Delibera n. 333/07. Capitolo 1 AEEG

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Transcript:

AEEG Delibera n. 333/07 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2007 Delibera n. 33/08 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 20 marzo 2008 Delibera n. 119/08 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 08 agosto 2008 Capitolo 1

Delibera AEEG n 333/07 Il 21 dicembre 2007 L Autorità per l energia elettrica e il gas -AEEG- ha pubblicato la Delibera n 333/07: Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 Le finalità della delibera riguardano in particolare: 1. il miglioramento della continuità del servizio a livello nazionale e la riduzione delle differenze regionali a parità di grado di concentrazione; 2. la diminuzione del numero annuo e la durata dell interruzione; 3. l assicurazione di una corretta e omogenea registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici. 2

Delibera AEEG n 333/07 Il Testo integrato della Delibera prevede (Titolo 5) che la continuità del servizio elettrico, per i Clienti MT sia misurata attraverso L indicatore di continuità, valutato per ogni singolo cliente MT o altra utenza MT che non sia una impresa distributrici interconnessa, è pari al : numero di interruzioni senza preavviso lunghe subite nell anno dal medesimo cliente: di durata > 3 minuti, originate sulla rete MT del distributore, attribuibili a responsabilità del distributore, che hanno inizio dopo 60 minuti dalla conclusione di una precedente interruzione lunga. 3

Delibera AEEG n 333/07 Livelli specifici di continuità per clienti MT o altre utenze MT Il numero di interruzioni senza preavviso lunghe subite dai clienti non deve superare: a) ambiti territoriali ad alta concentrazione: 3 interruzioni senza preavviso lunghe all anno per gli anni 2008 e 2009 e 2 interruzioni senza preavviso lunghe all anno per gli anni 2010 e 2011; b) ambiti territoriali a media concentrazione: 4 interruzioni senza preavviso lunghe all anno per gli anni 2008 e 2009 e 3 interruzioni senza preavviso lunghe all anno per gli anni 2010 e 2011; c) ambiti territoriali a bassa concentrazione: 5 interruzioni senza preavviso lunghe all anno per gli anni 2008 e 2009 e 4 interruzioni senza preavviso lunghe all anno per gli anni 2010 e 2011. 4

Delibera AEEG n 333/07 L impresa distributrice che non rispetta i livelli specifici di continuità, è sottoposta per ogni cliente MT o altra utenza MT a una penalità P pari a:? L indennizzo I per ciascun cliente finale con impianto idoneo e documentato (Dichiarazione di Adeguatezza) è pari a:? 5

Delibera AEEG n 333/07 Per ogni cliente o altra utenza MT sono definiti i seguenti requisiti tecnici per avere accesso all indennizzo I: a) Dispositivo Generale (DG), realizzato mediante un sistema composto da un sezionatore (CEI EN 62271-102) e un interruttore o mediante un interruttore (CEI EN 62271-100) di tipo estraibile (CEI EN 62271-200). b) Protezioni Generali (PG), cui asservire il Dispositivo Generale, in grado di discriminare i guasti polifase (massima corrente) e i guasti monofase a terra (massima corrente omopolare o direzionale di terra, in conformità allo stato di esercizio del neutro) a valle del Dispositivo Generale. c) Taratura delle Protezioni Generali, effettuate secondo il criterio di selettività, in base a quanto indicato dall impresa distributrice, e mantenimento delle stesse tarature fino a successiva indicazione da parte dell impresa distributrice. 6

Delibera AEEG n 333/07 I clienti MT con potenza disponibile 400 kw hanno facoltà di derogare ai requisiti precedenti se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: a) Interruttore Manovra Sezionatore (IMS) con fusibili e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kva oppure interruttore a volume d olio ridotto (IVOR) con dispositivo di protezione per la sola corrente di corto circuito e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kva; b) la connessione MT tra l IMS o IVOR e il trasformatore MT/BT, è realizzata in cavo con L 20 m; 7

Delibera AEEG n 333/07 d) effettuano la manutenzione ai sensi della norma CEI 0-15 refertando su apposito registro e secondo le periodicità previste dalla stessa norma; In occasione del cambio dello stato di esercizio del neutro della rete da isolato a compensato l impresa distributrice informa con un anticipo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi, indicando anche le nuove specifiche di taratura delle protezioni. La facoltà di deroga è fatta salva anche per i clienti o altre utenze allacciati a reti esercite con neutro compensato. 8

Delibera AEEG n 333/07 Il cliente MT che intende documentare il rispetto dei requisiti deve inviare al Distributore, una DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello relativo allo standard specifico di continuità. La dichiarazione: 1. non deve essere inviata per gli impianti di nuova connessione. 2. deve essere rinnovata in occasione di modifiche o sostituzioni del DG e delle PG o della sostituzione dell IMS dell IVOR. 3. In caso di modifica della taratura delle PG a seguito di richiesta del Distributore inviare conferma scritta di quanto richiesto. 9

Delibera AEEG n 333/07+ mod. 119/08 La DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA deve essere effettuata, con oneri a carico del cliente o altra utenza, da uno dei seguenti soggetti: Responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi dell'art. 3 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto stesso, ovvero Professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, e che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico, ovvero Responsabile dell'ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice, in cui la cabina è installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 4 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto stesso. ; 10

Delibera AEEG n 333/07 1. L impresa distributrice ha facoltà di effettuare CONTROLLI presso gli UTENTI che hanno inviato la dichiarazione di adeguatezza, allo scopo di verificarne la rispondenza dei loro impianti ai requisiti tecnici. 2. Per l effettuazione dei controlli,, le imprese distributrici si avvalgono di personale dotato di formazione tecnica specifica. 3. I costi per l effettuazione dei controlli sono a carico delle imprese distributrici. Il personale che esegue il controllo su di un impianto non deve esserne stato il progettista o l installatore o il tecnico che ha effettuato la DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA e deve astenersi dal suggerire al cliente o altra utenza nominativi di fornitori di servizi o di apparati adatti alla rispondenza ai requisiti tecnici e all invio della dichiarazione di adeguatezza. 11

Delibera AEEG n 333/07 1. Nel caso in cui il controllo abiia esito negativo, l impresa distributrice può revocare la DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA a decorrere dal 1 gennaio dell anno in cui viene effettuato il controllo. 2. In caso di contenzioso le parti si accordano sulla nomina di un soggetto abilitato all effettuazione delle verifiche degli impianti ai sensi del D.P.R. n. 462/01, accreditato dal Sincert come Organismo di ispezione di tipo A ai sensi della norma UNI CEI EN 45004. I costi delle verifiche condotte da tale soggetto per risolvere il contenzioso sono a carico della parte risultante in difetto. 12

Delibera AEEG n 333/07 1. I clienti finali e le altre utenze MT che non rispettino i requisiti tecnici, o non abbiano inviato all impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza, ad eccezione di quelli connessi a reti con obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici o da imprese distributrici terze, sono tenuti a versare un corrispettivo tariffario specifico CTS. 2. Il corrispettivo tariffario specifico CTS è pari, su base annua, a: 13

Delibera AEEG n 333/07 dove: a) K è una quota fissa, in ragione di 1 /giorno per ogni giorno di connessione attiva; b) H è una quota variabile in relazione alle ore di utilizzo, pari a 0,15 /ora di utilizzo; c) Ei/Pi è la stima, per ciascun cliente i, delle ore di utilizzo, data dal rapporto tra l energia consumata Ei, nell anno precedente e la potenza disponibile Pi nello stesso anno o, per le utenze MT, tra l energia immessa in rete Ei nell anno precedente e la potenza nominale di impianto Pi nello stesso anno, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva; 14

