STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Documenti analoghi
Art. 1 È costituita l Associazione sportiva dilettantistica <...>. L associazione ha sede in <...> via <...>.

Tutta la modulistica delle pagine successive deve essere predisposta e consegnata al C.R. Lombardia. in tre copie in originale

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

S T A T U T O S O C I E T A R I O

FAC SIMILE Per la società - su carta intestata indicare: Denominazione...

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

S T A T U T O APPROVATO il

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO. L Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

Art. 1 E costituita la: ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

Statuto associativo dell Associazione degli Ingegneri Matematici

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

ATTO COSTITUTIVO. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB TERRANOVA

Articolo 1 DENOMINAZIONE SEDE LEGALE E costituita in Robbiate Via Villa 10 una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Team ALBA OROBIA BIKE

STATUTO CLUB GIOVANI SOCI BCC FORLI

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

ATTO COSTITUTIVO TITOLO I - SEDE-SCOPO

STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE VELE D EPOCA VERBANO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA")

JOGP!TQPSUJOHDMVCUPSSFHVBDFUP JU

Statuto dell Associazione Dilettantistica Scacchistica Partenopea

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUS BOLOGNA GOLF

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca

STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE MILANO SANTA GIULIA

1) E costituita ai sensi della delibera e dell autorizzazione del Consiglio direttivo

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PALLACANESTRO AURORA 1966

STATUTO. L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto

GRUPPO AEROSTATICO TICINO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FITNESS & BENESSERE

Bozza di Statuto Tipo per le Pro-loco (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

S T A T U T O DELL'ENTE PER IL RESTAURO E LA UTILIZZAZIONE DI PALAZZO FARNESE E PER IL RESTAURO DELLE MURA FARNESIANE DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

Statuto. Associazione Sportiva Dilettantistica LIBERO SPORT

STATUTO ASSOCIAZIONE Art. 1. SALICEVIVO Art. 2. Art. 3. ATTIVITA FORMATIVE ATTIVITA CULTURALI Art. 4.

STATUTO ASSOCIAZIONE BE READY

STATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.

Art. 8 L Assemblea L Assemblea rappresenta l universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto,

STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE

Previmmobili. STATUTO (atto costitutivo)

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE TRADE UP. Titolo I Costituzione e scopi

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON PERDIAMO LA TESTA

UNION LADINa D OLTRECIUSA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE TOSCANA

FEDERAZIONE GINNASTICA D ITALIA COMITATO REGIONALE LOMBARDIA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

STATUTO CLUB NAPOLI POTENZA

ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

STATUTO ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO, AFFILIATA ALLA FIDAL-ACLI-CONI

ADEGUAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE. rappresentanti membri su nove degli Associati di diritto dell'associazione

STATUTO DI MEGLIO MUOVERSI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. Art.1. Denominazione, sede e durata

STATUTO ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO LA DANZA DELLE ORE

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE DILETTANTISTICA VESPA CLUB PESCANTINA

CRAL di NMS. Statuto

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

Transcript:

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Art. 1: E costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una Associazione sportiva dilettantistica denominata A.S.D. Ciclo Club Naxos. L Associazione ha sede in GIARDINI NAXOS Via CASARSA Nr. 20 L Associazione utilizzerà tale denominazione in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico. Art. 2: L Associazione è apolitica non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo l organizzazione e l esercizio di attività sportive dilettantistiche e ricreative, con particolare riferimento Al Ciclismo ivi compresa la formazione di gruppi di Cicloturisti, di una squadra formata da Atleti corridori, per la partecipazione a competizioni agonistiche cicloamatoriali, l organizzazione di Manifestazioni sportive Agonistiche o ricreative e/o di aggregazione sociale, prevede inoltre la possibilità di avviare corsi, anche per minori, per l avvio, l aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva. Ciò avverrà nel quadro, con le finalità e con l osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I., dalla Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) e degli enti di promozione sportiva regolarmente riconosciuti a cui la società potrà affiliarsi. L Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.. L Associazione nello svolgimento della propria attività, intende uniformarsi ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative. Art. 3: I colori sociali sono principalmente il Celeste e il Bianco con eventuali sfumature marginali di altri colori. Art. 4: L Associazione si affilia alla Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. Art. 5: Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati, atleti e di terzi. Art. 6: Le entrate sono costituite da : a) quote associative annuali dei soci ; b) contributi ordinari o straordinari dei soci e dei semplici tesserati (atleti); c) contributi a titolo di libera donazione da parte di privati; d) eventuali contributi del CONI, della Federazione Ciclistica Italiana, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere; e) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni; f) eventuali introiti di carattere commerciale. Art. 7: L esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto economico finanziario che dovrà essere sottoposto all approvazione dell Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio. E fatto divieto all Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione. L eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali. Pagina 1 di 5

