DISEGNO DI LEGGE N. 162

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presentato dalla Giunta regionale il 26 ottobre 2016 <<Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell attrattività del territorio regionale nonché modifiche alle leggi regionali 2/2002, 29/2005, 4/2016, 18/2015 in materia di turismo>>

Signor Presidente, Signori Consiglieri, il testo legislativo proposto ha lo scopo di adeguare, coordinare e razionalizzare la disciplina in materia di organizzazione turistica regionale intervenendo sia nella disciplina dei soggetti istituzionali coinvolti, sia nell adeguamento delle disposizioni attualmente vigenti in materia di esercizio delle attività economiche turistiche finalizzate allo scambio e produzione di beni e servizi. La scelta di riprodurre, adeguandole ed implementandole, le norme in un testo nuovo, mantenendo in vigore la legge regionale 2/2002 (Disciplina organica del turismo) essenzialmente per la sola parte relativa alle professioni nel settore turistico, assolve al duplice scopo di consentire al legislatore regionale di svecchiare e rendere consuete le disposizioni in materia di attività economiche senza incorrere in future pronunce di incostituzionalità trattando materie oggi di competenza esclusiva statale quali quelle inerenti le professioni, anche se incidentalmente turistiche; trasmigrano pertanto nel nuovo testo di legge regionale le discipline in materia di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche esercitate in forma imprenditoriale e non, nonché gran parte delle norme in materia di incentivi nel settore turistico. Venendo alla struttura del testo, si rappresenta quanto segue. Il Titolo I dedicato ai principi generali, contiene il riferimento alle finalità della legge tra le quali quella di promuovere l attrattività del territorio regionale attraverso l attuazione di politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori del settore, dell offerta dei servizi turistici da parte delle agenzie di viaggio e delle strutture ricettive turistiche, dell organizzazione turistica regionale e della qualità delle strutture e dei servizi. Particolare importanza assume l articolo 3 che riassume l intento, già dichiarato nell oggetto e nella finalità della legge, di promuovere il territorio e le sue articolazioni (intese come tali le realtà imprenditoriali, commerciali, culturali, storiche e via dicendo), per realizzare un sistema turistico integrato tra l attività promozionale e quella di commercializzazione delle risorse e dei prodotti regionali; segue a tal fine una elencazione degli obiettivi del sistema turistico integrato, tra i quali spicca appunto, la promozione dell attrattività, la creazione del sistema turistico unico, il miglioramento della qualità dell accoglienza turistica, l ottimizzazione delle risorse disponibili e delle azioni da intraprendere. Il comma 3 dell articolo 3, in particolare, riferisce la necessità di delineare gli obiettivi precedentemente descritti nell ambito del Piano del turismo che la Regione provvede periodicamente ad aggiornare. Con l articolo 4 si intende ribadire con forza che l accesso all esperienza turistica è garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni personali, sociali e di qualsiasi altra natura che possano limitare la fruizione di questo bene, assicurando che le persone con disabilità possano fruire dell offerta turistica in modo completo ed in autonomia. Il Titolo II rubricato Enti e soggetti, specifica, ampliandolo, il contenuto degli articoli corrispondenti della legge regionale 2/2002 dedicati alle competenze della Regione, dei Comuni, di PromoTurismoFVG, delle Associazioni Pro Loco e dei Consorzi, ed introduce le reti d impresa (poi meglio specificate negli articoli 13 e 69) quali nuovi soggetti aggreganti gli operatori economici, i cui obiettivi sono diretti alla crescita della competitività dei diversi prodotti turistici presenti sul territorio. Con l articolo 5 si prevede il riconoscimento da parte della Regione del ruolo strategico del turismo attraverso la promozione dell attrattività del territorio e l incremento dei flussi turistici, il miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici che lo rendano competitivo sul mercato nazionale ed internazionale, il sostegno alle imprese, il turismo sostenibile e la valorizzazione del turismo sportivo, enogastronomico, congressuale e termale; è mantenuta in capo alla Regione la I

