II. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata

Documenti analoghi
Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

I. DISPOSIZIONI GENERALI. Oggetto e scopo

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Convenzione intercantonale sui giochi in denaro

Legge federale sulla ricerca

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione

Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Concordato sulle imprese di sicurezza

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Legge sul censimento federale della popolazione

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Regolamento della Commissione federale delle case da gioco

Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

I. Disposizioni generali

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell Aia sulla protezione dei minori e degli adulti

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Statuti dell associazione Organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale (Oml forestale Svizzera)

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera

Legge federale sulla protezione dell ambiente

Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004)

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO. Regolamento sul Fondo Sociale Comunale

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

ottobre 2009 ISTITUZIONI

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

S T A T U T O. del. Consorzio Casa per anziani dei Comuni di Canobbio, Comano, Cureglia, Porza, Savosa e Vezia (CCA-CCCPSV)

Accordo amministrativo

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Leggi con nuovi articoli proposti * Nuovi disposti in rosso

Procedura di notifica per dividendi svizzeri da partecipazioni ragguardevoli detenute da società estere.

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera

Codice delle obbligazioni

Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica

Ordinanza sui fondi d investimento

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB)

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda

Regolamento d applicazione dei corsi interaziendali del campo professionale dell agricoltura e delle sue professioni

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale

Accordo intercantonale sull armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio (del 18 giugno 2009)

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

vista la Convenzione 23 settembre 1884 stipulata tra la Santa Sede e lo Stato del Cantone Ticino

Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca. Lugano

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

Schreiner/Schreinerin Menuisier/Menuisière/Ebéniste Falegname REGOLAMENTO CONCERNENTE I CORSI D INTRODUZIONE

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

ASSOCIAZIONE SVIZZERA INQUILINI Federazione della Svizzera Italiana

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

del 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.

Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Transcript:

11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione approvata il 7 gennaio 2005 dalla Conferenza specializzata concernente il mercato delle lotterie e la legge sulle lotterie per la ratifica da parte dei Cantoni I Cantoni, visti gli art. 15, 16 e 34 della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate dell 8 giugno 1923, convengono: I. Disposizioni generali OGGETTO E SCOPO Oggetto Art. 1 La presente convenzione disciplina la sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione che sottostanno all Accordo intercantonale concernente l organizzazione in comune di lotterie del 26 maggio 1937 o alla Convention relative à la Loterie de la Suisse Romande del 6 febbraio 1985. Scopo Art. 2 La presente convenzione mira ad un applicazione uniforme e coordinata del diritto sulle lotterie, alla protezione della popolazione dalle conseguenze socialmente nocive di lotterie e scommesse e all impiego trasparente dei proventi delle lotterie e delle scommesse nel territorio dei Cantoni firmatari. II. Organizzazione Organi Art. 3 Gli organi della convenzione sono: a) la Conferenza specializzata concernente il mercato delle lotterie e la legge sulle lotterie (in seguito Conferenza specializzata); b) la Commissione delle lotterie e delle scommesse; c) la Commissione di ricorso. 1. Conferenza specializzata Art. 4 La Conferenza specializzata è l organo supremo della convenzione. Essa si compone di un rappresentante del governo di ogni Cantone. Essa svolge i seguenti compiti: a) è depositaria della convenzione; b) nomina, su proposta dei Cantoni, la Commissione delle lotterie e delle scommesse e designa il suo presidente; c) nomina, su proposta dei Cantoni, la Commissione di ricorso e designa il suo presidente; d) approva il regolamento interno della Commissione delle lotterie e delle scommesse e quello della Commissione di ricorso; e) approva il preventivo, il rapporto di gestione e il conto annuale della Commissione delle lotterie e delle scommesse, verificato da un organo di revisione indipendente; f) approva il preventivo, il rapporto di gestione e il conto annuale della Commissione di ricorso; g) approva i contratti di prestazione secondo l art. 6 cpv. 3. 2. Commissione delle lotterie e delle scommesse Composizione Art. 5 La Commissione si compone di cinque membri, di cui due membri della Svizzera romanda, due della Svizzera tedesca e uno della Svizzera di lingua italiana. I membri sono eletti per un periodo di quattro anni; è possibile una rielezione. 1

I membri della Commissione non possono essere né membri di un organo né impiegati di aziende di lotterie o scommesse, case da gioco, aziende di fabbricazione e di commercio del ramo dei giochi o aziende ed enti ad esse legate. Organizzazione Art. 6 La Commissione emana un regolamento interno che deve essere approvato dalla Conferenza specializzata. Vi regola segnatamente i dettagli della sua organizzazione, delle competenze della presidenza e delle indennità. La Commissione sottopone annualmente all approvazione della Conferenza specializzata un rapporto di gestione con conto annuale revisionato e un preventivo finanziario. La Commissione dispone di un segretariato permanente. Per questo essa può concludere contratti di prestazione con terzi. Art. 7 La Commissione è l autorità di omologazione e di sorveglianza per le lotterie e le scommesse di cui alla presente convenzione. Alla Commissione spettano inoltre tutte le altre competenze non assegnate ad un altro organo. 3. Commissione di ricorso Composizione Art. 8 La Commissione di ricorso si compone di cinque membri, di cui due membri della Svizzera romanda, due della Svizzera tedesca e uno della Svizzera di lingua italiana. I membri sono eletti per un periodo di quattro anni; è possibile una rielezione. I membri della Commissione non possono essere né membri di un organo né impiegati di aziende di lotterie o scommesse, case da gioco, aziende di fabbricazione e di commercio del ramo dei giochi o aziende ed enti ad esse legate. Organizzazione Art. 9 La Commissione di ricorso emana un regolamento interno che deve essere approvato dalla Conferenza specializzata. Vi regola segnatamente i dettagli della sua organizzazione, delle competenze della presidenza e delle indennità. La Commissione di ricorso sottopone annualmente all approvazione della Conferenza specializzata un rapporto di gestione con conto annuale e un preventivo finanziario. Art. 10 La Commissione di ricorso è l autorità giudiziaria intercantonale di ultima istanza. 4. Diritto applicabile In generale Art. 11 Dove la presente convenzione non contiene nessuna disposizione e dove i singoli membri della convenzione o la Commissione delle lotterie e delle scommesse non hanno competenza in materia, si applica per analogia il diritto federale. Pubblicazioni Art. 12 Le pubblicazioni degli organi della convenzione devono essere effettuate in tutti gli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni interessati dall avviso. Diritto procedurale Art. 13 Se la presente convenzione non dispone altrimenti, la procedura per i provvedimenti e le altre decisioni degli organi della convenzione si conforma alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA). III. Autorizzazione e sorveglianza delle lotterie e scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione 1. Autorizzazioni Omologazione Art. 14 Le lotterie e le scommesse di cui alla presente convenzione necessitano di un omologazione della Commissione delle lotterie e delle scommesse. La Commissione: 2

a) esamina le domande ed esegue la procedura di domanda; b) emana la decisione di omologazione e la comunica ai Cantoni prima della notifica. Permesso di organizzazione Art. 15 Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di omologazione i Cantoni decidono circa l organizzazione sul proprio territorio e inoltrano i loro permessi di organizzazione alla Commissione. Il permesso di organizzazione dei Cantoni non può prevedere condizioni e oneri relativi alle tecniche di gioco divergenti dalla decisione di omologazione. Sono ammessi soltanto condizioni ed oneri supplementari che rafforzano le misure di prevenzione decise dalla Commissione. Notifica del permesso Art. 16 La Commissione notifica all ente richiedente la decisione di omologazione e i permessi di organizzazione di quei Cantoni in cui la lotteria o scommessa può essere organizzata. 2. Dipendenza dal gioco e pubblicità Misure di prevenzione contro la dipendenza dal gioco Art. 17 Prima di rilasciare l autorizzazione, la Commissione esamina il potenziale di dipendenza della lotteria o scommessa e adotta le misure necessarie, in particolare nell interesse della prevenzione della dipendenza dal gioco e della protezione dei giovani. La Commissione può obbligare le aziende di lotterie e scommesse a mettere a disposizione informazioni riguardanti la dipendenza dal gioco, la sua prevenzione e le possibilità di cura, in ogni luogo in cui vengano offerte lotterie o scommesse. Se ciò non è ragionevolmente esigibile, le aziende di lotterie e scommesse possono essere obbligate ad indicare il luogo dove tali informazioni possono essere ottenute. Tassa per la dipendenza dal gioco Art. 18 Le aziende di lotterie e scommesse versano ai Cantoni una tassa pari allo 0,5 percento del provento lordo conseguito con i singoli giochi nei rispettivi territori cantonali. I Cantoni si impegnano ad utilizzare questa tassa per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco. A tale scopo essi possono collaborare tra loro. Pubblicità Art. 19 La pubblicità per le lotterie e le scommesse non può essere invadente. La pubblicità deve evidenziare in modo chiaro l ente organizzatore. 3. Sorveglianza Art. 20 La Commissione vigila sul rispetto delle prescrizioni legali e delle condizioni di rilascio delle autorizzazioni. Se accerta violazioni, essa adotta le misure necessarie. La Commissione può delegare ai Cantoni l esercizio di compiti di sorveglianza. La Commissione revoca l autorizzazione se i presupposti per il suo rilascio non sono più soddisfatti. 4. Tasse La Commissione Art. 21 La Commissione riscuote per la sua attività tasse a copertura delle spese. Le tasse consistono in: a) una tassa annuale di sorveglianza; b) tasse per decisioni e prestazioni di servizio. La tassa annuale di sorveglianza è addebitata agli enti organizzatori di lotterie e scommesse proporzionalmente al provento lordo conseguito nel relativo anno. Le tasse per decisioni e prestazioni di servizio dipendono dai relativi costi generati. I Cantoni Art. 22 I Cantoni riscuotono per le loro attività tasse a copertura delle spese per: a) il rilascio dei permessi di organizzazione; b) l esercizio di compiti di sorveglianza secondo l articolo 20 capoverso 2. 3

5. Protezione giuridica Art. 23 Contro provvedimenti e decisioni degli organi della convenzione in base alla presente convenzione o ad atti normativi basati su di essa, è data facoltà di ricorrere alla Commissione di ricorso. La procedura dinanzi alla Commissione di ricorso si conforma alla legge sul Tribunale amministrativo federale. Le spese di procedura della Commissione di ricorso devono di regola essere stabilite in modo da coprire le spese. Spese non coperte della Commissione di ricorso sono a carico della Commissione delle lotterie e delle scommesse. IV. Fondi delle lotterie e delle scommesse e impiego delle risorse finanziarie Fondi delle lotterie e delle scommesse Art. 24 Ogni Cantone istituisce un fondo delle lotterie e delle scommesse. I Cantoni possono gestire separatamente fondi per lo sport. Gli enti organizzatori di lotterie versano i loro proventi netti nei fondi dei Cantoni dove sono state organizzate le lotterie e le scommesse. Prima della ripartizione dei proventi netti tra i fondi cantonali, i Cantoni possono destinare una quota parte dei benefici a scopi nazionali di utilità pubblica o di beneficenza. Autorità di ripartizione Art. 25 I Cantoni designano l autorità competente per la ripartizione delle risorse finanziarie dei fondi. Criteri di ripartizione Art. 26 I Cantoni determinano i criteri secondo i quali l autorità di ripartizione sostiene finanziariamente progetti di utilità pubblica o di beneficenza. Decisioni Art. 27 Non vi è alcun diritto all ottenimento di un sussidio dai fondi. Rapporto Art. 28 L autorità competente per la ripartizione pubblica annualmente un rapporto comprendente: a) il nome dei beneficiari dei sussidi; b) la natura dei progetti finanziati; c) i conti del fondo. V. Disposizioni finali Entrata in vigore Art. 29 La presente convenzione entra in vigore dopo l adesione di tutti i Cantoni. L adesione deve essere notificata alla Conferenza specializzata. Essa comunica l entrata in vigore ai Cantoni e alla Confederazione. Durata di validità, disdetta Art. 30 La convenzione ha validità illimitata. Essa può essere disdetta osservando un termine di due anni per la fine di un periodo di esercizio con comunicazione alla Conferenza specializzata, non prima della fine del decimo anno dalla sua entrata in vigore. La disdetta di un Cantone pone fine alla convenzione. Modifica della convenzione Art. 31 Su richiesta di un Cantone o della Commissione delle lotterie e delle scommesse, la Conferenza specializzata avvia immediatamente una revisione parziale o totale della convenzione. La modifica entra in vigore dopo l approvazione di tutti i Cantoni. Disposizioni transitorie 4

Art. 32 Le omologazioni delle lotterie e scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione e le decisioni relative alla ripartizione dei proventi emesse prima dell entrata in vigore della presente convenzione, non sono interessate da quest ultima. I permessi per l organizzazione di lotterie e scommesse concessi secondo il diritto cantonale previgente, ma non ancora organizzate, si conformano alla presente convenzione. Le domande di rilascio di permessi di organizzazione devono essere inoltrate alla Commissione delle lotterie e delle scommesse. Le altre disposizioni della presente convenzione, in particolare sulla tassa per la dipendenza dal gioco, la pubblicità, la sorveglianza e le tasse, si applicano dopo l entrata in vigore della convenzione anche a omologazioni e permessi di organizzazione già rilasciati. Nuove domande e richieste, come pure quelle di prolungo o rinnovo di permessi e di decisioni esistenti, che sono state presentate dopo l entrata in vigore della presente convenzione, si conformano esclusivamente a quest ultima. Rapporto con convenzioni intercantonali esistenti Art. 33 L applicazione di disposizioni dell Accordo intercantonale concernente l organizzazione in comune di lotterie del 26 maggio 1937 e della Convention relative à la Loterie de la Suisse Romande del 6 febbraio 1985, incompatibili con la presente convenzione, è sospesa fino a quando quest ultima rimane in vigore. Approvata dal Consiglio di Stato con ris. gov. no. 1700 del 12 aprile 2005 Entrata in vigore il 1 luglio 2006 Pubblicato nel BU 2008, 212. 5