Regolamento per l installazione ed il controllo degli impianti per telefonia mobile

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Regolamento per l installazione ed il controllo degli impianti per telefonia mobile 1

Indice Art. 1- Finalità ed obiettivi...3 Art. 2 Programma Comunale degli Impianti... 3 Art. 3 - Definizioni...4 Art. 4 - Ambito di applicazione e limiti di esposizione... 4 Art. 5 - Funzioni dell Amministrazione Comunale... 4 Art. 6 Osservatorio permanente... 5 Art. 7- Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo... 6 Art. 8 - Criteri localizzativi degli impianti... 7 Art. 9 - Norme e disposizioni tecniche relative agli impianti fissi esistenti... 7 Art. 10 - Prescrizioni ed indicazioni tecniche di progettazione... 7 Art. 11 - Caratteri tipologico ambientali degli impianti fissi...8 Art. 12 - Impianti provvisori... 9 Art. 13 Catasto regionale Impianti... 9 Art. 14 Azioni di risanamento... 9 Art. 15 Vigilanza e Controlli... 10 Art. 16 Responsabilità Inadempienze e sanzioni... 10 Art. 17 Concessione aree comunali... 10 Art. 18 - Educazione Sanitaria... 11 Art. 19 - Monitoraggio...11 Art. 20 Disposizioni Transitorie... 11 2

Art. 1- Finalità ed obiettivi L'Amministrazione Comunale di Lucca, nel disciplinare il sistema della collocazione sul proprio territorio degli impianti destinati alla telefonia mobile, per quanto di propria competenza persegue gli obbiettivi di garantire la salvaguardia e la tutela della salute umana, dei beni e delle risorse architettoniche, paesaggistiche ed ambientali oggetto degli atti della pianificazione territoriale di cui il Comune di Lucca è dotato. Nel contempo, tenuto conto dell evoluzione tecnologica dei sistemi di trasmissione di telefonia cellulare chiamati a svolgere funzioni sempre più complesse ed integrate, garantisce l espletamento del servizio pubblico cui sono chiamati ad assolvere i gestori delle reti nel rispetto del presente Regolamento del programma comunale degli impianti, redatto ai sensi delle norme nazionali, che si intendono qui integralmente richiamate e della L.R. 06 ottobre 2011, n. 49 Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione (B.U. n. 47, del 12.10.2011 ). Art. 2 Programma Comunale degli Impianti E' oggetto del presente Regolamento la disciplina della localizzazione, la modifica, il controllo, l istallazione e la permanenza sul territorio comunale degli impianti installati per la telefonia mobile e la trasmissione dati su proposta dei programmi dei gestori e nel rispetto: a) degli obiettivi di qualità e in particolare dei criteri di localizzazione descritti in seguito; b) dei criteri di localizzazione di cui all'art. 11 comma 1 L.R- 49/2011 ; c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio; d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Il Programma comunale degli impianti è elaborato ed approvato ai sensi dell'art. 9 L.R. 49/2011, definisce la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete, trasmessi dai gestori entro il 31 ottobre di ogni anno. L'Amministrazione Comunale approva e aggiorna il Programma comunale degli impianti mediante procedure che assicurano: a) la trasparenza, l informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati; b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d uso del territorio, nonché favorire l accorpamento di impianti su supporti comuni. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i gestori interessati presentano all'amministrazione Comunale il proprio Programma di sviluppo annuale della rete, dove verranno illustrate eventuali programmazioni/proposte di riconfigurazione, potenziamento, modifica, implementazione e/o nuovi siti delle proprie installazioni. La mancata o incompleta presentazione del Programma di Sviluppo annuale da parte dei gestori dilaziona all anno successivo ogni istanza per i nuovi impianti o implementazione degli stessi per l anno di riferimento. La collocazione di nuovi impianti dovrà comunque verificare e privilegiare l alloggiamento nelle aree preferenziali individuate con il programma comunale triennale e/o su impianti già esistenti (cositing). L'elenco degli impianti esistenti contenuti nel Programma è aggiornato automaticamente attraverso il Sistema Informativo Territoriale ogni qual volta viene messo in funzione un nuovo impianto in base ad un determinato titolo abilitativo come definito al successivo art. 3. 3