funzione di indirizzo strategico e di programmazione del sistema turistico regionale, nonché la vigilanza e il controllo sulla PromoTurismoFVG. L articolo 6 richiama il ruolo di PromoTursimoFVG quale ente pubblico economico funzionale della Regione, preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione della sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione, così come meglio enucleato nella legge di riferimento, la legge reginale 50/1993. Con l articolo 7 si declinano le competenze dei Comuni segnatamente, in materia di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive e stabilimenti balneari, con riferimento ai procedimenti di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive, nonché nell ambito dell attività di promozione turistica del territorio di competenza, anche attraverso l istituzione di punti informativi ; il successivo articolo 8, attribuisce alla PromoTurismoFVG, per le medesime finalità di promozione e pubblicizzazione del turismo regionale, la possibilità di istituire Uffici di informazione ed accoglienza turistica (già previsti nell articolo 24 della legge regionale 2/2002), limitandone l istituzione alle sole località o territori a prevalente interesse turistico determinato da rilevazioni periodiche effettuate da PromoTurismoFVG stessa (ex art. 5 bis, comma 4, lettera ibis) della legge regionale 50/1993, come inserita dal comma 63 dell articolo 2 della legge regionale 14/2016 Assestamento 2016). Si evidenzia, come specificato nel comma 3 dell articolo 8 che gli IAT già istituiti ai sensi dell articolo 24 della legge regionale 2/2002, dovranno adeguarsi alle disposizioni dell articolo medesimo per poter usufruire dei contributi per il loro funzionamento. Gli articoli da 9 a 11 mantengono l impostazione precedentemente contenuta nella legge regionale 2/2002 nella definizione dei compiti e funzioni delle Associazioni Pro-loco, che dunque conservano immutata la funzione di valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano. Il capo IV del Titolo II, proseguendo nell elencazione dei soggetti deputati alla realizzazione del sistema turistico integrato, definisce gli obiettivi dei consorzi turistici per la gestione, la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico come definiti nell articolo 12 ed introduce il concetto di attuazione delle politiche di sostegno alle imprese turistiche con particolare riguardo a quelle piccole e medie, aggregate in forma di reti di impresa di prodotti turistici tra operatori economici nel successivo articolo 13. Il Titolo III è dedicato alla disciplina delle attività svolte dalle agenzie di viaggio e turismo, fattispecie già disciplinata dalla legge regionale 2/2002 e ora qui parzialmente trasfusa, restando nell alveo della legge regionale 2/2002 quella relativa alla figura professionale di direttore tecnico, e riordinata conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia. L articolo 14 definisce l attività di agenzia di viaggio e turismo senza tralasciare il richiamo agli articoli da 32 a 50 dell allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nonché le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della normativa europea in materia di servizi turistici. E ribadito con il comma 6 il principio secondo il quale qualora l attività di agenzia di viaggio e turismo implichi l esercizio di attività rientranti nella disciplina delle professioni turistiche di cui al titolo VIII della legge regionale 2/2002, questa deve essere prestata dalle corrispondenti figure professionali autorizzate. L articolo 17 riscrive opportunamente l articolo della legge regionale 2/2002 relativo alla segnalazione certificata di inizio attività, elencando le dichiarazioni e le allegazioni obbligatorie e demandando l indicazione di dettaglio ai modelli reperibili presso il Suap dei Comuni territorialmente competenti, che dovranno essere redatti nel modo più omogeneo possibile, riducendo l elencazione II

della documentazione precedentemente richiesta; rispetto alla disposizione vigente sono state rimesse ai regimi amministrativi in materia di esercizio dell attività di agenzia di viaggio e turismo, le variazioni intervenute nel corso dell esercizio dell attività. Il Titolo IV disciplina, nelle diverse tipologie cui si riferiscono i suoi Capi, le strutture ricettive turistiche. L articolo 21 contiene l elencazione delle strutture disciplinate dalla legge regionale in parola e già prevista nella legge regionale 2/2002, che tuttavia non è da considerarsi tassativa ma esemplificativa e aperta all introduzione di nuove tipologie di strutture ricettive non ancora tipizzate ma a queste comunque riconducibili nelle modalità con cui in esse l attività è esercitata, e per le quali, il successivo comma 3 specifica comunque l assoggettamento alle disposizioni nazionali e regionali in materia di regimi amministrativi a esse applicabili. Si rileva come al comma 4 del medesimo articolo, si operi un richiamo alle tabelle allegate al ddl in esame, contenenti i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive mutuati dalle tabelle precedentemente allegate alla legge regionale 2/2002 e qui riprodotte per ragioni evidenti di ordine sistematico. L articolo 22 definisce le strutture ricettive alberghiere introducendo la categoria dei condhotel la cui definizione è mutuata dall articolo 31 del D.L. 133/2014 che lo definisce come una struttura di ricezione turistica in cui coesistono unità immobiliari con destinazione urbanistica differente, alberghiera e residenziale, e dispone affinché ciò possa avvenire anche mediante trasformazione delle strutture ricettive esistenti, previa rimozione, ove occorre, degli eventuali vincoli di destinazione alberghiera. Rilevante la definizione contenuta nell articolo 24 riferita alle dipendenze che vengono sottratte alla classificazione automatica spettante alla sede principale, per essere determinata in base ai requisiti effettivamente posseduti dalle camere o dagli appartamenti costituenti la dipendenza medesima, ad esclusione dei requisiti indicati nelle Avvertenze di cui agli allegati richiamati nell articolo. L articolo 25 aggiorna, adeguandola alle reali esigenze degli utenti, la disciplina dei bed and breakfast prevedendo l obbligo da parte del titolare di alloggiare nella struttura durante il periodo di permanenza degli ospiti e di fornire la prima colazione, personalmente o avvalendosi della normale organizzazione familiare, direttamente nella struttura medesima. L articolo 26 è dedicato alla disciplina delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico il cui esercizio può essere svolto in via diretta o indiretta mediante il ricorso ad agenzie immobiliari. Tale fattispecie riproduce le caratteristiche della normale locazione di immobili ad uso residenziale per finalità turistiche, con in più, l offerta di servizi ulteriori rispetto alle locazioni pure in ragione dei quali si qualificano come strutture ricettive e vengono assoggettate al regime della segnalazione certificata di inizio attività seppur nella forma semplificata applicabile a tutte le strutture ricettive turistiche Gli articoli 27 e 28 riproducono i regimi della classificazione per le unità abitative ammobiliate per uso turistico e la definizione di affittacamere, senza mutamenti di rilievo rispetto alla disciplina precedentemente contenuta nella legge regionale 2/2002. L articolo 29 nella definizione delle strutture ricettive all aria aperta contiene, al comma 6, la definizione delle strutture denominate marina resort, quali quelle organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all interno delle unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato e per le quali, ai fini della loro equiparazione alle strutture ricettive all aria aperta, si rimanda ai requisiti previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all articolo 32 del decreto legge 133/2014 convertito, con modifiche, dalla legge 164/2014. Vengono mantenuti, inoltre, i requisiti minimi per la classificazione dei marina resort. A proposito si evidenzia che non si tratta di requisiti per la sussistenza della tipologia marina resort bensì requisiti che servono a determinarne la classificazione. III

