Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Documenti analoghi
Accordo. Traduzione 1

Accordo. Traduzione 1

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2010)

Traduzione 1. (Stato 17 agosto 2012)

Accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada

Accordo

Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana

Accordo

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto

Accordo. Traduzione 1

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla circolazione stradale

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Legge federale sul contratto d assicurazione

Accordo

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

Accordo. Traduzione 1

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati

Accordo

Accordo tra la Svizzera e l Italia sulla compensazione finanziaria in materia d assicurazione-disoccupazione dei frontalieri

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

Concordato sulle imprese di sicurezza

Traduzione 1. (Stato 19 febbraio 2012)

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Traduzione 1. La Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria,

Accordo. I. Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Atto aggiuntivo di Monaco

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Accordo. Capitolo 1: Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1. (Stato 1 dicembre 2007)

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Traduzione 1. La Confederazione Svizzera («la Svizzera») e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord («il Regno Unito»),

Ordinanza sull assicurazione militare

Traduzione 1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

Circolare 1/2014 concernente l assicurazione interna della qualità nelle imprese di revisione (Circ. 1/2014)

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Conchiusa il 21 settembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo Entrata in vigore il 1 o luglio 1960

PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Convenzione tra la Svizzera e la Svezia circa il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

Convenzione

Berna, 24 giugno 2008/Versione finale

ACCORDO. tra. il Ministero della difesa danese. sulla. cooperazione bilaterale nell ambito dell istruzione militare * * *

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Scambio di note del 18 marzo 2010

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Accordo quadro sulla cooperazione sanitaria transfrontaliera tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Accordo

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Accordo amministrativo

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione bilaterale nell ambito dell istruzione militare

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Concluso il 17 marzo 2014 Approvato dall Assemblea federale il 20 marzo Entrato in vigore mediante scambio di note il 27 luglio 2015

Accordo riguardante le linee ferroviarie germaniche su territorio svizzero

del 19 aprile 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia.

Convenzione sul trasferimento dei condannati tra la Svizzera e la Repubblica del Perù

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Capitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Ordinanza sui fondi d investimento

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 novembre 2017 (OR. en)

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Legge federale sul diritto internazionale privato

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Accordo amministrativo

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia

I. Trasporti di persone. Traduzione 1 Accordo

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Transcript:

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Traduzione Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali esercitata da imprese di assicurazione private Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, memori delle strette relazioni amichevoli di vicinato tra la Svizzera e il Liechtenstein, intenzionati a consolidare le relazioni economiche esistenti tra le due Parti contraenti nel settore delle assicurazioni e a promuovere, nel rispetto di eque condizioni di concorrenza, lo sviluppo armonioso di queste relazioni, garantendo la protezione degli assicurati, considerato che il 9 dicembre 996 le Parti contraenti hanno concluso un Accordo concernente l assicurazione diretta e l intermediazione assicurativa che autorizza le imprese di assicurazione con sede nel territorio di una Parte contraente a esercitare la loro attività nel territorio dell altra Parte contraente mediante una succursale o nell ambito della libera prestazione dei servizi 3 e che i mercati assicurativi della Svizzera e del Liechtenstein sono strettamente legati, in particolare nel settore dell assicurazione di diritto privato contro i danni causati dagli elementi naturali, e considerato che nel settore dell assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali, l articolo 76 dell ordinanza del 9 novembre 005 4 sulla sorveglianza (OS) disciplina soltanto l attività assicurativa e gli eventi assicurativi nel territorio svizzero, mentre l articolo 7 capoverso lettera b dell ordinanza del Liechtenstein sull assicurazione degli immobili 5 contempla invece l attività assicurativa e gli eventi assicurativi nel territorio del Liechtenstein e della Svizzera, decisi a eliminare gli ostacoli nel settore dell assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali e quindi a promuovere tra i due Stati la solidarietà in questo settore, a complemento del vigente Accordo concernente l assicurazione diretta hanno convenuto quanto segue: dal testo originale tedesco. Accordo del 9 dicembre 996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l assicurazione diretta e l intermediazione assicurativa (Accordo concernente l assicurazione diretta; RS 0.96.54), entrato in vigore il 9 luglio 998 3 Art. 5 dell Accordo concernente l assicurazione diretta. 4 RS 96.0 5 Verordnung vom 5. Januar 005 zum Gesetz über den Versicherungsschutz der Gebäude gegen Feuer- und Elementarschäden (Gebäudeversicherungsverordnung, GVersV; LR 705.3).

