REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

Tribunale di Udine. - sezione civile -

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A DECRETO

Udienza di prima comparazione delle parti e trattazione (art. 183 c.p.c.)

Tribunale di Udine. - sezione civile -

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, dott.gianfranco PELLIZZONI Presidente; dott. Francesco SENTENZA

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

(1) Articolo così sostituito dall'art. 35, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA PROCESSO ORDINARIO TRIBUNALE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Copyright Esselibri S.p.A.

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

contratto di conto corrente stipulato tra l attrice Zilco 2 S.r.l. e la convenuta Hypo Alpe Adria Bank S.p.A.. L attrice allega che, nell arco di 11 t

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO, SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai signori magistrati:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

ha pronunciato la presente

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE

INDICE CAPITOLO I INTRODUZIONE. 1. Ratio normativa della fase introduttiva della causa civile... 1

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

Fallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Rif.Leg.

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il procedimento sommario di cognizione facoltativo ex artt. 702 bis ss. c.p.c.

n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE. nel procedimento arbitrale promosso con Istanza di arbitrato prot. n.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE IV

99. L esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili. adibiti ad uso abitativo per morosità o per altro inadempimento» 477

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni


Tribunale di Reggio di Calabria. Prima Sezione Civile. Verbale di Causa. contro. TOTAL ERG SPA TOTAL ERG SPA, con avv. RADIUS RODOLFO, MARTINO PAOLO e

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE BREVI NOTE SINTETICHE

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano sentenza contro IN PUNTO: di parte attrice:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

IL PROCESSO SOCIETARIO DI COGNIZIONE

INDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

LA CHIUSURA DEL PROCESSO. Diversi modi in cui il processo si può chiudere senza una decisione di merito o di rito

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014

LA FASE CONTENZIOSA: IL GIUDIZIO DI APPELLO

CONTRO. AC Mantova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova, viale Te n.9 intimata

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZ. CIVILE SENTENZA

TRIBUNALE DI CASSINO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

CORTE FEDERALE D'APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 13/16 TRIB. FED. 26/16; PROC. P.A. 24/16 CONTRO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile, riunito nelle persone dei signori:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE. sentenza

N /2011 R.G.A.C.

INDICE. Premessa... XIII. Capitolo I Funzione e struttura del processo dichiarativo di primo grado di Bernadette Capizzi

INDICE INDICE. Prefazione...p. XVII

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Ritiene il Collegio che debba essere rigettata l istanza di rimessione in termini presentata da AA e debba, conseguentemente, essere confermata la dic

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

Accoglimento totale del 24/11/2016 RG n. 6701/2016

RIFORMA 2009 AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Precisazioni

ha pronunciato la presente

TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 292/2015 tra

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO * * * TRIBUNALE DI MODENA Sezione Civile SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

T R I B U N A L E D I M O D E N A

COMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI RC Codice Fiscale Piazza Libertà

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco Venier Giudice ; dott. Andrea Zuliani Giudice ; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 909/06 R.A.C.C. promossa da - A, con il proc. e dom. gli avv.ti L. DIANA e M. D ANDREA per procura a margine dell atto di citazione, attore contro - B SNC con proc e dom gli avv.ti O. COMAND e D. CHIAVON per procura a margine della comparsa di risposta Convenuta; avente ad oggetto: rapp. sociali e cessione di partecipazione. Causa iscritta a ruolo il 15.02.2006. CONCLUSIONI: n 909/06 R.A.C.C. Sent. 16.11.2007 1

- per parte attrice: - respinga il Tribunale l eccezione di parte convenuta e previo accertamento della nullità della clausola compromissoria contenuta nell art. 13 dello statuto affermi la sua competenza a decidere della presente controversia; - accertarti il Tribunale l avvenuto recesso di A da socio della società B snc condannando quest ultima al pagamento della somma corrispondente al valore della quota sociale di spettanza dell attore calcolata al 18.04.2005. - Spese, diritti e onorari rifusi. - Per la convenuta: accertare e dichiarare l estinzione del processo ai sensi dell art. 8 del d. lgs. n. 5/03, in subordine dichiarare l improcedibilità delle domande per la presenza di una clausola compromissoria nei patti vigenti della società; - Nel merito: respingere le domande in quanto infondate, previo accertamento che il valore delle quota del socio receduto è pari a zero. - Con rifusione delle spese del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. L attore, quale socio ( receduto) della B snc, ha convenuto in giudizio, davanti a questo Tribunale, la società in questione chiedendo che venisse accertato il suo recesso dalla società e la condanna della medesima alla liquidazione del valore della quota di sua spettanza all atto dello scioglimento del rapporto. n 909/06 R.A.C.C. Sent. 16.11.2007 2

