REGOLAMENTO COMUNALE SULL IMPOSTA DI SOGGIORNO

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Transcript:

COMUNE DI SCALA Provincia di Salerno REGOLAMENTO COMUNALE SULL IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con Delibera di C. C. n. 3 del 27.01.2015

Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, in applicazione dell art.4 del decreto legislativo 14/03/2011 n.23 Disposizioni in materia di federalismo municipale, istituisce e disciplina l Imposta comunale di soggiorno. Art. 2 Presupposto dell'imposta 1. L imposta è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture turistiche ricettive nel territorio del Comune di Scala, in particolare nelle strutture alberghiere (Alberghi e Residence alberghieri) e nelle strutture extra-alberghiere (affittacamere, case e appartamenti per vacanze, country house, case di accoglienza, agriturismi) nonché alle attività di bed & breakfast. Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari 1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Scala. 2. L imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell art.2, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. 3. Soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di sostituto d imposta, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell imposta. Art. 4 Misura dell'imposta 1. L'imposta di soggiorno per la prima annualità è stabilita nelle misure di cui all allegata tabella

2. Per le strutture extra alberghiere che dichiarano prezzi minimi e massimi in modo generico, sarà preso a riferimento dell imposta il prezzo massimo dichiarato. 3. le tariffe per i primi tre anni non saranno modificate. 4. Per gli anni successivi, le modifiche dell imposta sono disposte dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi della normativa nel tempo vigente. Art. 5 Destinazione del gettito 1. Il gettito dell Imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, finalizzati alla promozione turistica del territorio, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché ad interventi mirati al potenziamento dei servizi pubblici locali. Art. 6 Esenzioni dell imposta 1. Sono esentati dal pagamento dell imposta: - i parenti entro il primo grado - i minori entro il dodicesimo anno di età; - i diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione; - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti. - gli ospiti istituzionali in occasione di Manifestazioni e Convegni ed iniziative organizzate dal Comune di Scala - il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa - i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario 2. L imposta non dovrà essere corrisposta dopo il 7 giorno di soggiorno. 3. Per il periodo: - 15 marzo 15 ottobre l imposta è dovuta - 16 ottobre 14 marzo l imposta non è dovuta. Art. 7 Obblighi di dichiarazione e comunicazione 1. Il gestore della struttura ricettiva (sostituto d imposta), dichiara e comunica al Comune di Scala - Ufficio tributi, giornaliermente, il numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti.

2. La dichiarazione e comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'ente. 3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Scala sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell applicazione, dell entità e delle esenzioni dell imposta di soggiorno. Art. 8 Versamenti I soggetti di cui all art.3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest ultimo provvede alla riscossione dell imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Scala. Il versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore delle strutture ricettive (sostituto d imposta) dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo. Il versamento dovrà essere effettuato mediante conto corrente bancario o postale intestato alla Tesoreria del Comune di Scala. Contestualmente alla comunicazione telematica, il gestore della struttura ricettiva, trasmette ricevuta di versamento al Comune di quanto dovuto a titolo d imposta per il periodo comunicato. Art.9 Disposizioni in tema di accertamento 1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006, n.296. 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, può: a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta; d) in qualsiasi momento, effettuare verifiche, a mezzo di personale di Polizia Municipale, presso le strutture ricettive. 3. Il soggetto passivo ovvero il gestore della struttura ricettiva deve ottemperare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. gli avvisi di accertamento per l omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l omesso, ritardato o parziale versamento dell imposta sono motivati e notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati Art. 10 Sanzioni amministrative 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 472 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo. 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del 1997. 3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 4. Per la violazione dell obbligo di informazione alla clientela relativo all applicazione, entità ed esenzioni dell imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell art. 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267. 5. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689. Art. 11 Riscossione coattiva 1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, secondo la normativa vigente.

Art. 12 Rimborsi 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere chiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione. 3.Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici/00. Art. 13 Contenzioso 1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche. Art. 14 Entrata in vigore 1.Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso 2. Copia presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, è trasmesso al Ministero delle Finanze entro 30 giorni della sua esecutività.

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