L articolo 33 definisce il rifugio alpino e il rifugio escursionistico, adeguando la definizione di questi ultimi alle indicazioni contenute nei manuali del CAI FVG secondo i quali il rifugio escursionistico può collocarsi anche in zone non necessariamente isolate di alta montagna. L articolo 37 ripropone l istituto della SCIA per l esercizio di struttura ricettiva con una nuova formulazione più coerente con le procedure previste dalle leggi dello Stato e in armonia con quanto elaborato dal Gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale (GTR) istituito con il D.P.Reg. 27 gennaio 2016, n. 9/Pres. Rispetto alla precedente formulazione della legge regionale 2/2002 la richiesta di documentazione da allegare alla SCIA (atto costitutivo, statuto, poteri legale rappresentante ecc.) non è stata riproposta in quanto in base al DPR 445/2000 le PA non possono richiedere, ai cittadini, la presentazione di documenti detenuti da altre Pubbliche amministrazioni. L'eventuale richiesta di certificati dovrà essere acquisita direttamente dalle amministrazioni certificanti o, in alternativa, potrà essere richiesta la produzione solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell atto di notorietà al cittadino. Si evidenzia, infine, l obbligo di utilizzare un modello SCIA, reperibile presso ciascuno SUAP, che dovrà essere redatto tenendo conto dei principi di semplificazione ed armonizzazione, in modo che tali modelli siano il più possibile omogenei tra loro. Conseguentemente, anche per la SCIA relativa alle strutture ricettive, le elencazioni previste in norma sono esemplificative e non esaustive. Infatti saranno poi i Comuni tenuto conto delle indicazioni del Gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale (GTR) a dettagliare ulteriori ed eventuali documenti e dichiarazioni sostitutive da presentare, anche sulla base delle eventuali evoluzioni della normativa statale di riferimento. L articolo 38 rubricato (Attività complementari all alloggio e servizi diversi), ammette lo svolgimento di alcune attività complementari all alloggio a favore degli ospiti di strutture ricettive ritenendole implicitamente ricomprese nella SCIA per attività ricettiva. Ove le medesime attività complementari siano rivolte a soggetti esterni, ovvero si tratti di attività diverse e non ricomprese nell elencazione, si rimanda alle disposizioni di settore che disciplinano la materia. Gli articoli da 39 a 41 contengono una serie di norme comuni applicabili alle strutture ricettive. L articolo 39 stabilisce che la denominazione delle strutture ricettive non deve generare confusione circa la tipologia e la classificazione delle strutture medesime. Il comma 2 prescrive che il segno distintivo della struttura sia esposto all esterno della stessa in modo ben visibile e realizzato in conformità ai modelli adottati con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive. Il comma 3 rinvia ad un regolamento per la disciplina delle caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità. L articolo 40 prevede al comma 1 l obbligo a carico dei titolari delle strutture di comunicare all autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mentre al comma 2 viene previsto che i dati giornalieri degli arrivi e delle presenza debbano essere inserite nel sistema informatico WEB TUR (collegato con PromoTurismoFVG ) per le finalità statistiche di monitoraggio delle presenze italiane e straniere sul territorio di competenza di PromoTurismoFVG. L articolo 41 impone gli obblighi a carico degli esercenti le strutture ricettive di esporre i prezzi praticati nell anno in corso e di mettere a disposizione una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti conforme al modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo. L articolo 42 disciplina il subingresso nelle strutture ricettive, prevedendo l obbligo per il subentrante in possesso dei requisiti per l esercizio dell attività, di presentare la SCIA. Al comma 2 sono individuati i termini per la presentazione della SCIA; la mancata presentazione della SCIA nei termini comporta il divieto di prosecuzione dell attività. IV

