STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA STEINERIANA Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 E costituita, ai sensi degli articoli 14 e

Documenti analoghi
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Diesse Firenze - Toscana (Centro per la formazione e l aggiornamento)

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO PER. We are here Venice ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Sede Legale: San Polo Venezia Studio: Cannaregio Venezia

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

Costituzione di comitato tecnico

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

Associazione GIOCATORI IN SCATOLA

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

Bozza di Statuto Tipo per le Pro-loco (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)

STATUTO PER L ASSOCIAZIONE. Associazione Italia Patrimonio dell Umanità

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

Camperisti senza Frontiere

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CANZO OLTRE LE VETRINE

Statuto Associazione Prematuri Alto Adige

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

STATUTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARCHIDIO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STROCCHI FAENZA ART. 1 COSTITUZIONE

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE

Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA PIETRA. Via Friuli, 1/a SELVAZZANO DENTRO (PD)

AMICI DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

STATUTO DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LUDOLAB. È costituita l associazione denominata LudoLab, una libera

Associazione GLABMEDIA Codice Fiscale via ragazzi del 99 nr BRESCIA

S T A T U T O APPROVATO il

MOVIMENTO CULTURALE SAN MARTINO STATUTO

STATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE

Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di

STATUTO dell ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO SANTA LUCIA

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MITOCON - INSIEME PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE MITOCONDRIALI - ONLUS STATUTO

Statuto del Comitato per l Anello ferroviario delle Dolomiti

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO COMITATO RACCOLTA FONDI PER LA SCUOLA. Atto costitutivo del Comitato

1) E costituita ai sensi della delibera e dell autorizzazione del Consiglio direttivo

Statuto Art. 1 - Denominazione, sede e durata Art. 2-Scopo Art. 3 - Attività Art. 4 - Ammissione dei soci

Statuto tipo dell associazione di promozione sociale

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 (Denominazione e sede) ART. 2 (Statuto)

STATUTO ASSOCIAZIONE BE READY

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

STATUTO DEL COMITATO GENITORI LICEO SCIENTIFICO AUGUSTO RIGHI DI BOLOGNA. Art.1 Costituzione

È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).

STATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise

Statuto associativo dell Associazione degli Ingegneri Matematici

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CRAL TRINACRIA DIPENDENTI REGIONALI

ASSOCAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DI CASTELVECCHIO E DEI CIVICI MUSEI CIVICI D ARTE DI VERONA

STATUTO. Associazione di promozione sociale. Formando PerCorsi: Istruzione e Formazione

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

STATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE

sede in Venezia - Mestre, via Poerio n Opera nell ambito territoriale della Regione Veneto. 4. L associazione ha durata illimitata.

COMITATO DEI GENITORI. Scuola Primaria VIGNE Via Adone Zoli CESENA (FC) Statuto

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi. Statuto

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA GIOVANE RENDENA

Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.

STATUTO dell Associazione di Volontariato

ASSICO Associazione Società Italiana Condòmini STATUTO

Statuto del Centro Studi

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

STATUTO Associazione WIDE

STATUTO CLUB GIOVANI SOCI BCC FORLI

STATUTO Associazione Quartiere ASPARETTO DI CEREA

ASSOCIAZIONE BETULLA onlus

S T A T U T O S O C I E T A R I O

STATUTO I CAMMINI DI FRANCESCO IN TOSCANA Associazione di promozione sociale Onlus. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

Transcript:

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA STEINERIANA Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 E costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l Associazione di promozione sociale denominata Associazione per la pedagogia steineriana. La sede dell Associazione è in Reggio Emilia. La durata dell Associazione è illimitata; l Associazione può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto. Titolo II Scopi e attività Art. 2 L Associazione promuove lo svolgimento di attività di utilità sociale e di promozione culturale, non ha fini di lucro, è laica ed apartitica. L Associazione vuole contribuire allo sviluppo ed alla diffusione del movimento pedagogico iniziato da Rudolf Steiner per il rinnovamento dell educazione. L Associazione, in particolare, intende promuovere lo sviluppo della persona umana in tutte le sue espressioni e i principi di libertà e di promozione della cultura, favorendo l esercizio del diritto all istruzione, alla cultura, alla formazione, nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità di ogni persona. Per la realizzazione dei propri scopi l Associazione si propone di: a) promuovere e gestire iniziative, servizi ed attività in ambito educativo; b) gestire servizi educativi per i bambini, gli adolescenti e i giovani, tra i quali ludoteche, centri di aggregazione, servizi per l infanzia, centri estivi, doposcuola, servizi scolastici ed extrascolastici; c) organizzare e gestire iniziative di animazione e di laboratorio; d) promuovere e gestire attività espressive, artistiche, sportive, ricreative e per il tempo libero; e) promuovere attività formative; f) promuovere iniziative culturali, con particolare riferimento alla diffusione e allo sviluppo del pensiero pedagogico di Rudolf Steiner. L associazione promuovendo attività di interesse generale e di utilità sociale opera a favore di soci e di terzi. Nello svolgimento dell attività l Associazione può collaborare con soggetti pubblici e privati e aderire ad organismi locali, nazionali e internazionali aventi analoghe finalità. L Associazione può compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compresa l accensione di mutui anche ipotecari, utili al raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto delle norme vigenti. 1

Titolo III Ordinamento interno e rapporto associativo Art. 3 L ordinamento interno è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività e non temporaneità del rapporto associativo. Art. 4 Possono essere socie dell Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che intendono partecipare alle attività sociali. L ammissione all Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di ammissione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all Assemblea. Il rapporto associativo, oltre che per morte del socio, si risolve per recesso, per esclusione e per decadenza: a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione; b) l esclusione può essere disposta dal Consiglio Direttivo per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni; c) la decadenza del socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota associativa, decorsi inutilmente trenta giorni dall invio del sollecito formale. Avverso i provvedimenti di esclusione e decadenza il socio interessato può proporre ricorso alla Assemblea entro 30 gg dalla relativa comunicazione. Art. 5 Per ogni controversia che potesse nascere sull interpretazione del presente statuto e dei regolamenti interni nel rapporto tra soci o tra i soci e l associazione si dovrà fare ricorso ad un collegio arbitrale amichevole composto da tre persone, di cui due rappresentanti delle due parti in causa, il terzo scelto dai precedenti due o, in caso di disaccordo, con l intervento del Presidente del Tribunale di Reggio Emilia su richiesta della parte più diligente. Il collegio arbitrale così composto deciderà senza formalità di procedura, insindacabilmente. Titolo IV Organi Art. 6 Sono organi dell Associazione: - l Assemblea; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Comitato Pedagogico. 2

Art. 7 L Assemblea è composta da tutti i soci dell Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. All Assemblea ordinaria compete: a) eleggere il Consiglio Direttivo; b) approvare il bilancio; c) approvare i regolamenti associativi; d) decidere i ricorsi degli aspiranti soci non ammessi e dei soci esclusi. Alla Assemblea straordinaria compete: a) approvare le modifiche statutarie; b) deliberare lo scioglimento dell Associazione. L Assemblea ordinaria dell Associazione deve essere convocata almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione da inviarsi almeno sette giorni prima della data stabilita per l Assemblea. L Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. In prima convocazione l Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che non può tenersi nel medesimo giorno della prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti. Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Lo scioglimento dell Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Le votazioni vengono espresse preferibilmente in forma palese. E ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci. Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo. Art. 8 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, con un minimo di tre ed un massimo di quindici, eletti dall Assemblea, previa determinazione del loro numero. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri. Spettano al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell Associazione e tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione della Associazione, con esclusione di quelli che il presente statuto affida ad altri organi. 3

Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 9 Il Presidente dell Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il Presidente rappresenta l Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l associazione. Egli presiede l Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Consigliere più anziano. Art. 10 Il Comitato Pedagogico svolge funzioni consultive ed è di norma invitato dal Consiglio Direttivo alle sue riunioni. E' composto da tre a cinque membri che possono essere scelti anche tra persone non socie per un numero non superiore alla metà. I membri sono proposti dal Collegio degli Insegnanti e nominati dal Consiglio Direttivo; durano in carica tre anni e possono essere rinominati. Il Comitato Pedagogico nomina tra i suoi membri un Coordinatore il quale, in particolare, mantiene i necessari contatti con il Presidente della Associazione. TITOLO V Risorse economiche Esercizio Finanziario Art. 11 L Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; d) contributi dell Unione Europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale. 4

Le quote sociali e i contributi associativi non sono né trasmissibili né rivalutabili e non possono essere in alcun caso rimborsati. L Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alla lettera g). Art. 12 L esercizio finanziario dell Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio della gestione è approvato dall Assemblea entro il 31 maggio successivo alla chiusura dell esercizio finanziario; in casi eccezionali, individuati dal Consiglio Direttivo, l approvazione può essere prorogata di non più di 60 gg. Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai Soci. Titolo VI Attività Art. 13 L Associazione può disciplinare lo svolgimento delle proprie attività con appositi regolamenti approvati dalla Assemblea. I regolamenti che attengono alle attività educative sono ispirati ai principi della pedagogia steineriana che valorizza la libertà e l indipendenza degli educatori, e dei loro organismi collegiali, e l apporto dei genitori dei minori, la cui partecipazione è fondamentale per il processo educativo. Detti regolamenti affidano al Collegio degli Insegnanti l orientamento pedagogico dei servizi educativi. Titolo VII Scioglimento e norme di riferimento Art. 14 In caso di scioglimento dell Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni individuate dall Assemblea tra quelle aventi finalità analoghe o per fini di utilità sociale, sentito l organismo di cui all art. 3 comma 190 l. 662/96. E escluso il rimborso ai Soci. Art. 15 Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio agli artt. 14 e ss. del codice civile e alle norme vigenti sull'associazionismo di promozione sociale. 5