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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. AVVIO DELLA BANCA DI DATI DI TUTTE LE RETI DI ACCESSO AD INTERNET DI PROPRIETÀ SIA PUBBLICA SIA PRIVATA ESISTENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE (ART. 6, COMMA 5-BIS, DEL DECRETO- LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE N. 9 DEL 2014) L AUTORITÀ NELLA riunione di Consiglio del 14 gennaio 2016; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70; VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 ; VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante Regolamento concernente l accesso ai documenti, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS del 28 giugno 2006; VISTO l art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, recante «Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n.9 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, recante interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l internalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015»; VISTO il documento Strategia italiana per la banda ultralarga approvato il 3 marzo 2015 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il documento pubblicato dall Agenzia per l Italia Digitale (AGID) il 19 giugno 2015 recante Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto per i database delle reti di sottoservizi, che definisce le regole tecniche per la formazione, il contenuto, la documentazione e la fruibilità dei database delle reti di sottoservizi; VISTA la delibera n. 569/15/CONS, dell 8 ottobre 2015, recante «Consultazione pubblica sulle specifiche tecniche per la realizzazione di una banca di dati di tutte le reti di accesso ad internet di proprietà sia pubblica sia privata esistenti nel territorio nazionale (art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, Destinazione Italia, convertito con modifiche dalla legge n. 9 del 2014)»; CONSIDERATO che l art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, Destinazione Italia, convertito con modifiche dalla legge n. 9 del 2014 prevede che, al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura della rete di accesso ad internet, l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) costituisce, tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati, una banca di dati di tutte le reti di accesso ad internet di proprietà sia pubblica sia privata esistenti nel territorio nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonché il grado di utilizzo delle stesse ; CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito nel documento Strategia italiana per la Banda Ultralarga, la realizzazione di un Sistema Informativo Nazionale Federato (di seguito anche SINFI), da parte del Ministero per lo sviluppo economico e il relativo repertorio, costituisce una soluzione coerente e complementare la base dati delle reti di accesso istituita dall AGCOM ; CONSIDERATO che l Allegato C al documento Strategia italiana per la Banda Ultralarga, recante Linee Guida sul Sistema Informativo Nazionale Federato del sopra e del sottosuolo, prevede in particolare che il SINFI possa erogare ogni altro servizio utile alla digitalizzazione e che vi sia piena interoperabilità con il sistema di mappatura predisposto dall AGCOM; CONSIDERATI gli esiti della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 569/15/CONS, riportati nell allegato A alla presente delibera; RITENUTO utile avviare un attività tecnica con gli operatori, coordinata da AGCOM, per la finalizzazione delle specifiche tecniche riportate nell allegato B della delibera n. 569/15/CONS, con particolare riferimento a: formati di scambio, metriche di misurazione, modalità di acquisizione, conferimento ed aggiornamento delle informazioni; 2

RITENUTO che tale attività tecnica vada svolta in modo tale da minimizzare i costi e i tempi di realizzazione della banca dati e che pertanto sia utile avviare un progetto pilota, da realizzare con gli operatori fissi e mobili, che consenta di definire le specifiche tecniche da utilizzare in fase di esercizio e, nello stesso tempo, acquisire, verificare e pubblicare le informazioni relative alla banca di dati di tutte le reti di accesso ad internet; RITENUTO che l implementazione del progetto pilota sia quindi utile per mettere a punto le specifiche tecniche relative ai flussi informativi in ingresso e uscita (input e output della banca dati) per l attuazione dell art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla legge n. 9 del 2014, massimizzando le sinergie con le piattaforme dell Amministrazione già esistenti e per armonizzare i formati con quelli utilizzati dalle banche dati già in uso al fine della minimizzazione dei costi di produzione, gestione ed aggiornamento delle informazioni richieste; RITENUTO che attraverso l attuazione di un progetto pilota sia possibile individuare le modalità operative per la progressiva adozione del principio del once only secondo il quale alle imprese non dovrebbe essere ripetutamente richiesta la documentazione già in possesso delle amministrazioni pubbliche; UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell articolo 31 del Regolamento concernente l organizzazione ed il funzionamento dell Autorità; DELIBERA Articolo 1 (Banca dati di tutte le reti di accesso ad internet) 1. L Autorità effettua l implementazione operativa della banca dati di tutte le reti di accesso ad internet di proprietà sia pubblica sia privata esistenti nel territorio nazionale di cui all art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, Destinazione Italia, convertito con modifiche dalla legge n. 9 del 2014. 2. Tutti i soggetti pubblici e privati detentori delle infrastrutture di rete che forniscono il servizio di accesso ad Internet sono tenuti a comunicare informazioni sulla rete e sui servizi erogati dettagliando la posizione geografica dei nodi, il tipo di tecnologie impiegate e il grado di utilizzo delle stesse. 3. Le informazioni, di cui al comma precedente, sono acquisite con cadenza periodica. In prima applicazione viene prevista una frequenza di aggiornamento pari a quattro volte all anno, salvo eccezioni per le reti dove è previsto un minore sviluppo, di volta in volta individuate su istanza degli interessati. 3