A. Disposizioni generali Articolo Obiettivo dell Accordo Il presente Accordo intende creare la base per una cerchia di solidarietà comune dell assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali esercitata da imprese di assicurazione private sul territorio della Svizzera e del Liechtenstein. Articolo Diritto applicabile Le disposizioni degli articoli 33 e 84 della legge del 7 dicembre 004 6 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e degli articoli 7 75 nonché 77 8 OS applicabili al settore dell assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali in Svizzera valgono nella relativa versione per il campo d applicazione e per la durata del presente Accordo anche nel Principato del Liechtenstein. Le competenze di verifica ed approvazione nonché le altre competenze assegnate all Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) conformemente all articolo 33 LSA e agli articoli 77 8 OS si applicano nella versione vigente anche alle imprese di assicurazione esercitanti nel Liechtenstein e agli assicurati liechtensteinesi. Per esercitare queste competenze la FINMA consulta l Autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Liechtenstein (FMA). Articolo 3 Campo d applicazione materiale Il presente Accordo si applica alle imprese di assicurazione nel settore dell assicurazione diretta che esercitano l assicurazione contro gli elementi naturali in Svizzera o nel Liechtenstein e che hanno la loro sede o una succursale sul territorio di una Parte contraente e che sottostanno alla sorveglianza delle imprese di assicurazione private in virtù delle disposizioni nazionali. Articolo 4 Campo d applicazione territoriale Il presente Accordo si applica all assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali a cose (beni mobili e fabbricati) situate sul territorio di una Parte contraente. B. Disposizioni particolari Articolo 5 Limitazioni della prestazione Se i risarcimenti, spettanti a un singolo stipulante, accertati da parte di tutte le imprese di assicurazione, superano per un evento assicurato 5 milioni di franchi, essi vengono ridotti a questo importo. È riservata una riduzione maggiore secondo il paragrafo. 6 RS 96.0

Se i risarcimenti accertati da parte di tutte le imprese di assicurazione superano per un evento assicurato in Svizzera e nel Liechtenstein un miliardo di franchi, i risarcimenti spettanti ai singoli aventi diritto vengono ridotti in modo tale da non superare complessivamente detto importo. 3 I risarcimenti per i danni ai beni mobili e ai fabbricati non vengono addizionati nell ambito delle limitazioni della prestazione di cui ai paragrafi e. 4 I danni verificatisi in epoche e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica. 5 Premessa per la copertura di un evento è che il contratto assicurativo sia in vigore al momento del verificarsi dell evento. 6 Le limitazioni della prestazione di cui ai paragrafi e corrispondono alle vigenti disposizioni dell articolo 76 OS. La ripresa formale di eventuali modifiche della disposizione nel quadro del presente Accordo riveste un effetto puramente dichiaratorio. C. Esecuzione dell Accordo Articolo 6 Collaborazione e Commissione mista La collaborazione tra le Autorità di vigilanza sulle assicurazioni delle Parti contraenti si basa sull articolo 7 dell Accordo concernente l assicurazione diretta. Secondo l articolo 8 dell Accordo concernente l assicurazione diretta, la Commissione mista sorveglia l esecuzione dell Accordo ed esercita le funzioni previste dall Accordo. L articolo 8 dell Accordo concernente l assicurazione diretta è applicabile per analogia. Articolo 7 Composizione delle controversie L articolo 9 dell Accordo concernente l assicurazione diretta si applica per analogia per la composizione delle controversie. D. Disposizioni finali Articolo 8 Relazione con accordi esistenti Il presente Accordo non modifica in alcun modo l esistente Accordo concernente l assicurazione diretta. 3

Articolo 9 Rapporti con Paesi terzi Il presente Accordo non modifica in alcun modo i rapporti esistenti tra le imprese di assicurazione aventi la sede nel territorio delle Parti contraenti e i Paesi dell Unione europea, dello Spazio Economico Europeo o altri Stati e viceversa. Articolo 0 Evoluzione del diritto interno Per il tramite della Commissione mista, la Svizzera informa il Liechtenstein, il più presto possibile ma almeno due mesi prima dell entrata in vigore, circa le modifiche della propria legislazione interna che intende apportare in settori disciplinati dal presente Accordo. Il Liechtenstein pubblica nella gazzetta ufficiale (Landesgesetzblatt) liechtensteinese le disposizioni legali svizzere applicabili in virtù del presente Accordo. In caso di previste modifiche fondamentali nella legislazione interna svizzera riguardanti il la portata e il contenuto dell assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali, si applica la procedura di revisione dell Accordo secondo l articolo. Articolo Revisione dell Accordo La Parte contraente che desidera una revisione del presente Accordo domanda all altra Parte contraente di avviare negoziati a tal fine. La domanda è presentata per via diplomatica. Articolo Denuncia dell Accordo Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo con comunicazione all altra Parte contraente. L Accordo cessa di essere in vigore mesi dopo la data di tale comunicazione. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare entro questo termine misure per risolvere il regime dell assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore il 30 giorno successivo alla data in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente che le condizioni nazionali necessarie sono state adempiute. È determinante il giorno di ricezione dell ultima comunicazione. 4

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Vaduz in duplice esemplare in lingua tedesca il 0 luglio 05. Per la Confederazione Svizzera: Per il Governo del Principato del Liechtenstein: 5