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XVII LEGISLATURA Giunte e Commissioni RESOCONTO STENOGRAFICO n. 14 11ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale) INTERROGAZIONI 49ª seduta: giovedì 16 gennaio 2014 Presidenza del vice presidente SPILABOTTE IN 0222 TIPOGRAFIA DEL SENATO

2 INDICE INTERROGAZIONI PRESIDENTE... Pag. 3, 5 GUERRA, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali... 3 MATTESINI (PD)... 4 ALLEGATO (contiene i testi di seduta)... 6 N.B. L asterisco accanto al nome riportato nell indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà : FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l Italia: PI; Scelta Civica per l Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto- Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL..

3 Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra. I lavori hanno inizio alle ore 9,15. INTERROGAZIONI PRESIDENTE. L ordine del giorno reca lo svolgimento dell interrogazione 3-00176, presentata dalla senatrice Mattesini. GUERRA, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signora Presidente, l atto di sindacato ispettivo presentato dalla senatrice Mattesini concerne le tutele per malattia attualmente previste per i lavoratori sottoposti a trattamento di dialisi. Allo stato attuale, come è noto (e come viene ricordato nell interrogazione), non sussiste per tali lavoratori una specifica disciplina che li differenzi dalla generalità dei lavoratori in condizione di incapacità temporanea al lavoro per malattia. Ne consegue che nei confronti del lavoratore sottoposto a dialisi trova applicazione la disciplina generale che stabilisce un tetto massimo di giornate indennizzabili pari a 180 giorni nell anno solare. Diversamente, come già evidenziato dall onorevole interrogante, ai lavoratori affetti da tubercolosi l ordinamento riconosce una tutela specifica, che prevede una distinta prestazione economica regolamentata dal regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055 (convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1132). Sulla questione è recentemente intervenuta anche la Corte costituzionale. Il tribunale di Arezzo, infatti, con ordinanza del 20 ottobre 2011 aveva sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto la normativa risultante dal combinato disposto degli articoli 2110 del codice civile e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre n. 1947/1304, con riferimento agli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione, nella parte in cui tale normativa non prevede per i lavoratori ammalati in dialisi la superabilità del periodo massimo indennizzabile prevista, invece, per i lavoratori affetti da tubercolosi. Nella sua pronuncia la Consulta ha affermato l inammissibilità della questione di legittimità costituzionale stabilendo, tra l altro, che il problema che sorge in riferimento a situazioni come quella in cui versa il lavoratore dializzato vede le possibili soluzioni come oggetto di scelte che sono riservate ad una discrezionalità del legislatore. La Corte ha inoltre precisato che il riconoscimento di ulteriori tutele al dializzato rispetto al quadro normativo vigente non può tuttavia prescindere, da un lato, dal necessario bilanciamento tra l esigenza di tutela della salute del lavoratore e

4 quella contrapposta di garanzia economica dell imprenditore, dall altro, dal limite delle risorse disponibili in caso di concorso pubblico al finanziamento del trattamento indennitario. Pertanto, l accoglimento delle istanze sottese al presente atto parlamentare volte a riconoscere anche ai lavoratori in trattamento dialitico l esclusione dal limite del periodo massimo di computo per malattia indennizzabile richiede necessariamente un apposito intervento normativo per il quale è necessario reperire la relativa copertura finanziaria. Pur nell ambito dei vincoli e delle indicazioni di bilanciamento di esigenze diverse ricordate dalla Corte costituzionale, è evidente che il punto sottolineato dall interrogante esiste, in quanto c è una disomogeneità di trattamento che, all atto delle considerazioni svolte, appare difficilmente giustificabile. Pertanto, la sollecitazione a porre rimedio a questa discrepanza va assolutamente colta, ma non necessariamente con una semplice equiparazione dei trattamenti per una patologia rispetto all altra, bensì in un contesto di revisione complessiva che tenga conto delle indicazioni della Corte costituzionale. In questa direzione si è parzialmente mosso il legislatore quando con il decreto legislativo n. 119 del 2011 in attuazione della delega contenuta nell articolo 23 della legge n. 183 del 2010 (il cosiddetto collegato lavoro) prevede che nelle ipotesi in cui al lavoratore invalido sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, questi abbia diritto ad un ulteriore periodo di congedo retribuito della durata massima di 30 giorni annui per l effettuazione delle cure necessarie. Tale normativa può essere già di primo interesse per le persone di cui stiamo parlando, in quanto la patologia di cui si parla è di tipo progressivo e può quindi portare in un periodo successivo all accesso a questa ulteriore possibilità. MATTESINI (PD). Signora Presidente, della questione oggetto della mia interrogazione mi sono occupata anche nella scorsa legislatura perché è nata da alcune vicende accadute nel mio territorio. Ringrazio la vice ministro Guerra perché, oltre alla sentenza della Corte costituzionale che è d aiuto, rispetto all atteggiamento e alle risposte avute nella scorsa legislatura trovo che sia stato compiuto un passo in avanti. Giustamente la sentenza riconosce, come si ricordava nella risposta, che la questione merita, all interno dei vincoli indicati, una risposta e un adeguamento normativo; quindi considero la risposta un impegno da parte del Governo e anche del Parlamento. La problematica citata va infatti assolutamente risolta, dal momento che le persone sottoposte a dialisi vivono una vita assolutamente difficile e complicata dal punto di vista personale: basti pensare che fare tre giornate di dialisi significa passare tre giorni in ospedale, perché le sedute durano dalle quattro alle sei ore, quindi l ospedale diventa una seconda casa. Inoltre, al di là della norma, a mio avviso il punto fondamentale è che lo Stato, all interno della presa in carico di un rapporto con i cittadini più fragili, deve partire dal riconoscimento di alcuni diritti, rendendo questi cittadini capaci di vivere una vita autonoma, di pensare a sé stessi in

5 modo autonomo. Bisogna infatti sapere che quelle 180 giornate annue indennizzabili, cui se ne possono aggiungere altre 30, si possono superare perché è noto che la dialisi porta con sé un ulteriore fragilità e debolezza per cui ci sono persone a cui non bastano neanche i 30 giorni successivi, perché è più facile ammalarsi anche di altre malattie prolungate nel tempo. Credo inoltre che il punto fondamentale che debba orientare anche la nostra azione successiva, rispetto alla quale chiamo anche me stessa a coerenza, riguarda l articolo 3 della Costituzione, perché si viola il principio di uguaglianza, atteso che tutto sommato sembra che un lavoratore in dialisi abbia una tutela attenuata a parità di altre condizioni. Mi chiedo infatti cosa differenzi un lavoratore affetto da insufficienza renale da uno in stato di infortunio o da uno malato di tubercolosi, visto che i tubercolotici sono tutelati dalle disposizioni dell apposita legge n. 1088 del 1970. Auspico quindi che si sia una risposta in tempi rapidi, perché se non riconosciamo al lavoratore dialitico il diritto di andare oltre i 180 giorni più altri 30 di assenze indennizzabili, veniamo meno anche all articolo 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute e alla cura. La persona in oggetto, quella che ha dato origine a questo ricorso, a un certo punto ha dovuto scegliere se smettere di curarsi (e l emodialisi è un intervento salvavita) e non andare in ferie; fortunatamente lavora in un azienda che ha capito la sua situazione ed è stato possibile trovare un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore, tuttavia non può essere questa la soluzione. Noi abbiamo il dovere, e in questo ringrazio la vice ministro Guerra, di poter individuare una soluzione in tempi rapidi. Mi dichiaro quindi parzialmente soddisfatta, auspicando che l impegno di carattere politico diventi effettivo. PRESIDENTE. Ringraziamo la vice ministro Guerra. Lo svolgimento dell interrogazione all ordine del giorno è così esaurito. I lavori terminano alle ore 9,30. Licenziato per la stampa dall Ufficio dei Resoconti

6 Allegato INTERROGAZIONI MATTESINI. Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Premesso che: le malattie che portano alla dialisi sono malattie progressive e degenerative e quindi vedono, nel tempo, un graduale aumento delle giornate di trattamento dialitico; ad oggi un lavoratore sottoposto a trattamento di dialisi ha diritto all indennità di malattia per le giornate di assenza dal lavoro coincidenti con l effettuazione del trattamento, ma, qualora durante il trattamento dialitico subentri una nuova malattia, l indennizzo del trattamento dialitico viene sospeso e la nuova malattia viene indennizza come evento a sé stante, sommando le giornate di trattamento emodialico a quelle eventualmente sopravvenute; la normativa vigente stabilisce un periodo massimo di malattia indennizzabile pari a 180 giorni di calendario all interno dell anno solare; da tale computo restano esclusi i periodi di astensione dal lavoro per maternità sia obbligatoria che facoltativa, le assenze causate da infortunio sul lavoro, quelle per malattia professionale, tubercolare ed i periodi di malattia causate da infortunio sul lavoro, nonché i periodi di malattia causata da responsabilità di terzi per i quali l Inps abbia esperito, con esito positivo anche parziale, l azione surrogatoria; il trattamento differenziato tra lavoratore in dialisi e quello colpito da tubercolosi appare ingiustificato ed irragionevole; esso confligge infatti con gli artt. 3 e 6 della Costituzione in quanto per curarsi il lavoratore dovrebbe rinunciare alle ferie od alla retribuzione. Vengono altresì violati gli artt. 3 e 32 della Costituzione in quanto sono palesi le discriminazioni tra le diverse malattie, ovvero quelle che rimangono escluse dai 180 giorni; la sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 1975 stabilisce che l indennità di malattia dovrebbe essere attribuita in ragione di un astensione dal lavoro che trovi ragione, diretta od indiretta, nella malattia del lavoratore e quindi anche solo nella necessità di fruire delle opportune cure. Una seconda sentenza della Corte costituzionale, n. 559 del 1987, afferma che si deve ritenere violato l art. 32 della Costituzione, essendo evidente che l impedimento alla fruizione delle cure nei tempi richiesti dalle esigenze terapeutiche si traduce in una violazione del diritto primario alla salute, si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover riconoscere anche ai lavoratori in trattamento dialitico, così come ad altri lavoratori in

7 situazioni di analoga gravità, l esclusione dal limite del periodo massimo di computo per malattia indennizzabile pari a 180 giorni di calendario all interno dell anno solare. (3-00176)

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