Delibera AEEG n 333/07 a) F è un parametro che, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, assume il valore: i. 1 per i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kw e per le altre utenze con potenza nominale di impianto, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva, inferiore o uguale a 400 kva; ii. min {1+[(Pi-400)/400] 1/2 ; 3,5} per i clienti con potenza disponibile Pi, espressa in kw, superiore a 400 kw e per le altre utenze con potenza nominale di impianto Pi, espressa in kva, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva, superiore a 400 kva. Fino al 31 dicembre 2008, il parametro F assume il valore pari a 1. 15

Delibera AEEG n 333/07 a) Esempio: Utente con Pi = 400 kw che lavora al 90% per le 8 ore dei giorni feriali: K = 1 /giorno H = 0,15 /ora 365 gg di connessione Ei/Pi = Energia consumata anno prima / Potenza disponibile F = 1 (400 x 0,9) x (235 x 8) 1 /giornox365+0,15 /ora x = 618,8 400 16

Delibera AEEG n 333/07 a) Esempio: Utente con Pi = 1500 kw che lavora al 80% per le 8 ore dei giorni feriali: K = 1 /giorno H = 0,15 /ora 365 gg di connessione Ei/Pi = Energia consumata anno prima / Potenza disponibile F=1 fino al 31 dicembre 2008 Successivamente al 31 dicembre 2008 F = min {1+[(Pi-400)/400] 1/2 ; 3,5}= min {1+1,65 ; 3,5}=2,65 (1500 x 0,8)x(235 x 8) 1 /giornox365+0,15 /ora x *1=590,60 1500 (1500 x 0,8)x(235 x 8) 1 /giornox365+0,15 /ora x *2,65=1565 1500 17

Delibera AEEG n 333/07 a) Esempio: utente con Pi > 3625 kw che lavora al 80% per le 8 ore dei giorni feriali: K = 1 /giorno H = 0,15 /ora 365 gg di connessione Ei/Pi = Energia consumata anno prima / Potenza disponibile F=1 fino al 31 dicembre 2008 Successivamente al 31 dicembre 2008 F = min {1+[(Pi-400)/400] 1/2 ; 3,5}= min {1+1,65 ; 3,5}=3,5 (3625 x 0,8)x(235 x 8) 1 /giornox365+0,15 /ora x * 1=590,60 3625 (3625x0,7)x(235x8) 1 /giorno x 365+0,15 /ora x * 3,5=2067 1500 18

Delibera AEEG n 333/07 Il CTS viene corrisposto all impresa distributrice con il criterio del proquota giorno. La corresponsione del CTS viene sospesa al momento dell invio all impresa distributrice della DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA. Nel caso in cui il controllo abbia esito negativo, l UTENTE è tenuto al versamento del CTS con decorrenza dalla data di invio della DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA o, qualora tale dichiarazione sia stata inviata in un anno precedente a quello di effettuazione del controllo, con decorrenza dal 1 gennaio dell anno di effettuazione del controllo. 19

Delibera AEEG n 33/08 Il 20 marzo 2008 L AEEG- ha pubblicato la Delibera n 33/08: Condizioni Tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kv costituita da: Allegato A norma CEI 0-16 Regole Tecniche di riferimento per i Distributori Allegato B indica i Criteri applicativi della regola Allegato C riguarda le modalità per l effettuazione e la presentazione della dichiarazione di adeguatezza 20

Delibera AEEG n 33/08 Allegato A Tutti i distributori devono recepire la norma tecnica di riferimento CEI 0-16, e a loro volta pubblicare le Regole Tecniche di Connessione RTC per gli Utenti con validità 1/09/08. 1. I Distributori dovranno adattare la tensione della rete a due valori unificati 15 e 20 kv 2. I distributori potranno chiedere deroghe temporanee ed approvate da AEEG relativamente a situazioni transitorie. L insieme della CEI 0-16 + gli adattamenti + le deroghe costituiranno le RTC dei Distributori 21

Delibera AEEG n 33/08 Allegato B CRITERI APPLICATIVI della regola : 1. applicazione integrale / parziale della RTC agli utenti; APPLICAZIONE INTEGRALE richieste di nuove connessioni successive alla data di entrata in vigore della RTC; spostamento fisico, su richiesta dell Utente dopo l entrata in vigore della RTC, del punto di consegna all esterno dell area dedicata all impianto di rete per la consegna. 22

