REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI

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ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 IN DATA 25.07.2013 COMUNE DI CODEVILLA PROVINCIA DI PAVIA REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI

INDICE I Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento Art. 2 Istituzione del tributo sui servizi Art. 3 Presupposto oggettivo del tributo sui servizi e determinazione della relativa tariffa Art. 4 Soggetto attivo del tributo Art. 5 Soggetto passivo del tributo Art. 6 Decorrenza del tributo sui servizi Art. 7 Esclusioni e agevolazioni Art. 8 Riscossione del tributo sui servizi Art. 9 Minimi riscuotibili Art. 10 Sgravio del tributo Art. 11 Funzionario responsabile Art. 12 Normativa di rinvio Art. 13 Efficacia del regolamento

Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l istituzione e l applicazione, nel Comune di Codevilla, del Tributo sui servizi di cui all articolo 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nell ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Ai fini dell applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all articolo 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione. 1 Articolo 2 Istituzione del tributo sui servizi 1. A decorrere dal 1 gennaio 2013, è istituito il Tributo comunale sui servizi, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni. 2. L applicazione del tributo sui servizi è disciplinata dall articolo 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative del tributo sui rifiuti, sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari. 3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti. Articolo 3 Presupposto oggettivo del tributo sui servizi e determinazione della relativa tariffa 1. Il tributo sui servizi è costituito da una maggiorazione applicata alla tariffa del tributo sui rifiuti, pari a 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile, come individuata dalle relative norme di legge e regolamentari. Articolo 4 Soggetto attivo del tributo 1. La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, pur essendo versata al Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo sui rifiuti, pur essendo riferita agli immobili la cui superficie assoggettabile al tributo sui rifiuti insiste interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, è riservata integralmente allo Stato. Articolo 5 Soggetto passivo del tributo 1. Il tributo sui servizi è dovuto dal soggetto tenuto al versamento del tributo sui rifiuti, così come individuato dalle relative norme di legge e regolamentari, sulla base di una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 2. Il tributo sui servizi è dovuto anche da parte dei soggetti tenuti a provvedere al versamento del tributo giornaliero di smaltimento. 3. L importo dovuto a titolo di tributo sui servizi non è invece computato ai fini dell applicazione del tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell ambiente di cui all articolo 19 D.Lgs. 504/1992, ove applicato.

Articolo 6 Decorrenza del tributo sui servizi 1. L obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo sui rifiuti e sussiste sino al giorno di cessazione dell utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato, e segue le medesime procedure previste ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti. 2 Articolo 7 Esclusioni e agevolazioni [1] 1. Le esclusioni, esenzioni ed agevolazioni previste dalle norme statali e regolamentari in relazione al tributo sui rifiuti si applicano anche alla maggiorazione dovuta a titolo di tributo sui servizi, ad eccezione delle riduzioni tariffarie accordate a fronte delle modalità di smaltimento dei rifiuti adottate dal contribuente, che determinino la riduzione del quantitativo dei rifiuti prodotti ovvero l avvio autonomo allo smaltimento dei rifiuti. 2. Ai sensi dell articolo 14, commi 17 e 18 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, si applicano anche alla maggiorazione dovuta a titolo di tributo sui servizi le riduzioni del tributo sui rifiuti legate al compostaggio domestico ed all avvio al recupero dei rifiuti assimilati da parte del produttore. Articolo 8 Riscossione del tributo sui servizi 1. Il tributo sui servizi è versato in unica soluzione unitamente all ultima rata del tributo sui rifiuti, mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all articolo 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui all articolo 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 9 Minimi riscuotibili 1. Gli incassi a titolo ordinario del tributo sui servizi non sono soggetti all applicazione di minimi, trattandosi di tributo che viene riscosso a titolo di maggiorazione del tributo sui rifiuti. 2. Il versamento del tributo sui servizi non è quindi dovuto quando l importo di tale tributo, sommato a quello dovuto a titolo di tributo sui rifiuti, non superi l importo minimo previsto dal vigente regolamento delle entrate, ovvero dallo specifico regolamento del tributo sui rifiuti. Articolo 10 Sgravio del tributo 1. Lo sgravio del tributo sui servizi richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall ufficio comunale entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva ai fini del tributo sui rifiuti, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla ricevimento dell avviso o della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto. 2. Il rimborso del tributo sui servizi può avvenire mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte dell Ufficio tributi. 1 i locali non presidiati (depositi) perché non dovrebbero pagare? Allora neanche un garage lo è. ELIMINATO LOCALI NON PRESIDIATI

3. Nel caso non risultino dovute ulteriori somme a titolo di tributo sui servizi, il rimborso delle maggiori somme versate a tale titolo potrà essere disposta dal Comune soltanto a seguito della messa a disposizione delle relative somme da parte dello Stato. 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell istanza. 3 Articolo 11 Funzionario responsabile 1. Tutti i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al tributo sui servizi spettano al Funzionario responsabile del tributo sui rifiuti. Articolo 12 Normativa di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria. 2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Articolo 13 Efficacia del regolamento 1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all articolo 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1 gennaio 2013, in conformità a quanto disposto dall articolo 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) [2], come modificato dall art. 10 comma 4- quater lett. b) punto 1) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni nella L. 64/2013, in osservanza della disposizione contenuta nell articolo 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall articolo 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448. 2 Da indicare la norma contenuta nel D.L. 35/2013 che prorogherà al 30 settembre 2013 il termine di approvazione del bilancio.