Mendrisio, 27 marzo 2012 ORDINANZA MUNICIPALE SULLA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARTI VEGETALI: COMPOSTAGGIO, SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO IL MUNICIPIO DI MENDRISIO Richiamati: - la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull ambiente del 24 marzo 2004; - gli articoli 107 cpv. 2 lett. b, 192 LOC e 24 RALOC; - il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del 23 novembre 2010; - le Direttive cantonali per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012; o r d i n a : CAPITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE Art. 1 Campo di applicazione La presente ordinanza disciplina la promozione del compostaggio individuale, la raccolta e lo smaltimento degli scarti vegetali e delle biomasse valorizzabili che vengono prodotte sul territorio cittadino dai privati, da enti ed aziende, commerci e servizi, nell'agricoltura e nella selvicoltura, così come l'accesso alle infrastrutture, ai punti di raccolta ed alle azioni di raccolta di questo tipo di rifiuti. Art. 2 Definizioni e obiettivi La Città promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali e della biomassa. In particolare favorisce, dove possibile, il compostaggio individuale e promuove le filiere per la valorizzazione di tali scarti. Organizza sul territorio la raccolta periodica di tali scarti e mette progressivamente a disposizione della cittadinanza delle infrastrutture fisse per la loro raccolta. CAPITOLO II DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI SCARTI VEGETALI E PROMOZIONE DI SPAZI VERDI CON SPECIE PIÙ IDONEE Art. 3 Categorie di scarti vegetali Categorie ammesse: A. erba proveniente dal taglio di prati e giardini, fogliame, resti di fiori; B. ramaglie con diametro max di 2 cm, residui dal taglio di siepi; C. scarti di legname senza fogliame proveniente da potature e/o taglio di piante da fusto, del diametro min. di 2 cm e della lunghezza max di 2 m, destinati alla cippatura.
Pagina 2 Categorie non ammesse: Sono tassativamente esclusi gli scarti organici da cucina e gli scarti vegetali contenenti neofite invasive definite da leggi speciali ed in particolare quelle elencate nell'allegato 2 OEDA (RS 814.911). Art. 4 Promozione di spazi verdi con specie vegetali idonee Il Municipio promuove campagne d'informazione a favore di tipologie di spazi verdi e l'impiego di specie vegetali più idonee al nostro clima e che comportano una minore produzione di scarti e che necessitano di un minor fabbisogno di prodotti fitosanitari e d'acqua. CAPITOLO III SMALTIMENTO DEGLI SCARTI VEGETALI DA PARTE DELLE ECONOMIE DOMESTICHE, ENTI BENEFICI E PARROCCHIE Art. 5 Compostaggio individuale delle economie domestiche Il Municipio auspica il compostaggio individuale degli scarti vegetali di cui al punto A dell'art. 3 e derivanti dall'ordinaria manutenzione di prati, giardini, orti o avanzi vegetali da cucina. Il compostaggio deve avvenire se possibile direttamente sulla proprietà da cui provengono gli scarti e non deve essere fonte di disturbo al vicinato. Art. 6 Aiuti al compostaggio individuale delle economie domestiche Il Municipio fornisce direttive in materia e promuove corsi di compostaggio e campagne di informazione e sensibilizzazione per garantire la produzione di "compost" di buona qualità. Il Municipio contribuisce al finanziamento delle spese di acquisto della compostiera o altri contenitori adatti al compostaggio fino ad un importo massimo di Fr. 100.--. Il contributo è limitato una tantum per proprietario di terreno con superficie verde sito nel comprensorio della Città. Art. 7 Smaltimento presso il centro di compostaggio comunale convenzionato oppure presso l'ecocentro o le piazze di raccolta dedicate alle economie domestiche Quantità ammesse per le Categorie A e B Possono essere smaltiti solo ed unicamente scarti vegetali (esenti da rifiuti estranei a questa tipologia) provenienti dalla normale manutenzione di prati, giardini ed orti per un totale annuo di massimo 1000 kg non cumulabili. Il privato che non può o non vuole compostare i propri scarti può consegnarli durante tutto l'arco dell'anno presso la piazza di compostaggio comunale convenzionata durante gli orari di apertura giornalieri. In alternativa e fino ad un max 500 kg egli può consegnarli all'ecocentro oppure presso le benne di raccolta dei vegetali ubicate nelle diverse piazze di raccolta riciclabili dei Quartieri.
