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L 95/64 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 29.3.2014 RACCOMANDAZIONI RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2014 relativa a un secondo piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/180/UE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( 1 ), in particolare l articolo 53, considerando quanto segue: (1) L articolo 53 del regolamento (CE) n. 882/2004 autorizza la Commissione a raccomandare piani coordinati di controllo, se ritenuto necessario, organizzati ad hoc al fine, in particolare, di stabilire la prevalenza di rischi potenziali associati a mangimi, alimenti e animali. (2) La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) definisce le norme dell Unione sull etichettatura dei prodotti alimentari applicabili a tutti i prodotti alimentari. (3) A norma della direttiva 2000/13/CE, l etichettatura e le relative modalità di realizzazione non dovrebbero essere tali da indurre in errore il consumatore, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare, compresa la sua reale natura e la sua identità. Inoltre, in mancanza di norme specifiche nazionali o dell Unione, è opportuno che la denominazione di vendita del prodotto sia costituita dal nome sancito dagli usi dello Stato membro in cui si effettua la vendita, o da una descrizione del prodotto alimentare che sia sufficientemente precisa da consentire all acquirente di conoscerne l effettiva natura. (4) Sull etichetta dei prodotti alimentari in imballaggio preconfezionato destinati al consumatore finale o alle collettività vanno indicati tutti gli ingredienti. In particolare, ( 1 ) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. ( 2 ) Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29). i prodotti alimentari contenenti carne come ingrediente, se destinati al consumatore finale o alle collettività, devono inoltre indicare, direttamente sull imballaggio o su un etichetta apposta su di esso, le specie animali da cui tale carne proviene. Se nella denominazione del prodotto alimentare è citato un ingrediente, anche la sua quantità espressa in percentuale deve figurare nell elenco degli ingredienti, per evitare che il consumatore sia indotto in errore per quanto riguarda l identità e la composizione del prodotto. (5) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. In particolare esso prevede che gli imballaggi destinati al consumatore finale contenenti carni macinate, tra l altro, di solipedi debbano recare un avvertimento indicante che tali prodotti devono essere cotti prima del consumo, sempre che e nella misura in cui lo richiedano le disposizioni nazionali dello Stato membro nel cui territorio il prodotto è commercializzato. (6) A seguito di controlli ufficiali eseguiti dal dicembre 2012 in diversi Stati membri, la Commissione è venuta a conoscenza del fatto che alcuni prodotti in imballaggio preconfezionato contenevano carni equine, non dichiarate nell elenco degli ingredienti riportato direttamente sull imballaggio o su un etichetta apposta su di esso. La denominazione di alcuni di questi prodotti alimentari e/o il relativo elenco di ingredienti menzionavano invece in modo fuorviante solo la presenza di carni bovine. (7) A norma dell articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) spetta agli operatori del settore alimentare garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. ( 3 ) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell 1.2.2002, pag. 1).

