COMUNE DI MATERA Città dei Sassi Ufficio Segreteria Generale

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Transcript:

. COMUNE DI MATERA Città dei Sassi Ufficio Segreteria Generale DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI AUTOTUTELA NEI RAPPORTI TRIBUTARI DELL'ENTE Approvato con atto di C.C. n.65 dell 8.10.1997 1

ART. 1 Finalità del regolamento Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la tutela dei contribuenti nonché la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa dell'ente nel perseguimento di interessi di natura pubblicistica, attraverso la disciplina dell'applicazione dell'istituto dell'autotutela quale mezzo fondamentale per attuare i predetti principi. ART.2 Ambito di applicazione Le norme del presente regolamento sono applicabili in tutti i rapporti di natura tributaria posti in essere dal Comune di Matera quale soggetto impositore e riguardano ogni tipologia di obbligazione a natura tributaria nei limiti dell'autonomia impositiva attribuita all'ente dell'ordinamento dello Stato. ART.3 Attribuzione di compiti L'esercizio dell'attività della fattispecie di autotutela di cui al presente regolamento è attribuita a norma dell'articolo 51 comma 2 della legge 8 giugno 1990 n. 142 al Dirigente del Servizio Tributi o, in sua assenza o impedimento al Funzionario Responsabile Tributi ai sensi del vigente articolo 51 comma 3 della legge 142/90. ART.4 Criteri di priorità Nell'attività di cui al precedente art.3, nel rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione del relativo procedimento, data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e fra quest'ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il concreto rischio di un vasto contenzioso. ART.5 Esclusione dall'autotutela E' escluso l'annullamento d'ufficio o la rinuncia all'imposizione nelle seguenti fattispecie: 2

a) quando si tratti di motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'ente; b) quando trattasi di materie sulla quale sia intervenuto parere, risoluzione o altra forma, espressione di interpretazione da parte del Ministero delle Finanze; c) quando si tratta di Tributi per i quali l'accertamento riscossione sono stati affidati in concessione ai soggetti legittimati; d) quando vi sia non univoco indirizzo giurisprudenziale. ART.6 Potere di iniziativa L'esercizio del potere di autotutela e attribuito al Servizio Tributi dell'ente che può procedere, in via autonoma o su istanza di parte all'autoannullamento in qualsiasi fase del procedimento impositore e anche in caso di non impugnabilità dell'atto ritenuto illegittimo o alla rinuncia all'imposizione. Il provvedimento di autoannullamento emesso dal Dirigente del Servizio Tributi deve essere motivato e comunicato al contribuente, e ove si sia instaurata la fase contenziosa, alla competente Commissione Tributaria. Il procedimento di autotutela avviato su iniziativa del contribuente che si conclude con provvedimento di non annullamento deve essere comunicato allo stesso e può essere motivato con conferma dei motivi dell'accertamento. ART.7 Disciplina del procedimento Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione devono essere avanzate dal contribuente con istanza, in carta libera indirizzata al Servizio Tributi del Comune di Matera, con l'individuazione di tutti gli elementi di diritto e di fatto ritenuti idonei ad una compiuta valutazione per l'applicazione dell'istituto di autotutela. Alla relativa attività amministrativa si applicano le norme di cui alla legge 241/90 e regolamentari di attuazione. ART.8 Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa Sulla base del criterio della probabilità di soccombenza prospettata con relazione tecnica rnotivata del Dirigente del Servizio Tributi, l'amministrazione Comunale può emanare apposito atto di 3

indirizzo per l'abbandono delle liti già iniziate e al fine di evitare la condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio. Il Responsabile del Servizio Tributi in caso di avvio di nuovo contenzioso, deve preventivamente procedere ad analoga valutazione considerando altresì l'eventuale esiguità della pretesa tributaria in rapporto al costo per sostenere le ragioni dell'ente. Se la valutazione del costo dell'azione amministrativa dovesse risultare antieconomico il Dirigente del Servizio Tributi potrà procedere con motivata determinazione alla rinuncia dell'azione impositiva. ART.9 Criteri di economicità, l'abbandono dell'attività amministrativa La Giunta Comunale con atto di indirizzo stabilisce annualmente i criteri e i limiti della pretesa tributaria sulla base dei quali il Servizio Tributi dell'ente abbandona l attività di accertamento. L'atto di indirizzo dovrà analiticamente indicare i fattori di economicità giustificanti la preclusione dell'azione accertativa in relazione a fattispecie generali e astratte. ART.10 Presupposti dell'autotutela Il Comune di Matera può procedere, in tutto o in parte alla revisione degli atti scaturenti dal proprio potere impositivo previo riesame della propria azione e delle relative conseguenze sul piano dei rapporti con i cittadini - contribuenti pronunciando l'annullamento d'ufficio o rinunciando all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità dall'alto o dell'imposizione, nelle fattispecie che, a mero titolo esemplificativo, sono di seguito riportate: a) errore di persona b) evidente errore logico o di calcolo c) errore sul presupposto dell'imposta d) duplicazione nell'imposizione e) mancata considerazione di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti f) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza g) sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, esenzioni, e regimi agevolativi precedentemente negati h) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ufficio Tributi i) assolvimento dell'intero tributo da parte di uno solo dei soggetti coobbligati. j) sussistenza di motivi diversi da livelli propri del giudicato di merito k) limiti di esenzione dall'obbligo di versamento e di rimborso del tributo quale condizione preclusiva per l'attività di accertamento e iscrizione a ruolo. 4

ART. 11 Norme transitorie e finali La presente regolamentazione dell'auto annullamento e revoca d'ufficio si applica per tutti gli atti emanati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 5