IL SINDACO. Ordinanza n. _2559_/07. Oggetto: Domenica ecologica del 25 febbraio 2007.

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COMUNE DI VOLPIANO Provincia di Torino SETTORE POLIZIA MUNICIPALE (Tel. 011. 995 18 31 Fax 011. 995 45 36) e-mail: poliziamunicipale@comune.volpiano.to.it Ordinanza n. _2559_/07 Oggetto: Domenica ecologica del 25 febbraio 2007. IL SINDACO Visto il D.lgs 4 agosto 1999 n. 351 attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera. Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria" che: - all'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'aria per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria; - all'art. 3 comma 1 lettera c) prevede che le Province, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino con i Comuni interessati i piani di intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento; - all'art. 4 comma 1 lettera a) prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali; Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n 1320-313881 del 11 ottobre 2005 con la quale si approvava, ai sensi dell art. 3 comma 1 lett. c) della Legge Regionale 7 aprile 2000 n 43 e secondo gli indirizzi definiti nella D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7623, il nuovo Piano d Azione ex art. 7 D.Lgs 4 agosto 1999 n 351 per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60; Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30.04.1992, n 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali; Vista la lettera della Regione Piemonte del 5 febbraio 2007 che invita tutti i Sindaci ad aderire alla domenica ecologica fissata per il 25 febbraio 2007 per un blocco contemporaneo della circolazione esteso anche alle altre regioni della valle Padana. Visto l accordo tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, le Province Autonome di Trento e Bolzano e il Cantone Ticino per la prevenzione e la riduzione dell inquinamento atmosferico, siglato a Roma il 7 febbraio 2007.

Viste le decisioni adottate dal tavolo di coordinamento nella riunione avvenuta il giorno giovedì 15 febbraio 2007 presso la Provincia di Torino, che prevedono l adozione di provvedimenti di blocco totale dei veicoli nella giornata di domenica 27 febbraio 2007. Considerato che il tavolo di coordinamento è previsto al punto 3 del Piano d Azione di cui sopra quale organo di consultazione per l adozione di scelte comuni e provvedimenti coordinati. Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti. Visto l art. 50 del T.U. sull ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3; Visto lo Statuto del Comune di Volpiano; ORDINA 1) su tutto il territorio comunale è vietata la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati, dalle ore 9,30 alle ore 19,30 di domenica 25 febbraio 2007. 2) Dal divieto di circolazione è interessato TUTTO IL CENTRO ABITATO, ovverosia, il territorio comunale delimitato a SUD da Corso EUROPA ed a EST da Corso Emmanuel KANT. 3) Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti tipologie o categorie di veicoli: a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico; b) veicoli, funzionanti con alimentazione a metano, a gpl, idrogeno; c) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'arpa, dell ASL, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli e a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali; d) veicoli del servizio car sharing; e) taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente; 4) Fanno inoltre eccezione le seguenti tipologie accompagnate da adeguata documentazione: a) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;

b) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario; c) veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia; d) veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri ed ostetriche con dichiarazione del Collegio professionale che svolgono libera professione; e) veicoli utilizzati da farmacisti con turno di apertura nella giornata; f) veicoli utilizzati per il rifornimento urgente di medicinali; g) veicoli utilizzati da lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell orario di lavoro rilasciata dall azienda per cui prestano la loro opera o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore autonomo, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e con assunzione della corrispondente responsabilità, quando dalla certificazione stessa risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall azienda per cui prestano la loro opera o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come sopra specificato, quando dalla certificazione dell azienda risulti che la sede dell azienda o il luogo di lavoro autonomo o l abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici; h) veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie ed assistenziali; i) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico solo per emergenze o obblighi di legge; j) veicoli utilizzati dall'autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento; k) veicoli al servizio di testate televisive e di riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio nell orario del blocco; l) veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili; m) veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio Coordinamento e dalla Divisione Servizi Tributi, Catasto e Partecipate - Settore Pubblicità e COSAP, o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di trasloco; n) veicoli di ditte di trasporti che devono effettuare operazioni di trasloco precedentemente programmate e che non prevedono occupazione di suolo pubblico;

o) veicoli di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'ente per cui lavorano; p) veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente utilizzati per manifestazioni che si svolgono nella giornata; veicoli utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato; q) veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città; r) veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio; s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti); t) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri; u) veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare autorizzazione per la vendita su aree pubbliche; v) veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione adeguata; w) veicoli utilizzati per la consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri e il trasporto di merci deperibili in possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante; x) veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni; y) veicoli che trasportano persone con ridotta capacità motoria o loro accompagnatori per brevi periodi della giornata e limitatamente al tragitto tra il domicilio e la destinazione. L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero. I benzinai di turno domenica 25 febbraio 2007 sono esonerarti dall'obbligo di apertura, e gli stessi sono esonerati dall'obbligo del rispetto del turno di chiusura per il lunedì successivo. AVVERTE che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione. Ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

AVVISA che a norma dell art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'albo Pretorio. Volpiano, li 20 febbraio 2007 IL SINDACO (Ing. Francesco GOIA)