Gli articoli 44, 45 e 46 sono dedicati all attività di vigilanza ed all applicazione delle sanzioni amministrative. I Titoli V e VI si riferiscono, senza particolari modifiche di natura sostanziale, alla disciplina degli stabilimenti balneari e alle disposizioni in materia di turismo itinerante. L articolo 47 reitera il contenuto dell articolo 101 della legge regionale 2/2002, che viene contestualmente abrogato. Trattasi di disposizione relativa alla definizione storica di stabilimento balneare, la cui disciplina è oggetto di apposito Titolo della legge regionale, in quanto, seppur struttura turistica, non rientrata tra le strutture ricettive ed è in ogni caso soggetta a disposizioni contemplate in settori diversi dal turismo. L art. 48 riguarda la segnalazione certificata di inizio attività per l esercizio di uno stabilimento balneare. Concretamente riproduce l istituto della SCIA disponendo il suo inoltro al Comune territorialmente secondo le modalità previste dalle disposizioni in materia di SCIA e di sportello unico attività produttive, richiamate nella norma medesima. La norma inoltre, semplifica e riduce il contenuto delle dichiarazioni contenute nella SCIA e ad essa allegate, conformemente a quanto già previsto per l esercizio delle altre attività contemplate nel presente disegno di legge regionale. L articolo 49 riproduce il contenuto dell articolo 104 della legge regionale 2/2002 relativo all obbligo di esposizione delle caratteristiche e dei servizi offerti all interno dello stabilimento balneare. Chiaramente si tratta di norma posta a tutela del consumatore utente del servizio offerto e rispetta l obbligo di chiarezza e trasparenza nelle prestazioni offerte. L articolo 50 disciplina il subingresso negli stabilimenti balneari, rimandando alla disciplina dell istituto prevista relativamente alle strutture ricettive turistiche. L articolo 51 riproduce, coordinandolo, il testo dell articolo 105 della legge 2/2002, avente ad oggetto l applicazione delle sanzioni amministrative per le ipotesi di violazione delle disposizioni relative agli obblighi nell esercizio di uno stabilimento balneare. L articolo 52 riproduce, coordinandolo, il testo dell articolo 106 della legge regionale 2/2002, avente ad oggetto l istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di caravan e autocaravan, individuate e gestite dai Comuni singoli ed associati, al di fuori dell ipotesi di sosta all interno di strutture turistiche ricettive all aria aperta quali i campeggi. L articolo 53 riproduce, coordinandolo, il testo dell articolo 107 della legge 2/2002, avente ad oggetto i requisiti delle aree di sosta temporanee per caravan e autocaravan nel rispetto della normativa in materia di requisiti anche igienico sanitari previsti dal regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada. L articolo 54 riproduce il testo dell articolo 108 della legge 2/2002, avente ad oggetto le modalità di affidamento della gestione delle aree di sosta per caravan e autocaravan prevedendo la modalità di gestione diretta da parte dei Comuni ovvero l affidamento della gestione dell area mediante convenzioni. In ogni caso si applicano le disposizioni in materia di comunicazione di arrivi e presenze, ed individuando nella PromoTurismoFVG, il destinatario della comunicazione degli arrivi e delle presenze, anche tramite il sistema informatico Webtur. Particolare importanza assume inoltre il Titolo VII relativo agli incentivi nel settore turistico per il rafforzamento e lo sviluppo del settore medesimo. In particolare, tenuto conto della generalizzata crisi economica e della necessità di contenere i costi da parte della Pubblica Amministrazione, si è ritenuto che tale esigenza possa essere raggiunta anche attraverso una più efficiente gestione dei procedimenti contributivi a favore del comparto turistico. In quest ottica, quindi, è stata introdotta una disposizione normativa (articolo 55) volta all implementazione di piattaforme informatizzate che consentano una migliore attuazione delle V

