Cumulo delle agevolazioni

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FONDI UE PER LE IMPRESE 6 cose da sapere per il controllo e la gestione dei documenti 2. Cumulo delle agevolazioni In cosa consistono i controlli per verificare l assenza di cumulo delle agevolazioni? La verifica sul divieto di cumulo consiste nell accertare che sul medesimo bene l impresa non abbia beneficiato di ulteriori sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi. La procedura prevedeva che le Amministrazioni controllassero sulle fatture, in originale, l apposizione di un timbro indelebile di annullamento con un testo riportante l indicazione del progetto di riferimento e la spesa finanziata. Questa procedura diventa inapplicabile laddove le Imprese adottino sistemi di fatturazione elettronica e di conservazione sostitutiva. In questo caso, le Imprese si devono dotare di uno specifico sistema informatico relativo al processo di timbratura e della gestione elettronica dei documenti sui beni agevolati. Ci sono difficoltà per adempiere alle prescrizioni comunitarie ed assicurare l'assenza di doppio finanziamento? La procedura è diventata più onerosa per le Imprese che si devono dotare di sistemi per assicurare l immodificabilità dei titoli di spesa e dei documenti informatici di timbratura ad essi correlati in quanto deve essere garantita l univoca correlazione tra i dati contenuti nei documenti di spesa e quelli riportati nei timbri di annullamento. Nello specifico i Beneficiari appongono timbri virtuali sulle fatture, utilizzando una specifica procedura relativa alla gestione elettronica dei documenti sui beni agevolati, conforme alla Risoluzione n. 52/E del 17/06/2010 dell Agenzia delle Entrate. Tale procedura in poche parole si può descrivere così:

a) viene creato un timbro virtuale, ossia un documento informatico equivalente al timbro utilizzato per le fatture cartacee; b) viene individuato l elenco delle fatture da sottoporre al processo di timbratura virtuale (c.d. collezione di fatture); c) a fronte di ogni fattura viene individuato l importo di spesa da dichiarare ai fini dell agevolazione; d) viene creato un processo di timbratura: ossia la selezione del timbro da utilizzare e la collezione delle fatture da timbrare. In tal modo, la fattura ed il relativo timbro virtuale di annullamento vengono associati in maniera inscindibile, anche per un eventuale esibizione. Ad ogni timbratura il sistema assegna un numero progressivo di protocollo; e) viene creato un registro dei protocolli di timbratura: i protocolli di timbratura confluiscono in un apposito registro (documento prodotto in ambito DMS con periodicità annuale). La data di riferimento viene determinata dalla data di esecuzione del processo di timbratura; mentre il numero di protocollo non si azzera al cambio anno; f) successivamente vi è un processo di conservazione sostitutiva dei timbri con un lotto specifico e del registro dei protocolli di timbratura anch esso con un lotto specifico, da produrre con cadenza annuale. Così l associazione della fattura elettronica al timbro virtuale non consente di esibire la fattura senza il relativo timbro virtuale associato. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l apposizione della marca temporale e della firma elettronica qualificata da parte del responsabile della conservazione. Ai fini dell attività di controllo deve essere comunque garantita, anche tramite la consultazione del registro di protocollo, la possibilità di individuare agevolmente quali siano le fatture o gli altri documenti di spesa oggetto di timbratura e tutti i timbri ad essi collegati. In presenza di timbri virtuali, l'amministrazione deve comunque dimostrare in maniera alternativa l'assenza del cumulo per non perdere risorse comunitarie? Sì, si è verificato un caso in cui il sistema di timbratura non è stato ritenuto valido per superare tale problematica. Un Impresa si era dotata di un Registro protocolli, che però non era conforme alla risoluzione dell Agenzia delle Entrate, n. 52/E del 17/06/2010, e non garantiva l assenza di cumulo delle agevolazioni. Nello specifico l azienda aveva apposto immagini relative al timbro di annullamento sulle fatture oggetto di agevolazione e non era stato creato un processo di timbratura elettronica. Sono state avviate onerose verifiche sui bilanci e sulla nota integrativa. Prima di tutto abbiamo verificato la registrazione in bilancio dei contributi in conto impianti che erano stati iscritti nel caso specifico nella voce Altri ricavi e Proventi nel periodo contabile in cui erano stati erogati i contributi stessi; l imputazione al conto economico era stata effettuata in correlazione alla vita utile residua dei cespiti agevolati e l attribuzione era avvenuta attraverso la rilevazione fra i risconti passivi. Al fine di riscontrare l eventuale cumulo delle agevolazioni abbiamo richiesto ed acquisito documentazione inerente ad altri strumenti agevolativi rendicontati e abbiamo accertato che nel periodo temporale oggetto della verifica il beneficiario non avesse usufruito di altre agevolazioni, e ciò ha garantito di per se l assenza di rischio di doppia rendicontazione.