Art. 8: Soci dell Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Possono, altresì, aderire all Associazione sodalizi sportivi, Enti pubblici o privati, che condividano gli scopi sportivi dilettantistici, nel pieno rispetto dei contenuti del presente statuto. Art. 9: Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di diniego ne indica le motivazioni. In quest ultima ipotesi, l interessato non ammesso potrà presentare appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa annuale di cui all art. 6 lettera a) del presente Statuto. Art.10: Le categorie dei soci sono le seguenti : a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all Associazione; b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all Associazione successivamente alla fase costitutiva. Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa annuale stabilita dall Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali, nonché di elettorato attivo e passivo. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. E esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Art. 11: I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l Associazione come da apposito Regolamento. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Art. 12: La qualità di socio si perde: a) per decesso; b) per dimissioni; c) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno; d) per il venir meno dei requisiti per l ammissione; e) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La radiazione è deliberata con maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall Assemblea all uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. Pagina 2 di 5

Art. 13: Organi dell Associazione sono : a) Assemblea dei soci b) Il Presidente c) Consiglio Direttivo Art. 14: L Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, ed è convocata dal Presidente nella sede dell Associazione Mediante uno dei seguenti metodi: email, impiego di social network, comunicazione scritta consegnata bervi manu all interessato, presa visione con firma della circolare di convocazione o raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ai singoli soci, la suddetta comunicazione sarà inoltrata almeno otto giorni prima della data fissata per l Assemblea, per le comunicazioni mediante vettore postale si utilizzerà il domicilio risultante dal libro dei soci. L Assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci. Nei casi di gravità e/o urgenza, l Assemblea potrà essere convocata anche senza l osservanza dei termini e delle modalità prescritte; agli associati dovrà essere, tuttavia, garantito il diritto di conoscenza e partecipazione. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l ora della prima e della seconda convocazione. L Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l anno entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale per: a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente; b) eleggere, ogni due anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell Associazione; c) deliberare l indirizzo generale dell attività dell Associazione; d) deliberare sull ammontare della quota associativa annuale, e su eventuali quote straordinarie; e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente. L'Assemblea straordinaria delibera: a) sulle proposte di modifica della Denominazione Sociale e/o dello Statuto Sociale; b) sullo scioglimento dell Associazione e sulle modalità di liquidazione. Art. 15: L assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.. Per la modifica dell Atto Costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22. Ogni socio ha diritto ad un voto. Art. 16: Hanno diritto di intervenire all Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile (o annuale) d associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da Pagina 3 di 5

ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati. Art. 17: L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori. Il Presidente dell Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 15. Art. 18: Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l effettuazione dell Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell Associazione. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: - essere soci effettivi dell Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell articolo 8 del presente Statuto; - non avere riportato nell ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.C.I, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l immediata decadenza dalla carica. Art. 19: Il Consiglio Direttivo è eletto dall Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati. Si compone del Presidente che è anche Presidente dell Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio, e di altri 7 o più Consiglieri. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere. Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Nell ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l Assemblea per la sua sostituzione. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell ambito della stessa Federazione. La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri.. Art. 20: Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l amministrazione ordinaria dell Associazione. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la un terzo dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all attività sportiva e amministrativa dell Associazione e su quant altro stabilito dallo Statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente. Pagina 4 di 5

Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest ultimo da un Segretario appositamente nominato. Art. 21: Il Presidente, ha la rappresentanza legale dell Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati. Cura, altresì, l esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte dal Vice Presidente. Art. 22: La durata dell Associazione è illimitata. L Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto. Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002. Art. 23: Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione Ciclistica Italiana o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. a cui la società è affiliata, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia. Pagina 5 di 5