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Prot. 748 del 7 luglio 2017 Disposizioni applicative dell art. 24, comma 5 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente le modalità di tracciabilità negli stabilimenti ove si detengono prodotti derivanti da uve da vino e da uve da varietà di vite non iscritte come uva da vino nel registro nazionale delle varietà di vite. VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell organizzazione del Governo, e successive modificazioni; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ; VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, in particolare gli articoli 21, 22, 23 e 57; VISTO il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e, in particolare, l articolo 10; VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, in particolare, i Capi III e IV del Titolo III; VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 relativo all attuazione della Direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana; VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, in particolare, l articolo 24, comma 5; Pagina 1 di 7

VISTO il decreto ministeriale 19 dicembre 2000 relativo alle Modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all art. 28, par. 1, regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio; VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole 27 novembre 2008, prot. n. 5396, recante disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, in particolare gli articoli 4 e 5, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole 2 luglio 2013, prot. n. 7490, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli; VISTO il decreto del Capodipartimento dell Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari prot. n. 1021 del 17 giugno 2014, modificato con decreto prot. n. 788 del 21 settembre 2015, concernente le disposizioni per l utilizzo della posta elettronica certificata ai fini della convalida e la trasmissione dei documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli in applicazione degli articoli 8, comma 4 e 14 del decreto ministeriale 2 luglio 2013; VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole 20 marzo 2015, prot. n. 293, recante Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell articolo 1-bis, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; CONSIDERATO che l allegato I, Parte XII del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che i succhi d uva e i succhi d uva concentrati (codici doganali 2009 61 e 2009 69) sono prodotti vitivinicoli; CONSIDERATO che l articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che le disposizioni relative all impiego delle pratiche enologiche autorizzate non si applicano al succo di uve, al succo di uve concentrato ed al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve. Pertanto, per la produzione di tali prodotti si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151; CONSIDERATO che l articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che le categorie dei prodotti vitivinicoli previsti dall'allegato VII, parte II, del medesimo regolamento, sono ottenuti esclusivamente da varietà di uve da vino. Tali prodotti comprendono tutti prodotti vitivinicoli, compreso il mosto d uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato, mentre non comprendono i succhi d uva, i succhi d uva concentrati, le fecce, le vinacce e gli zuccheri estratti dall uva diversi dai mosti d uva concentrati rettificati; Pagina 2 di 7

CONSIDERATO che l allegato VIII, parte II, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che il succo di uve e il succo di uve concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino e che è vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio dell'unione; CONSIDERATO che l art. 24, comma 5, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 vieta la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini che provengono da varietà di vite non iscritte come uva da vino nel registro nazionale delle varietà di vite, fatte salve le deroghe previste nella medesima legge; CONSIDERATO che il precitato divieto non si applica agli stabilimenti che lavorano mosti e succhi destinati all alimentazione umana il cui processo produttivo non prevede la fermentazione, purché la rintracciabilità dei prodotti lavorati sia garantita conformemente alle modalità da determinare con decreto del Ministro delle politiche agricole ; RITENUTO di dare applicazione alla richiamate disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238 mediante l adozione di prescrizioni specifiche che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti lavorati nei suddetti stabilimenti; D E C R E T A Articolo 1 (Definizioni) Ai fini del presente decreto si intendono: a) legge: la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; b) uve da vino: uve di varietà da vino, come tali classificate nel registro nazionale di cui all articolo 3, lettera m), della legge; c) uve di altre varietà: uve di varietà da tavola, come tali classificate nel registro nazionale di cui all articolo 3, lettera m), della legge o di altre uve di varietà diverse dalle uve da vino; d) uve: le uve di cui alle lettere b) e c); e) mosti di uve, mosti di uve concentrati, mosti di uve concentrati rettificati: i prodotti di cui ai punti 10, 13 e 14 di cui all allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n.1308/2013; f) stabilimenti enologici: gli stabilimenti e i depositi definiti all art. 9 della legge dove si detengono prodotti destinati alla produzione delle categorie di cui all allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n.1308/2013; Pagina 3 di 7

g) stabilimenti promiscui: gli stabilimenti dove si detengono e/o si trasformano uve di altre varietà e uve da vino nonché prodotti derivanti dalla loro trasformazione e nei quali non si effettua la fermentazione né si detengono prodotti fermentati o alcolici; h) documento MVV: il documento di accompagnamento vitivinicolo di cui all articolo 26 del regolamento (CE) n. n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, emesso secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 luglio 2013; i) convalida tramite PEC: le modalità di convalida del documento MVV mediante posta elettronica certificata stabilite ai sensi dell art. 8, del decreto del Ministro delle politiche agricole 2 luglio 2013 e dal decreto del Capodipartimento dell Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari prot. n. 1021 del 17 giugno 2014; j) registro telematico: il registro vitivinicolo dematerializzato di cui all art. 58 della legge tenuto in modalità telematica in ambito SIAN; k) sostanze zuccherine estratte dall uva: le sostanze zuccherine estratte dall uva da vino e/o da uve di altre varietà, allo stato liquido e solido, diverse dal mosto di uve concentrato rettificato; comprendono lo zucchero d uva, il fruttosio d uva, glucosio d uva e altre sostanze zuccherine estratte dall uva; l) succhi d uva: i prodotti vitivinicoli (succo d uva e succo d uva concentrato) definiti nell allegato II, parte IV del regolamento (UE) n. 1308/2013, ottenuti dalla lavorazione di uve da vino e/o di uve di altre varietà in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151; m) ICQRF : il Dipartimento dell Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Articolo 2 (Prescrizioni generali) 1. Ai sensi dell art. 24, comma 5, della legge, è consentito detenere e/o trasformare uve di altre varietà nonché prodotti derivanti dalla loro trasformazione negli stabilimenti promiscui. 2. Presso gli stabilimenti promiscui è garantita la tracciabilità secondo le prescrizioni minime indicate nell articolo 3. 3. Negli stabilimenti promiscui è consentita la detenzione, la produzione e l elaborazione di: mosti e mosti di uve con titolo alcolometrico naturale inferiore all 8% in volume, Pagina 4 di 7

succhi e nettari di frutta di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 compresi i succhi d uva nonché la detenzione degli zuccheri per dolcificare i nettari di frutta ai sensi di cui all allegato II del medesimo decreto legislativo. 4. I mosti di uve eventualmente ottenuti/detenuti negli stabilimenti promiscui possono essere trasformati direttamente nel medesimo stabilimento in mosti concentrati, mosti concentrati rettificati o in altri prodotti diversi da quelli previsti dall'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ma non possono essere commercializzati come tali né essere destinati agli stabilimenti enologici; 5. I prodotti diversi dal mosto di uve concentrato e dal mosto di uve concentrato rettificato, ottenuti negli stabilimenti promiscui non possono essere destinati alla produzione delle categorie dei prodotti vitivinicoli previsti dall'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Articolo 3 (Sistema di tracciabilità negli stabilimenti promiscui di cui all art. 24, comma 5, della legge) 1. Per ogni stabilimento promiscuo è trasmessa la planimetria secondo le modalità stabilite dall art. 9 della legge ed è tenuto il registro telematico secondo le prescrizioni contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole 20 marzo 2015, n. 293 e nel presente articolo. 2. I recipienti di stoccaggio sono preliminarmente censiti nell anagrafica dei recipienti del registro telematico con l individuazione di quelli destinati esclusivamente alla detenzione di mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato rettificato nonché dei prodotti ottenuti dalla trasformazione di uve da vino destinati a dare tali prodotti. 3. Ogni recipiente di stoccaggio è contrassegnato da un codice identificativo e dalla capacità totale che devono essere riportati nell anagrafica dei recipienti del registro telematico. Per ogni recipiente di stoccaggio, è indicata la designazione del contenuto comprensiva, per i prodotti ottenuti dalle uve, della classificazione e della massa volumica secondo le modalità indicate nel registro telematico, in un cartello apposto sul medesimo recipiente oppure in un sistema elettronico aziendale, i cui dati sono messi immediatamente a disposizione a richiesta degli Organi di controllo. I recipienti di capacità fino a 600 litri riempiti dello stesso prodotto possono essere contrassegnati da un unico codice identificativo che individui in modo univoco il gruppo di recipienti a cui le indicazioni si riferiscono. I recipienti di capacità superiore ai 600 litri sono muniti di un dispositivo per la rilevazione del contenuto. In Pagina 5 di 7

alternativa al dispositivo per la rilevazione del contenuto può essere resa disponibile, al momento del controllo, la tabella di taratura del recipiente. 4. Per i prodotti imbottigliati o preimballati, senza etichetta, il cartello reca anche l indicazione del lotto, tuttavia, non è necessario riportare la massa volumica. Il lotto è univoco all interno dello stabilimento ed è corrispondente a quello che verrà riportato sul dispositivo di etichettatura. 5. I trasporti di uve, qualora destinate agli stabilimenti promiscui ed i trasporti dei prodotti da esse ottenuti allo stato sfuso nonché dei mosti concentrati, dei mosti concentrati rettificati e delle sostanze zuccherine estratte dall uva confezionati in imballaggi di capacità superiore a 5 litri, per i liquidi, o di peso superiore a 5 chilogrammi, per i solidi, sono scortati da un documento MVV elettronico. Fino alla data di messa a disposizione del servizio telematico per l emissione del documento MVV elettronico, stabilita con decreto del Capo Dipartimento dell ICQRF, il trasporto è scortato da un documento MVV convalidato tramite PEC. 6. In deroga al comma 5, esclusivamente per i trasporti di uve destinate agli stabilimenti promiscui, il documento può essere emesso anche con le modalità previste nel Capo II del decreto del Ministro delle politiche agricole 2 luglio 2013. 7. Sui documenti di trasporto dei prodotti confezionati è indicato il lotto di confezionamento. 8. Le uve e i prodotti trasformati provenienti da altri Stati membri o Paesi terzi e introdotti negli stabilimenti promiscui sono annotati nel registro telematico entro il giorno stesso della loro introduzione. 9. Se negli stabilimenti promiscui si ottengono e/o si detengono anche mosti concentrati e mosti concentrati rettificati: a) i documenti MVV dei prodotti sfusi, comprese le uve, recano l indicazione del tenore di zucchero o del titolo alcolometrico potenziale o della massa volumica secondo le modalità e le tolleranze previste dalle norme dell Unione europea per la compilazione dei documenti vitivinicoli; b) le indicazioni di cui al punto a) sono riportate anche sul registro telematico; c) non si applicano le deroghe previste dall art. 5, comma 2, lett. a), del decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, relative ai termini per l iscrizione dei dati sul registro telematico per i soggetti che si avvalgono di una contabilità computerizzata, anche qualora tali soggetti siano dotati di sistemi informatici aziendali collegati alla banca dati SIAN per la trasmissione dei dati mediante cooperazione applicativa. Pagina 6 di 7

Articolo 4 (Disposizioni finali e transitorie) Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Roma, lì 7 luglio 2017 IL MINISTRO Maurizio Martina Pagina 7 di 7