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COPIA Immediatamente Esecutiva Provincia di Arezzo VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 122 del 21-09-2012 OGGETTO: MISURA IMPOSTA DI SOGGIORNO. INTEGRAZIONE. L anno duemiladodici il giorno 21 del mese di Settembre alle ore 10:30 presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. All appello risultano i Signori: 1. VIGNINI ANDREA SINDACO X 2. MAMMOLI GABRIELLA ASSESSORE X 3. ZUCCHINI MARCO X 4. ANGORI DIEGO X 5. BASANIERI FRANCESCA X 6. PETTI MIRO X 7. MINIATI MIRIANO X 8. PACCHINI LUCA X Pres. Ass. Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE NUZZI PATRIZIA. Presiede il Sig. VIGNINI ANDREA. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22.3.2012 è stata istituita, a decorrere dal 15 aprile 2012, l imposta di soggiorno a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cortona e contestualmente è stato approvato il Regolamento sull imposta di soggiorno del Comune di Cortona; PREMESSO che con le delibere di Giunta Comunale n. 15 del 24 marzo 2012 e n. 30 del 31 marzo 2012 sono state determinate le misure dell imposta di soggiorno distinte per tipologia di struttura ricettiva; ATTESO che nelle predette delibere di giunta comunale fra le tipologie di struttura ricettiva non sono ricompresi gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche di cui all art. 1 comma 2 lettera c) della legge 431/1998; CONSIDERATO invece che per necessità di uniformità di trattamento nei confronti di tutte le strutture utilizzate ai fini turistici appare opportuno assoggettare ad imposta di soggiorno anche gli ospiti degli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche di cui all art. 1 comma 2 lettera c) della legge 431/1998; ATTESO che l art. 12 d. lgs. 79/2011 ( codice del turismo ) comprende anche le unità abitative ammobiliate ad uso turistico fra le strutture ricettive extra-arberghiere; tale norma pur dichiarata incostituzionale per eccesso di delega evidenzia comunque l intenzione del legislatore di considerare le suddette unità abitative come strutture ricettive i cui ospiti, in virtù dell art. 4 del d. lgs. 23/2011, possono essere assoggettati ad imposta di soggiorno; CONSIDERATO che, generalmente, nei comuni della Toscana che hanno istituito l imposta di soggiorno gli ospiti degli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche di cui all art. 1 comma 2 lettera c) della legge 431/1998 sono assoggettati ad imposta di soggiorno; RITENUTO quindi di individuare, con decorrenza 01 gennaio 2013, una ulteriore tipologia di struttura ricettiva i cui ospiti devono essere assoggettati ad imposta di soggiorno denominata alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche di cui all art. 1 comma 2 lettera c) della legge 431/1998 RITENUTO di stabilire, con decorrenza 01 gennaio 2013, in euro 1,50 la misura dell imposta di soggiorno per persona e per pernottamento per la tipologia di struttura ricettiva alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche di cui all art. 1 comma 2 lettera c) della legge 431/1998 ; RITENUTO opportuno altresì dare mandato all Ufficio Tributi Comunale di predisporre idonea comunicazione inerente l istituzione e la misura dell imposta di soggiorno da inviare ad ogni struttura ricettiva del comune inerente la tipologia degli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche di cui all art. 1 comma 2 lettera c) della legge 431/1998 ; VISTO il Regolamento comunale per l applicazione dell imposta di soggiorno; PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell Art. 49 del D.lgs 267/2000, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l art. 134 comma 4 del d. l.vo 267/2000; CON VOTO UNANIME, LEGALMENTE ESPRESSO; DELIBERA 1 - di integrare la delibera di giunta comunale n. 30 del 31 marzo 2012 individuando la seguente ulteriore tipologia di struttura ricettiva i cui ospiti devono essere assoggettati ad imposta di soggiorno e la relativa misura dell imposta di soggiorno: Tipologia di struttura ricettiva Alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche di cui all art. 1 comma 2 lettera c) della legge 431/1998 Misura dell imposta di soggiorno per persona per pernottamento 1,5 euro 2 - di far decorrere l applicazione dell imposta di soggiorno per la tipologia di struttura ricettiva Alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche di cui all art. 1 comma 2 lettera c) della legge 431/1998 dal prossimo 1 gennaio 2013; 3 - di dare mandato all Ufficio Tributi Comunale all Ufficio Tributi Comunale di predisporre idonea comunicazione inerente l istituzione e la misura dell imposta di soggiorno da inviare ad ogni struttura ricettiva del comune inerente la tipologia degli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche di cui all art. 1 comma 2 lettera c) della legge 431/1998 4 - di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011; 5 - di dichiarare l immediata eseguibilità ai sensi dell art. 134 comma 4- del d. l.vo 267/2000.

Letto e sottoscritto IL SINDACO f.to ANDREA VIGNINI IL SEGRETARIO GENERALE f.to PATRIZIA NUZZI C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E Il sottoscritto Vicesegretario attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia all Albo Pretorio del Comune il e vi resterà per 15 giorni consecutivi. Cortona, lì IL VICESEGRETARIO f.to OMBRETTA LUCHERINI La presente copia è conforme all originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo. Cortona, lì IL VICESEGRETARIO OMBRETTA LUCHERINI