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Circolare recante modifiche ed integrazioni alle modalità di presentazione delle domande per l attribuzione del credito d imposta per incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti di cui all articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 2015, n. 272 RETI D IMPRESA 1. Premessa e campo di applicazione 1.1. Il presente provvedimento modifica e sostituisce integralmente la Circolare n. 67340 del 08/10/2015 relativa alle modalità di presentazione delle domande per l attribuzione del credito d imposta per incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell economia e delle finanze 13 gennaio 2015, n. 272 (di seguito, per brevità, Decreto ). 1.2. Il Decreto stabilisce gli investimenti agevolabili, le soglie massime di spesa eleggibile e la relativa misura dell agevolazione, nonché i criteri di verifica e accertamento dell effettività delle spese sostenute. Definisce, inoltre, le procedure per l ammissione delle spese al credito d imposta e per il suo riconoscimento e utilizzo, le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d imposta medesimo, le modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa, in coerenza con l articolo 3, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 1.3. Possono presentare domanda per l attribuzione del credito d imposta, per la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, le imprese, compresi i consorzi e le cooperative, come identificate dall articolo 2 del Decreto: a) piccole e medie imprese (di seguito, PMI ) come definite nell allegato I, articolo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 e imprese diverse dalle PMI (di seguito, GI ), attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell acquacoltura compresi nell Allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (di seguito, per brevità, TFEU ); b) PMI, come definite nell allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, della pesca e dell acquacoltura non compresi nel predetto Allegato I del TFEU. 1.4. Come stabilito all articolo 2, comma 2 del Decreto, le aggregazioni devono essere formate, pena l inammissibilità, da più imprese fra loro indipendenti. Tale requisito, per le imprese di cui al punto 1.3, lettera a), che presentano domanda per l attribuzione del credito d imposta, è valutato 1

sulla base dell allegato I, articolo 3, del regolamento (UE) n. 702/2014. Per le imprese di cui al punto 1.3, lettera b), che presentano domanda per l attribuzione del credito d imposta, il suddetto requisito è valutato sulla base dell allegato I, articolo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014. 1.5. Il credito d imposta è riconosciuto alle imprese di cui al punto 1.3 che ne fanno domanda secondo le modalità stabilite, a pena di inammissibilità, dalla presente circolare, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell ammissibilità in base a requisiti soggettivi, oggettivi e formali e nei limiti delle risorse disponibili per l anno di riferimento. 2. Investimenti agevolabili 2.1. Le spese ammissibili, come indicato all articolo 3 del Decreto, per nuovi investimenti, compresi in un programma comune di rete, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, sono relative a: a) costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto ; b) costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l acquisto di materiali e attrezzature; c) costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete; d) costi di ricerca e sperimentazione; e) costi per l acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; f) costi per la formazione dei titolari d azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto; g) costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera; h) costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete. 2.2. Per gli investimenti di cui al precedente punto 2.1, lettera h), l agevolazione è concessa esclusivamente nei limiti del «de minimis», alle condizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014. 2.3. Sono ammissibili all agevolazione esclusivamente le spese sostenute per nuovi investimenti, regolarmente fatturate e quietanzate, realizzate per il periodo di imposta dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, fatte salve le spese propedeutiche alla costituzione della rete di cui al punto 2

2.1, lettera a). Le spese per l acquisto di macchinari e attrezzature sono ammesse al massimo fino al loro valore di mercato. 2.4. L imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull IVA. 2.5. Le forniture di beni e servizi devono essere pagate esclusivamente attraverso il sistema di pagamento SEPA ed i titoli di spesa devono riportare nella dicitura un riferimento esplicito al credito d imposta previsto a valere sul D.M. 13 gennaio 2015, n. 272. 2.6. Le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni strumentali acquistati nell attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati, ad eccezione di quelli acquistati in leasing. Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali ed immateriali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell impresa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da tenere agli atti dell impresa stessa. 2.7. Le imprese sono tenute a conservare tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate per i 5 anni successivi alla chiusura dell ultimo periodo d imposta a cui si riferiscono le spese oggetto di agevolazione. 3. Modalità e termini di presentazione delle istanze di concessione del credito d imposta 3.1. A seguito della realizzazione degli investimenti, nei periodi di imposta indicati al punto 2.3., le imprese partecipanti al contratto di rete possono presentare, per il tramite dell impresa capofila, alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell ippica Ufficio Politiche di filiera (PQAI III), dal 20 febbraio al 28 febbraio dell anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti, specifica istanza di concessione delle agevolazioni, ai sensi dell articolo 4 comma 1 del Decreto. In particolare, l istanza, debitamente compilata, deve essere redatta utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica di seguito indicata: a) Modulo di domanda di attribuzione del credito di imposta (Allegato 1A); b) Attestazione delle spese sostenute per l attribuzione del credito di imposta (Allegato 2A); 3.2. Il Modulo di domanda di attribuzione del credito di imposta (Allegato 1A), presentato dall impresa capofila del contratto di rete e sottoscritto dall impresa partecipante alla rete che intende beneficiare delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, deve contenere le seguenti dichiarazioni: 1. il codice dell attività prevalente dichiarata ai fini IVA, come risulta iscritto nel Registro delle Imprese; 3

