Circolare Prot. 300/A/8980/09/108/44. Roma, 17 luglio 2009

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- MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento della Pubblica Sicurezza - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità Circolare Prot. 300/A/8980/09/108/44 Roma, 17 luglio 2009 OGGETTO: Art 7-bis del Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286. Istituzione della scheda di trasporto. Disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo. Il decreto legislativo 22.12.2008, n. 214, modificando il decreto legislativo 21.11.2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto», ha introdotto nello stesso decreto legislativo 286/2005 l'art. 7-bis, con il quale, al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, è stato istituito un documento di «tracciabilità della merce» in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, denominato «scheda di trasporto», che costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità nei confronti di tali soggetti (vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci). Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 30 giugno 2009, n. 554 (All. 1), dando attuazione alle disposizioni del comma 3 del citato art. 7-bis del decreto legislativo 286/2005, stabilisce il contenuto della scheda di trasporto e degli eventuali documenti che possono essere considerati ad essa equivalenti. Con l'approvazione del predetto decreto interministeriale, viene perciò resa completamente operativa la disciplina dell'art. 7-bis del decreto legislativo 286/2005, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del predetto decreto interministeriale. La presente circolare, redatta a cura del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno e dal Dipartimento per i Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, intende fornire sia agli operatori del settore che alle Forze di Polizia un indirizzo generale per uniformare le procedure di compilazione, conservazione e controllo del documento sopraindicato. 1. Modello e contenuto della scheda di trasporto L'art 1 del citato D.M. 554/2009 approva il modello generale della scheda di trasporto, che è riprodotto in allegato allo stesso decreto. Il documento deve contenere: a) dati dell'impresa che, secondo la definizione dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 286/2005, rappresenta il vettore del trasporto, in particolare, la denominazione dell'impresa di trasporto, l'indirizzo e la sede dell'azienda, la partita IVA nonché il relativo numero di iscrizione all'albo degli Autotrasportatori; b) dati del committente, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.L.vo 286/2005, relativi alla denominazione, al suo indirizzo ed alla sua sede, nonché alla partita IVA; c) dati del soggetto che, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L.vo 286/2005, può essere definito caricatore, relativi alla denominazione,ail suo indirizzo ed alla sua sede nonché alla relativa partita IVA; d) dati del proprietario della merce, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.L.vo 286/2005. Secondo le disposizioni dell'art. 2 del D.M. 554/2009, le generalità di questo soggetto, nonché gli altri dati che lo riguardano, indicati nel modello allegato al decreto interministeriale, devono essere riportati sulla scheda di trasporto quando, in relazione alla tipologia ed alle modalità di trasporto, il committente sia in grado individuare questo soggetto prima dell'inizio del viaggio. In caso contrario, il committente è tenuto ad annotare, nello spazio destinato ad «eventuali dichiarazioni», le ragioni che hanno reso impossibile l'indicazione del proprietario della merce al momento dell'inizio del trasporto; e) dati relativi alla merce trasportata quali: a. tipologia, cioè di che tipo di merce si tratta avendo cura di specificare, le sue caratteristiche merceologiche (es. sabbia, mattoni, legname, ecc.) e, se confezionata, le caratteristiche degli imballaggi ed il loro contenuto (es. fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, ecc).; b. quantità, se trattasi di merce confezionata o in colli o altri imballaggi aventi un'indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo ovvero, in alternativa, il peso complessivo della merce trasportata espresso in kg.; c. luogo di carico e di scarico della merce trasportata. Fermo restando il suo contenuto, che ha carattere tassativo perché rappresenta diretta ed immediata attuazione delle disposizioni del citato art. 7-bis del D.L.vo 286/2005, il modello allegato al decreto interministeriale non ha carattere vincolante quanto ad aspetto, forma e caratteristiche dello stampato che deve contenerlo. Perciò il documento può essere oggetto di elaborazione grafica, che ne modifichi l'aspetto esteriore o le dimensioni rispetto al modello sopraindicato. La verifica della scheda di trasporto non deve configurarsi esaustiva dell'accertamento delle responsabilità dei soggetti del trasporto, bensì la prima fase di una più specifica attività di controllo degli agenti preposti, mirata ad individuare solo le generalità dei soggetti medesimi, alla quale deve seguire il normale accertamento delle responsabilità. 1.1. Istruzioni fornite al vettore dai soggetti facenti parte della filiera La scheda di trasporto può contenere anche le eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente, dal proprietario delle merci o dal caricatore. Quando tali indicazioni sono presenti, ed il loro contenuto sia riconducibile alle istruzioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 286/2005, la scheda di trasporto costituisce, a tutti gli effetti, documento idoneo a valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 286/2005, con la conseguenza che, in presenza di un siffatto contenuto, ed in occasione dell'accertamento di una delle violazioni richiamate dall'art. 7, commi 4 e 6, del D.L.vo 286/2005, l'ufficio o Comando da cui dipende l'organo accertatore non dovrà richiedere al committente o, in mancanza, al vettore, di produrre un'idonea documentazione, dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata

accertata la violazione. Nel caso di contratto scritto, in carenza di istruzioni sulla scheda di trasporto, occorre ovviamente fare riferimento a quanto riportato nel contratto medesimo. 2. Documenti alternativi o equipollenti alla scheda di trasporto Il documento di trasporto può essere sostituito dal contratto di trasporto ovvero da documenti considerati equipollenti. 2.1. Il contratto di trasporto L'art. 1 del D.M. 554/2009 che approva il modello generale della scheda di trasporto stabilisce che il contratto di trasporto redatto in forma scritta costituisce documento a tutti gli effetti alternativo alla scheda di trasporto, con la conseguenza che, ove copia del predetto contratto sia portata a bordo del veicolo, si devono intendere soddisfatte tutte le prescrizioni imposte dall'art. 7- bis del D.L.vo 286/2005. A tal proposito, si ritiene utile evidenziare che ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L.vo 286/2005, in assenza anche di uno degli elementi indicati al comma 3 del medesimo art. 6, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta. Di conseguenza, un contratto privo di uno o più elementi essenziali (1) non può assolutamente intendersi sostitutivo della scheda di trasporto e, dunque, per la legittima effettuazione delle operazioni di autotrasporto, è richiesta la preventiva compilazione della scheda di trasporto. (1) Sono elementi essenziali del contratto, oltre al corrispettivo: il nome e la sede del vettore e del committente e. se diverso, del caricatore; il numero di iscrizione del vettore all'albo nazionale degli autotrasportatoti di cose per conto di terzi; la tipologia e la quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; i luoghi di presa in consegna e di riconsegna della merce; i tempi massimi di carico e scarico della merce trasportata. Analoghe considerazioni valgono anche nell'ipotesi in cui il contratto di trasporto, pur risultando stipulato in forma scritta e presentando tutti gli elementi essenziali richiesti, non rechi data certa a norma dell'art. 6, comma 1, del D.L.vo 286/2005, così come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 214/2008. Al riguardo, nel far riserva, se del caso, di diramare apposita circolare esplicativa, si evidenzia che il contratto di trasporto ha data certa nei seguanti casi: stipulazione mediante atto pubblico (art. 2699 del codice civile); stipulazione mediante scrittura privata autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (artt. 2703 e 2704 del codice civile); registrazione del contratto presso un ufficio dell'agenzia delle Entrate; ricorso alla ed. «autoprestazione postale» (art. 8 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261). Tale sistema consiste nel richiedere ad un Ufficio Postale l'apposizione del timbro recante la data direttamente sul documento avente corpo unico (anziché sull'involucro o plico che lo contiene), con relativa affrancatura con francobolli applicati sul primo foglio e suo annullamento mediante l'apposizione del timbro da parte del medesimo Ufficio Postale (si tratta del servizio di «data certa»: «certificazione dell'esistenza di un documento in una determinata data»); spedizione del documento «aperto» a mezzo posta senza «involucro» (busta): l'ufficio Postale apporrà il timbro datarlo direttamente sul documento; inoltro mediante «posta elettronica certificata», che certifichi data ed ora dell'invio e della ricezione del documento; apposizione di «marcatura temporale» tramite la firma digitale, che ha validità di data certa opponibile ai terzi, ai sensi della legge 229/2003 (articolo 10) e del decreto legislativo 82/2005 (articolo 20, comma 3). 2.2. Documenti equipollenti L'art. 3 del D.M. 554/2009 indica i documenti che possono essere considerati equipollenti alla scheda di trasporto. Sono considerati equipollenti sia i documenti espressamente richiamati dalla citata disposizione, cioè la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3.4.2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al D.L.vo 26.11.1995, n. 504, il documento di trasporto di cui al D.P.R. 14.8.1996, n. 472, sia ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali, o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al decreto stesso. Con questa ampia formulazione, la norma intende riferirsi esclusivamente ai documenti, la cui presenza a bordo del veicolo sia comunque obbligatoria in virtù di norme nazionali o internazionali. 2.3.Contenuto dei documenti equipollenti Ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 7-bis del D.L.vo 286/2005, i documenti equipollenti di cui al paragrafo 2.2. devono contenere tutti i dati e le indicazioni riportate sul modello di scheda di trasporto allegato al D.M. 554/2009 e richiamate nel precedente paragrafo 1. Nel caso in cui il documento equipollente non contenga alcune delle informazioni soprarichiamate, dovrà essere integrato prima dell'inizio del trasporto. Ove, invece, tale integrazione non sia possibile, perché il contenuto del documento non è modificabile in virtù di espresse previsioni normative o fiscali, il documento deve essere accompagnato dalla scheda di trasporto, che potrà contenere le sole indicazioni mancanti. 2.4. Documenti per trasporti internazionali Le disposizioni dell'art. 7-bis del D.L.vo 286/2005 si applicano anche ai trasporti internazionali (2). (2) Infatti, come si legge anche nella relazione illustrativa del Governo allegata alla proposta di decreto legislativo recante disposizioni modificative ed integrative al decreto legislativo 21.11.2005. n. 286, al comma 1 dell'art. 7-bis, è specificato che la previsione normativa si applica all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi effettuata in ambito nazionale e quindi deve essere osservata anche dagli autotrasportatori stranieri che operano nel territorio nazionale nell'ambito di una relazione di traffico che si sviluppi: a livello internazionale (es. un trasporto tra l'italia ed un altro Paese straniero e viceversa, oppure un trasporto il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovino in due differenti Paesi stranieri nel corso del quale il nostro Stato viene semplicemente attraversato dal veicolo, senza cioè che alcuna operazione di carico o di scarico della merce interessi il territorio italiano);

nel solo territorio italiano durante lo svolgimento di un'attività di «cabotaggio stradale» cioè di un trasporto che ha inizio e termine nel territorio italiano. In questi casi, tuttavia, non dovrà essere compilata e tenuta a bordo la scheda di trasporto, ma devono essere presenti sul veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui all'articolo 3 del D.M. 554/2009, cioè la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3.4.2009, nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto internazionale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali. 3. Modalità di compilazione della scheda di trasporto o dei documenti equipollenti Per ciascun veicolo, deve essere compilata una scheda di trasporto. Quando trattasi di veicoli complessi composti da più unità atte al carico, può essere compilata, alternativamente, una sola scheda di trasporto per tutta la merce presente a bordo del complesso, ovvero, se il committente Io richiede o lo impongono le modalità di trasporto, una scheda per ogni unità del complesso. La scheda di trasporto, ovvero ogni altro documento considerato ad essa equipollente, deve essere compilata e sottoscritta a cura del committente o di un suo delegato, ad eccezione del vettore, prima dell'inizio del trasporto. Tuttavia, qualora dopo l'inizio del trasporto si verifichino variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico ovvero qualsiasi altra variazione relativa ai dati contenuti nel documento, il vettore o il conducente possono intervenire sul documento di trasporto stesso, avendo cura di annotare tali variazioni nell'apposito spazio riservato a «osservazioni varie». In nessun caso, invece, potranno essere cancellate o manomesse le indicazioni originariamente apposte sul documento da parte del committente o di un suo delegato. Il documento deve essere conservato in originale, a cura del vettore e del conducente, a bordo del veicolo adibito al trasporto di cose in conto terzi per tutta la durata del trasporto. Nei casi in cui siano previsti più luoghi di scarico, potrà essere compilata, a cura del committente, un'unica scheda di trasporto recante l'indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico, ovvero più schede di trasporto per quanti sono i luoghi di scarico. 4. Trasporti esenti dall'obbligo della scheda di trasporto Sono esenti dall'obbligo di compilazione e conservazione della scheda di trasporto i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio, nonché quelli che sono espressamente esclusi dal campo di applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, ai sensi dell'art. 30. Secondo le indicazioni dell'art. 7-bis del D.L.vo 286/2005, l'art. 4 del D.M. 554/2009 ha stabilito, inoltre, che sono esenti dall'obbligo di tenuta del documento di cui sopra anche i trasporti di collettame effettuati per conto di terzi. Tale disposizione è da intendersi riferita ad un'operazione effettuata mediante uno stesso veicolo, sul quale sono caricate partite di merci, ciascuna di peso inferiore alle 5 tonnellate, individuabili da idonea documentazione presente sul veicolo medesimo. Le ipotesi di trasporto di collettame sono, quindi, caratterizzate dalla presenza di più partite di piccola entità, anche della stessa tipologia merceologica, che sono commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore. Si rammenta che l'esenzione opera esclusivamente a condizione che sul veicolo sia presente idonea documentazione, anche commerciale, dalla quale possa desumersi la tipologia di ciascuna partita di merce caricata. 5. Sanzioni per violazione delle disposizioni dell'art. 7-bis del D.L.vo 286/2005 I commi 4, 5 e 6 dell'art. 7-bis del D.L.vo 286/2005 prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi relativi alla compilazione ed alla conservazione della scheda di trasporto. La norma individua diversi livelli di responsabilità, ponendo a carico del committente, del vettore o del conducente le sanzioni amministrative per le predette violazioni. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la procedura della legge 24.11.1981, n. 689; competente all'emissione dell'ordinanzaingiunzione di pagamento è il Prefetto del luogo in cui la violazione è commessa, ovvero è stata accertata. 5.1. Sanzioni per mancata o incompleta compilazione della scheda Il comma 4 dell'art. 7-bis del D.L.vo 286/2005 punisce il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero. Secondo le disposizioni dell'art. 6 della legge 689/81 e dell'art. 1, comma 2, del D.M. 554/2009, la sanzione amministrativa deve essere applicata in ogni caso al committente, anche quando la scheda di trasporto è compilata da un suo delegato. Alla stessa sanzione sono soggetti anche il vettore o il conducente, qualora, durante l'effettuazione del trasporto, al verificarsi di situazioni che impongano variazione del contenuto dei dati riportati nella scheda, non annotino, ovvero annotino in maniera incompleta o non veritiera, la variazione stessa. Le sanzioni di cui al comma 4, dell'art. 7-bis, del D.L.vo 286/05, si applicano, altresì, al vettore o agli altri soggetti della filiera che alterino il contenuto della scheda di trasporto originariamente definita dal committente. Secondo le disposizioni del comma 6 dell'art. 7 bis del D.L.vo 286/2005, le stesse sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, i documenti equipollenti di trasporto di cui all'art. 3 del D.M. 554/2009, cioè la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3.4.2009, nonché

ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria o degli accordi o delle convenzioni internazionali. 5.2. Sanzioni per mancanza del documento a bordo del veicolo Il comma 5 dell'art. 7-bis del D.L.vo 286/2005 punisce chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta od altra documentazione considerata equipollente ai sensi dell'art. 3 del D.M. 554/2009. La sanzione è applicata a carico del conducente del veicolo tenuto alla conservazione del documento, mentre il proprietario del veicolo o il vettore rispondono in solido con questi secondo le disposizioni dell'art. 6 della legge 689/81. Al momento dell'accertamento della violazione, l'organo di polizia stradale procede all'applicazione del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni dell'art. 214 C.d.S., in quanto compatibili. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo potrà essere riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero altra documentazione alternativa o equipollente. L'esibizione del documento deve avvenire entro 15 giorni successivi all'accertamento della violazione e può essere realizzata, secondo le regole dell'art 376 Reg. Es. C.d.S., presso qualsiasi Ufficio di Polizia, anche diverso da quello da cui dipende l'accertatore. Qualora l'esibizione non sia avvenuta entro il termine predetto, l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore della violazione soprarichiamata procede all'applicazione di un'ulteriore sanzione a carico del committente, ai sensi del comma 4 dell'art. 7-bis D.L.vo 286/2005, notificando il relativo verbale entro i 90 giorni successivi alla scadenza del