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1 OGGETTO TURNI DI SERVIZIO IN PRONTO SOCCORSO QUESITI (posti in data 5 luglio 2012) Sono un dirigente medico con incarico professionale, da oltre 15 anni in servizio presso una struttura semplice di gastroenterologia (pianta organica: 2 medici). Da più di un anno, per mancanza di personale e per conseguente disposizione di servizio, effettuo alcuni turni presso il pronto soccorso (mediamente 2-3 turni al mese). A tale turnazione hanno partecipato, fino a giugno del corrente anno, quasi tutti i medici dell'area medica e chirurgica. Dal mese di luglio vengono esonerati, non è dato conoscere le motivazioni, alcuni medici, con conseguente sovraccarico di turni per gli altri. Nello specifico, nel mese di luglio, sono impegnato per 90 ore in pronto soccorso su un totale di 150 ore mensili; quindi con un impegno orario superiore al 50% in un reparto che non è quello di appartenenza. In relazione alla situazione descritta si pongono i seguenti quesiti: 1) tale impegno orario è compatibile con le norme contrattuali? 2) per quanto tempo è prorogabile tale situazione? 3) sarebbe giusto che l'amministrazione rendesse pubblici i motivi dell'esonero dei colleghi? 4) quali atti di rimostranza potrei adottare?

2 RISPOSTE (inviate in data 12 luglio 2012) 1) tale impegno orario è compatibile con le norme contrattuali? Il comma 1 dell articolo 14 del CCNL 2002_2005 che disciplina l orario di servizio del dirigente medico dispone testualmente: 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere stabilite dall azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali. Nel testo sono richiamati alcuni elementi che costituiscono riferimenti chiave per dare una risposta corretta al quesito posto. Il primo è il fatto che un requisito richiesto nell approccio del dirigente al proprio lavoro è quello della flessibilità, requisito ancor più importante in un momento come l attuale, in cui le oggettive carenze di risorse, finanziarie ed umane, costringono molte aziende a vere e proprie acrobazie per garantire la continuità dei servizi. Il secondo elemento è che l impegno orario del dirigente medico deve essere correlato alle esigenze della struttura cui esso è proposto ed all espletamento dell incarico affidato, in relazione agli obiettivi attribuiti ed ai programmi da realizzare, deve cioè essere coerente non solo con le esigenze della struttura alla quale il dirigente è assegnato, ma anche con gli obiettivi ed i programmi da realizzare. Il terzo elemento che pare da evidenziare è il fatto che l impegno del dirigente deve essere stabilito dall azienda, nell ambito di programmi, orari di lavoro, previsioni di budget, e non può essere oggetto di ordini di servizio adottati in una logica emergenziale che toglie quei minimi riferimenti di stabilità e continuità che sono condizione di serenità ed equilibrio nel proprio lavoro, ed alla fine di qualità dello stesso.

3 In sostanza, se le oggettive carenze di personale impongono modifiche all utilizzo dei dirigenti medici di cui l azienda dispone questo deve essere formalizzato in atti, programmi, regolamenti, e se del caso anche nello stesso contratto individuale di lavoro, che costituisce secondo le norme vigenti il necessario perfezionamento del proprio rapporto di lavoro, e che tra gli altri elementi deve esplicitare la sede di servizio. Occorre peraltro precisare che rispetto al quadro delineato dai citati riferimenti alla normativa contrattuale, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto modifiche che accentuano l autonomia aziendale nel disporre dei propri dipendenti in relazione alle esigenze organizzative che devono essere soddisfatte. A questo riguardo si richiama la lettura del comma 2 dell articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Interessante tra l altro porre a confronto la formulazione attuale 2. Nell'ambito delle leggi, e degli atti organizzativi che le singole amministrazioni devono adottare per disciplinare il proprio assetto organizzativo, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. con la formulazione precedente 2. Nell'ambito delle leggi. e degli atti organizzativi che le singole amministrazioni devono adottare per disciplinare il proprio assetto organizzativo, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

4 Il confronto tra i due testi pone in evidenza tre elementi: 1) la precisazione in via esclusiva che rafforza quanto già sancito nel testo precedente per quanto concerne il conferimento agli organi di gestione dei poteri del privato datore di lavoro ; 2) la precisazione fatta salva la sola informazione ai sindacati precisazione che esclude spazi di concertazione rispetto a decisioni che competono appunto in via esclusiva agli organi di gestione; 3) la precisazione del fatto che rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane. Il contesto descritto nella formulazione del quesito induce a ritenere che il provvedimento sia stato adottato inserendo in esso la formula per oggettive esigenze di servizio, formula che consente all Azienda che lo adotta non solo di far valere prerogative che ad essa vengono conferite dalle normativa in materia di poteri di organizzazione, ma anche di esercitare, laddove fossero opposte resistenze, il potere disciplinare che ad essa viene conferito dalle norme contenute nel decreto legislativo 165, come riformulate, ancora una volta in termini repressivi, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In particolare l articolo 55-quater, avente ad oggetto il licenziamento disciplinare, dispone che 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; Le norme relative alla responsabilità disciplinare sono state pressoché integralmente recepite dal CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL 2006_2009, che al comma 11 dell articolo 8 (codice disciplinare) precisa che: 11. Ferma la disciplina del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo la sanzione del licenziamento con preavviso si applica per le ipotesi considerate dall articolo 55-quater lettere b) e c) del decreto legislativo 165/2001.

5 La risposta al quesito posto, sulla base della valutazione congiunta degli elementi sopra richiamati, è che l azienda ha facoltà di disporre del personale che da essa dipende nel modo ritenuto più razionale e rispondente ad esigenze oggettive. Questa facoltà deve essere peraltro esercitata nel rispetto di principi di carattere generale che concernono l organizzazione del lavoro. A questo riguardo un riferimento che rimane ancora attuale è quanto disposto dall articolo 6 del DPR 25 giugno 1983, n. 348 (il primo contratto nazionale di lavoro del personale delle unità sanitarie locali), che disciplina i turni di servizio e l organizzazione del lavoro e precisa Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 761/1979 tenendo conto della necessità di una razionale ed economica distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali. Il citato articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) disponeva al riguardo che: Gli orari e turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate. Si parla genericamente di razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del personale definita sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate. L evoluzione recente della normativa in materia di pubblico impiego ha evidentemente segnato una brusca inversione di tendenza per quanto concerne gli spazi di concertazione con le organizzazioni sindacali, spazi che si sono drasticamente ridotti a fronte di un chiaro incremento dell autonomia decisionale aziendale. Restano comunque ineludibili i principi ai quali si deve ispirare l azione delle amministrazioni pubbliche.

6 Tali principi sono enunciati nell articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che costituisce come noto il quadro normativo generale del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche: 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi per l organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'unione europea. 2) per quanto tempo è prorogabile tale situazione? In un momento in cui appare ferma la determinazione a ridurre ulteriormente le già scarse risorse delle quali il Servizio Sanitario Nazionale dispone, l unica risposta sensata al quesito posto è che purtroppo è difficile immaginare che la situazione prospettata possa risolversi in tempi brevi.

7 3) sarebbe giusto che l'amministrazione rendesse pubblici i motivi dell'esonero dei colleghi? La trasparenza e l imparzialità dell azione amministrativa sono uno specifico obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche, sancito dal richiamato articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L azienda è tenuta pertanto a rendere pubblici i motivi delle scelte adottate per quanto concerne l organizzazione dei turni in pronto soccorso, come in ogni altra questione che riguardi l organizzazione del lavoro. Tale obbligo discende, oltre che da un principio di carattere generale, dall applicazione dello stesso articolo 14 del CCNL 2002_2005, che per quanto concerne l organizzazione dell orario di lavoro del dirigente medico dispone in sostanza che essa debba essere regolamentata nell ambito di atti formali (regolamenti aziendali, piani, programmi) e non possa essere gestita con estemporanei ordini di servizio. 4) quali atti di rimostranza potrei adottare? Inopportuna appare un azione intrapresa a livello individuale, perché espone il dirigente al rischio di compromettere la qualità del proprio rapporto personale con la direzione aziendale, di avere effetti negativi sulle valutazioni che devono essere formulate dal diretto superiore e dagli organi deputati alle valutazioni di seconda istanza. Opportuna appare invece un azione intrapresa dalle organizzazioni sindacali aziendali, che in modi e termini coerenti con le oggettive difficoltà che la situazione attuale determina, sottolinei l esigenza che non siano disattesi quei principi di trasparenza e di imparzialità ai quali in ogni caso tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute. In concreto le organizzazioni sindacali aziendali possono chiedere un incontro alla direzione generale, nell ambito del quale presentare una proposta di integrazioni o modifiche dei regolamenti aziendali (meglio proporre soluzioni che sollevare problemi) che rispondano a quelle esigenze di certezza, trasparenza ed imparzialità sopra richiamate.

8 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere stabilite dall azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure di budget con le quali si procede all'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto contrattualmente è negoziato con le stesse procedure di budget. Sempre in sede di budget vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa. 2. L'orario di lavoro dei dirigenti è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. 3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente ai fini dell analisi del raggiungimento degli obiettivi di budget per la conseguente erogazione della retribuzione di risultato.

9 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ecm, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero infine utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta agli otto giorni l anno di permesso retribuito per la partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento facoltativi previsti dall'articolo 23, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. 5. L'azienda, con le procedure di budget, può utilizzare, in forma cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore riservate ad attività non assistenziali, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.

10 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo che la Regione può emanare in questa materia, ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2 del CCNL 1998_2001, che prevede la remunerazione dell impegno aggiuntivo richiesto come prestazioni aggiuntive in base al regolamento adottato dall azienda sulla base di criteri generali che devono essere stabiliti previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'articolo 55 comma 2 è possibile dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. 7. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore. 10. Tutti i dirigenti medici, indipendentemente dall'esclusività del rapporto di lavoro, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità.