Comune di CASTELLETTO MERLI Provincia di ALESSANDRIA

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DELIBERAZIONE N.4 Comune di CASTELLETTO MERLI Provincia di ALESSANDRIA Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: Adesione alla Commissione locale per il paesaggio di Casale Monferrato. Approvazione regolamento e schema di convenzione. L'anno Duemilatredici, addì Quattro del mese di Marzo ore 21,10 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di I^ convocazione N.ord. COGNOME E NOME Presenti Assenti 1 CASSONE Ivan Sindaco si 2 PIAZZO Loretta Assessore si 3 PALAZZO Andrea si 4 CLERICI Gianni Consigliere si 5 BRUNO Enrica si 6 ANSELMO Roberto si 7 MARANZANA Dante Federico si 8 VACCHINA Matteo si 9 QUAGLIA Roberto si 10 BERTANA Ugo si 11 CHIABRERA Gian Paolo si 12 PENNA Gabriele si 13 VARVELLI Annamaria si Totale 12 1 con l'intervento e l'opera della Dott.DI MARIA Maria Luisa, Segretario Comunale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CASSONE Ivan, nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso: che la Regione Piemonte in data 1 dicembre 2008 aveva promulgato la legge n.32 Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ; che la finalità di detta legge regionale è l adeguamento ed il coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal citato D.Lgs.n.42/2004 ; che al comma 1 dell art.3 della citata legge regionale sono elencati gli interventi per i quali la Regione è competente al rilascio dell autorizzazione paesaggistica, mentre il comma 2 del medesimo articolo prevede che per ogni altro tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma1, l autorizzazione paesaggistica è delegata ai comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche della Commissione Locale per il Paesaggio; che al successivo art.4 della legge regionale, sono stabilite le condizioni ed i criteri per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio; Considerato: che i Comuni per esercitare le funzioni in materia paesaggistica ad essi attribuiti devono provvedere ad istituire la Commissione Locale per il Paesaggio, ed approvare il Regolamento per il suo funzionamento; che i requisiti minimi obbligatori per la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio sono disciplinati dal citato art.4 della citata L.R. n.32/2008 ed al punto 2 dell allegato A Criteri per la verifica, nei soggetti delegati all esercizio della funzione autorizzato ria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall art.146 comma 6 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni ed integrazioni alla citata D.G.R. n.34-10229/2008, come modificato con DGR. N.58-10313 del 16/12/2008; che la Commissione Locale per il Paesaggio, prevista dall articolo 148 del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ss.mm., risulta organo indispensabile per poter esercitare in subdelega regionale le funzioni di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all articolo 3 della Legge Regionale 32/2008; che a questo organo è stata altresì demandata l espressione del parere vincolante di cui all articolo 49 comma 15, Legge Regionale 56/77 e s.m.i. della soppressa sezione provinciale della Commissione Regionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Ambientali; che la citata legge regionale n. 32/2008 prevede che i Comuni, titolari delle funzioni paesaggiste loro attribuite dalla legge, istituiscano preferibilmente in forma associata la suddetta Commissione; che il comune di Castelletto Merli aveva aderito alla Commissione Comunale per il Paesaggio istituita presso la Comunità Collinare Valcerrina; che questo Comune con deliberazione CC n. 26 del 17/12/2012 ha deciso il recesso dalla suddetta Comunità e, pertanto, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, occorre provvedere ad istituire la Commissione Comunale del Paesaggio;

che il Comune di Casale Monferrato ha predisposto apposita Convenzione da stipularsi con i Comuni facenti parte dell ambito territoriale n. 18 del nuovo Piano territoriale Regionale, previa richiesta al Comune di Casale Monferrato (Comune Capofila) e delibera consigliare di adesione e approvazione della convenzione. che questa Amministrazione intende aderire alla Convenzione predisposta dal Comune di Casale in quanto l esercizio associato rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, poichè assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull intero territorio interessato ed un contenimento dei relativi costi; Atteso: che si è provveduto a contattare l ufficio Servizi Territoriali, Settore Pianificazione Urbana e Territoriale del comune di Casale Monferrato al fine di addivenire alla stipula della citata convenzione; che il Settore Pianificazione Urbana e Territoriale ha provveduto a trasmettere la bozza di Convenzione e il Regolamento per l istituzione e il funzionamento della commissione locale per il Paesaggio. Visto il Regolamento per l Istituzione e il Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio all. A) alla presente, contenente la composizione e la nomina dei membri, le competenze ed il funzionamento della Commissione stessa, approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Casale Monferrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 12 del 24/03/2008. Vista lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata della Commissione Locale per il paesaggio all. B) alla presente, approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Casale Monferrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 12 del 24/03/2008 Ritenuti i sopradescritti atti meritevoli di approvazione e pertanto aderire alla Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Casale Monferrato. Visto l art. 30 del D. Lvo 267/2000. Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell art. 49, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica, e dal responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, trascritti in calce alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. Con votazione favorevole unanime DELIBERA Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato Di aderire alla Commissione Locale per il Paesaggio prevista dall articolo 148 del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ss.mm. e dall art. 4 della Legge Regionale n. 32/2008. Di approvare il Regolamento disciplinante l istituzione e il funzionamento della Commissione Locale Per il Paesaggio all. A) alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di approvare lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della Commissione Locale per il paesaggio all. B) alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale. Di dare: Che al comune di Casale Monferrato verrà corrisposto annualmente un importo per le attività di segreteria, quantificato forfetariamente, per ciascuna pratica da sottoporre alla Commissione in argomento. Che per l anno 2013 tale importo è stato determinato in 28 euro. DELIBERA Di dichiarare la presente deliberazione, con voto unanime dei presenti, palesemente reso, immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n.267. Parere di regolarità tecnica: favorevole *********************************************** PARERE DI REGOLARITA TECNICA ART. 49 DEL D.LGS. N.267/2000 IL SEGRETARIO COMUNALE DI MARIA Dott.ssa Maria Luisa Parere di regolarità tecnica: favorevole *********************************************** PARERE DI REGOLARITA CONTABILE ART. 49 DEL D.LGS. N.267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (ARAMINI Mariella)

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO Allegato A) Articolo 1. Composizione 1. La Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità Commissione, è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell art. 4 della L.R. 32/08. 2. La Commissione è composta da cinque componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell arte e dell architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale. 3. I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno triennale nell ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 2 del presente articolo. 4. Il possesso del titolo di studio e dell esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale. Articolo 2. Nomina e durata 1. La Commissione svolge le proprie funzioni nell ambito territoriale del Comune di Casale Monferrato. A seguito di apposita convenzione ai sensi dell art. 30 del Dlgs 267/2000, la competenza potrà essere estesa anche agli altri Comuni facenti parte dell ambito di integrazione territoriale n. 18 del Nuovo Piano Territoriale Regionale, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento, assumendo in tal caso il Comune di Casale Monferrato, la qualifica di Ente Capofila. L adesione potrà essere manifestata da ciascun Comune, in qualunque momento, anche successivamente alla nomina della Commissione. 2. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale del Comune di Casale Monferrato, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate da parte del Settore Pianificazione Urbana e Territoriale. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1. 3. La durata in carica della Commissione corrisponde a quella del Consiglio comunale che l ha nominata e comunque non può superare i cinque anni. Il mandato dei componenti è rinnovabile una sola volta. 4. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza. 5. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione con apposita delibera di Consiglio del Comune capofila. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo

stesso profilo professionale di quest ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione. 6. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti. 7. Ai sensi dell art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita. Articolo 3. Casi di incompatibilità 1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e Urbanistica del Comune di Casale Monferrato e degli altri Comuni convenzionati in base al precedente art. 2. 2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. 3. Ciascun Comune all atto della adesione e per tutto il periodo di vigenza della convenzione, dovrà garantire che non ricorrono per il proprio Ente, le ipotesi di incompatibilità di cui al presente articolo, pena la impossibilità di convenzionarsi con il Comune di Casale Monferrato o la esclusione automatica dalla convenzione siglata. 4. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte all esame, alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dall aula, quando: a) partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo amministrativo comunque denominato, oggetto di parere della Commissione; b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; c) siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del progettista. Dell osservanza di tale prescrizione deve esserne fatta menzione nel verbale. 5. I Componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima al Comune capofila che provvederà alla sostituzione ai sensi del precedente art. 2. Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari 1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell articolo 3, ancorchè insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione, salvo quanto previsto al c. 3 dello stesso art. 3. 2. L ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina la decadenza dalla condizione di componente la Commissione. 3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione del consiglio comunale con contestuale nomina del sostituto ai sensi del precedente art.2. Articolo 5. Attribuzioni 1. La Commissione nell esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:

a) esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune; b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all art. 49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s. m. ed i. 2. La Commissione può inoltre: a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa; b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili; c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l illustrazione del progetto; d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio. 3. La Commissione, nell esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato. Articolo 6. Organi e procedure 1. La Commissione elegge nella prima seduta il presidente. In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano. 2. La convocazione compete al Presidente o suo delegato, tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica almeno tre giorni prima della seduta. 3. La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta al mese. Può essere convocata in seduta straordinaria per comprovate ragioni di necessità e urgenza rappresentate dal responsabile del procedimento del singolo Comune interessato all esame della pratica, che saranno valutate dal Presidente o suo delegato. 4. La Commissione si riunisce presso la sede del Comune di Casale Monferrato anche quando è chiamata ad operare per gli altri Comuni convenzionati. 5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere. 6. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento del Comune interessato che provvede all illustrazione delle pratiche alla Commissione e un dipendente del Comune Capofila con funzioni di Segretario verbalizzante di volta in volta individuato dal Dirigente Settore Pianificazione Urbana e Territoriale. 7. Il Segretario provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione. 8. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto; il verbale è sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario. 9. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

10. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, di cui uno deve essere il presidente o il sostituto di cui al c.1. 11. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente. 12. La Commissione deve sempre motivare l espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. Articolo 7. Funzioni del responsabile del procedimento paesaggistico e istruttoria delle pratiche 1. Il Responsabile del Procedimento, che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica, svolgerà le seguenti funzioni: b) istruire la pratica, assicurare la sua presenza in Commissione per l illustrazione e mettere a disposizione dei componenti della Commissione, la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta; c) acquisito il parere della Commissione, trasmettere, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall art. 146, comma 7 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.; d) curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica. 2. Quando la Commissione è chiamata ad operare per i Comuni associati, tutte le funzioni descritte al comma precedente sono svolte dal Responsabile del Procedimento nominato dal rispettivo Comune, oltre ad ogni ulteriore funzione indicata nella rispettiva convenzione. Articolo 8. Termini per l espressione del parere 1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nell art. precedente. 2. Relativamente al parere previsto dall art. 49, 15 comma, della L.R. 56/77 e s. m. ed i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell istanza. 3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste. Articolo 9. Norma di rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

Allegato B) CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASALE MONFERRATO E. PER L UTILIZZO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DI CUI AGLI ARTT. 148 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E 4 DELLA L.R. 32/08. Addì. in Casale Monferrato, in una sala al piano primo del civico Palazzo S. Giorgio, sito in via Mameli n. 10, sono intervenuti i rappresentanti dei seguenti Comuni, debitamente autorizzati:. Vista la delibera C.C. n. del..del Comune di Casale Monferrato Vista la delibera C.C. n. del.del Comune di.. ART. 1 OGGETTO E FINALITA 1. I Comuni di Casale Monferrato e stipulano la presente Convenzione per l utilizzo della Commissione Locale per il Paesaggio prevista dell art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall art. 4 della L.R. 32/08, per assicurare una più efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio locale e garantire economicità, efficienza, efficacia dell azione amministrativa. 2. Alla presente convenzione possono aderire, in qualsiasi momento, altri Comuni facenti parte dell ambito di integrazione territoriale n. 18 del Nuovo Piano Territoriale Regionale, anche per subambiti, previa richiesta al Comune Capofila e delibera consigliare di adesione e approvazione della presente Convenzione. ART. 2 ENTE CAPOFILA 1. Le Amministrazioni interessate, in accordo stabiliscono che il Comune di Casale Monferrato fungerà da Ente Capofila, riconoscendo in capo al relativo Consiglio comunale la competenza alla nomina dei membri della Commissione in parola, tenendo presente che la stessa deve essere composta da cinque membri da scegliersi tra soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico ambientale. 2. I curricula saranno raccolti e valutati dal Settore Pianificazione Urbana e Territoriale del Comune Capofila e sottoposti al Consiglio comunale per la nomina. 3. Il Comune di. riconosce che la durata in carica della Commissione corrisponde a quella del Consiglio comunale che l ha nominata e comunque non può superare i cinque anni. ART. 3 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 1. Il Comune di riconosce e accetta che l istituzione e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio è disciplinata dal regolamento approvato con delibera C.C. n. del del Comune capofila.

2. Il Comune di. garantisce che non ricorrono per il proprio Ente le incompatibilità di cui all art. 3 commi 1 e 2 del citato regolamento, rispetto alla Commissione nominata dal Comune capofila. 3. La garanzia di cui al comma precedente sarà mantenuta per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione, per ogni nuova nomina della Commissione Locale per il Paesaggio, pena la esclusione automatica di cui al successivo art. 5; a tale scopo, per la verifica del rispetto del presente obbligo, il Comune di si impegna a confermare l assenza di cause di incompatibilità di cui al citato art. 3 del regolamento, con dichiarazione da allegare ad ogni pratica da sottoporre al parere della Commissione, pena la improcedibilità della stessa. ART. 4 RIPARTO COMPETENZE NELLA GESTIONE DELLA COMMISSIONE 1. Per ciascuna pratica da sottoporre al parere della Commissione, il Comune di.dovrà nominare il proprio Responsabile del Procedimento, che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica, che svolgerà le seguenti funzioni: a) istruire la pratica, assicurare la sua presenza in Commissione per l illustrazione e mettere a disposizione dei componenti della Commissione, la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, depositandola presso il Comune Capofila almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta, allegare la dichiarazione di assenza di incompatibilità di cui al precedente art. 3, verificare l avvenuto pagamento di cui al successivo art. 6; b) acquisito il parere della Commissione trasmettere, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall art. 146, comma 7 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.; c) curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica. 2. Il Comune di Casale Monferrato, attraverso i funzionari del Settore PUT, garantirà: a) la convocazione in seduta ordinaria il primo mercoledì di ogni mese o, qualora festivo, il mercoledì successivo, salvo diversa determinazione del Presidente o del Comune Capofila che sarà tempestivamente comunicata a tutti i Comuni associati. Per comprovate ragioni di necessità e urgenza rappresentate dal responsabile del procedimento del singolo Comune interessato all esame della pratica, che saranno valutate dal presidente o suo delegato, la Commissione potrà essere convocata in seduta straordinaria entro sette giorni dal ricevimento via fax della richiesta; b) la fornitura della sede e delle attrezzature necessarie per l espletamento delle attività della Commissione; c) la assistenza alle sedute con Segretario all uopo nominato, la stesura e la raccolta dei verbali; d) ogni altra attività di segreteria e coordinamento. ART. 5 DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO 1. La presente Convenzione ha durata illimitata ma può essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause: a) esclusione automatica del Comune di.. per sopravvenuta incompatibilità dei membri della Commissione di cui all art. 3 c. 3 del regolamento;

b) recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale e da comunicarsi all altro Ente con preavviso di almeno sessanta giorni. Il recesso è operativo a decorrere dal secondo mese successivo alla comunicazione. 2. Restano a carico del Comune di le spese maturate fino alla data di efficacia dell esclusione o del recesso. ART. 6 RAPPORTI FINANZIARI 1. Ai sensi dell art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita. 2. Il Comune di riconosce al Comune Capofila un rimborso per le attività di segreteria quantificato forfetariamente per ciascuna pratica da sottoporre alla Commissione. L importo di tale rimborso dovrà essere versato su conto corrente postale indicato dal Comune Capofila e copia della ricevuta attestante l avvenuto pagamento dovrà essere allegata alla pratica oggetto di parere, ai sensi del precedente art. 4. 3. Il mancato pagamento non consentirà di sottoporre la pratica all esame della Commissione. 4. L importo è fissato per l anno 2011 in ------- per ciascuna pratica e sarà soggetto ad aggiornamento annuale in base alla variazione dell indice ISTAT, comunicata dal Comune Capofila ai Comuni associati. Casale Monferrato, Letto, approvato e sottoscritto: I SINDACI/DELEGATI DEI COMUNI DI CASALE MONFERRATO

Letto, confermato e sottoscritto IL SINDACO F.to Ivan Cassone IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Maria Luisa Di Maria RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, della legge 18/06/2009, n. 69). Lì, 07/03/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Maria Luisa Di Maria ESTREMI DI ESECUTIVITA' ( ) Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1 della legge 18/06/2000, n. 69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D. Lgs. n. 267/2000. ( * ) Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva. Lì, 07/03/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Maria Luisa Di Maria Copia conforme all'originale ad uso amministrativo Lì, 07/03/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE Di Maria D.ssa Maria Luisa