procedure di cui sopra, realizzando nel contempo quelle forme di trasparenza nella gestione dei procedimenti da più parti richieste. All articolo 57 sono quindi disciplinati contributi in regime di de minimis a favore delle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, per il miglioramento delle strutture attraverso il finanziamento di opere edili, acquisto di beni immobili, di arredi e attrezzature. All articolo 59 prevede altresì contributi a favore di enti pubblici per sostenere le spese relative alle infrastrutture turistiche, cercando di ovviare ad alcune problematiche attuative che hanno caratterizzato il passato Con il Capo III ed in particolare con l articolo 60 sono introdotte misure per l attrattività del territorio regionale, per la promozione dell immagine della regione e l'incremento del movimento turistico. Sono previsti pertanto incentivi a sostegno di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, volti ad incentivare l'afflusso turistico anche nelle zone montane. In tale settore si prevede una razionalizzazione delle attuali linee di intervento (progetti mirati e spese dirette ), che verranno unificate e gestite con la modalità a bando (almeno due bandi annuali), con tempistiche che dovrebbero garantire ai beneficiari una anticipata conoscenza degli esiti della valutazione ; con gli articoli 60 e 61 sono previsti incentivi agli organizzatori di eventi congressuali e gli incentivi già previsti dalla legge regionale 2/2002 a favore delle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. Al riguardo si ricorda che tale linea di finanziamento sarà gestita dal CATT FVG in forza delle modifiche recentemente apportate alla legge regionale sul commercio. Con gli di cui al Capo IV del Titolo in esame sono sostanzialmente riprodotte le disposizioni normative prevista dalla legge regionale 2/2002 in materia di incentivi per la promozione dello sci di fondo. Il Titolo VIII riprende il concetto della rete d impresa quale forma prioritaria di aggregazione tra operatori economici del settore. Il Titolo IX apporta alcune modifiche alla legge regionale 2/2002, in materia di professioni turistiche, ed accogliendo, ove possibile, le istanze degli operatori, ad esempio introducendo la figura dell accompagnatore di media montagna tra i professionisti del settore alpino, figura tra l altro da tempo già prevista nell ordinamento nazionale. Le ulteriori disposizioni modificanti il testo della legge regionale 2/2002, sono conseguenza di aggiornamenti e coordinamenti resisi necessari nel tempo. Il Titolo X rubricato Modifiche alla legge regionale 29/2005, alla legge regionale 4/2016, alla legge regionale 3/2015 e alla legge regionale 18/2015 contiene norme di coordinamento tecnico alle disposizioni normative introdotte nel disegno di legge oltre che ad una rivisitazione della imposta di soggiorno tramite modifica della legge regionale 18/2015 (articolo 85). Il Titolo XI è dedicato infine alle disposizioni finanziarie, finali e transitorie, con l avvertenza che per ciò che riguarda le norme finanziarie si farà luogo ad un implementazione delle relative risorse già in sede di legge di stabilità nel dicembre di quest anno quando verranno finanziati tutti i capitoli relativi ai nuovi canali contributivi a partire dall esercizio finanziario 2017 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. Di particolare importanza anche la norma dell articolo 88 sulla diffida amministrativa quale strumento di semplificazione del procedimento sanzionatorio da utilizzarsi nei casi specificamente indicati dalla norma in luogo dell immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile. Essa non è comunque né rinnovabile, né prorogabile. VI

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 1 - XI Legislatura - Atti consiliari Art.1 - (Oggetto) Art. 2 - (Finalità) Art. 3 - (Promozione turistica integrata) Art. 4 - (Turismo accessibile) Art. 5 - (Competenze della Regione) Art. 6 - (PromoTurismoFVG) INDICE TITOLO I PRINCIPI GENERALI Capo I Principi generali TITOLO II ENTI E SOGGETTI Capo I Competenze della Regione Capo II PromoTurismoFVG Capo III Competenze dei Comuni Art. 7 - (Competenze dei Comuni) Art. 8 - (Uffici di informazione e accoglienza turistica) Capo IV Associazioni Pro-loco Art. 9 - (Pro-loco e Comitato regionale UNPLI) Art. 10 - (Albo regionale delle associazioni Pro-Loco) Art. 11 - (Contributi) Capo V Consorzi turistici e reti di impresa Art. 12 - (Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico) Art. 13 (Attuazione di politiche a favore di imprese turistiche aggregate)

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 2 - XI Legislatura - Atti consiliari TITOLO III DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO Capo I Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo Art. 14 - (Definizione) Art. 15 - (Obblighi del titolare) Art. 16 - (Aperture e chiusure temporanee e assenza del direttore tecnico) Art. 17 - (Segnalazione certificata di inizio attività per l esercizio di attività di agenzia di viaggio e turismo) Art. 18 - (Associazioni senza scopo di lucro) Art. 19 - (Sanzioni amministrative) Art. 20 - (Sospensione, divieto di prosecuzione dell attività e applicazione delle sanzioni) Art. 21 - (Strutture ricettive turistiche) TITOLO IV STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE Capo I Strutture ricettive turistiche Capo II Strutture ricettive alberghiere Art. 22 - (Definizioni) Art. 23 - (Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere) Art. 24 - (Dipendenze) Art. 25 - (Bed and breakfast) Art. 26 - (Unità abitative ammobiliate a uso turistico) Art. 27 - (Classificazione) Art. 28 - (Esercizi di affittacamere) Capo III Bed and breakfast Capo IV Unità abitative ammobiliate a uso turistico Capo V Affittacamere

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 3 - XI Legislatura - Atti consiliari Art. 29 - (Definizione e tipologia) Art. 30 - (Requisiti e classificazione) Art. 31 - (Campeggi mobili) Art. 32 - (Definizioni e tipologie) Art. 33 - (Rifugi alpini ed escursionistici) Art. 34 - (Periodo di apertura) Art. 35 - (Bivacchi) Art. 36 - (Residenze d epoca) Capo VI Strutture ricettive all aria aperta Capo VII Strutture ricettive a carattere sociale Capo VIII Rifugi alpini ed escursionistici Capo IX Residenze d epoca Capo X Segnalazione certificata di inizio attività per l esercizio di struttura ricettiva turistica Art. 37 - (Segnalazione certificata di inizio attività per l esercizio di struttura ricettiva turistica) Art. 38 - (Attività complementari all alloggio e servizi diversi) Capo XI Norme comuni Art. 39 - (Denominazione e segno distintivo delle strutture ricettive turistiche) Art. 40 - (Obblighi di comunicazione degli ospiti) Art. 41- (Pubblicità dei prezzi e servizi offerti) Capo XII Variazioni nell esercizio delle strutture ricettive turistiche Art. 42 (Subingresso nelle strutture ricettive turistiche) Art. 43 - (Chiusura temporanea)