Nel costituirsi in giudizio la convenuta, previa richiesta di mutamento di rito, ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto in quanto improponibile, essendo la controversia devoluta alla cognizione di un arbitro, in forza di apposita clausola compromissoria contenuta nello statuto della società, o in subordine in quanto infondata per essere il valore della quota pari a zero. Disposto il mutamento di rito, la causa veniva riassunta secondo il processo societario. Con successiva istanza di fissazione dell udienza collegiale di cui all art. 8 e ss. del d.lgs. n. 5/03 di data 10.04.2007, non notificata alla convenuta, l attore ribadiva le proprie conclusioni e il giudice relatore fissava l udienza collegiale odierna per la comparizione delle parti e all esito della discussione orale, il collegio si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell art. 16, quinto comma del d. lgs. n. 5/03. MOTIVI DELLA DECISIONE. Il procedimento instaurato dall attore per la liquidazione del valore della quota all atto del recesso va dichiarato estinto, così come eccepito dalla convenuta, ai sensi dell art. 8, quarto comma del d. lgs. n. 5/03. Va invero osservato che dopo il mutamento di rito, avvenuto con atto di riassunzione notificato in data 9.06.2006, l attore ha assegnato alla convenuta termine fino al 20.10.2006 per la notificazione della comparsa di risposta o di memoria difensiva, mentre la convenuta con n 909/06 R.A.C.C. Sent. 16.11.2007 3

la comparsa di data 17.10.2006, notificata il 19.10.2006 ha resistito alla domanda, fissando ulteriore termine all attore fino al 31.12.2006 per l eventuale replica. L attore ha quindi notificato memoria di replica in data 19.12.2006 con cui ha modificato le proprie conclusioni, assegnando alla convenuta termine di venti giorni per una ulteriore memoria difensiva, mentre la convenuta non ha notificato alcuna nuova memoria in tale termine. Per contro l attore non ha notificato nessuna istanza di fissazione dell udienza collegiale nel termine di venti giorni successivi alla scadenza del termine assegnato alla convenuta per l ulteriore memoria difensiva, ma ha invece notificato una ulteriore memoria in data 8.03.2007, contenente anche una proposta conciliativa della lite, assegnando alla convenuta un nuovo termine di replica di venti giorni, mentre in data 10.04.2007 ha depositato in cancelleria l istanza di fissazione di udienza, mai notificata alla convenuta. Non vi sono dubbi che la causa vada dichiarata estinta, posto che l attore non ha notificato, come era suo onere, in assenza di replica dell avversaria, nel termine di venti giorni ( 28.01.2007) dalla scadenza del termine assegnato alla convenuta per l eventuale notifica della memoria di replica ( 8.01.2007), l istanza di fissazione dell udienza ai sensi dell art 8, primo e quarto comma del d. lgs. n. 5/03. Nessun rilievo appare invece avere l ulteriore notificazione della memoria di data 8.03.2007, in quanto di fronte alla mancata replica della convenuta nel termine a lei assegnato era onere dell attore n 909/06 R.A.C.C. Sent. 16.11.2007 4

notificare l istanza di fissazione dell udienza, con conseguente estinzione del processo. In tutti i casi l attore non ha neppure successivamente provveduto a notificare l istanza di fissazione di udienza, nell eventuale nuovo termine, essendosi limitato del tutto irritualmente a depositarla in cancelleria in data 10.04.2007, per cui anche prendendo in esame tale ulteriore attività processuale il giudizio risulta comunque estinto, per mancata notifica dell istanza di fissazione dell udienza ex art. 8, quarto comma del d. lgs. n. 5/03. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P. Q. M. Il Tribunale, fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta: dichiara l estinzione del processo; condanna l attore al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in 2.500,00, di ci 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali, cna e iva se dovuta. Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 16.11.2007. Il Presidente est. Gianfranco Pellizzoni Depositato in cancelleria il Il Cancelliere. n 909/06 R.A.C.C. Sent. 16.11.2007 5

n 909/06 R.A.C.C. Sent. 16.11.2007 6