Il presente Regolamento è soggetto a revisione in corrispondenza dell'elaborazione del nuovo Programma triennale. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto delle disposizioni legislative generali in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica che qui si sottintendono completamente richiamate. Art. 3 - Definizioni Si intendono qui integralmente richiamate le definizioni di cui all art. 2 LR. 49/2011. Per titolo abilitativo si intende sia l autorizzazione prevista per casi specifici dall art. 87 del D.lgs. 259/03, sia le segnalazioni certificate di inizio attività, oltre alla comunicazione, nei casi indicati negli artt. 87, 87 bis, 87 ter del D.lgs. 259/03. Art. 4 - Ambito di applicazione e limiti di esposizione Il presente Regolamento si applica agli impianti fissi per telecomunicazioni disciplinati dalla L. 36/2001, operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati impianti. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento a) i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna 5 W; b) gli impianti fissi con potenza massima al connettore di antenna 5 W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100 W; c) i microimpianti; d) impianti fissi ad uso radioamatoriale operanti con potenza massima al connettore di antenna superiore a 5 W o con potenza EIRP superiore a 100 W. A tutti gli impianti si applicano i limiti, i valori e gli obiettivi di qualità di cui alla Tabella I seguente. Tabella I DPCM 8 luglio 2003 Limiti per i campi elettromagnetici di impianti di telefonia 20 V/m limite di esposizione per i valori massimi dei campi a RF ( permanenza < 4 ore ) 6 V/m limite di attenzione ed obiettivo di qualità per i campi RF (permanenza > o = 4 ore) 3 V/m limite per le misure in campo se il valore predetto relativo ad un area sensibile supera tale valore si rendono necessarie verifiche tramite misure sul campo. Nota: il valore di attenzione corrisponde ad un fattore di riduzione dosimetrica effettiva pari a 10: da 1 W/m 2 (20 V/m) a 0,1 W/m 2 (6 V/m) Ai fini della verifica del rispetto dei valori emissivi, i limiti di attenzione e qualità, pur coincidenti nei valori, esprimono due concetti differenti: il limite di attenzione di emissione degli impianti delle SRB (pari a 6 V/m), è una misura di cautela presa in zone di permanenza maggiore di 4 ore giornaliere ovvero all interno di edifici e relative pertinenze. L'obiettivo di qualità, invece, è stato introdotto al fine di una progressiva minimizzazione alla esposizione ai campi elettromagnetici in zone all aperto, con permanenza anche minore di 4 ore giornaliere, ma intensamente frequentate, ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi come parchi, ospedali, scuole, etc. In queste zone all aperto, definite aree sensibili, non si deve superare l'obiettivo di qualità di 6V/m (coincidente con il limite di attenzione). In pratica le aree intensamente frequentate sono considerate al pari degli edifici abitativi. Art. 5 - Funzioni dell Amministrazione Comunale L'Amministrazione Comunale provvede ai sensi della LR 49/2011 art.8: a) all'elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti, curandone la trasmissione al SUAP; 4

b) al rilascio, anche in assenza del programma di cui alla lettera a), del titolo abilitativo; c) alle azioni di risanamento secondo le indicazioni dell art.12 della LR 49/2011; d) all'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo, avvalendosi dell ARPAT; e) allo svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informazione delle popolazioni interessate, con riferimento alle tematiche ed agli scopi di tutela disciplinati dalla legge; f) all adeguamento del regolamento urbanistico ai criteri di localizzazione di cui all art.11, comma 1, della L.R 49/2011; Per lo svolgimento delle funzioni inerenti il rilascio del titolo abilitativo nonché di controllo e vigilanza, l'amministrazione Comunale si avvale dell'arpat. Art. 6 Osservatorio permanente Al fine di garantire la partecipazione della cittadinanza e dei soggetti pubblici e privati interessati al processo di formazione, revisione ed aggiornamento del Programma Comunale, è istituito un Osservatorio permanente sulla telefonia mobile, con funzioni consultive, costituito dai seguenti soggetti: Sindaco Presidente della Commissione Urbanistica comunale Presidente della Commissione Ambiente comunale Assessore all'ambiente Dirigente del Settore Ambiente o suo delegato Dirigente del Settore SUAP o suo delegato Dirigente del Settore Urbanistica o suo delegato Rappresentanti delle associazioni ambientaliste e dei comitati cittadini da individuarsi successivamente con delibera di Giunta Municipale tra i soggetti maggiormente rappresentativi sul territorio in relazione alla materia Un consigliere di maggioranza Un consigliere di minoranza Alle sedute dell'osservatorio vengono permanentemente invitati rappresentanti dell'arpat e della Az. USL territorialmente competente, quali consulenti tecnici per le materie di competenza dell'organo. L'Osservatorio si propone come strumento permanente di informazione, formazione ed educazione a favore del cittadino, in un contesto di sviluppo sostenibile armonioso nell'applicazione e nell'uso delle continue innovazioni tecnologiche nel settore della telefonia mobile. L'Osservatorio può avvalersi di consulenti esterni e può eseguire, direttamente, o tramite gli Uffici comunali interessati, accertamenti, rilevamenti o ispezioni ritenuti necessari per verificare il rispetto delle presenti disposizioni e la corretta attuazione del Programma, L'Osservatorio si riunisce con cadenza di norma semestrale, per discutere delle eventuali questioni attinenti alle proprie competenze. L'Osservatorio ha altresì funzione consultiva obbligatoria e preventiva nei seguenti casi: 1. sui Piani di sviluppo presentati dagli operatori entro il 31 ottobre di ogni anno; 2. sugli eventuali titoli abilitativi per impianti destinati a sorgere in area non ricadente in aree preferenziali e non coincidenti con impianti esistenti e da rilasciarsi ai sensi dell'art. 10 comma 4 L.R. 49/2011, cioè nel caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete; 3. sul rilascio delle eventuali autorizzazioni all'installazione di impianti provvisori ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento. L'Osservatorio può comunque essere convocato dall'amministrazione autonomamente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti per la discussione di argomenti inerenti la telefonia 5

mobile non inseriti nel novero di quelli per i quali è obbligatoria la sua consultazione. A tal fine nel computo della maggioranza necessaria per la richiesta di convocazione non si tiene conto dei componenti che sono dipendenti dell'amministrazione Comunale. Art. 7- Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti è rilasciato dall'amministrazione Comunale, tramite il SUAP, nel rispetto: a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione,così come assentiti dal parere dell ARPAT; b) degli obiettivi di qualità di cui all'art. 2, c.1, lett. c) n. 2 della L.R. 49/2011; c) dei criteri localizzativi di cui all'art. 11 L.R. 49/2011; d) del Programma comunale degli impianti ed in particolare delle localizzazioni previste nello stesso. e) dell avvenuto rilascio dei pareri e/o nulla osta da parte degli Enti o Uffici competenti per ogni tipologia di vincolo esistente sulla zona interessata. Il titolo abilitativo è rilasciato nell ambito di un procedimento: a) in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico ambientale, ai sensi degli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 259/2003, nel rispetto delle direttive del P.I.T. regionale, nonché la compatibilità con il Programma comunale; b) che si svolge in via telematica quando è coinvolto il SUAP, secondo le modalità di cui al capo III della l.r. 40/2009. In seguito alla presentazione della domanda, verrà acquisito il relativo parere ARPAT. Si accerterà, poi, il rispetto della localizzazione richiesta dal gestore ovvero che la stessa ricada: nelle aree preferenziali del programma; ovvero in corrispondenza di SRB esistenti (richiesta in cositing). Acquisiti gli altri pareri necessari ed eseguite tutte le verifiche sopra indicate si procede al rilascio del titolo abilitativo ovvero alla formalizzazione di diniego o divieto di prosecuzione dell attività per motivi ostativi. Entro novanta giorni dall installazione i gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'articolo 9, comma 7, della l. 36/2001, posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico; l etichetta contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo. L Amministrazione Comunale, tramite il SUAP, può rilasciare il titolo abilitativo per impianti non inseriti nel programma comunale soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete così come previsto all art.10 c. 4 della L.R.T n 49/2011, da esplicitarsi in apposita relazione tecnica, previo parere dell'osservatorio permanente di cui all'art. 6. Nei casi di particolare complessità da valutarsi in relazione alle particolarità urbanistiche della zona su cui insiste la richiesta di installazione, l'amministrazione Comunale si riserva di richiedere un parere tecnico indipendente a strutture all'uopo specializzate. L'eventuale instaurarsi di questo sub-procedimento determina la sospensione dei termini per un periodo non superiore a 90 giorni. Ogni altra ragione deve essere presentata dai gestori nell ambito della procedura di presentazione del Programma di sviluppo della rete da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno. 6

Art. 8 - Criteri localizzativi degli impianti Premesso che l'osservanza dei criteri localizzativi, non può pregiudicare la funzionalità delle reti di radiocomunicazione, nella definizione del programma comunale degli impianti e nel rilascio del titolo abilitativo, l Amministrazione Comunale, sentite le esigenze dei gestori ed esaminati i programmi di sviluppo della rete presentati, redige il proprio programma secondo i seguenti criteri: a) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l installazione degli impianti sarà consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l impatto visivo; b) è vietata l installazione di impianti di telefonia mobile sui ricettori sensibili individuati (ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri) e nelle relative pertinenze, aumentate per un ulteriore raggio di 50m (aree intensamente frequentate) tenuto conto del rispetto del principio di precauzione come principio fondamentale di esercizio in materia di impianti di radiocomunicazione, salvo casi previsti dall'art.10 comma 4 della L.R.T. n.49/2011. c) Ai sensi di quanto previsto dall art.11. c.2 della L.R. n 49/2011 nei casi di cui al precedente punto b), l installazione è consentita solo quando risulta la migliore localizzazione in termine di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio. d) gli impianti di telefonia mobile saranno posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica; e) fatta salva la necessità di limitare l inquinamento delle aree dove sono già presenti installazioni, sarà favorito l accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all interno di siti comuni, ottimizzando l utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi. Art. 9 - Norme e disposizioni tecniche relative agli impianti fissi esistenti Gli interventi sugli impianti esistenti oggetto delle disposizioni del presente Regolamento possono essere: a) la riconfigurazione; b) il risanamento o la bonifica, con o senza delocalizzazione; c) la dismissione o cessazione. Art. 10 - Prescrizioni ed indicazioni tecniche di progettazione La realizzazione o la trasformazione delle stazioni radio-base per la telefonia mobile, opere di urbanizzazione primaria, deve avvenire, secondo quanto indicato dalle normative specifiche di settore, corredata della necessaria documentazione tecnica ivi compresa quella prevista dal presente regolamento Gli impianti di telefonia mobile dovranno essere accessibili, oltre che al personale tecnico preposto alla installazione e alle manutenzioni, anche a tecnici incaricati dall Amministrazione Comunale dell'attività di verifica e alle altre autorità preposte al controllo ai sensi della normativa vigente. Gli impianti di trasmissione dei singoli gestori, dovranno di norma essere allocati su un unico palo, nella condizione che il valore di campo elettromagnetico relativo, sia compatibile con i limiti di esposizione della popolazione e con i valori di attenzione e con gli obbiettivi di qualità disposti dalle norme vigenti. Prima della messa in esercizio dell'impianto e contestualmente alla comunicazione della fine lavori, deve essere trasmessa all Amministrazione Comunale una comunicazione di messa in 7

