S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Documenti analoghi
D.L , n. 383 (convertito) [1]

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2000, n.268 Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2715

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D ALEMA) (LETTA) E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ (BINDI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1254

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

NORME SUL BONUS FISCALE. (Deduzione forfetaria sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto-legge del 24 gennaio 2015 n. 4 -

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4

2 Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt)

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Servizio di documentazione tributaria

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 6 a COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (GENTILONI SILVERI)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1).

SENATO DELLA REPUBBLICA

Deliberazione 11 febbraio 2009 EEN 1/09

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

Servizio di documentazione tributaria

Decreto legislativo del 03/07/2017 n

SENATO DELLA REPUBBL1C

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D ALEMA) DAL MINISTRO DELLA SANITÀ (BINDI) (ZECCHINO)

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

CONSUMATORE ED AL REGOLAMENTO (UE) N.

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4. (GU n.19 del ) Misure urgenti in materia di esenzione IMU. (15G00015) Vigente al:

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Artt. 1-7: le modifiche, sostituzioni, inserimenti apportati dal presente D.Lgs. al "Decreto Ronchi" sono stati nello stesso riportati.

Il Presidente della Repubblica

AGGIORNAMENTO DEL 11/08/2012

399B LN 3B 1PR /19/1999 GU 13 01/18/2000 8o3o2

Roma, 30 dicembre Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Agli Uffici Tecnici di Finanza 6214/V/AGT

SENATO DELLA REPUBBLICA

DPR n 147 del 15 febbraio 2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;

DECRETO N Del 23/11/2015

19 novembre 1997, n. 514

Decreto Legislativo del Governo n 66 del 25/02/2000

Presupposti per l aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2003 di componenti e parametri della tariffa elettrica

VISTO il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che attua la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

RELAZIONE TECNICA PRESUPPOSTI PER L AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE LUGLIO- SETTEMBRE 2003 DI COMPONENTI E PARAMETRI DELLA TARIFFA ELETTRICA

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Bollettino Ufficiale n. 41 del 13 / 10 / Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R

Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32

Roma, 9 ottobre Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane 4805/V/AGT. Agli Uffici Tecnici di Finanza

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006, n. 149 (G.U. n. 86 dei )

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno pprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decretolegge.

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Servizio di documentazione tributaria

Transcript:

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4310 D I S E G N O D I L E G G E presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D ALEMA) dal Ministro delle finanze (VISCO) dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (AMATO) e dal Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato (BERSANI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1999 Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 4310 ONOREVOLI SENATORI. L articolo 1 del decreto-legge reca una serie di disposizioni volte a mitigare l effetto dei rialzi sul mercato dei prezzi di una serie di prodotti per la combustione sui costi sopportati dai consumatori per il relativo approvvigionamento. In particolare, con il comma 1 si dispone, per il periodo dal 1 o novembre al 31 dicembre 1999, la rideterminazione delle aliquote delle accise che gravano su un novero ben definito di oli minerali e cioè: benzina, benzina senza piombo, olio da gas o gasolio usato come carburante, usato come combustibile per riscaldamento, gas di petrolio liquefatto e gas metano. La predetta ridefinizione delle aliquote delle accise è animata dall intento di compensare le variazioni dell incidenza dell imposta sul valore aggiunto (IVA), derivante dall andamento del prezzo internazionale del petrolio, sulla formazione dei prezzi finali dei prodotti innanzi ricordati. Si dispone altresì (comma 2) che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere variate le aliquote delle accise rideterminate sulla base del comma 1 dell articolo in esame, avuto riguardo all andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, e questo sempre al fine di compensare l incidenza dell IVA sui prezzi finali dei prodotti su riferiti. Sempre con decreto del Ministro delle finanze, di concerto tuttavia con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell industria, del commercio e dell artigianato, possono essere modificati i termini di pagamento delle accise, sull intero novero dei prodotti petroliferi, previsti da disposizioni vigenti al fine di rendere, all occorrenza, più efficace la previsione dell intera norma dell articolo 1 del decreto-legge. All occorrenza potranno essere poi stabilite diverse modalità di effettuazione dei versamenti con decreto del Ministro delle finanze (comma 3). Per quanto riguarda la copertura degli oneri derivanti dalle minori entrate, conseguenti alla riduzione della accise innanzi dette, provvede il comma 4 dell articolo 1. La modalità di copertura adottata, che ricorre all utilizzo dei maggiori gettiti, è in linea con le disposizioni recate dall articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, in quanto le misure previste in materia di accise sono dirette a contrastare spinte inflazionistiche mediante il contenimento dei prezzi al consumo di taluni prodotti petroliferi e, quindi, a fronteggiare una situazione di emergenza economico-finanziaria, la quale configura una delle fattispecie previste dalle medesime disposizioni per cui è consentito l utilizzo, a fini di copertura, del maggior gettito. L articolo 2 riduce da centoventi a trenta giorni il termine previsto dal comma 1 dell articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, per gli obblighi dei comuni di individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione dei carburanti. Analogamente anche l esercizio dei poteri sostitutivi delle regioni nei confronti dei comuni inadempienti viene ricondotto da centoventi a trenta giorni. Parallelamente viene portato dal 30 giugno 2001 al 30 giugno 2000 il termine entro il quale l autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento per quelli in

