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Transcript:

----------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA----------------------------------------- --------------------------------------COMUNE DI MANDELLO VITTA-------------------------------- ----------------------------------------PROVINCIA DI NOVARA---------------------------------------- Rep. N. 163-------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN MANDELLO VITTA PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 5 AD USO ESCLUSIVO DISPENSARIO FARMACEUTICO-------------------------------------------------------------------- L anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di Marzo in Mandello Vitta, presso la Casa Comunale------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------TRA---------------------------------------------------------- il Comune di Mandello Vitta, con sede in Mandello Vitta Piazza Regina Margherita n. 5 (C.F. 80005350030), di seguito denominato parte Locatrice, per questo atto rappresentato dall Arch. Valerio Allegra, in qualità di Responsabile del Servizio che agisce in nome e per conto del Comune, giusto provvedimento di nomina del Sindaco e delegato a sottoscrivere il presente atto.------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------E --------------------------------------------------------- La Dott.ssa Casi Giovanna, nata a Asmara (Etiopia) il 24/06/1951, e residente a Novara in Via Fiume n. 13, C.F. CSAGNN51H64Z315Z di seguito denominata Con- duttrice.-------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------PREMESSO--------------------------------------------------- che con deliberazione della Giunta Comunale di Mandello Vitta n.52 del 19/12/2012 si è stabilito di concedere in locazione l immobile di proprietà comunale sito in Mandello Vitta Piazza Regina Margherita n. 5 ad uso esclusivo di dispensario farmaceutico alle condizioni contenute nel presente contratto;---------------- ---------------------------------------TUTTO CIO PREMESSO----------------------------------------

1) Il Comune di Mandello Vitta, come sopra rappresentato, affida con il presente contratto la locazione dell immobile di proprietà comunale sito in Mandello Vitta Piazza Regina Margherita n. 5 in catasto al foglio n. 8, mappale 94, così come meglio indicato nella planimetria che si allega in copia autentica al presente contratto sotto la lettera A).------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) La durata della locazione ai sensi dell art. 27 della legge n.392/1978, è di anni sei a partire dal 01/01/2013 con scadenza al 31/12/2018. La parte conduttrice ha la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell art. 27, 7 comma della legge n. 392/78, con preavviso di mesi sei, da formularsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancata disdetta inviata dalla parte locatrice da comunicarsi, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno dodici mesi prima della scadenza, la locazione si rinnoverà per un uguale periodo e così di seguito. Alla scadenza i locali dovranno essere riconsegnati personalmente alla parte locatrice o a persona da quest ultima espressamente incaricata per iscritto. Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, la parte conduttrice oltre a quanto previsto nell art. 14 (quattordici) dovrà pagare alla parte locatrice una indennità per l abusiva occupazione pari al canone di affitto a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore indennità giornaliera, a titolo di penale parziale, pari ad 1/60 (un sessantesimo) del canone mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. Resta salvo il diritto della parte locatrice a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell immobile. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Ai sensi dell art. 28 della legge 27 luglio 1978 n 392, è consentita la rinnovazione ta - cita per ugual periodo se nessuna delle parti comunicherà all altra disdetta, almeno dodici mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata.--------------------------

Per la successione del contratto si fa riferimento a quanto previsto dall art. 37 della legge n 392/ 78.-------------------------------------------------------------------------------------------- Alla scadenza del Contratto rinnovato, ai sensi dell art. 28 della legge n 392/ 78, qualora la Locatrice intenda lasciare a terzi l immobile dovrà attenersi al disposto dell art. 40 della legge n 392/ 78. -------------------------------------------------------------------------------- 3) Il canone di locazione annuale viene pattuito nella misura di Euro 200,00 (Euro Duecentoeuro/00). A decorrere dall inizio del secondo anno il canone verrà aggiornato annualmente, nella misura del 100% della variazione accertata dell ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nel periodo che intercorre tra il mese precedente l inizio della locazione ed il mese precedente l inizio del nuovo anno di locazione.---------------------------------------------------------- Il canone potrà essere pagato in unica soluzione entro il giorno 15 (quindici) del mese di gennaio di ogni anno, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario della parte locatrice intrattenuto presso la Banca Unicredit Spa, dipendenza di Biandrate, - 28061 Biandrate (No) Via Caccianotti s. n. 22, IBAN IT80G0200845180000040467402. ----------------------------------------------------------- Sulle somme non corrisposte decorreranno interessi moratori nella misura indicata nell art. 14 (quattordici) del presente contratto. L inadempienza della parte conduttrice darà diritto alla parte locatrice di ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell art. 1456 c.c. per fatto, colpa ed in danno di lei, con le conseguenze previste al citato art. 14 (quattordici).-------------------------------------------------------------------------------------------- 4) La parte conduttrice si obbliga e s impegna a sostenere le spese della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.----------------------------------------------------------------------------- 5) La parte Conduttrice sarà unica responsabile e custode della parte di immobile locato, dei beni e delle infrastrutture tutte oggetto del presente contratto, con ciò man-

levando e garantendo fin da ora il Comune di Mandello Vitta da pretese o rivendicazioni di terzi e per qualsiasi danno alle stesse ovvero derivante dalle stesse a persone o a cose sarà responsabile verso il Comune di Mandello Vitta, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell autore o degli autori del danno..----------------------------------------- 6) La parte conduttrice non potrà sublocare, cedere in uso o comunque affittare a terzi gli immobili locati o parte di questi, né cedere il contratto, fatte salve le ipotesi di cui all art. 36 L. 392/ 78. La violazione di detti divieti comporterà di diritto la risoluzione di diritto del contratto.---------------------------------------------------------------------------------------- 7) Tutti gli arredi dell immobile oggetto del presente contratto sono di proprietà del Comune di Mandello Vitta e gli stessi dovranno essere conservati con cura dalla parte conduttrice. Le eventuali migliorie alla struttura oggetto del presente contratto che devono essere preventivamente autorizzate dal Comune di Mandello Vitta, rimarranno gratuitamente alla fine del presente contratto di pertinenza dell ente pubblico, senza che sia dovuta alcuna indennità alla Conduttrice, salvo diverso accordo scritto tra le parti.-------------------------------------------- 8) Il Comune di Mandello Vitta si riserva il diritto di operare con apposito provvedimento la revoca o la sospensione del presente contratto una volta accertato l inadempimento a carico della parte conduttrice, anche di uno solo, degli obblighi nascenti dal presente atto. La parte conduttrice accetta espressamente tale diritto in capo al Comune di Mandello Vitta e s impegna entro 30 giorni dalla data del provvedimento di revoca, a restituire liberi da persone e/o cose di propria spettanza tutti i beni ricevuti in locazione, attraverso la riconsegna degli stessi attestata da apposito verbale in contradditorio con il Comune di Mandello Vitta------------------------------------- 9) Il Comune di Mandello Vitta garantisce che i beni tutti di cui al presente contratto-

sono di sua esclusiva proprietà e liberi da pesi, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli e ipoteche.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10) Ai fini fiscali si dà al presente atto il valore di. 1.200,00--------------------------------- 11) Nel caso di fallimento della parte conduttrice, il presente contratto si intenderà ipso iure automaticamente risolto. Pertanto salvo ogni altro diritto il locale dovrà essere prontamente riconsegnato.----------------------------------------------------------------------- 12) Nel caso in cui il presente contratto dovesse risolversi per fatto e colpa della parte conduttrice, salvo quanto espressamente disciplinato nelle singole clausole, questa perderà a titolo di penale parziale pattuita ogni diritto o pretesa che essa potrà avere nei confronti della parte locatrice in forza del presente contratto ovvero in virtù di diverse e successive obbligazioni. Resta, in ogni caso, salvo il diritto della parte locatrice al risarcimento di tutti i maggiori danni subiti, subenti e comunque conseguenti o semplicemente riferibili alla condotta anticontrattuale della parte conduttrice. Il tasso degli interessi moratori è concordemente determinato in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale, maggiorato di 3 punti e, comunque sempre e non oltre il tasso di soglia fissato dalla legge n 108 del 07/03/1996.-------------------------------- 13) Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati verranno imputati innanzi tutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed alle penali ed, infine, ai canoni maturati a cominciare da quello cronologicamente anteriore.---------------- 14) La parte conduttrice si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare gli immobili alla scadenza liberi da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15) Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.---------------------- 16) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello del domicilio della parte locatrice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 17) A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto la parte conduttrice verserà alla stipula dell atto un deposito cauzionale pari Euro 50,00 ( Euro cinquanta/00) 18) L imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l imposta di registro sono a carico della parte Conduttrice. In ogni caso di recesso anticipato della parte conduttrice, l imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico. La parte conduttrice consente sin da ora che la registrazione del contratto venga eseguita a sue spese, a cura della locatrice. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e alle norme del Codice Civile.---------------------------------------------------------------- 19) Ai sensi di quanto disposto dall art. 10 della legge 31/12/1996 n 675 e successive modifiche ed integrazioni, la parte conduttrice dichiara di essere stata informata circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui all art. 13 della legge medesima, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa la parte conduttrice conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.------------------------------------------------------------------ Redatto, letto, approvato e sottoscritto in Mandello Vitta li La parte locatrice La parte conduttrice

La parte conduttrice previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., che tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale, sicché per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell art. 1453 C.C. e senza necessità di costituzione in mora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Redatto, letto, approvato e sottoscritto in Mandello Vitta li La parte locatrice La parte conduttrice