del ricorso incidentale proposto dal Sig. Corvaja Felice, per la condanna in via solidale dell A.O.U. al pagamento delle differenze retributive accertate in giudizio (All. D); Ritenuta l opportunità di resistere in giudizio; Considerato che l affidamento dell incarico di difesa in giudizio è una scelta di natura fiduciaria, di competenza del Direttore Generale; Precisato che, in relazione al conferimento degli incarichi di difesa dell A.O.U. a legali esterni all Azienda, viene riconosciuto un compenso alle condizioni di cui al prospetto allegato al regolamento, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n 400 del 16.04.2013 e successive modifiche; Rilevata l opportunità di conferire l incarico di difesa dell A.O.U., avverso il ricorso per revocazione di cui in narrativa, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, all Avv. Massimiliano Marinelli con Studio in Palermo Via Marchese di Villabianca, 54, nella qualità di professionista esperto in materia, che ha già rappresentato l A.O.U. in altra fase della complessa controversia; Fatto obbligo all Avvocato designato di trasmettere tempestivamente all A.O.U. la documentazione inerente al contenzioso di cui in argomento, al fine di avere opportuna contezza dello stato del giudizio e dell evoluzione della controversia; Su proposta del Direttore dell U.O.C. Settore Affari Generali e Risorse Umane che, con la sottoscrizione del frontespizio del presente provvedimento, assume la diretta responsabilità della liceità degli atti e della regolarità delle procedure; Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, che viene espresso con la sottoscrizione del presente atto
D E L I B E R A Per i motivi espressi nelle premesse narrative, che qui si intendono riportate e trascritte art.1 di costituirsi in giudizio, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, per resistere al ricorso per revocazione della sentenza n 14473/15 proposto dal Sig. Corvaja Felice; art.2 di conferire l incarico di difesa dell A.O.U., nel procedimento di cui in argomento, all Avv. Massimiliano Marinelli, con Studio sito in Via Marchese di Villabianca 54 Palermo; art.3 di fare obbligo al predetto legale di trasmettere tempestivamente all A.O.U. la documentazione inerente al contenzioso di cui in argomento, al fine di avere opportuna contezza dello stato del giudizio e dell evoluzione della controversia; art.4 di riconoscere all Avv. Massimiliano Marinelli, per il predetto incarico, un compenso alle condizioni di cui al prospetto allegato al regolamento, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n 400 del 16.04.2013 e successive modifiche; art.5 di autorizzare, previa emissione di fattura, il pagamento a favore dell Avv. Massimiliano Marinelli della somma di 1.573,00, comprensiva di I.V.A., C.P.A. e ritenuta d acconto, per spese legali, per sostenere la fase iniziale della procedura di difesa; art.6 di stabilire che la spesa relativa al presente provvedimento graverà sul Capitolo 59-1- 3, esercizio 2015; art.7 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva data l opportunità della tempestiva adozione dell atto. La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene appresso sottoscritta. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.to Dott. Giuseppe Laganga Senzio IL DIRETTORE SANITARIO F.to Dott. Giovanna Volo IL DIRETTORE GENERALE F.to Dott. Marco Restuccia
La presente deliberazione è pubblicata all Albo di questa Azienda Messina,.. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente Deliberazione è stata affissa all albo di questa AZIENDA Dal, giorno festivo Messina,.. Notificata al Collegio Sindacale il prot. La presente copia è conforme al suo originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo. Messina,.