ha pronunciato la presente

Documenti analoghi
ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

contro per l'annullamento

ha pronunciato la presente

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

Sull esclusione del diritto di accesso alla documentazione amministrativa

ha pronunciato la presente


Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro e con l'intervento di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

contro e con l'intervento di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

TAR di Bari. Difformità fra il progetto definitivo di un parco eolico e quello sottoposto a verifica di assoggettabilità

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

TAR Veneto n. 178/2013 del

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 748 del 2005, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento

annullamento in autotutela, del disciplinare di gara e di ogni altro atto connesso e conseguente Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'accesso

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) SENTENZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

contro nei confronti di per l'annullamento

per l'annullamento, previa sospensione dell efficacia,

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

contro nei confronti di per l'annullamento

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

contro per l'annullamento

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Non è interesse dello Stato consentire in massa ad immigrati privi di attività lavorativa la permanenza nel territorio.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente


Non è errore sanabile un minor importo della provvisoria

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Transcript:

Pagina 1 di 7 N. 01907/2012 REG.PROV.COLL. N. 01439/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2012, proposto da So.Di. Service s.r.l., rappresentata e difesa dall avv. Mara Caponio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Mazzini 136/D; contro Provincia di Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall avv. Massimo Ingravalle, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi 63; nei confronti di Di.A. s.r.l., rappresentata e difesa dall avv. Domenico Colella, con domicilio eletto presso l avv. Carlo Tangari, in Bari, via Piccinni 150; Matarrese Service Gestione Distributori Automatici, rappresentata e

Pagina 2 di 7 difesa dall avv. Maurizio Musci, con domicilio eletto presso l avv. Luigi D Ambrosio, in Bari, piazza Garibaldi 23; per l'annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia di Barletta Andria Trani n. 255 del 10 agosto 2012, comunicata il 20 agosto 2012, recante l esclusione della ricorrente dalla gara per l affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici presso gli uffici provinciali e gli istituti scolastici rientranti nella competenza dell Amministrazione, e l aggiudicazione del servizio alle ditte Di.A. s.r.l. e Matarrese Service Gestione Distributori Automatici; della nota dirigenziale del 10 agosto 2012; di tutti i verbali di gara; dell avviso pubblico e del disciplinare di gara (in particolare dell art. 5 dello stesso); di ogni altro atto connesso e consequenziale non conosciuto; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Barletta Andria Trani, di Di.A. s.r.l. e di Matarrese Service Gestione Distributori Automatici; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Mara Caponio,

Pagina 3 di 7 Massimo Ingravalle, Domenico Colella e Maurizio Musci; Avvisati i difensori ai sensi dell art. 60 cod. proc. amm. e verificata l integrità del contraddittorio; Premesso in fatto che: - la società ricorrente è stata esclusa dalla gara per l affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici presso gli uffici e gli istituti scolastici provinciali, indetta dalla Provincia di Barletta Andria Trani con avviso pubblico del 13 dicembre 2011; - l esclusione è motivata in relazione all allegazione in copia semplice (corredata da dichiarazione sostitutiva di conformità all originale) della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 22000, anziché in originale o copia conforme all originale, così come prescritto a pena d esclusione dall art. 5 lett. D) del disciplinare di gara; Ritenuto in diritto che: - non merita accoglimento l eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa della Provincia, in quanto la ricorrente ha contestualmente impugnato l esclusione e la successiva aggiudicazione alle ditte controinteressate (quest ultima per illegittimità derivata); - la gara in esame ha ad oggetto non un appalto, ma la concessione di un servizio pubblico e soggiace, come tale, all applicazione dell art. 30 del Codice dei contratti pubblici (cfr., in questo senso, TAR

Pagina 4 di 7 Puglia, Bari, sez. I, 12 aprile 2012 n. 716); - anche alle procedure aventi ad oggetto l affidamento di una concessione di servizio pubblico deve ritenersi applicabile il principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall art. 46, comma 1- bis, del Codice dei contratti pubblici (introdotto con il D.L. n. 70 del 2011 ed applicabile ratione temporis alla presente controversia); - la tassatività delle ipotesi di esclusione, infatti, assurge ormai a principio generale relativo ai contratti pubblici e costituisce specificazione del principio di proporzionalità, talché la sua estensione alla materia delle concessioni di pubblico servizio trova esplicito fondamento nel terzo comma dell art. 30 del Codice; - diversamente opinando, si perverrebbe ad un ingiustificata divaricazione del regime da seguire nella gare per l affidamento di appalti ed in quelle per l affidamento di concessioni di servizi, non essendo peraltro sempre netto il confine tra le due categorie; - l esclusione e la presupposta clausola della lex specialis di gara (ritualmente impugnata) sono illegittime, per violazione dell art. 46, comma 1-bis), del Codice, giacché la presentazione della certificazione di qualità, in originale o in copia autentica, costituisce un adempimento formale non essenziale e non previsto da alcuna norma di legge o regolamento; - avendo la ricorrente dichiarato di possedere detta certificazione, la stazione appaltante avrebbe dovuto consentirle di integrare la documentazione allegata all offerta, ai sensi dell art. 46, primo

Pagina 5 di 7 comma, del Codice; - il precedente di questa Sezione (TAR Puglia, Bari, sez. I, 23 febbraio 2012 n. 371), richiamato dalla stazione appaltante per giustificare il provvedimento di esclusione, attiene invero ad un procedimento di gara svoltosi anteriormente all entrata in vigore del D.L. n. 70 del 2011, rispetto al quale la comminatoria di esclusione contenuta nel bando neppure era stata impugnata e dunque non era sindacabile la sua legittimità; - nella controversia in esame la mera mancanza della certificazione di qualità aziendale in originale o in copia autentica non ha determinato, in concreto, incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell offerta, né può ravvisarsi nell offerta il difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali richiesti dalla legge o dal regolamento (restando salva, naturalmente, la necessità che la stazione appaltante acquisisca, in sede di comprova, l originale o la copia autentica della certificazione stessa); Ritenuto, per quanto detto, di dover accogliere l impugnativa, annullando per quanto di interesse l art. 5 lett. D) del disciplinare di gara ed il conseguente provvedimento di esclusione assunto con determinazione n. 255 del 10 agosto 2012, con obbligo della Provincia di riammettere la ricorrente alla gara; Ritenuto altresì di dover annullare, per illegittimità derivata, l aggiudicazione del servizio alle controinteressate Di.A. s.r.l. e Matarrese Service Gestione Distributori Automatici;

Pagina 6 di 7 Ritenuto, infine, di dover compensare le spese processuali, avuto riguardo alla novità della questione affrontata; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto annulla l art. 5 lett. D) del disciplinare di gara, il provvedimento di esclusione della ricorrente ed il provvedimento di aggiudicazione definitiva alle ditte controinteressate. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l intervento dei magistrati: Corrado Allegretta, Presidente Savio Picone, Primo Referendario, Estensore Francesco Cocomile, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Pagina 7 di 7 Il 09/11/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)