CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 23 gennaio 2008 (24.01) (OR. en) 5635/08 FISC 8 PROPOSTA

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Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048142/02.

Transcript:

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 23 gennaio 2008 (24.01) (OR. en) 5635/08 FISC 8 PROPOSTA Mittente: Commissione europea Data: 22 gennaio 2008 Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio che autorizza l Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell articolo 19 della direttiva 2003/96/CE Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante. All.: COM(2008) 7 definitivo 5635/08 sv DG G I IT

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 22.1.2008 COM(2008) 7 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (presentata dalla Commissione) IT IT

RELAZIONE 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta La tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità in ambito comunitario è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio 1 (di seguito denominata la direttiva sulla tassazione dell energia o la direttiva ). Ai sensi dell articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, oltre a quanto disposto in particolare dagli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche. Obiettivo della presente proposta è autorizzare l Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento a titolo di compensazione parziale dei costi di riscaldamento supplementari sostenuti dai residenti di dette zone. I costi di riscaldamento elevati sono dovuti alle condizioni climatiche estremamente rigide o rigide di tali zone o alla loro insularità nonché a una scelta limitata di combustibili e alla mancanza di accesso alla rete di distribuzione del gas naturale. Contesto generale Con lettera del 17 ottobre 2006 le autorità italiane hanno chiesto l autorizzazione ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento continuando una pratica istituita nell ambito della deroga prevista all articolo 18, paragrafo 1, della direttiva sulla tassazione dell energia, in combinato disposto con il punto 8, decimo trattino, dell allegato II della stessa. Tale disposizione autorizzava l Italia ad applicare, fino al 31 dicembre 2006 e in determinate zone, aliquote ridotte di accisa al gasolio domestico per riscaldamento e al GPL usato come combustibile per riscaldamento. La richiesta delle autorità italiane è stata presentata prima della scadenza della suddetta deroga. Ulteriori informazioni e chiarimenti sono stati trasmessi dalle autorità italiane in data 5 dicembre 2006, 13 febbraio 2007, 18 aprile 2007, 7 giugno 2007, 27 agosto 2007, 1 ottobre 2007 e 12 novembre 2007. A sostegno della domanda di deroga l Italia invoca l eterogeneità del proprio territorio, caratterizzato da condizioni climatiche e geografiche diverse. Nel 1999 l Italia ha aumentato il livello generale delle accise nell ambito di una riforma del proprio sistema fiscale. Nel contempo, tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio e al fine di evitare un onere eccessivo per taluni consumatori, essa ha introdotto in alcune parti del territorio aliquote di tassazione ridotte per il GPL e il gasolio utilizzati per riscaldamento. Attualmente la riduzione fiscale ammonta a 129,11 EUR per 1 000 l nel caso del gasolio (facendo scendere l aliquota applicabile a 274,10 EUR per 1 000 l) e a 159,07 EUR per 1 000 kg nel caso del GPL 1 Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51). Direttiva modificata da ultimo dalle direttive 2004/74/CE e 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 87 e pag. 100). IT 2 IT

(facendo scendere l aliquota applicabile a 30,87 EUR per 1 000 kg). Le aliquote dovute sono superiori ai livelli minimi di tassazione prescritti dalla direttiva. La riduzione fiscale è applicabile nelle zone geografiche che soddisfano i seguenti criteri: i comuni che rientrano nella zona F definita nel D.P.R. n. 412 del 1993. Il decreto suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche (da A a F). Tale classificazione è basata sul numero di gradi giorno, che rappresenta, per il periodo convenzionale di riscaldamento, la somma delle differenze tra la temperatura media esterna giornaliera e la temperatura ottimale di 20 C. Quanto più elevato è il numero attribuito a un comune, tanto più bassa è la temperatura media esterna nel periodo di riscaldamento. I comuni che rientrano nella zona climatica F presentano un numero di gradi giorno superiore a 3 000 2 ; i comuni che rientrano nella zona E definita nel D.P.R. n. 412 del 1993, fino a quando il comune interessato non sia servito da una rete di distribuzione del gas naturale. I comuni che rientrano nella zona climatica E presentano un numero di gradi giorno compreso fra 2 100 e 3 000; i comuni della Sardegna e delle piccole isole, fino a quando il comune interessato non sia servito da una rete di distribuzione del gas naturale; questa parte del regime riguarda tutte le isole italiane, ad eccezione della Sicilia. Le autorità italiane hanno affermato che la differenziazione fiscale e la scelta delle zone ammissibili sono basate su criteri oggettivi. L intenzione è garantire la continuità geografica con il resto del territorio nazionale, ossia porre la popolazione delle zone ammissibili in condizioni paragonabili al resto della popolazione italiana diminuendo i costi di riscaldamento eccessivamente elevati. La riduzione fiscale, il cui importo è il medesimo in tutti i casi, è intesa unicamente ad alleviare in parte i costi di riscaldamento supplementari della popolazione residente nelle zone ammissibili, dovuti al clima rigido e/o alle difficoltà di procurarsi il combustibile. Secondo le autorità italiane, nelle zone climatiche E ed F la riduzione fiscale è pari, in media, all 11-12% del prezzo del gasolio e del GPL utilizzati per riscaldamento. Tali dati vanno raffrontati con i costi di riscaldamento medi: a causa delle condizioni climatiche, questi sono superiori del 90% nella zona E e del 170% nella zona F rispetto alla media nazionale. La specificità delle isole consiste nel fatto che, a motivo della loro situazione geografica, l approvvigionamento di carburante è limitato in termini di scelta e i prezzi sono più elevati di quelli dell Italia continentale a causa dei costi di trasporto supplementari. Le autorità italiane hanno confermato che la riduzione fiscale non dà luogo a una compensazione eccessiva e non fa scendere i prezzi del GPL e del gasolio al di sotto del livello praticato sul continente. Secondo i dati campione forniti dalle autorità italiane, il prezzo del GPL sulle isole, al netto della riduzione fiscale, è ancora superiore di circa 2,5-4,5 EUR/hl a quello dell Italia continentale. Per il gasolio la differenza di prezzo è ancora più significativa e in alcuni casi il prezzo finale sull isola può essere quasi il doppio di quello praticato sul continente. 2 Le altre zone climatiche sono definite in termini di numero di "gradi giorno" come segue: zona A (non superiore a 600), zona B (maggiore di 600 e non superiore a 900), zona C (maggiore di 900 e non superiore a 1 400) e zona D (maggiore di 1 400 e non superiore a 2 100). IT 3 IT

Infine, secondo le autorità italiane, una volta che il comune interessato sia servito dalla rete di distribuzione del gas naturale (il che dovrebbe verificarsi nei comuni situati nella zona climatica E e in alcune isole), i costi supplementari sostenuti in queste zone si ridurrebbero notevolmente. In particolare essa amplierebbe le possibilità di scelta di combustibile per i consumatori. Per questo motivo le autorità italiane non prevedono una riduzione fiscale nei comuni situati nella zona climatica E o nelle isole interessate una volta che la rete di distribuzione del gas naturale sia ultimata nel comune in questione. Nei comuni della zona climatica F, situati in regioni prevalentemente montuose, lo sviluppo delle reti di distribuzione del gas naturale non coprirà tutta, o nemmeno gran parte, della zona geografica dei comuni interessati. Per molti abitanti di questa zona, quindi, tale sviluppo non amplierà la scelta di combustibili. L ammissibilità di un comune della zona climatica F non dipende pertanto dall assenza di una rete di distribuzione del gas naturale. La misura corrisponde a un volume di spesa annuo di circa 62 milioni di EUR. La popolazione beneficiaria ammonta a 4,4 milioni di abitanti. Lo sgravio fiscale è concesso sotto forma di una riduzione di prezzo al momento dell acquisizione dei prodotti energetici da parte del beneficiario (i beneficiari sono i residenti delle zone ammissibili). Disposizioni vigenti nel settore della proposta Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell Unione La Commissione esamina ciascuna richiesta di deroga ai sensi dell articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell energia tenendo conto di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche comunitarie in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti. Nelle zone geografiche considerate il livello nazionale normale di tassazione applicabile al GPL e al gasolio da riscaldamento comporterebbe costi di riscaldamento eccessivamente onerosi rispetto al resto del territorio italiano. Ciò è dovuto alle rigide condizioni climatiche o all insularità delle suddette zone nonché alla mancanza di accesso a una rete di distribuzione del gas naturale quale fonte energetica alternativa per il riscaldamento. L aliquota di tassazione ridotta tiene conto di questa particolare situazione alleviando in parte i costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone geografiche considerate rispetto al resto del territorio nazionale. Secondo le autorità italiane, la riduzione concessa rimane comunque inferiore a tali costi supplementari. Allo stesso tempo, i livelli di tassazione risultanti sono superiori, sia per il gasolio che per il GPL, ai livelli minimi comunitari fissati nella direttiva sulla tassazione dell energia. La riduzione può pertanto essere considerata compatibile con l effetto incentivante della tassazione a fini di efficienza energetica e con altri aspetti della politica energetica. La misura non è stata ritenuta incompatibile con le politiche comunitarie pertinenti in materia di ambiente e di energia. IT 4 IT