Pagina 3 Smaltimento delle quantità straordinarie per le Categorie A, B e C I privati che sono costretti a procedere ad un taglio straordinario sulla propria proprietà oppure che devono procedere ad abbattimenti di piante con categorie di scarti vegetali rientranti in una delle 3 suddette categorie, devono provvedere a proprio carico allo smaltimento presso il centro di compostaggio comunale convenzionato. La tassa di deponia e smaltimento per quantitativi straordinari e per la quota che eccede i suddetti 1000 kg max annui non cumulabili è completamente a carico del privato e gli verrà fatturata direttamente dai gestori della piazza di compostaggio comunale convenzionata. Cpv. 3 Smaltimento della categoria A tramite il giro di raccolta comunale 1 Beneficiari e frequenza del servizio Il Comune organizza un servizio di raccolta porta a porta dei vegetali riservato alle economie domestiche della Città, con frequenza settimanale. L'UTC a dipendenza della stagione e del Quartiere pubblica il calendario annuo dei giri di raccolta. Il servizio avviene su richiesta e riguarda unicamente la raccolta di scarti della categoria A (max 1000 kg all'anno non cumulabili) provenienti da orti e giardini privati non direttamente compostati, il cui taglio è stato eseguito direttamente dal proprietario o suoi famigliari o dall'eventuale inquilino. 2 Tipologie di scarti escluse Dal servizio di raccolta sono esclusi gli scarti provenienti da: a) taglio eseguito da giardinieri, imprese private o da terzi e/o dietro compenso; b) taglio di aree private incolte o abbandonate; c) taglio di piante ad alto fusto; d) tagli relativi alla manutenzione di vigneti, frutteti e altre attività professionali; e) scarti prodotti da interventi straordinari quali p.es. estirpazione di siepi o loro abbassamento importante; f) pulizia boschi, esboschi, ecc. 3 Sacchi ufficiali - Quantità, prezzo e scarti accettati Le economie domestiche che intendono avvalersi del giro di raccolta comunale devono fare richiesta dei sacchi ufficiali di raccolta da circa 15-20 kg che vengono messi a disposizione in quantità massima annua di 60 (sessanta) sacchi pro economia domestica pari al quantitativo massimo consentito di 1000 kg all'anno non cumulabili. I sacchi devono contenere solo ed unicamente scarti rientranti nella categoria A e non verranno restituiti dopo la loro vuotatura. I costi di raccolta e smaltimento di sacchi non ufficiali, fascine o quantitativi superiori al consentito verranno fatturati direttamente al proprietario.
Pagina 4 4 Modalità di confezionamento dei sacchi e loro annuncio per il ritiro Premesso che è vietato immettere nei sacchi rifiuti estranei a quelli della categoria A, possono essere tuttavia consegnati rametti di piccolo calibro (max 2 cm di diametro) solo se debitamente sminuzzati e messi nei sacchi ufficiali. Il quantitativo di sacchi chiusi così confezionati e del peso massimo di 15-20 kg l'uno dovrà essere annunciato per il ritiro presso l'ufficio tecnico entro le ore 17:00 del giorno precedente quello di raccolta. I sacchi dovranno essere esposti ordinatamente sulla strada pubblica (non intralciando il passo) ed in luogo facilmente accessibile entro le ore 7:00 del giorno di raccolta. 5 Obbligo di ritiro da parte del proprietario dei sacchi rifiutati dal servizio di raccolta Gli scarti vegetali non consegnati in modo conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio e dovranno essere ritirati dal proprietario e smaltiti a proprio carico. In caso di mancato ritiro da parte del proprietario, l'utc fatturerà i costi effettivi di raccolta e smaltimento oltre ad applicare eventuali sanzioni. Cpv. 4 Le Case parrocchiali e gli edifici di culto, le Case per anziani e gli enti benefici in cui la Città ha una partecipazione sono parificati alle economie domestiche ed hanno i medesimi suddetti diritti e doveri, senza limitazioni circa la quantità annua. CAPITOLO IV SMALTIMENTO DEGLI SCARTI VEGETALI DA PARTE DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI Art. 8 Compostaggio individuale da parte di insediamenti industriali, artigianali e commerciali Il Municipio auspica il compostaggio individuale degli scarti vegetali di cui al punto A dell'art. 3 e derivanti dall'ordinaria manutenzione di prati, giardini, orti o avanzi vegetali da cucina degli insediamenti industriali, artigianali e commerciali. Il compostaggio deve avvenire direttamente sulla proprietà da cui provengono gli scarti e non deve essere fonte di disturbo al vicinato. Art. 9 Smaltimento presso il centro di compostaggio comunale convenzionato da parte di insediamenti industriali, artigianali e commerciali Gli insediamenti industriali, artigianali e commerciali che non possono o non intendono compostare i propri scarti, possono consegnarli durante tutto l'arco dell'anno presso la piazza di compostaggio comunale convenzionata, durante gli orari di apertura giornalieri. La tassa di deponia e smaltimento è completamente a carico del privato e gli verrà fatturata direttamente dai gestori della piazza di compostaggio comunale convenzionata. In nessun caso è loro permesso far capo all'ecocentro, alle benne e/o alle piazze di raccolta dedicate sul territorio, che restano riservate all'uso delle economie domestiche.