4. Le informazioni acquisite nella banca dati sono da ritenersi commercialmente sensibili. Occorre, pertanto, preservarne la riservatezza, non consentendo l accesso a terze parti. 5. Le informazioni della banca dati sono rese pubbliche attuando forme di aggregazione statistiche, valutate su base geografica, al fine di garantire la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. 6. La realizzazione e gestione del sistema è affidata alla Direzione sviluppo dei servizi digitali e della Rete che, mediante determina direttoriale, stabilisce: metriche e formato dei dati da acquisire, frequenza di aggiornamento, modalità e tecnologie informatiche per l acquisizione delle informazioni. 7. Il sistema è realizzato in modo da poter consentire la successiva integrazione delle informazioni relative al livello di domanda e qualità del servizio. Articolo 2 (Progetto pilota) 1. L implementazione della banca dati di cui all art 1 è svolta attraverso l attivazione di un progetto pilota. 2. Il progetto pilota prevede la realizzazione di un sistema in scala ridotta con la partecipazione degli operatori individuati dalla Direzione sviluppo dei servizi digitali e della Rete dell Autorità e con la partecipazione facoltativa dei soggetti tenuti a fornire informazioni ai sensi dell art.1 comma 2, che ne facciano richiesta. 3. Mediante il progetto pilota sono definiti e collaudati: formati di scambio, metriche di misurazione, modalità di acquisizione, conferimento ed aggiornamento delle informazioni. 4. Attraverso il progetto pilota sono identificate le specifiche tecniche che consentono di massimizzare il livello di condivisione delle informazioni già prodotte alla Pubblica Amministrazione in attuazione del c.d. principio once only. 5. Nell ambito del progetto pilota sono identificate le modalità tecniche per assicurare il coordinamento e l interoperabilità con il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico. 6. Tutti i soggetti pubblici e privati detentori delle infrastrutture di rete che forniscono il servizio di accesso ad Internet possono fare richiesta di partecipazione al progetto pilota, inviando una comunicazione tramite PEC all indirizzo dell Autorità. 4

7. Per la gestione del progetto pilota è predisposta un apposita area del sito web dell Autorità, ad accesso riservato. 8. Il progetto pilota ha una durata massima di sei mesi dalla pubblicazione sul sito web della presente delibera. 9. Al termine del progetto pilota, tutti i soggetti pubblici e privati detentori delle infrastrutture di rete che forniscono il servizio di accesso ad Internet sono tenuti a fornire le informazioni secondo le modalità indicate all art.1 comma 6. 10. La responsabilità è affidata all ing. Aldo Milan, funzionario dell Ufficio Sviluppo infrastrutture e servizi digitali, governance di Internet e garanzia della non discriminazione della Direzione sviluppo dei servizi digitali e della Rete. La presente delibera, comprensiva dell Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è pubblicata sul sito web dell Autorità. Napoli, 14 gennaio 2016 IL COMMISSARIO RELATORE Antonio Preto IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE ad interim Antonio Perrucci 5