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 4310 esercizio è subordinata alla chiusura volontaria di altri impianti. Viene invece svincolata da tale termine e dai suddetti obblighi di ristrutturazione della rete, l apertura di nuovi impianti cosiddetti self-service con pagamento post pagato, che possono essere liberamente installati purchè conformi alle altre prescrizioni normative. Agli stessi fini non poteva non essere indirizzato, anche su taluni aspetti del mercato che hanno incidenza nella formazione di detti prezzi, l intervento di promuovere una maggior chiarezza nelle campagne promozionali, con le quali le imprese cercano di indirizzare e legare i consumatori ai propri marchi riproducendo così un disegno di legge recentemente proposto dal Governo. La norma che si propone prevede, di conseguenza, anzitutto, l obbligo per i detti operatori di rendere noto il costo unitario diretto degli omaggi da essi offerti, intendendosi per tale costo il prezzo che l operatore paga al fornitore maggiorato dei costi di trasporto, di eventuali oneri doganali, delle imposte (articolo 2, comma 4). Sempre ai fini della chiarezza e della trasparenza dei prezzi petroliferi è poi previsto che il prezzo dell omaggio debba essere riportato sullo stesso ed indicato in modo chiaramente visibile sui messaggi pubblicitari in qualsiasi forma effettuati: cartellonistica pubblicitaria, pubblicità a mezzo giornale, radio e televisione. Infine, a protezione di un corretto funzionamento del mercato, vale a dire della lealtà degli scambi commerciali e dei diritti del consumatore, è previsto che quest ultimo, una volta conseguito il diritto all omaggio, possa optare, con decorrenza che verrà fissata con decreto del Ministro dell industria, tra il ritiro dell omaggio e la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del carburante, riduzione che deve essere pari al costo dell omaggio come innanzi determinato (articolo 2, comma 5).

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 4310 RELAZIONE TECNICA Gli effetti delle disposizioni contenute nel comma 1 dell articolo 1 del decreto-legge recante disposizioni in materia di accise sugli oli minerali sono stimati per il periodo novembre-dicembre dell anno 1999 pari a: Benzina: 36 miliardi; Benzina senza piombo: 64 miliardi; Gasolio usato come carburante: 96 miliardi; Gasolio usato come combustibile per riscaldamento: 25 miliardi; Gas metano: 45 miliardi; Gas di petrolio liquefatti usati come carburante: 5 miliardi; Gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento: 9 miliardi. La riduzione dell accisa è di circa 30 lire al litro, in quanto l aumento del prezzo del petrolio greggio è stato di circa 150 lire a litro determinando un maggior gettito IVA in media di circa 30 lire per litro. La perdita di gettito derivante dalle previste riduzioni delle accise trova copertura con le maggiori entrate realizzatesi in sede di versamenti periodici dell IVA.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 4310 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica 4310 Decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999. Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), che consente l utilizzo del maggior gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, accertato in corso di esercizio, per fronteggiare, tra l altro, improrogabili esigenze connesse con situazioni di emergenza economico-finanziaria; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulle accise relative a prodotti petroliferi e di accelerare il processo di liberalizzazione del settore, al fine di contenere spinte inflattive derivanti dall andamento dei prezzi internazionali del petrolio e di assicurare il perseguimento degli obiettivi macroeconomici contenuti nel Documento di programmazione economica e finanziaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato; EMANA il seguente decreto-legge: Articolo 1. 1. Al fine di compensare le variazioni dell incidenza dell imposta sul valore aggiunto derivante dall andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 o novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite nelle seguenti misure: benzina: lire 1.094.629 per mille litri;

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica 4310 benzina senza piombo: lire 1.024.153 per mille litri; olio da gas o gasolio: usato come carburante: lire 755.731 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: lire 755.731 per mille litri; gas di petrolio liquefatti (GPL): usati come carburante: lire 526.396 per mille chilogrammi; usati come combustibile per riscaldamento: lire 342.784 per mille chilogrammi; gas metano: per autotrazione: lire 12,67 per metro cubo; per combustione per usi civili: a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 78,51 per metro cubo; b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 144,35 per metro cubo; c) per altri usi civili: lire 327,24 per metro cubo; per i consumi nei territori di cui all articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 66,51 per metro cubo; b) per altri usi civili: lire 232,19 per metro cubo. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell imposta sul valore aggiunto. 3. I termini di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi, previsti dalle vigenti disposizioni, sono modificati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto dell andamento del mercato. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l effettuazione dei versamenti. 4. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in lire 280 miliardi per l anno 1999, si provvede, ai sensi del comma 1 dell articolo 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell imposta sul valore aggiunto.

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica 4310 Articolo 2. 1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituiti dall articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, sono ridotti a giorni trenta. 2. L installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, dotati di dispositivi self-service con pagamento posticipato del rifornimento, non è soggetta agli obblighi di cui all articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346. 3. All articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, le parole: «fino al 30 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2000». 4. A decorrere dal 1 o gennaio 2000, gli operatori del settore petrolifero che attuano campagne promozionali della vendita di carburante, consistenti nell offerta di omaggi al consumatore, sono obbligati a rendere noto il costo diretto unitario dell omaggio stesso. A quest ultimo fine, detto costo è riportato sull omaggio e menzionato, in modo chiaro ed inequivoco, nei messaggi televisivi, nei comunicati commerciali radiofonici, nonchè nella cartellonistica stradale ed in ogni altro messaggio pubblicitario in qualunque forma effettuato. Per costo diretto unitario si intende il prezzo pagato al fornitore dell omaggio, maggiorato dei costi di trasporto, di eventuali oneri doganali e delle imposte. 5. Il consumatore, a decorrere dalla data fissata con decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, può optare per il ritiro dell omaggio o per la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del carburante in misura pari al costo diretto unitario dell omaggio di cui al comma 4. Articolo 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999. CIAMPI D ALEMA VISCO AMATO BERSANI Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO