Convenzione per la gestione associata dell'ufficio di Segreteria dei Comuni di Roccabianca e Colorno
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1 All. A atto di C.C. n. 40 del Convenzione per la gestione associata dell'ufficio di Segreteria dei Comuni di Roccabianca e Colorno (art. 98, comma 3 del testo unico delle leggi sull ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) L anno. il giorno del mese di, in.. e presso.., tra Il Comune di Roccabianca, rappresentato da, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, in esecuzione della deliberazione del consiglio., immediatamente eseguibile ai sensi di legge; e comunale Il Comune di Colorno, rappresentato., il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale, immediatamente eseguibile ai sensi di legge; PREMESSO - che l art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell ambito di più ampi accordi per l esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria; - che i Comuni di Roccabianca e di Colorno sono ricompresi nell ambito della stessa Sezione regionale dell Agenzia; - che, al 31 dicembre 2013, il Comune di Roccabianca contava una popolazione residente di n abitanti ed il Comune di Colorno di n abitanti, per un totale di n unità e, di conseguenza, la popolazione complessiva supera la soglia prevista per l attribuzione di classe II (segreteria generale) alla segreteria convenzionata; - che le parti convengono di richiedere alla Prefettura U.T.G. di Bologna - Sezione Regionale Emilia Romagna dell ex Agenzia Autonoma dei Segretari dell Emilia Romagna, l adozione dei provvedimenti relativi alla classificazione della segreteria convenzionata a seguito della presente convenzione;
2 CIÒ PREMESSO ed intendendo che quanto sopra esposto in premessa formi parte integrante e sostanziale del presente atto, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 Oggetto. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Roccabianca e di Colorno al fine di avvalersi dell opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell art. 10 del D.P.R. n. 465/1997. Art. 2 - Comune capo convenzione Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Roccabianca, al cui Sindaco spettano la nomina e la revoca del Segretario, d intesa con il Sindaco del Comune di Colorno. Il Comune di Roccabianca è delegato dal Comune di Colorno ad esercitare le funzioni previste dalla presente convenzione; esso, perciò, opera in luogo e per conto dell ente delegante. Inoltre, il Comune delegato eroga al Segretario il trattamento economico spettantegli. Art. 3 - Decorrenza e durata La validità della presente convenzione decorre dal giorno 1 novembre 2014, e comunque dalla data di riconoscimento della stessa da parte della Prefettura U.T.G. di Bologna Sezione Regionale Emilia Romagna dell ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell Albo dei Segretari comunali e provinciali. La scadenza naturale della convenzione viene fissata al giorno 31 dicembre Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento per determinazione di una delle parti, da manifestarsi con deliberazione del Consiglio Comunale. In tal caso, la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dopo due mesi dalla data di esecutività della deliberazione di recesso, da comunicare all altro ente, salvo che, per particolari e motivate
3 esigenze, non venga concordemente definito tra le parti un termine diverso, comunque non inferiore a trenta giorni. Nel caso in cui, con apposita deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, le parti esprimano la concorde volontà di sciogliere la convenzione prima della naturale scadenza, lo scioglimento decorrerà allo scadere del secondo mese successivo alla data di esecutività dell ultima deliberazione adottata. Viene sempre fatta salva la facoltà di concordare tra le parti, per particolari e motivate esigenze, un termine diverso, comunque non inferiore a trenta giorni. Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, mentre alla Sezione Regionale dell Albo dei Segretari dell Emilia Romagna dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni affinché la stessa possa prendere atto dello scioglimento della convenzione e di quant altro le compete. Art. 4 Organizzazione del servizio. Il Segretario generale chiamato ad esercitare l ufficio di segreteria, nel caso di articolazione dell orario di lavoro su cinque giorni la settimana, lo ripartisce presso le sedi convenzionate garantendo, di norma, la sua presenza al 50%, salvo diversa articolazione dipendente da esigenze particolari o contingenti. Nel caso di mutamento dell articolazione dell orario di lavoro, la sua ripartizione agli effetti del primo comma è decisa previa intesa dei Sindaci dei Comuni convenzionati, sentito il Segretario generale. Il Segretario è in ogni caso tenuto garantire in ciascun Comune l assistenza agli organi collegiali e gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Art. 5 - Vice-segretario. Le funzioni vicarie del Segretario titolare dell ufficio di segreteria convenzionata, nel caso di sua vacanza, assenza o impedimento, sono attribuite con decreto del Sindaco del Comune delegato, previo accordo tra i Sindaci di Comuni di Roccabianca e di Colorno, ad uno dei Vice-segretari in servizio presso i singoli Comuni, in possesso dei requisiti per la nomina a segretario, se presenti. Con il decreto di cui al comma precedente, al Vice-segretario supplente è riconosciuto, compatibilmente con le vigenti normative in materia di personale, un incremento delle
4 retribuzioni di posizione e di risultato attribuitegli, ragguagliata al maggior carico di lavoro indotto dall esercizio delle funzioni vicarie. L affidamento al Vice-segretario delle funzioni vicarie del Segretario è ammesso nei casi e con le modalità previsti dalle norme vigenti. Art. 6 Ripartizione degli oneri finanziari. Gli oneri finanziari per l esercizio in forma associata dell ufficio di segreteria sono ripartiti come segue: a) per il 50 % a carico del Comune di Roccabianca; b) per il 50 % a carico del Comune di Colorno; Gli oneri finanziari comprendono il trattamento economico spettante al Segretario generale, comprensivo degli oneri contributivi, assicurativi e fiscali, ed il rimborso delle spese di viaggio di cui nel prosieguo del presente articolo. Ai sensi dell art. 45 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali stipulato il 16 maggio 2001, al Segretario generale titolare della sede di segreteria convenzionata compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari al 25% della retribuzione complessiva di cui all art. 37, comma 1, lettere da c), d) ed e), dello stesso contratto collettivo, come integrato dall art. 3 del contratto collettivo nazionale stipulato il 7 marzo 2008, limitatamente alla voce stipendio tabellare, che, a decorrere dal 1 gennaio 2002, è da considerarsi comprensivo dell indennità integrativa speciale. Gli compete, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentabili per l accesso alle diverse sedi, ai sensi delle disposizioni di cui all art. 45, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria del 16 maggio 2001 con le modalità ed i criteri vigenti. Il Comune delegato provvede alla liquidazione ed al pagamento al Segretario generale degli emolumenti di cui sopra, e chiede al Comune delegante il rimborso della quota facentegli carico. Il rimborso è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Art. 7 Finanziamento. Il Comune delegante comunica al comune delegato, entro il termine per la predisposizione del progetto del bilancio di previsione, l ammontare delle spese che prevede gli faranno carico nell anno successivo a mente della presente convenzione, e, tempestivamente, la necessità di un loro eventuale adeguamento nel corso del relativo esercizio finanziario.
5 Art. 8 - Modifiche Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli enti convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse alla Sezione Regionale dell Albo dei Segretari dell Emilia Romagna. Art. 9 - Competenze della Prefettura di Bologna - sezione regionale dell albo dei segretari dell Emilia Romagna La presente convenzione, sottoscritta dai Sindaci degli Enti convenzionati e corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali nonché dai certificati dei Servizi demografici di ciascun Ente, attestanti la popolazione residente al 31 dicembre 2013, viene inviata alla Prefettura U.T.G. di Bologna - Sezione Regionale dell Albo dei Segretari dell Emilia Romagna per l adozione dei provvedimenti di competenza. Art Disposizioni transitorie. Le norme e le clausole contrattuali espressamente richiamate dalla presente convenzione si intendono automaticamente sostituite con quelle che, nel periodo di sua efficacia, disciplinassero la medesima materia a seguito della loro abrogazione o disapplicazione o, comunque, del venir meno della loro efficacia. Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO DEL COMUNE DI ROCCABIANCA IL SINDACO DEL COMUNE DI COLORNO
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