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DELIBERA N. 73/13/CONS OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. LAV., N. 263/2013 (GIUD. COPPOLA), PUBBLICATA IL 9 GENNAIO 2013, SUL RICORSO PROPOSTO DALLA FALBI-CONFSAL, UILCA-UIL, SIBC FISAC, FIBA-CISL CONTRO L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, AVENTE AD OGGETTO OPPOSIZIONE A DECRETO EX ART. 28 LEGGE N. 300170 L'AUTORITÀ NELLA sua riunione di Consiglio del 31 gennaio 2013; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'autorità per le ~ garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radio televisivo", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 supplemento ordinario n. 154; VISTA la delibera dell'autorità n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 22 luglio 1998, recante "Approvazione dei Regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell 'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni"; VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato l

~rd~~~~' adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il ricorso depositato il 14 ottobre 2010 dalle OO.SS. FALBI-CONFSAL, UILCA-UIL, SIBC-FISAC, FIBA-CISL, le quali convenivano in giudizio )' Autorità, spiegando opposizione al decreto ex art. 28 legge n. 300170 favorevole al Garante, emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale era stato respinto un ricorso avverso plurime condotte antisindacali; VISTA la sentenza n. 263/2013 del 9 gennaio 2013, con la quale il Giudice ha disatteso le argomentazioni difensive addotte dall' Autorità a fondamento delle determinazioni assunte con la delibera n. 221/11/CONS (recante "Applicazione dell' art. 40 del decreto legislativo 165/2001 così come novellato dall' art. 54 del decreto legislativo 150/2009"), "non potendosi ritenere applicabile l'art. 40 del d.lgs, n. 165/01, nel testo conseguente alla riforma del 2009"; CONSIDERATO che nella citata sentenza il Giudice ha rilevato, in particolare, che l'esclusione dalla contrattualizzazione, prevista per tutte le Autorità amministrative indipendenti, determina l'inapplicabilità dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/01, come modificato dal d.lgs. n. 150/09, in quanto trattasi di una disposizione che riguarda ed ha per presupposto la contrattualizzazione del rapporto di lavoro; più segnatamente, poiché i rapporti di lavoro delle Autorità indipendenti si qualificano come rapporti di lavoro di diritto pubblico, e ciò per espressa volontà del legislatore cui è rimessa la scelta in ordine all'individuazione del regime giuridico dei rapporti di lavoro alle dipendenze di una P.A., il Giudice ha ritenuto che agli stessi non è applicabile una disposizione (art. 40) che espressamente presuppone rapporti di diritto privato; CONSIDERA TO che il medesimo Giudice, dichiarando "antisindacale il comportamento tenuto [dali' Amministrazione] e consistito nella non applicazione degli accordi sindacali in essere e nell 'adozione della delibera n. 211111/CONS", ha ordinato 2

alla stessa "di rimuoverne gli effetti revocandola e dando applicazione integrale agli accordi sindacali in essere con i sindacati ricorrenti"; CONSIDERATO che tale statuizione coinvolge inevitabilmente anche la successiva delibera n. l 74/12/CONS recante "Esecuzione della delibera 221/11/CONS Applicazione dell 'art. 40 del decreto legislativo 165/2001 così come novellato dall' art. 54 del decreto legislativo 150/2009"; CONSIDERATO, altresì, che tale provvedimento è oggetto del ricorso depositato in data 22 novembre 2012 al Tribunale di Napoli, sez. lavo (Giud. Ghionni), dalle medesime OO.SS. F ALBI-CONFSAL, UILCA-UIL, SIBC-FISAC, FIBA-CISL volto ad ottenere la declaratoria della natura antisindacale della condotta concretizzatasi nell'adozione della delibera n. 174 cit.; VISTA la nota dell' Avvocatura di Stato del 28 gennaio 2013 (prot. n. 4433) che, nel trasmettere l'intervenuta sentenza, chiede di conoscere le determinazioni dell' Amministrazione in ordine all'appellabilità della sentenza, sottolineando che l'autorità è tenuta nelle more ad eseguire la sentenza e che a tal fine "potrà adottare un atto con il quale, in dichiarata ed esclusiva attuazione della sentenza n. 263/2013 de qua, statuire di a) revocare la delibera n. 221/11/CONS; b) dare integrale attuazione agli accordi sindacali in essere con i sindacati ricorrenti"; RITENUTO pertanto, in dichiarata ed esclusiva attuazione della sentenza n. 263/2013, di rimuovere gli effetti e dunque revocare sia la delibera n. 221/ll/CONS che la delibera n. 174112/CONS, con ciò riservandosi di richiedere anche la cessazione del nuovo giudizio incardinato innanzi al giudice Ghionni del Tribunale di Napoli, sez. lav., per cessazione della materia del contendere; RITENUTO altresì, sempre in dichiarata ed esclusiva attuazione della sentenza n. 26312013, di dare applicazione integrale agli accordi sindacali in essere con i sindacati ricorrenti; 3

RITENUTO necessario, in esatta esecuzione dello sfavorevole giudicato, oltre che nella prospettiva di ricostruire le basi della corretta interiocuzione coi sindacati, che la delegazione trattante con le 00.88. convochi tempestivamente le 00.88. per la ripresa delle trattative; ciò che si dispone col presente atto; RITENUTO che la suddetta ottemperanza non va intesa come acquiescenza alla sentenza, riservandosi l'amministrazione di proporre appello - con istanza di previa adozione di misure cautelari - sussistendone i relativi presupposti; UDITA la relazione del Commissario Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità. DELIBERA Articolo l (Ottemperanza alla sentenza D. 263/2013) L In ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 263 del 9 gennaio 2013 sono revocate la delibera n. 221/lllCON8 e la delibera n. 174/12/CON8 ed è data applicazione integrale a tutti gli accordi in essere con i sindacati ricorrenti. 2. In ottemperanza alla sentenza di cui al comma 1 si dispone che la delegazione trattante provveda a convocare tempestivamente le 00.88. per la ripresa delle trattative sulle materie oggetto di ottemperanza. 4

Articolo 2 (Disposizioni finali ed entrata in vigore) 1. La presente delibera è immediatamente esecutiva al sensi delle disposizioni regolamentari vigenti. La presente delibera è pubblicata sul sito internet dell' Autorità. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso presso l'autorità Giudiziaria competente ai sensi della normativa vigente. Roma, 31 gennaio 2013 IL PRESIDENTE IL COMMISSARIO RELATORE Angelo Marcello Cardani Francesco Posteraro Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE ad interim Antonio Perrucci 5