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 4 - XI Legislatura - Atti consiliari Capo XIII Vigilanza e sanzioni Art. 44 - (Vigilanza) Art. 45 (Sanzioni amministrative) Art. 46 - (Sospensione, divieto di prosecuzione dell attività e applicazione delle sanzioni) TITOLO V STABILIMENTI BALNEARI Capo I Stabilimenti balneari Art. 47 - (Definizione) Art. 48 (Segnalazione certificata di inizio attività per l esercizio di stabilimento balneare) Art. 49 - (Denominazione, segno distintivo, pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti) Art. 50 - (Subingresso negli stabilimenti balneari) Art. 51 (Sanzioni amministrative) Art. 52 - (Finalità) Art. 53 - (Requisiti) Art. 54 - (Affidamento della gestione delle aree) TITOLO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE Capo I Disposizioni in materia di turismo itinerante TITOLO VII INCENTIVI PER IL SETTORE TURISTICO Capo I Disposizioni generali Art. 55 - (Informatizzazione procedure contributive) Art. 56 - (Rispetto della normativa europea e regolamenti di attuazione) Capo II Contributi alle imprese turistiche Art. 57 - (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche) Art. 58 - (Concessione, erogazione, controlli) Art. 59 - (Contributi per infrastrutture turistiche)

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 5 - XI Legislatura - Atti consiliari Capo III Attività promozionale Art. 60 - (Contributi per attività promozionale e Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica) Art. 61 - (Contributi agli organizzatori di eventi congressuali) Art. 62- (Incoming) Capo IV Interventi per la promozione dello sci di fondo Art. 63- (Finalità) Art. 64- (Beneficiari dei contributi) Art. 65 - (Caratteristiche delle piste) Art. 66- (Interventi a sostegno dell attività di manutenzione delle piste di fondo) Art. 67- (Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo) Art. 68 - (Sostegno delle attività agonistiche e giovanili) Art. 69- (Reti di impresa di prodotti turistici) TITOLO VIII DIFFUSIONE DELLE FORME DI INNOVAZIONE TURISTICA Capo I Diffusione delle forme di innovazione turistica TITOLO IX MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2002, N. 2 CAPO I Modifiche alla legge regionale 2/2002 Art. 70- (Sostituzione del Titolo della legge regionale 2/2002) Art. 71 - (Modifica all articolo 112 della legge regionale 2/2002) Art. 72- (Sostituzione dell articolo 120 della legge regionale 2/2002) Art. 73 - (Inserimento dell articolo 121 bis nella legge regionale 2/2002) Art. 74 - (Modifiche all articolo 123 della legge regionale 2/2002) Art. 75- (Modifica all articolo 133 della legge regionale 2/2002) Art. 76- (Modifiche all articolo 137 della legge regionale 2/2002) Art. 77 - (Modifica all articolo 138 della legge regionale 2/2002) Art. 78- (Modifiche all articolo 142 della legge regionale 2/2002) Art. 79 - (Modifiche all articolo 151 della legge regionale 2/2002) Art. 80- (Modifiche all articolo 153 della legge regionale 2/2002)

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 6 - XI Legislatura - Atti consiliari TITOLO X MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005, ALLA LEGGE REGIONALE 4/2016, ALLA LEGGE REGIONALE 3/2015 E ALLA LEGGE REGIONALE 18/2015 Capo I Modifiche alla legge regionale 29/2005, alla legge regionale 4/2016, alla legge regionale 3/2015 e alla legge regionale 18/2015 Art. 81- (Modifica all articolo 84 bis della legge regionale 29/2005) Art. 82 - (Modifica all articolo 2 della legge regionale 14/2016) Art. 83 - (Modifica all articolo 38 della legge regionale 4/2016) Art. 84 - (Modifiche all articolo 62 della legge regionale 3/2015) Art. 85 (Sostituzione dell articolo 10 della legge regionale 18/2015) TITOLO XI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI Capo I Disposizioni finanziarie e finali Art. 86- (Abrogazioni) Art. 87 - (Norme transitorie) Art. 88 (Diffida amministrativa) Art. 89 - (Norme finanziarie) Art. 90- (Entrata in vigore)

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 7 - XI Legislatura - Atti consiliari TITOLO I PRINCIPI GENERALI Capo I Principi generali Art. 1 (Oggetto) 1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), nel rispetto del diritto dell Unione europea e, in particolare, in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e con gli obiettivi generali in materia di attività economiche e prestazione di servizi, con la presente legge detta disposizioni in materia di turismo e attrattività del territorio regionale. Art. 2 (Finalità) 1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dall articolo 1, nel rispetto delle modalità di svolgimento delle funzioni comunali ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), con la presente legge riconosce il ruolo strategico del turismo promuovendo l attrattività del territorio regionale attraverso l attuazione di politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori del settore, dell offerta dei servizi turistici da parte delle strutture ricettive turistiche, dell organizzazione turistica regionale e della qualità delle strutture e dei servizi. Art. 3 (Promozione turistica integrata) 1. La Regione promuove il territorio e le sue diverse articolazioni per creare un sistema turistico integrato al fine di proporre al turista prodotti alla cui realizzazione concorrono tutti gli operatori regionali raggiungendo, in tal modo, il miglior livello di integrazione e coordinamento tra l attività promozionale e quella di commercializzazione delle risorse e dei prodotti regionali. di: 2. Gli obiettivi del sistema turistico integrato di cui al comma 1 sono, in particolare, quelli a) allineare le strategie istituzionali e private verso una direzione comune; b) presentare la regione Friuli Venezia Giulia al mercato come un sistema turistico unico; c) ridurre la frammentazione e incrementare il dialogo fra istituzioni e privati; d) incrementare l efficacia delle azioni e ottimizzare le risorse disponibili;