Delibera AEEG n 33/08 Allegato B APPLICAZIONE PARZIALE subentro a seguito di un fuori servizio dell impianto di connessione superiore ad 1 anno; sostituzione del DG, ovvero del solo SPG aggiunta di nuovi trasformatori all impianto di un utente esistente; aggiunta di nuovi trasformatori in parallelo ad altri trasformatori esistenti; aumento della consistenza della rete MT dell impianto dell utente esistente tale da fare superare le soglie (in termini di estensione/corrente capacitiva) ai fini dell impiego della protezione direzionale per guasto a terra; 23

Delibera AEEG n 33/08 Allegato B APPLICAZIONE PARZIALE : CLIENTI ESISTENTI nei casi di qualunque nuova installazione di impianti di produzione di energia elettrica secondo le seguenti modalità: in caso di installazione di un impianto di produzione di qualsiasi potenza, con particolare riferimento al Sistema di Protezione di Interfaccia ed al Dispositivo di Interfaccia; in caso di aumento della potenza dell impianto di produzione, anche esistente, pari ad almeno 50 kw nominali 24

Delibera AEEG n 33/08 Allegato B APPLICAZIONE PARZIALE : CLIENTI ESISTENTI P 400 kw, e che abbiano inviato la richiesta di connessione prima del 16 novembre 2006 e chiedano: a) Aumenti P 50 kw, anche con subentro <1 anno, i medesimi utenti sono tenuti ad installare un DG ed un SPG conformi alla RTC; b) Se non inviano DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA, dal 1 gennaio 2009 verseranno il CTS M a partire dalla data corrispondente all aumento di potenza; c) Aumenti P<50 kw, e non inviino la DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA, sono tenuti al versamento del CTS 25

Delibera AEEG n 33/08 Allegato B < 400 kw finali ed aumenti > 50 kw REQUISITI SEMPLIFICATI? sì L applicazione agli utenti esistenti passivi no Installazione DG + SPG + Dich. Adeguatezza Oppure CTS maggiorato OK sì Dich. Adeg. inviata? no CTS maggiorato 26

Delibera AEEG n 33/08 Allegato B APPLICAZIONE PARZIALE : CLIENTI ESISTENTI P > 400 kw, successivamente alla data di entrata in vigore delle RTC 1-09-2008 e che abbiano inviato la richiesta di connessione in data antecedente il 16 novembre 2006 e chiedano: a) Aumenti P 100 kw, o abbiano richiesto aumenti di potenza di qualsiasi entità tali da superare la soglia di 400 kw, anche con subentro <1 anno, gli utenti sono tenuti all applicazione parziale della RTC come di seguito: 27

Delibera AEEG n 33/08 Allegato B a. DG e SPG devono rispettare le disposizioni di cui alla RTC; b. Se il DG è conforme, bisogna uniformare il SPG alla Regola tecnica di riferimento; c. Se DG non conforme alla Regola tecnica di riferimento, allora uniformare il DG e SPG alla Regola tecnica di riferimento. Se non inviano la DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA, dal 1 gennaio 2009 sono tenuti al versamento del CTS M a partire dalla data corrispondente all aumento di potenza. 28

Delibera AEEG n 33/08 Allegato B APPLICAZIONE PARZIALE : Aumenti P<100 kw, o subentro < 1 anno con una variazione di potenza P<100 kw rispetto all impegno precedente il subentro, i medesimi utenti sono tenuti: Se il neutro è compensato alla data di entrata in vigore della RTC, applicazione parziale RTC. Se non inviano la DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA, dal 1 gennaio 2009 sono tenuti al versamento del CTS M ; 29

Delibera AEEG n 33/08 Allegato B b) Se il neutro è compensato successivamente alla data di entrata in vigore della RTC, applicazione parziale della RTC. Se non inviano la DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA entro 6 mesi dalla data in cui è stato comunicata la modifica dello stato del neutro, verseranno CTS M ; c) Se non avviene la modifica dello stato del neutro, e DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA non inviata sono tenuti al versamento CTS. 30

