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Deliberazione n. 20/2009/PAR Provincia di Viterbo REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO Nell adunanza del 5 giugno 2009 composta dai magistrati: Vittorio Zambrano Rosario Scalia Antonio Frittella Giuseppe Borgia Maria Teresa Polverino Francesco Alfonso Maria Luisa Romano Presidente; Consigliere relatore VISTO l art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO il T.U. delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il regolamento 16 giugno 2000 per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti; VISTO l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131; VISTO il d.lgs 18 agosto 2000, n. 267; VISTA la nota prot. n. 4957 in data 12 agosto 2008 con la quale il Presidente della Provincia di Viterbo ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione ai sensi del sopra citato art. 7, comma 8, della L. 1

n. 131/2003; VISTA l'ordinanza presidenziale n. 7 del 3 giugno 2009 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione; UDITO il relatore, consigliere dott. Giuseppe Borgia; PREMESSO Con la nota sopra citata il Presidente della Provincia di Viterbo ha inoltrato a questa Sezione richiesta di parere in base all art.7, comma 8, della legge n.131/2003, in merito all inclusione o meno dell IRAP, tra gli oneri da porsi a carico dell Amministrazione, dell IRAP relativa ai compensi professionali ex art. 27 CCNL del 14/09/2000, già incentivi ex art. 18 L. 109/94. Il Presidente della Provincia, in particolare, ha chiesto chiarimenti sulla problematica sollevata da alcune OO.SS. secondo cui l IRAP in questione non deve essere ricompresa all interno dell espressione oneri riflessi, così come contenuta nell art. 1, c. 207 della L. 23/12/2005, n. 266, che fornisce un interpretazione autentica delle disposizioni ricomprese nel comma 1 dell art. 18 della L. n. 109 dell 11 febbraio 1994 sugli incentivi e spese per la progettazione. Secondo la posizione sindacale, infatti, per tali oneri dovrebbero essere intesi solo gli oneri previdenziali e assistenziali, nonché gli oneri fiscali per la quota parte gravante sui lavoratori dipendenti, fatta salva, però, l IRAP, che deve rimanere a carico dell Ente locale. La Provincia di Viterbo ha sin qui fatto rientrare, invece, nel concetto di oneri riflessi anche l IRAP. CONSIDERATO L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha abilitato le Regioni a richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. A termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se 2

istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane. La funzione consultiva in parola ha costituito oggetto di un atto di indirizzo e coordinamento, adottato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, con il quale sono stati formulati criteri di massima atti ad assicurare, almeno tendenzialmente, uniformità di orientamento interpretativo, da parte delle Sezioni regionali di controllo, della normativa disciplinante di volta in volta la materia rientrante nel quesito rivolto: tra l'altro, sono stati precisati criteri per l'individuazione dell'organo legittimato a formulare il quesito per conto dell'ente richiedente, l'ambito oggettivo della funzione (materia di contabilità pubblica) e il procedimento per l'esercizio della stessa. Nella fattispecie all esame della Sezione, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere di cui in premessa, la verifica circa la legittimazione del soggetto richiedente e il profilo oggettivo della richiesta (attinenza alla materia della contabilità pubblica) può concludersi con esito positivo: 1. sotto il primo profilo (soggettivo), in quanto la richiesta è stata avanzata dal Presidente della Provincia di Viterbo nella sua qualità di vertice politico-amministrativo dell'ente e, pertanto, legittimato a rappresentare legalmente l ente verso l esterno, anche nei confronti degli organi di rilevanza costituzionale, come la Corte dei conti, cui sono, tra l altro, affidate delicate funzioni a tutela della finanza pubblica. Positivo riscontro deve darsi anche per ciò che riguarda il requisito del mancato invio della richiesta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, previsto peraltro come di norma dalla citata disposizione di legge, atteso che la sua assenza non può costituire ragione di preclusione, per l inoltro della richiesta di parere, in quanto detto Consiglio, pur istituito nella Regione Lazio con L. R. 26 febbraio 2007, n. 1, non risulta essere ancora operativo; 2. sotto il secondo profilo (oggettivo), in quanto il quesito involge 3

sicuramente problematiche di contabilità pubblica, attesa la sua incidenza sugli equilibri finanziari della Provincia e la sua rilevanza ai fini dell osservanza del fondamentale principio della sana gestione finanziaria, sancito dall art.7, comma 7, della legge n.131 del 2003. Ciò premesso per quanto riguarda il profilo dell ammissibilità, si può passare ora all esame del merito del quesito. RITENUTO E CONSIDERATO La Provincia di Viterbo, a decorrere dall entrata in vigore dell art. 1 comma 207 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ha proceduto a far rientrare nel concetto di oneri riflessi anche l Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), procedendo, a trattenere, dai compensi aggiuntivi corrisposti a propri dipendenti, per la progettazione interna, oltre agli oneri previdenziali e assistenziali, anche il prelievo IRAP. A seguito delle rimostranze formulate dalle OO.SS - a tenore delle quali la voce oneri riflessi, posti a carico dei lavoratori dipendenti, non può comprendere l IRAP che dovrebbe rimanere invece a carico dell Ente - la Provincia ha chiesto a questa Sezione parere circa la corretta imputazione degli oneri in questione. Ciò premesso, la Sezione ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dagli orientamenti sinora seguiti da diverse Sezioni regionali di controllo - tra cui si richiamano, in particolare, quelli espressi con i pareri n. 6/2009 della Sezione Molise e n. 1/2008 della Sezione Umbria - a tenore dei quali, è da ritenersi che l Ente locale sia da considerare soggetto passivo dell IRAP, cioè colui il quale, in quanto titolare di un organizzazione, è tenuto a sopportare il suddetto tributo. Al riguardo, occorre premettere che per oneri riflessi si intendono oneri assistenziali e previdenziali. 4

Tale è anche l orientamento della Agenzia delle Entrate che, con le risoluzioni n. 123 del 2 aprile 2008 e n. 327 del 14 novembre 2007, si è espressa nello stesso senso. Per quanto sopra, l onere fiscale non può ritenersi gravante sul dipendente, altrimenti si genererebbe quel processo conosciuto, nel campo della Scienza delle finanze, con il nome di traslazione delle imposte, con la conseguenza che il contribuente di diritto (o percosso), giovandosi della sua posizione di privilegio, riversa parte o l intera quota del tributo pagato su un altro contribuente (contribuente di fatto o inciso) che ne sopporta effettivamente l onere, generando in tal modo uno sconvolgimento dell originario piano di distribuzione delle imposte così come previsto dal legislatore. L imposta, infatti, finirebbe con l essere sopportata da persona diversa da quella che il legislatore stesso ha inteso colpire. Questa Sezione, conclusivamente, a conferma dell orientamento prevalente secondo cui i compensi per la progettazione interna da corrispondersi ai propri dipendenti non devono essere gravati dall Irap, è dell avviso che i relativi oneri devono restare a carico del bilancio dell Ente locale. P.Q.M. nelle su estese considerazioni è il parere di questa Sezione. Copia del parere sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deliberato in Roma nell'adunanza del 5 giugno 2009 L'ESTENSORE (Giuseppe Borgia) IL PRESIDENTE (Vittorio Zambrano) Depositato in Segreteria il 30 giugno 2009 Il Dirigente Massimo Biagi 5