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 8 - XI Legislatura - Atti consiliari e) promuovere l attrattività regionale per nuovi investimenti nel settore turistico; f) migliorare la qualità dell offerta dei servizi prestati al turista e consentire a coloro che svolgono attività di rilevanza turistica di adeguarsi alle nuove tecniche di gestione dell accoglienza. 3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono delineati nell ambito di una strategia integrata del sistema turistico regionale che si esplica anche nella redazione di un piano del turismo che la Regione provvede periodicamente ad aggiornare. Art. 4 (Turismo accessibile) 1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, possano fruire dell offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori. Tali garanzie sono estese anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta. 2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale. 3. Non è consentito impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo e in autonomia, dell offerta turistica esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità. TITOLO II ENTI E SOGGETTI Capo I Competenze della Regione Art. 5 (Competenze della Regione) 1. La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo attraverso: a) la promozione dell attrattività del territorio regionale volta a incrementare i flussi turistici; b) l attuazione di politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori del settore;

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 9 - XI Legislatura - Atti consiliari c) il sostegno alle imprese turistiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese; d) la promozione della cultura del turismo sostenibile per migliorare la qualità ambientale del territorio regionale; e) la valorizzazione dei prodotti turistici e delle aree territoriali a vocazione turistica secondo i contenuti del Piano strategico del turismo. 2. La Regione svolge funzioni di indirizzo strategico e di programmazione del sistema turistico regionale ed esercita l attività di vigilanza e controllo sulla PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), quale ente pubblico economico funzionale della Regione stessa. Capo II PromoTurismoFVG Art. 6 (PromoTurismoFVG) 1. PromoTurismoFVG è preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia. Capo III Competenze dei Comuni Art. 7 (Competenze dei Comuni) 1. I Comuni esercitano le competenze a essi espressamente attribuite dalla presente legge in materia di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari. 2. In particolare i Comuni: a) gestiscono, attraverso lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito SUAP, in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo 59/2010, le procedure relative all avvio e all esercizio delle attività di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari; b) svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di agenzie di viaggio e turismo, strutture ricettive turistiche e stabilimenti balneari; c) possono istituire punti informativi con lo scopo di fornire informazioni turistiche e offrire tutela e accoglienza al turista, distinti dagli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all articolo 8, o gestire IAT previa convenzione con PromoTurismoFVG;

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 10 - XI Legislatura - Atti consiliari d) svolgono attività di promozione turistica del territorio di competenza nel quadro di programmazione previsto dal Piano strategico del turismo. Art. 8 (Uffici di informazione e accoglienza turistica) 1. Nelle località o nei territori a prevalente interesse turistico determinati da rilevazioni periodiche effettuate da PromoTurismoFVG ai sensi dell articolo 5 bis, comma 4, lettera i bis), della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), ovvero individuati dal Piano strategico regionale del turismo PromoTurismoFVG può istituire, a norma dell articolo 5 bis, comma 4, lettera e), della medesima legge regionale, Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) che assicurano i servizi di accoglienza, informazione e assistenza turistica al pubblico, anche in collaborazione, mediante convenzioni, con i Comuni, con le Proloco o altri soggetti espressione del territorio, curando, inoltre, la formazione continua degli operatori dedicati a tali servizi. 2. L Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alla PromoTurismoFVG per il funzionamento degli IAT gestiti dai Comuni o dagli altri soggetti convenzionati con PromoTurismoFVG. 3. Per le finalità di cui al comma 1 gli IAT già istituiti ai sensi dell articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), si adeguano alle disposizioni del presente articolo. Capo IV Associazioni Pro-loco Art. 9 (Pro-loco e Comitato regionale UNPLI) 1. Le associazioni Pro-loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività di animazione turistica, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano. 2. Il Comitato regionale dell Unione nazionale Pro-loco d Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI) rappresenta le associazioni Pro-loco nei rapporti con la Regione e presenta alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro l 1 marzo di ogni anno, la relazione delle associazioni Pro-loco iscritte all albo di cui all articolo 10 relativa all attività svolta nell anno sociale precedente e le eventuali variazioni degli statuti delle medesime.