Delibera AEEG n 33/08 sì > 400 kw finali CAMBIO STATO NEUTRO? no P iniziale < 400 kw? sì no L applicazione agli utenti esistenti AP > 100 kw? sì Dich. Adeg. inviata? no sì Allegato B Se era stata presentata Dichiarazione di Adeguatezza OK! Se no CTS OK! Installazione DG + SPG + Dich. Adeguatezza Oppure CTS maggiorato no 31

Delibera AEEG n 33/08 Allegato B DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA Deve essere redatta dai soggetti idonei (delibera n. 333/07+119/08), è finalizzata a formalizzare il rispetto dei requisiti di cui alla stessa RTC; a partire dal 1 gennaio 2009, essa è presentata a seguito delle verifiche di cui all Allegato C con modulo apposito. Gli utenti, qualora intendano documentare il rispetto dei requisiti necessari per avere gli INDENNIZZI, inviano la DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA se non inviata prima del 1 gennaio 2009 o entro 6 mesi dalla data in cui si comunica la modifica dello stato del neutro. 32

Delibera AEEG n 33/08 Allegato B DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA c) Il Distributore attraverso opportuni controlli, può verificarne il rispetto dei requisiti tecnici articoli 7,8,9 e 10. d) In caso di adeguamento parziale, sono escluse la sostituzione del cavo di collegamento in media tensione, oltre alla modifica delle caratteristiche edili dei locali. «In caso di modifica dello stato neutro», con passaggio da NI a NC, l utente che aveva già fornito Dichiarazione di Adeguatezza a NI, fornisce all impresa distributrice la conferma scritta dell adeguatezza o del riadeguamento dei propri impianti al nuovo regime di neutro. 33

Delibera AEEG n 33/08 Allegato B Nell ambito degli aumenti di potenza richiesti dall utente si considerano anche i sistematici prelievi di potenza eccedenti il livello di potenza disponibile. La comunicazione dell impresa distributrice relativa alla modifica della potenza disponibile è considerata, ai fini del presente provvedimento, equivalente ad una richiesta di aumento di potenza effettuata dall utente. Il Distributore può effettuare controlli agli utenti che hanno inviato la dichiarazione di adeguatezza, allo scopo di verificare l effettiva adeguatezza degli impianti degli stessi utenti ai requisiti tecnici previsti. 34

Delibera AEEG n 33/08 Allegato B ESCLUSIONE dagli obblighi di applicazione della RTC Punti di emergenza Posti di trasformazione su palo Cabine in elevazione con consegna agli amarri con P < 100 kw. Soluzioni speciali di connessione 35

Delibera AEEG n 33/08 Allegato B CTS M = CTS (1+n) n è il numero intero di anni contati a partire dall anno successivo a quello di decorrenza dell obbligo di adeguamento non adempiuto, con un valore massimo pari a 3. Il pagamento del CTS M è sostitutivo del corrispettivo CTS ed avviene con le stesse modalità. 36

Delibera AEEG n 33/08 Allegato B ESEMPIO CTS M = CTS (1+n) 2009 2010 2011 2012.!!! CTS CTS x 2 CTS x 3 CTS x 4 Totale dal 2009 al 2012 CTS x (1+2+3+4)= 10 CTS caso semplice si passa da: 4 x 600 = 2400 a 10 x 600 = 6.000 37

Delibera AEEG n 33/08 Allegato B DISPOSIZIONI FINALI Alle richieste di connessione inoltrate prima dell entrata in vigore delle RTC 1-091 09-2008 si applicano le precedenti regole tecniche adottate in autonomia dai Distributori (vedi ENEL DK5600). Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento 20-03- 2008 le regole tecniche per la connessione, autonomamente adottate dal Distributore, non sono più modificabili e perderanno di validità alla data di entrata in vigore della >> RTC 1-09 -2008. 38