COMUNE DI PORTOMAGGIORE * PROVINCIA DI FERRARA C.F. N. 00292080389 * REGISTRO N. SCRITTURA PRIVATA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI IL CENTRO SOCIO- OCCUPAZIONALE SITO NELLA FRAZIONE DI MAIERO E DI CITTADINI EMODIALIZZATI DIRETTI AL REPARTO DIALISI DEL NUOVO OSPEDALE S.ANNA DI CONA L anno duemila. (201.), il giorno. (..) del mese di. presso la sede del Comune di Portomaggiore in P.zza Umberto I, n. 5, con la presente scrittura privata da valere per ogni conseguente effetto di ragione e di legge, FRA il Comune di Portomaggiore, con sede in Piazza Umberto I, n. 5 (C.F. 00292080389) che di seguito sarà chiamato Comune, rappresentato dalla d.ssa Elena Bertarelli, Dirigente del Settore Servizi alle Persone, giusta Decreto Sindacale n. 18 del 06/07/2011, la quale interviene nel presente atto, non in proprio, ma in nome e per conto e nell interesse del Comune, in esecuzione della determinazione n.666 del 30/12/2014, E l Organizzazione di volontariato Pubblica Assistenza Città di Portomaggiore, codice fiscale 92004980386, che in seguito sarà chiamata organizzazione, con sede legale in Portomaggiore via De Amicis n. 22, iscritta nel registro regionale del volontariato in
data 16.12.1998, al n. 63676, rappresentata dal Sig. Pancaldi Lorenzo, nato a Portomaggiore il 18/10/1943 in qualità di legale rappresentante dell organizzazione stessa, premesso: - che la legge 11.8.1991, n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione dell attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell autonomia e favorendone l apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici; - che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 21.02.2005 n. 12, Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 02.09.1996, N. 37 cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di servizio, crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all attesa della gente; - che con determinazione n.666 del 30/12/2014, si è provveduto ad: - approvare la convenzione per l anno 2015 per l affidamento all Associazione Pubblica Assistenza Città di
Portomaggiore, con sede in via De Amicis n. 22, del servizio di trasporto dei cittadini portuensi portatori di handicap frequentanti il Centro Socio-Occupazionale sito in frazione di Maiero e dei cittadini portuensi sottoposti a terapia dialitica presso il reparto Dialisi presso il Nuovo Ospedale S. Anna di Cona; - stimare ed impegnare sul PEG 2015, sull apposito capitolo di bilancio, per l espletamento del servizio, un onere di circa 16.000,00 relativamente all anno 2015 a titolo di rimborso spese all Associazione di volontariato; si conviene quanto segue: Art.1 Il Comune vuole garantire nell ambito del proprio territorio le seguenti attività, complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza: 1) trasporto (andata e ritorno) e sostegno nel corso del tragitto dei cittadini disabili frequentanti Centro Socio Occupazionale ubicato presso la frazione di Maiero gestito attualmente dalla Coop. Sociale La Pieve di Ravenna in regime di convenzione con l ASP Argenta Portomaggiore Eppi Manica Salvatori, in qualità di nuovo gestore dei servizi sociali aree Adulti disabili/disagio e Anziani per i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore in seguito alla riorganizzazione delle funzioni socio-assistenziali e
socio-sanitarie del Distretto Sud-Est della Provincia di Ferrara; 2) trasporto (andata e ritorno) e sostegno nel corso del tragitto dei cittadini emodializzati diretti dal proprio domicilio al Reparto Dialisi del Nuovo Ospedale S. Anna di Cona, nei giorni di terapia concordati con il Centro Dialisi di Ferrara. Art. 2 L attività oggetto della presente convenzione consiste nel trasporto (andata e ritorno), assistenza e sostegno morale nel corso del tragitto di: 1) cittadini residenti nel Comune di Portomaggiore, portatori di handicap frequentanti il Centro Socio Occupazionale ubicato in frazione di Maiero, gestito attualmente dalla Coop. Sociale La Pieve di Ravenna, consistente nei tragitti dal proprio domicilio al centro per andata/ritorno, in orari da concordarsi con la Coop. Sociale predetta e nei giorni dal Lunedì al Venerdì, escluso parte del mese di agosto e le festività natalizie e pasquali; 2) cittadini emodializzati residenti nel Comune di Portomaggiore e frazioni, diretti dal proprio domicilio al Reparto Dialisi del Nuovo Ospedale S. Anna di Cona, nei giorni di terapia concordati con il Centro Dialisi di Ferrara per un numero di persone variabili da un minimo di 1 ad un massimo di 6 per giornata. Per accedere a tale servizio i cittadini interessati
devono presentare apposita istanza al Comune ed essere presi in carico dai Servizi Sociali ed Assistenziali del Comune. Art. 3 L Organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari e, prioritariamente, quelli residenti nell ambito territoriale interessato all intervento. L Organizzazione mette altresì a disposizione per le attività in argomento un numero di pulmini adeguati alle necessità appositamente attrezzati per handicap o per gli usi richiesti. Per la prestazione delle attività convenzionate l Organizzazione mette a disposizione un numero adeguato di autisti volontari che dovrà provvedere, secondo necessità, ad aiutare gli utenti a salire e scendere dagli automezzi, assistere gli utenti nel tragitto. Al fine di garantire la continuità e regolarità del servizio, sono ammessi rapporti di collaborazione posti in essere con altri soggetti. E vietata la cessione del contratto di cui all articolo 1406 e seguenti del Codice Civile. Art. 4 L Organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile dei Servizi Sociali ed Assistenziali del Comune
delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall Organizzazione, ogni evento che possa incidere sull attuazione delle attività oggetto di convenzione, nonché a comunicare tempestivamente all Organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione. I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che quest ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuate anche disgiuntamente. Art. 5 L Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di servizio o delle prestazioni specifiche. Art. 6 L Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle
attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall art. 4 della legge 11.8.1991 n. 266, tramite apposite polizze assicurative stipulate per: Infortuni Malattie Connesse all attività Responsabilità civile e tutela giudiziaria. Art.7 L Organizzazione per lo svolgimento dell attività impiega le seguenti strutture: locali in via De Amicis n. 22 in assegnazione dall Azienda U.S.L. di Ferrara nonchè le seguenti attrezzature e mezzi: n.2 pulmini e n.1 FIAT Doblò. Art. 8 Il Comune provvederà al rimborso delle seguenti spese all Organizzazione nei limiti di uno stanziamento per l anno 2015 di 16.000,00 di cui 7.000,00 per trasporto disabili al Centro Socio Occupazionale e 9.000,00 per emodializzati. Il Comune si impegna a rimborsare all Organizzazione ogni spesa rientrante nella seguente elencazione e su presentazione di apposita documentazione giustificativa in regola con le norme fiscali vigenti: compensi a terzi per rapporti di collaborazione; carburanti e lubrificanti; spese di manutenzione automezzi; premi di assicurazione automezzi;
spese telefoniche in quota parte; spese di riscaldamento in quota parte; spese di energia elettrica in quota parte; spese acqua in quota parte; spese assicurative per il personale volontario quota parte; quota parte delle spese di funzionamento dell Organizzazione; quota parte spese vestiario e lavanderia. Verranno inoltre devoluti all Organizzazione i rimborsi sanitari spettanti ai pazienti erogati dall Azienda USL di Ferrara. Dato atto che il Codice CIG è Z0E128EF98, l Organizzazione, come sopra rappresentata, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L Organizzazione si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Art. 9 La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dall Organizzazione al Comune con cadenza trimestrale. Farà seguito da parte del Comune di Portomaggiore la liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione delle spese. Art. 10
Il Comune si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l Organizzazione contraente. L Organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra. Art. 11 La presente convenzione ha validità per l anno 2015. L Organizzazione dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore con Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 12.12.2013 e ricevuto in copia dall Organizzazione medesima all atto della stipula del presente contratto. A tal proposito, a norma dell art. 1456 c.c., rubricato Clausola risolutiva espressa, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano che il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora ricorrano violazioni da parte dell Organizzazione degli obblighi contenuti nel citato Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore. Il Comune può altresì risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall Organizzazione
stessa fino al ricevimento della diffida. Il Comune, inoltre, in caso di mancato accordo sul rimborso spese dovuto potrà procedere alla revoca immediata della convenzione. L Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno trenta giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l attività oggetto della presente convenzione. Art. 12 La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall imposta di bollo e dall imposta di registro ai sensi dell art. 8/1 della legge 266/91. Letto, confermato e sottoscritto. Per l Ente Pubblico D.ssa Elena Bertarelli Per L Organizzazione Sig. Lorenzo Pancaldi