Ci sono altri metodi per dimostrare l assenza di doppio finanziamento, oltre all utilizzo del Registro protocolli? I beneficiari potrebbero richiedere ai fornitori di far riportare nell oggetto della fattura elettronica di acquisto un chiaro riferimento alla norma agevolativa ed ai dati identificativi del progetto. Chiaramente questo non è sempre possibile perché comporta un accordo con il fornitore. Inoltre, nella nota integrativa al bilancio l Impresa dovrebbe dare evidenza del programma realizzato e degli investimenti relativi al bando di riferimento. Il divieto di cumulo riguarda anche gli aiuti concessi a titolo di de minimis? Gli aiuti in «de minimis», concessi a norma del Reg. (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» (ad esempio il Reg. (UE) 1408/13, specifico per l agricoltura), solo se l'importo complessivo non supera il massimale previsto all articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1407/2013, ovvero 200.000,00 euro ridotto ad 100.000,00 euro per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi. Nel caso di cumulo con contributi «de minimis» concessi a norma del Regolamento n. 360/2012, quindi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), per le quali il massimale da rispettare è fissato in 500.000,00 nell arco di tre esercizi finanziari, i contributi concessi ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 si sommano fino alla concorrenza di suddetto massimale. Pertanto, ai sensi dell art. 5 del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18/12/2013 gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati con altri aiuti «de minimis» a concorrenza del massimale previsto. Al fine di concedere l aiuto, deve essere presentata una dichiarazione da parte dell impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto dalla stessa durante i due esercizi finanziari precedenti e l esercizio finanziario in corso. Tale onere della dichiarazione in capo all impresa viene meno se è stato istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti in «de minimis» e relativo ad un periodo di tre esercizi finanziari. In sintesi per accertare il cumulo, vengono sommati tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo, in regime «de minimis», nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti) e la verifica andrà svolta sul massimale individuale dell'impresa che richiede l aiuto. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali, le imprese controllate (di diritto o di fatto) devono essere considerate come un unica impresa beneficiaria e gli importi degli aiuti ricevuti da due o più imprese saranno considerati complessivamente. Nello specifico ai sensi del comma 2 dell art. 2 del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18/12/2013 per Impresa Unica si intende l insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un altra impresa; b) un impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un altra impresa; c) un impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest ultima; d) un impresa azionista o socia di un altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con

altri azionisti o soci dell altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch esse considerate un impresa unica". ll cumulo di un'agevolazione in «de minimis» concessa per specifici costi ammissibili, con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati, è consentito solo se non si superano le intensità di aiuto previste per quell'intervento dalle regole comunitarie. L impresa dovrà dichiarare quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità. Esempio Per l acquisto di macchinari un impresa ha ricevuto un agevolazione in esenzione. Sono state concesse in via provvisoria agevolazioni pari ad 850.000,00 con un intensità massima pari al 35% ESL. L importo complessivo erogato a finale rappresenta un intensità pari al 28% ESL (pari ad 680.000,00). Per beneficiare di un ulteriore agevolazione in «de minimis» sullo stesso intervento l impresa dovrà dichiarare, pertanto, quali aiuti ha già ricevuto e riportare nella dichiarazione l importo concesso in via provvisoria dell agevolazione in esenzione ( 850.000,00) e quello in via definitiva ( 680.000,00). Nel caso specifico l impresa potrà richiedere ed ottenere un agevolazione in «de minimis» pari ad 170.000,00 a concorrenza del massimale previsto. Naturalmente possono intervenire norme nazionali più restrittive ad esempio per lo strumento dei Contratti di sviluppo dove è esplicitamente escluso il cumulo con gli aiuti concessi a titolo di «de minimis» ad eccezione di agevolazioni ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia. Invitalia è responsabile della realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti, per conto del Ministero. Con il Registro, cosa cambierà per i controlli sul cumulo delle agevolazioni? Il Registro Nazionale degli Aiuti è un importante iniziativa prevista tra gli impegni che l Italia ha assunto nell accordo di partenariato con la Commissione Europea, per garantire la corretta applicazione delle norme dell Unione in tema di aiuti di Stato. Il Registro censirà tutti: gli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o concessi in base ad un regolamento di esenzione; gli aiuti «de minimis» concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013; gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i Servizi di interesse economico generale, ivi compresi quelli in «de minimis» ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012; i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta regola Deggendorf. Le Amministrazioni che concedono tali tipologie di aiuti potranno effettuare una concessione solo avendo preventivamente consultato il Registro e recuperato il codice di registrazione dell Aiuto da apporre sull atto amministravo di concessione stesso. Dal 1 luglio 2017 il provvedimento se non conterrà il suddetto codice non sarà efficace. Per quanto riguarda il de minimis, trascorso un triennio di pieno utilizzo del Registro non sarà più necessario recuperare l autocertificazione degli aiuti già ricevuti dalle imprese e farà fede esclusivamente quanto riportato dal Registro.

Per gli aiuti di Stato autorizzati o in esenzione, il Registro estrae l elenco degli aiuti già concessi all impresa beneficiaria sulla stessa tipologia di costo ammissibile per il quale si sta effettuando il controllo e che pertanto costituiscono potenzialmente un rischio di cumulo. Pertanto per il de minimis la consultazione del Registro sarà risolutiva non appena trascorso un triennio di pieno esercizio del sistema mentre per il rischio di indebito cumulo di agevolazioni relative ad aiuti di Stato, le aspettative riguardano soprattutto gli ulteriori sviluppi ipotizzati per il sistema, finalizzati al censimento nel Registro dei titoli di spesa con annotazione della misura per la quale sono di oggetto di agevolazione; una sorta di timbratura centralizzata dei titoli di spesa che consentirebbe di avere certezza di evitare un doppio, indebito, finanziamento.