predetto termine. Per l'omessa esibizione, inoltre, lo stesso Ufficio applica al conducente o al vettore a cui era stato intimato di esibire il documento le sanzioni previste dall'art. 180, comma 8, C.d.S., seguendo le procedure di cui al titolo VI dello stesso Codice. Qualora l'esibizione di un documento di trasporto non sia avvenuta entro i termini sopraindicati, dopo l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopraindicate, il veicolo deve essere comunque restituito all'avente diritto. Secondo le disposizioni del comma 6 dell'art. 7-bis del D.L.vo 286/2005, le sanzioni di cui al comma 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui all'art. 3 del D.M. 554/2009. Queste sanzioni, tuttavia, si applicano solo quando non siano già previste, da altre norme, specifiche sanzioni per chi non ha i documenti soprarichiamati (3). (3) Si pensi - a titolo esemplificativo - al caso del vettore comunitario che esegue in territorio italiano attività di cabotaggio stradale di merci per conto di terzi in mancanza del prescritto documento di cabotaggio di cui all'art. 2 del D.M. 3 aprile 2009, che deve essere conservato a bordo del veicolo, unitamente alla copia conforme della licenza comunitaria (ed all'attestato di conducente quando l'autista risulti cittadino extracomunitario) ed alla documentazione che provi chiaramente il trasporto internazionale nel corso del quale si è raggiunto a carico il territorio italiano (ad es. la lettera di vettura internazionale CMR). Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 3.4.2009, per le violazioni a tale decreto si applicano le vigenti disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di trasporto stradale, queste ultime riconducibili alla L. n. 298/74 (artt. 26 e 46), recante la disciplina nazionale di base in materia di trasporto di cose. *** I signori Prefetti, a cui la presente è diretta per conoscenza, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente agli Uffici o Comandi di Polizia Municipale e Provinciale, con la raccomandazione, in fase di prima applicazione, di svolgere, altresì, una diffusa azione informativa, tesa alla massima divulgazione delle nuove norme tra tutti gli operatori del settore. IL DIRETTORE CENTRALE (Rosini) IL DIRETTORE GENERALE (Clara Ricozzi) ALLEGATO 1 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante: «Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell'esercizio

dell'attività di autotrasporto»; VISTO il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolala dell'esercizio dell'attività di autotrasporto»; VISTO l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, inserito dopo l'art. 7 di tale decreto a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 214/2008, con il quale, al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradate e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, è istituito un documento, denominato «scheda di trasporto», da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore; VISTO, in particolare, il comma 3 del citato art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, secondo il quale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito, fra l'altro, il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa; DECRETANO Articolo 1 (contenuto scheda trasporto) 1. E' approvato il contenuto della scheda di trasporto istituita a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, riportato nel modello allegato al presente decreto, per favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. 2. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ovvero da altra documentazione equivalente, avente il medesimo contenuto del modello di cui al comma I, ed è compilata dal committente o da soggetto da esso delegato, ferme restando le responsabilità, in capo al committente medesimo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 214/2008. Articolo 2 (indicazione proprietario della merce) Le indicazioni relative al proprietario della merce, così come definito dall'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 286/2005, devono figurare sulla scheda dì trasporto. Nei casi in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce, è tenuto a specificarlo nell'apposita casella contenuta nel modello allegato, fornendone la motivazione, anche ai fini degli accertamenti da parte degli organi di controllo. Articolo 3 (documenti equipollenti) Costituiscono documenti equipollenti alla scheda di trasporto di cui all'articolo 1: la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3 aprile 2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il documento di trasporto di cui al DPR 14 agosto 1996, n. 472 nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto. Articolo 4 (trasporti a collettame) 1. Sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IL MINISTRO DELL'INTERNO IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE