REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TENUTA DEI CANI E PER TUTELA DEL BENESSERE DELLA POPOLAZIONE CANINA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTESILVANO

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TENUTA DEI CANI E PER TUTELA DEL BENESSERE DELLA POPOLAZIONE CANINA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTESILVANO Adottato con atto consiliare n. 07 del 6.02.2007 del Commissario Straordinario (Modificato con atto di C.C. n. 85 dell 11.06.2010 - artt. 3, 4 e 7) (Modificato con atto di G.M. n. 202 dell 11.09.2012 artt. 3 e 4)

Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Montesilvano e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale. Art. 2 - Ambito d'applicazione e definizioni 1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni. 2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private. Art. 3 - Raccolta delle deiezioni 1. Nelle strade, parchi pubblici e aree pubbliche o private comunque aperte al pubblico transito è fatto obbligo a tutti i conduttori di cani a qualunque titolo detenuti-: a) di munirsi di appositi involucri o sacchetti, buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, per permettere la raccolta delle deiezioni canine, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza; b) di provvedere alla immediata e totale asportazione delle defecazioni dei cani facendo uso della suddetta attrezzatura, provvedendo a depositare gli involucri adeguatamente chiusi negli appositi contenitori o nei cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti oppure, limitatamente alle aree che ne risultino sprovviste, nei cestelli portarifiuti.

2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35,00 a Euro 90,00; 3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad Euro 150,00 oltre alla immediata asportazione delle deiezioni; 4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con i loro cani guida. Art. 4 - Museruole e guinzagli 1. Nelle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3.3.2009. Per cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio. 2. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 100,00. Art 5 - Detenzione del cani all'interno di cortili e/o giardini privati 1. È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.

2. È fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto. 3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25. Ogni animale in più comporta una aumento del 50% di tale misura. 4. La rete, e/o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale. 5 L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale. 6. La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo. 7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico, né la proprietà privata di un terzo. 8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati

nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti. 9. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 90,00. 10. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari. Art. 6 - Particolari situazioni 1. È fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi, nonché in negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale. 2. È vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole. 3. È vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro. 4. È vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore. 5. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato

il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. È altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici. 6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00. 7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00. 8. E ammesso, in genere, per i parchi e i giardini pubblici con più ingressi, esclusivamente il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento. Art. 7 - Tutele dall'aggressività esaltata dei cani 1. I proprietari di cani con aggressività elevata, sono tenuti al rispetto di quanto stabilito dell Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3.3.2009, in particolare: a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi ovvero non applicano sempre il guinzaglio e la museruola in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ai sensi dell art. 3, comma 4, dell Ordinanza del 3.3.2009, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 450,00;

b) coloro che detengano o accompagnino a qualunque titolo cani in violazione di quanto disposto dall art. 4 della citata Ordinanza, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro ; 600,00. Art. 8 - Censimento del cani pericolosi (ABROGATO) Art. 9 - Norme di chiusura (ABROGATO) Art. 10 -Vigilanza 1. Oltre che al Corpo di Polizia Municipale, il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente Regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla Legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza, ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti Art. 11 - Entrata In vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale spira il quindicesimo giorno di pubblicazione all Albo Pretorio della deliberazione consigliare di approvazione.

Art. 12 - Abrogazioni 1. A far tempo dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le previgenti norme regolamentari in materia, che risultano stabilite o con esse in conflitto. contrarie a quelle quivi