La misura risulta inoltre accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale. Essa mira unicamente a compensare in parte i costi di riscaldamento supplementari legati alle condizioni oggettive delle zone in questione. La riduzione non è cumulabile con altri tipi di sgravi fiscali e non si applica ad utilizzazioni dei combustibili da riscaldamento diverse dal riscaldamento di locali. Secondo le autorità italiane, l importo del beneficio fiscale per gli utenti commerciali è contemplato in ciascun caso particolare dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore (de minimis) 3. Se tuttavia il beneficio concesso a una singola impresa supera il massimale fissato in tale regolamento, esso sarà notificato alla Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell articolo 93 del trattato CE 4. L articolo 19, paragrafo 2, della direttiva sulla tassazione dell energia dispone che le misure adottate nel suo ambito debbano essere limitate nel tempo e ne fissa la durata massima a 6 anni, con possibilità di rinnovo. Allo stadio attuale sembra appropriato concedere l autorizzazione per sei anni. Occorre assicurare che l Italia possa applicare la riduzione specifica di cui alla presente proposta senza soluzione di continuità rispetto alla situazione esistente in virtù dell articolo 18 della direttiva, in combinato disposto con l allegato II della stessa, anteriormente al 1 gennaio 2007. L autorizzazione chiesta deve pertanto essere concessa con effetto da tale data. 2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL IMPATTO Consultazione delle parti interessate La presente proposta interessa unicamente l Italia. Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti esterni. Valutazione dell impatto La presente proposta riguarda un autorizzazione concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta. 3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi delle misure proposte Scopo della proposta è autorizzare l Italia a derogare alle disposizioni generali della direttiva 2003/96/CE del Consiglio e ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL da riscaldamento in alcune zone caratterizzate da costi di riscaldamento elevati. 3 4 GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5. GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. IT 5 IT

Base giuridica Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio. Principio di sussidiarietà Il settore della tassazione indiretta di cui all articolo 93 del trattato CE non è di per sé di esclusiva competenza della Comunità ai sensi dell articolo 5 del trattato. L esercizio delle competenze concorrenti degli Stati membri in tale settore è tuttavia rigorosamente determinato e limitato dal diritto comunitario vigente. A norma dell articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, soltanto il Consiglio è abilitato ad autorizzare uno Stato membro ad applicare altre esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono sostituirsi al Consiglio. La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità. La riduzione fiscale non è superiore ai costi supplementari sostenuti. Scelta degli strumenti Strumenti proposti: Decisione del Consiglio. L articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura. 4) INCIDENZA SULBILANCIO La misura non comporta oneri finanziari e amministrativi per la Comunità. La presente proposta non ha alcun effetto sul bilancio comunitario. IT 6 IT

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità 5, in particolare l articolo 19, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) A norma dell articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, in combinato disposto con l allegato II della stessa, l Italia è stata autorizzata ad applicare in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate aliquote ridotte di accisa sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per riscaldamento. Tale deroga era applicabile sino al 31 dicembre 2006. (2) Con lettera del 17 ottobre 2006 le autorità italiane hanno chiesto l autorizzazione, ai sensi dell articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare nelle stesse zone geografiche aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento. L Italia desidera continuare, dopo il 31 dicembre 2006, la pratica nazionale istituita nell ambito della suddetta deroga. L autorizzazione è chiesta per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2012. (3) L Italia presenta un territorio estremamente eterogeneo, caratterizzato da condizioni climatiche e geografiche diverse. Nel 1999 essa ha aumentato il livello generale delle accise nell ambito di una riforma del proprio sistema fiscale. Tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, l Italia ha nello stesso tempo introdotto aliquote di tassazione ridotte per il gasolio e il GPL al fine di compensare in parte i costi di riscaldamento eccessivamente elevati sostenuti dai residenti di alcune zone geografiche. (4) La differenziazione delle aliquote mira a porre la popolazione delle zone ammissibili in condizioni paragonabili al resto della popolazione italiana riducendo i costi di 5 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. IT 7 IT

riscaldamento eccessivamente elevati. Per individuare le zone ammissibili l Italia ha seguito criteri oggettivi, basati sulle condizioni climatiche della zona interessata e sull accesso alla rete di distribuzione del gas naturale. Quest ultimo criterio riflette il grado di scelta fra combustibili di cui dispone la popolazione della zona interessata. (5) La riduzione fiscale è pertanto applicabile nelle zone geografiche (comuni) che soddisfano i seguenti criteri: i) i comuni che rientrano nella zona climatica F definita nel D.P.R. n. 412 del 1993 6, ossia i comuni con più di 3 000 gradi giorno, ii) i comuni che rientrano nella zona E definita nel D.P.R. n. 412 del 1993, ossia i comuni con un numero di gradi giorno compreso fra 2 100 e 3 000 7 ; iii) la Sardegna e le piccole isole; quest ultimo regime riguarda tutte le isole italiane, ad eccezione della Sicilia. Poiché lo sviluppo della rete di distribuzione del gas naturale ridurrebbe considerevolmente i costi di riscaldamento supplementari e, in particolare, amplierebbe le possibilità di scelta di combustibile per i consumatori, la riduzione non si applicherà più nei comuni appartenenti alla seconda e alla terza zona menzionate una volta che la rete di distribuzione del gas naturale sia ultimata nel comune interessato. (6) I comuni in questione sono accomunati dai costi di riscaldamento supplementari rispetto al resto dell Italia. Nelle zone climatiche E ed F la riduzione fiscale è pari, in media, all 11-12% del prezzo del gasolio e del GPL da riscaldamento. A causa delle condizioni climatiche, i costi di riscaldamento sono superiori del 90% nella zona E e del 170% nella zona F rispetto alla media nazionale. Nelle isole i costi supplementari rispetto al continente sono dovuti alle peculiarità geografiche delle stesse, all approvvigionamento limitato di carburante e ai costi di trasporto aggiuntivi, che rendono più alti i prezzi del combustibile. (7) La riduzione fiscale rimane in ogni caso inferiore ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti dalla popolazione interessata, per cui in questo caso non si produce una compensazione eccessiva. Le autorità italiane hanno in particolare sostenuto che la riduzione fiscale non è superiore ai costi supplementari sostenuti nelle zone E ed F a causa del clima rigido; inoltre, per quanto riguarda le isole, esse hanno affermato che la riduzione fiscale non fa scendere il prezzo dei combustibili considerati al di sotto di quello praticato sul continente per lo stesso prodotto. (8) L aliquota di tassazione ridotta rimane, sia per il gasolio che per il GPL, superiore ai livelli minimi comunitari fissati nella direttiva 2003/96/CE. (9) La misura considerata si applica soltanto al riscaldamento di locali (sia di privati che di imprese); essa non si applica ad altri tipi di uso commerciale dei suddetti prodotti. 6 7 Il decreto suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche (da A a F). Tale classificazione è basata sul numero di "gradi giorno", che rappresenta, per il periodo convenzionale di riscaldamento, la somma delle differenze tra la temperatura media esterna giornaliera e la temperatura ottimale di 20 C. Quanto più elevato è il numero attribuito a un comune, tanto più bassa è la temperatura media esterna nel periodo di riscaldamento. Le altre zone climatiche sono definite in termini di numero di "gradi giorno" come segue: zona A (non superiore a 600), zona B (maggiore di 600 e non superiore a 900), zona C (maggiore di 900 e non superiore a 1 400) e zona D (maggiore di 1 400 e non superiore a 2 100). IT 8 IT

(10) È stato accertato che la misura non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il funzionamento del mercato interno e non è incompatibile con la politica comunitaria in materia di ambiente, energia e trasporti. (11) È pertanto opportuno autorizzare l Italia, a norma dell articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ad applicare fino al 31 dicembre 2012 un aliquota di tassazione ridotta al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati, indicate nell allegato alla presente decisione. (12) Occorre assicurare che l Italia possa applicare la riduzione specifica di cui alla presente decisione senza soluzione di continuità rispetto alla situazione esistente in virtù dell articolo 18 della direttiva 2003/96/CE, in combinato disposto con l allegato II della stessa, anteriormente al 1 gennaio 2007. È pertanto necessario concedere l autorizzazione chiesta con effetto da tale data, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L Italia è autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per il riscaldamento di locali in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati, specificate nell allegato alla presente decisione. Al fine di evitare compensazioni eccessive, la riduzione non deve essere superiore ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone interessate. L aliquota ridotta è conforme agli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE del Consiglio, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all articolo 9 della stessa. Articolo 2 I consumi dei comuni situati nelle zone di cui al punto 2 o al punto 3 dell allegato alla presente decisione possono beneficiare della misura soltanto fino a quando il comune interessato non sia servito da una rete di distribuzione del gas naturale. Articolo 3 La presente decisione si applica dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2012. IT 9 IT

Articolo 4 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente IT 10 IT

ALLEGATO Quadro riassuntivo delle zone geografiche interessate dalla presente decisione: (1) comuni che rientrano nella zona climatica F definita nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; (2) comuni che rientrano nella zona climatica E definita nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; (3) comuni della Sardegna e delle piccole isole 8. 8 Il punto 3 si riferisce a tutte le isole italiane, ad eccezione della Sicilia. IT 11 IT