Pagina 5 CAPITOLO V SMALTIMENTO DEGLI SCARTI VEGETALI DA PARTE DI GIARDINIERI E IMPRESE PRIVATE AGRICOLE O SELVICOLTURALI Art. 10 Smaltimento presso il centro di compostaggio comunale convenzionato da parte di giardinieri ed imprese private agricole o selvicolturali I giardinieri ed imprese private agricole o selvicolturali che svolgono attività professionale nel ramo sono tenuti a consegnare gli scarti vegetali (di qualsiasi natura essi siano) provenienti dalla propria attività professionale durante tutto l'arco dell'anno presso la piazza di compostaggio comunale convenzionata, durante gli orari di apertura giornalieri. La tassa di deponia e smaltimento è completamente a loro carico e verrà loro fatturata direttamente dai gestori della piazza di compostaggio comunale convenzionata. In nessun caso è loro permesso far capo all'ecocentro, alle benne e/o alle piazze di raccolta dedicate sul territorio, che restano riservate all'uso delle economie domestiche. CAPITOLO VI COSTI DI RACCOLTA SERVIZIO PORTA A PORTA E TASSE DI SMALTIMENTO PRESSO IL CENTRO DI COMPOSTAGGIO COMUNALE CONVENZIONATO Art. 11 Costi dei sacchi di raccolta del servizio porta a porta Sacco ufficiale: Fr. 4.00 al pezzo (max 60 pezzi/anno) Ottenibile presso gli sportelli di Quartiere. Art. 12 Tasse di smaltimento applicate dal centro di compostaggio comunale convenzionato Per scarti vegetali: Fr. 15.00 al quintale Per ceppaie e tronchi: Fr. 30.00 al quintale CAPITOLO VII NORME ESECUTIVE E FINALI Art. 13 Controlli da parte della Città e da parte del centro di compostaggio comunale convenzionato Gli incaricati della Città e del centro di compostaggio comunale convenzionato sono autorizzati ad effettuare il controllo dei rifiuti consegnati o esposti, ad aprire i sacchi e ad ispezionarne i contenuti per verificare il contenuto e a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilirne le caratteristiche, la proprietà e la provenienza.
Pagina 6 Cpv. 3 Il centro di compostaggio comunale convenzionato è pure autorizzato a richiedere all'utente che declini le proprie generalità e fornisca tutte le informazioni necessarie sulla quantità e provenienza dei rifiuti che intende consegnare, se necessario anche per iscritto. Nel caso in cui successivamente al conferimento, l'utc riscontrasse materiale estraneo fonte di costi supplementari di pulizia sia del personale UTC, sia parte del centro di compostaggio comunale convenzionato, tali costi supplementari saranno fatturati direttamente al proprietario degli scarti conferiti in modo non conforme. L'UTC o il centro di compostaggio comunale convenzionato si riservano di eventualmente applicare anche una sanzione. Art. 14 Infrazioni Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell Art. 18 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. Art. 15 Responsabilità Il Municipio declina ogni responsabilità per danni a cose o persone legate in particolare al normale esercizio del servizio di raccolta porta a porta per le economie domestiche. L utenza è responsabile per eventuali danni originati in seguito al conferimento in maniera negligente di scarti vegetali non idonei o in quantità e qualità non conformi. Art. 16 Deroghe Il Municipio nei casi motivati o in situazioni particolari può stabilire delle eccezioni o delle deroghe alla presente ordinanza. Art. 17 Entrata in vigore - norme transitorie 1) La presente ordinanza entra in vigore il 1 maggio 2012, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC. 2) Il diritto a ricevere il sussidio massimo di Fr. 100.-- per l'acquisto della compostiera entra in vigore a partire dal 1 maggio 2012. 3) L'estensione del servizio di raccolta porta a porta a tutti i Quartieri e solo per le economie domestiche entrerà in vigore dal 1 maggio 2012. IL MUNICIPIO (Risoluzione Municipale No. 8126 del 13 marzo 2012) Esposta agli albi comunali dal 27 marzo 2012 al 10 aprile 2012.