29.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 95/65 (8) La raccomandazione 2013/99/UE della Commissione ( 1 ) raccomandava agli Stati membri di attuare un piano coordinato di controllo al fine di stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari per un periodo di un mese. Il piano di controllo raccomandato comportava due azioni. La prima azione comprendeva opportuni controlli, effettuati a livello della vendita al dettaglio e presso altri stabilimenti, volti a determinare se i prodotti alimentari in imballaggio preconfezionato e quelli senza imballaggio preconfezionato contenessero carni equine non indicate correttamente nell etichettatura sull imballaggio o, nel caso di prodotti alimentari senza imballaggio preconfezionato, se le informazioni relative alla presenza di carni equine non fossero messe a disposizione del consumatore o delle collettività. La seconda azione comprendeva opportuni controlli effettuati negli stabilimenti che trattano carni equine destinate al consumo umano, compresi prodotti alimentari provenienti da paesi terzi, allo scopo di rilevare eventuali residui di fenilbutazone. (9) I risultati del piano coordinato di controllo hanno confermato casi ricorrenti di non conformità alla legislazione in materia di etichettatura di prodotti a base di carne nella maggior parte degli Stati membri. È quindi necessario assicurare il follow-up del piano coordinato di controllo con un secondo ciclo di controlli a livello della vendita al dettaglio e presso altri stabilimenti, per determinare se le pratiche individuate nel corso del primo piano coordinato di controllo siano ancora presenti. (10) I controlli ufficiali effettuati per verificare la presenza di residui di fenilbutazone, dal canto loro, non hanno rivelato casi diffusi di non conformità; non sembra pertanto necessario, in questa fase, raccomandare un secondo ciclo di controlli coordinati in materia. (11) Durante il primo piano coordinato di controllo, il laboratorio di riferimento dell Unione europea per le proteine animali nei mangimi ha fornito un parere circa l uso di metodi per rilevare la presenza di proteine di specie non dichiarate nei campioni. Non esiste ancora alcun metodo convalidato per tale analisi ma, successivamente alla consultazione di esperti, il suddetto laboratorio ha aggiornato il proprio parere sull impiego di un protocollo armonizzato e lo ha pubblicato sul suo sito web. (12) Gli Stati membri dovrebbero comunicare i metodi utilizzati, i risultati dei controlli e le misure adottate in caso di risultati positivi alla Commissione entro un termine stabilito e secondo un modello armonizzato. (13) Sentito il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE: 1. Gli Stati membri dovrebbero attuare un piano coordinato di controllo durante un periodo di 4 settimane consecutive comprese tra il 21 aprile e il 16 giugno 2014, in conformità all allegato I della presente raccomandazione. 2. Gli Stati membri dovrebbero comunicare i risultati dei controlli ufficiali effettuati a norma del punto 1 ed eventuali misure di esecuzione adottate entro il 22 luglio 2014, secondo il modello indicato nell allegato II della presente raccomandazione. Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014 Per la Commissione Tonio BORG Membro della Commissione ( 1 ) Raccomandazione 2013/99/UE della Commissione, del 19 febbraio 2013, relativa a un piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari (GU L 48 del 21.2.2013, pag. 28).

L 95/66 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 29.3.2014 ALLEGATO I Secondo piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari AZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COORDINATO DI CONTROLLO A. Prodotti interessati 1. Prodotti alimentari commercializzati e/o etichettati come contenenti carni bovine (ad esempio carni macinate, preparazioni di carni e prodotti a base di carne) come ingrediente di carne principale, che rientrano nelle seguenti categorie: a) prodotti alimentari in imballaggio preconfezionato destinati al consumatore finale o alle collettività, etichettati come contenenti carni bovine come ingrediente principale; b) prodotti alimentari messi in vendita al consumatore finale o alle collettività senza imballaggio preconfezionato e prodotti alimentari imballati nel punto vendita su richiesta del consumatore o preconfezionati per la vendita diretta, commercializzati e/o altrimenti presentati come contenenti carni bovine come ingrediente principale nella frazione di carne del prodotto. 2. Ai fini di questo piano coordinato di controllo, si applica la definizione di «prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato» di cui all articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13/CE. 3. Ai fini di questo piano coordinato di controllo, si applicano le definizioni di «carni macinate», «preparazioni di carni» e «prodotti a base di carne» di cui ai punti 1.13, 1.15 e 7.1 dell allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004. B. Obiettivo Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali per stabilire se i prodotti di cui al punto A contengano carni equine, non indicate correttamente nell etichettatura sull imballaggio o, nel caso di prodotti alimentari senza imballaggio preconfezionato, se le informazioni relative alla presenza di carni equine non siano messe a disposizione del consumatore o delle collettività, conformemente alle disposizioni dell Unione e, se del caso, alle disposizioni nazionali. C. Punti e procedura di campionamento 1. Il campione deve essere rappresentativo dei prodotti interessati nello Stato membro e coprire una serie di prodotti diversi. 2. Il campionamento dei prodotti è realizzato a livello della vendita al dettaglio (ad esempio supermercati, piccoli negozi e macellerie locali) e può essere esteso anche ad altri stabilimenti (ad esempio depositi frigoriferi). D. campioni e modalità di campionamento La tabella che segue fornisce una panoramica del numero indicativo raccomandato di campioni da prelevare nel periodo stabilito al punto 1 della raccomandazione. La distribuzione dei campioni per Stato membro si basa sul numero di abitanti, con un minimo di 10 campioni dei prodotti interessati per Stato membro e per 30 giorni. Prodotti alimentari commercializzati come contenenti carni bovine Paese di vendita Numero raccomandato di campioni Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Polonia 150 Romania, Paesi Bassi, Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca, Ungheria, Svezia, Austria, Bulgaria 100 Lituania, Slovacchia, Danimarca, Irlanda, Finlandia, Lettonia, Croazia 50 Slovenia, Estonia, Cipro, Lussemburgo, Malta 10

29.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 95/67 E. Metodo Occorre applicare il seguente protocollo: 1. Tutti i campioni devono essere sottoposti a test di screening iniziale volto a rilevare la presenza di carni equine nella carne (come percentuale di peso p/p) a un livello pari o superiore allo 0,5 %. La scelta del metodo di screening spetta allo Stato membro. 2. Solo i campioni positivi al test di screening di cui al punto 1 vanno sottoposti ad una prova di conferma mediante RT-PCR avente come oggetto il DNA mitocondriale e mirante a individuare la presenza di carni equine nella carne (come percentuale di peso p/p) a un livello pari o superiore all 1 %. Il metodo utilizzato per la conferma deve essere calibrato su un campione standardizzato di controllo delle carni fresche fornito dal laboratorio di riferimento dell Unione europea per le proteine animali nei mangimi. 3. Tutte le prove di conferma a norma del punto 2 in uno Stato membro dovrebbero essere svolte in un laboratorio designato a tal fine dall autorità competente. Il laboratorio designato può trovarsi in un altro Stato membro in base ad un accordo con l autorità competente di tale Stato membro. Il laboratorio designato dovrebbe essere come minimo certificato per test comparabili in base alla norma ISO 17025. Il laboratorio designato può anche avere partecipato al ciclo iniziale di screening. Il nome e l indirizzo dei laboratori designati che partecipano alle prove di conferma devono essere trasmessi al laboratorio di riferimento dell Unione europea per le proteine animali nei mangimi, che pubblicherà tali informazioni sui loro siti web. Indicazioni più precise sul metodo di conferma sono disponibili sul sito web del laboratorio di riferimento dell Unione europea per le proteine animali nei mangimi, al seguente indirizzo: http://eurl.craw.eu/en/164/legalsources-and-sops

L 95/68 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 29.3.2014 ALLEGATO II Modello della relazione per i risultati di cui al punto 2 Categoria di prodotti campioni Metodo di prova utilizzato (tipo di prova e marchio commerciale) nel 1 o ciclo di screening risultati positivi dopo il 1 o ciclo di screening (=/> 0,5 %) Metodo di prova utilizzato nel ciclo di conferma risultati positivi dopo il 2 o ciclo presso il laboratorio designato (=/> 1 %) Osservazioni Numero totale dei campioni Numero totale di risultati positivi dopo il 1 o ciclo di screening Numero totale di risultati positivi dopo il 2 o ciclo di conferma presso il laboratorio designato Modello della relazione per le misure di esecuzione di cui al punto 2 risultati positivi nei casi in cui sono state imposte misure di esecuzione sino alla data odierna Se possibile, indicare dettagliatamente le misure di esecuzione più comuni applicate (al massimo tre punti dell elenco) risultati positivi nei casi in cui non sono state imposte misure di esecuzione sino alla data odierna Se possibile, indicare dettagliatamente le ragioni più comuni della mancanza di misure di esecuzione (al massimo tre punti dell elenco)