2. la dimensione dell impresa (PMI o GI) e il requisito di indipendenza di cui al punto 1.4; 3. il credito d imposta spettante nel rispetto delle pertinenti condizioni previste dai seguenti regimi di aiuto: a) PMI operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 702/2014: 40% di intensità di aiuto, nel limite di 400.000 euro, dell importo degli investimenti ammissibili realizzati in ciascun periodo di imposta e, per le aziende agricole legate alla produzione agricola primaria, nel limite complessivo per i periodi di imposta indicati al punto 2.3, di 400.00 euro per impresa e per progetto di investimento; b) PMI e GI operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all Allegato I del TFEU o PMI operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari, della pesca e dell acquacoltura non compresi nell Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti «de minimis»: 40% di intensità di aiuto, nel limite di 200.000 euro nell arco di tre esercizi finanziari, dell importo degli investimenti ammissibili realizzati in ciascun periodo di imposta, quale risultante dalla dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis»; c) PMI e GI operanti nella produzione di prodotti agricoli di cui all Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo: 40% di intensità di aiuto, nel limite di 15.000 euro nell arco di tre esercizi finanziari, quale risultante dalla dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis» dell importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta; d) PMI e GI operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell acquacoltura di cui all articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 717/2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell acquacoltura: 40% di intensità di aiuto, nel limite di 30.000 euro nell arco di tre esercizi finanziari, quale risultante dalla dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis» dell importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta; e) PMI operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari, della pesca e dell acquacoltura non compresi nell Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014: 20% di intensità di aiuto per le piccole imprese e 10% di intensità di aiuto per le medie imprese, nel limite di 400.000 euro, dell importo degli investimenti ammissibili realizzati in ciascun periodo di imposta; 4

4. di non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 5. per il regime di aiuto di cui al punto 3, lettera a): a) di non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014; b) di rispettare le pertinenti condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014, per le seguenti voci di spesa: costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto: articolo 14, paragrafo 6, lettera c) e articolo 17, paragrafo 5, lettera c); costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l acquisto di materiali e attrezzature: articolo 14, paragrafo 6, lettera a) e lettera b) e articolo 17, paragrafo 5, lettera a) e lettera b); costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete; articolo 14, paragrafo 6, lettera b) e lettera d) e articolo 17, paragrafo 5, lettera b) e lettera d); costi di ricerca e sperimentazione: articolo 31, paragrafo 6; costi per l acquisizione di brevetti, licenze, diritti d autore e marchi commerciali: articolo 14, paragrafo 6, lettera d) e articolo 17, paragrafo 5, lettera d); costi per la formazione dei titolari d azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto: articolo 21, paragrafo 2, limitatamente ai costi ammissibili di cui al paragrafo 3, lettere a) e b) e per attività realizzate da organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione che dispongano delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni; costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera: articolo 24, paragrafo 2, lettere a) e b), nel rispetto di tutte le condizioni previste ai paragrafi 3, 4, 5, 6, 7 e 8; c) di rispettare tutte le condizioni, se pertinenti, stabilite dagli articoli 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare dai paragrafi 3, 5, 11 dell articolo 14 e dai paragrafi 4, 7, 8 dell articolo 17 del Regolamento stesso; 5

d) di rispettare tutte le condizioni, se pertinenti, stabilite dagli articoli 21 e 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare del paragrafo 7 dell articolo 21 e dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell articolo 31; 6. per il regime di aiuto di cui al punto 3, lettera e): a) di non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. 3.3. Al Modulo di domanda deve essere allegata copia del contratto di rete redatto e costituito ai sensi della normativa vigente. Per le regioni bilingue deve essere allegata la versione in lingua italiana asseverata. 3.4. Le imprese che presentano domanda di attribuzione di credito di imposta superiore ad euro 150.000,00, sono tenute a trasmettere la/e dichiarazione/i, resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e, nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo. Le citate dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell impresa e dagli ulteriori soggetti dichiaranti, ove presenti. 3.5. Nell attestazione delle spese sostenute per l attribuzione del credito di imposta (Allegato 2A), l impresa documenta le spese associate agli investimenti ammissibili realizzati. L attestazione è rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. All attestazione deve essere allegata copia delle fatture e dei titoli di spesa. L attestazione è firmata contestualmente anche dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell impresa beneficiaria. In particolare, l attestazione reca, tra l altro: a) la dichiarazione di conformità dei dati dichiarati a quelli rilevabili dalle scritture contabili dell impresa riferiti al periodo di imposta per il quale vengono richieste le agevolazioni; b) la dichiarazione di cui all articolo 3, comma 6 del Decreto relativa all effettività del sostenimento delle spese e della destinazione per la realizzazione del programma comune di rete. 3.6. La dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis» deve essere indicata solo se pertinente (regimi di aiuto indicati di cui al punto 3.2.3. b), c), d). Con tale dichiarazione l impresa dichiara di avere fruito negli ultimi tre esercizi finanziari di agevolazioni in regime «de minimis» e il relativo importo per ciascun esercizio (Allegato 1A ex Allegato 3A). Con la dichiarazione relativa al cumulo con altri aiuti di Stato, l impresa dichiara, in caso di cumulo con altri aiuti di Stato ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del TFEU o con altre 6

misure di sostegno dell Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, che tale cumulo non dà luogo ad un intensità di aiuto superiore al livello consentito previsto dal regolamento di riferimento del regime di aiuto indicato (Allegato 1A ex Allegato 4A). Non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, gli aiuti «de minimis» con altri aiuti di Stato o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura nel caso in cui tale cumulo comporti il superamento del massimale ammissibile previsto dal regolamento di riferimento del regime di aiuto indicato. 3.7. Il mancato utilizzo degli schemi di cui agli Allegati 1A, 2A, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non ricevibilità della domanda e pertanto di inammissibilità all agevolazione prevista. L istanza di concessione del credito di imposta, firmata digitalmente a pena di nullità, è presentata dall impresa capofila della rete, all indirizzo PEC saq3@pec.politicheagricole.gov.it, in formato p7m a seguito di sottoscrizione del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale, nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni e deve riportare il seguente oggetto DM272RI-PARTITAIVAIMPRESACAPOFILA. 3.8. L Allegato 1A deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell impresa capofila e dalla singola impresa beneficiaria partecipante al contratto di rete. L Allegato 2A deve essere firmato digitalmente dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale e dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell impresa beneficiaria. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale deve essere trasmessa copia della procura e del documento d identità in corso di validità del soggetto che la rilascia. 4. Istruttoria delle istanze di concessione del credito di imposta 4.1. Le istanze per l attribuzione del credito di imposta sono istruite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, l ammissibilità delle spese in base a quanto previsto dall articolo 3 del Decreto, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili per l anno di riferimento, l ammontare del credito d imposta concedibile a ciascuna impresa. 7

4.2. Nel caso in cui l ammontare dei crediti d imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d imposta da riconoscere a ciascuna impresa è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l ammontare dei fondi stanziati e l importo complessivo del credito spettante. 4.3. In caso di esito positivo dell istruttoria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica all impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell agevolazione e, nel primo caso, l importo effettivamente spettante, dandone preventiva comunicazione all Agenzia delle Entrate. Il decreto di concessione è pubblicato sul sito web istituzionale (www.politicheagricole.it), nella sezione Politiche nazionali, Impresa, Credito di imposta e nella sezione Amministrazione trasparente. 4.4. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione delle agevolazioni, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a comunicare all impresa capofila della rete i motivi ostativi all accoglimento della domanda ai sensi dell articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 5. Fruizione delle agevolazioni 5.1. A seguito della pubblicazione del decreto di concessione delle agevolazioni di cui al punto 4.3., il credito d imposta può essere fruito dalle imprese mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell importo dell agevolazione concessa. 6. Disposizioni finali 6.1. La presente Circolare è pubblicata sul sito web istituzionale (www.politicheagricole.it), nella sezione Politiche nazionali, Impresa, Credito di imposta e nella sezione Amministrazione trasparente. IL DIRETTORE GENERALE Francesco Saverio Abate Firmato digitalmente ai sensi del CAD 8