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 11 - XI Legislatura - Atti consiliari Art. 10 (Albo regionale delle associazioni Pro-loco) 1. Possono essere iscritte all albo regionale delle associazioni Pro-loco le associazioni Pro loco aventi i seguenti requisiti: a) previsione nello statuto del fine di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall articolo 9; b) previsione nello statuto della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci, della possibilità di accesso a tutti i cittadini del Comune di appartenenza, della devoluzione dei beni al Comune competente per territorio o ad altra associazione con fini di utilità sociale in caso di scioglimento; c) costituzione con atto pubblico di data antecedente di almeno tre anni rispetto a quella della richiesta di iscrizione durante i quali abbiano svolto documentata attività. 2. La domanda di iscrizione all albo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo tramite il Comitato regionale dell Unione nazionale Pro-loco d Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI). 3. L iscrizione all albo, soggetta a revisione annuale, è condizione per l ottenimento dei contributi di cui all articolo 11. 4. Le associazioni Pro loco che risultano iscritte all albo di cui all articolo 28 della legge regionale 2/2002 alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sono iscritte d ufficio all albo di cui al comma 1. Art. 11 (Contributi) 1. L Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo al Comitato regionale dell Unione nazionale Pro-loco d Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI) al fine di promuovere l attività delle associazioni Pro-loco e contributi per l insediamento, il funzionamento e l attività degli uffici delle Pro-loco. 2. Con regolamento regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 12 - XI Legislatura - Atti consiliari Capo V Consorzi turistici e reti d impresa Art. 12 (Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico) 1. I Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, di seguito denominati Consorzi turistici, sono costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi, con l eventuale partecipazione di enti pubblici, e svolgono, anche in collaborazione con PromoTurismoFVG, attività di gestione, promozione e di commercializzazione dell offerta turistica regionale e locale, attraverso l elaborazione di piani e progetti di promozione e commercializzazione, l elaborazione di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attività turistiche, nonché attraverso la creazione e l eventuale gestione di strutture turistiche e di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attività turistiche. Art. 13 (Attuazione di politiche a favore di imprese turistiche aggregate) 1. La Regione attua politiche a favore delle imprese turistiche, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, aggregate in forma di reti di impresa di prodotti turistici tra operatori economici ai sensi dell articolo 69. TITOLO III DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO Capo I Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo Art. 14 (Definizione) 1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico. 2. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che, pur esercitando in via principale l organizzazione di attività di trasporto di persone, assumono direttamente anche l organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi ulteriori rispetto al solo trasporto. 3. Non rientra nella definizione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o organizzatore di viaggio, la sola attività di vendita e di distribuzione di cofanetti o voucher regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti o voucher regalo.

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 13 - XI Legislatura - Atti consiliari 4. Alle agenzie di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 32 a 50 dell allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nonché le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della normativa europea in materia di servizi turistici. 5. Non sono soggetti alle norme di cui al presente titolo i viaggi e soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali. 6. Qualora l attività di agenzia di viaggio e turismo implichi l esercizio di attività rientranti nella disciplina delle professioni turistiche di cui al titolo VIII della legge regionale 2/2002, deve essere prestata dalle corrispondenti figure professionali autorizzate. Art. 15 (Obblighi del titolare) 1. Il titolare di un agenzia di viaggio e turismo: a) stipula un assicurazione obbligatoria ai sensi degli articoli 19 e 50 dell allegato 1 al decreto legislativo 79/2011; b) qualora non possieda i requisiti richiesti per l esercizio dell attività, nomina un direttore tecnico; c) individua una denominazione, ditta o ragione sociale tale da non ingenerare confusione nel consumatore e non coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane. 2. Il titolare invia annualmente al Comune territorialmente competente la documentazione comprovante l avvenuta copertura assicurativa dell attività dichiarata. Art. 16 (Aperture e chiusure temporanee e assenza del direttore tecnico) 1. Le aperture stagionali dell agenzia di viaggio e turismo non possono essere inferiori a quattro mesi nel corso dell anno solare. 2. La chiusura temporanea dell agenzia di viaggio e turismo non può essere superiore a quaranta giorni nel corso dell anno solare, eventualmente prorogabile fino a sei mesi in caso di comprovati motivi. 3. L assenza del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo non può essere superiore a trenta giorni consecutivi.

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 14 - XI Legislatura - Atti consiliari Art. 17 (Segnalazione certificata di inizio attività per l esercizio dell attività di agenzia di viaggio e turismo) 1. L esercizio dell attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 2. La SCIA è inoltrata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi competente, di seguito SUAP, con le modalità di cui all articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo 59/2010. 3. La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 3/2001, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e indicante la documentazione da allegare. 4. La SCIA, in particolare, indica: a) la denominazione o la ragione sociale dell agenzia di viaggio e turismo; b) la sede legale e la sede operativa; c) le generalità del direttore tecnico; d) l attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore; e) il possesso dei requisiti per l esercizio dell attività; f) la data prevista per l inizio dell attività. 5. Alla SCIA, in particolare, è allegata la documentazione comprovante l avvenuta stipulazione dell assicurazione obbligatoria di cui agli articoli 19 e 50 del decreto legislativo 79/2011 e l avvenuto pagamento del premio. 6. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio dell attività di agenzia di viaggio e turismo, le variazioni intervenute nel corso dell esercizio dell attività. 7. L attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.