funzione dell impianto accompagnata da una dichiarazione, rilasciata da tecnico abilitato, nella quale sia certificato che l impianto, così come realizzato e verificato in condizioni di esercizio, rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente. Sugli edifici adibiti a permanenze superiori a quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne fruibili (balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari) come ambienti abitativi di cui al successivo elenco, e nelle rispettive aree di rispetto individuate per il principio di precauzione da una fascia di ml. 50 misurata dal perimetro dell edificio (nel caso di assenza di area pertinenziale) ovvero dal limite della recinzione dell area pertinenziale, è vietata l installazione di SRB. Elenco degli edifici sensibili (elencati nelle apposite Tavole allegate al Programma): Edifici scolastici: scuole materne scuole elementari scuole medie inferiori scuole medie superiori Edifici a funzione pubblica o di uso pubblico: asili nido baby parking e/o nido domiciliare case di riposo case di cura aree verdi attrezzate per la permanenza ed il gioco dei bambini. Art. 11 - Caratteri tipologico ambientali degli impianti fissi Qualunque sia la localizzazione individuata dal gestore secondo i criteri preferenziali localizzativi di cui ai precedenti articoli, gli impianti inseriti nei Programmi annuali delle installazioni fisse per la telefonia mobile vengono sottoposti, nell'ambito dell'istruttoria volta all'aggiornamento annuale del Programma, alla valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale secondo criteri che la Giunta Municipale, con proprio atto, dovrà approvare, nel rispetto delle direttive fornite ai successivi commi 2, 3 e 4, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ferma restando la necessità di richiedere ai concessionari l'utilizzo della migliore tecnologia possibile in grado di garantire il necessario servizio di telefonia. I criteri, individuati dalla Giunta, funzionali alla valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale dovranno considerare almeno: a) ingombro della sezione della struttura; b) concentrazione di impianti per sito; c) innalzamento dell'antenna rispetto ai manufatti preesistenti; d) alterazione del profilo dello skyline; e) vicinanza a monumenti; f) visibilità all'uscita da monumenti; g) visibilità da luoghi pubblici; h) visibilità da percorsi turistici; i) visibilità dai principali elementi della viabilità; j) mimetismo/mitigabilità; k) vicinanza a recettori sensibili; l) densità abitativa nell'intorno del sito. Nel dettare i criteri di cui al comma 1, la Giunta dovrà considerare che, per ogni impianto o installazione sia relativamente ai supporti che ai corpi emittenti, che agli shelters, che agli interventi di mitigazione e inserimento paesaggistico deve essere perseguito il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento. A tal fine i gestori dovranno valutare, caso per caso, utilizzando la 8

miglior tecnologia disponibile, in fase progettuale: forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione. I gestori dovranno inoltre tenere conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto, in particolare, armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura (vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, etc.). Non sono comunque consentiti, salvo eccezioni che dovranno essere considerate caso per caso e motivate dall'amministrazione in fase di aggiornamento annuale del Programma, interventi di mitigazione tramite installazione di finti camini, finti alberi o mediante l'applicazione di pannelli di mascheramento su pali o tralicci. Art. 12 - Impianti provvisori Previo parere favorevole dell ARPAT e con richiesta motivata, possono essere autorizzate installazioni di SRB provvisorie sul territorio comunale. Ad istanza dell'interessato, da presentarsi sempre nel rispetto e con le forme dell'art. 87 D. Lgs. 259/2003, il Dirigente competente trasmette la richiesta all'osservatorio permanente per l'esercizio della funzione consultiva di cui al precedente art. 6. Il Dirigente, a seguito della discussione della richiesta nell'osservatorio, esamina la richiesta presentata, completa della stessa documentazione prevista per l autorizzazione di cui all art. 87 del D.Lgs 259/2003 e decide sul rilascio o meno del titolo abilitativo a cura dello Sportello Unico. Gli impianti contemplati al presente articolo possono essere autorizzati soltanto se ricadenti su area pubblica. Della disponibilità della medesima deve essere fornita documentazione al momento della presentazione della richiesta. La validità dell autorizzazione non può superare i 60 giorni dalla comunicazione del rilascio del titolo abilitativo al richiedente. Può essere concessa, a richiesta dell'interessato, una sola proroga di massimo ulteriori 60 giorni ed entro tale data l impianto è disattivato. Entro i 10 giorni successivi la SRB deve essere definitivamente rimossa. Art. 13 Catasto regionale Impianti Il Catasto regionale degli impianti, è definito ed attuato ai sensi dell art. 5 della L.R. 49/2011 e s.m.i.; l Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto indicato dalla L.R. 49/2011 collabora con la Regione alla formazione ed all'aggiornamento del catasto regionale, provvedendo in via telematica, allo scambio ed alla trasmissione dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento ai controlli. Per le finalità del presente articolo, gli impianti esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché quelli messi in esercizio successivamente, sia che la relativa autorizzazione sia intervenuta con le modalità di cui al presente Regolamento, che secondo il regime autorizzativo precedentemente in vigore, che in assenza di provvedimento autorizzativo espresso, sono oggetto di comunicazione, al fine di consentire all Amministrazione Comunale la formazione e l aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile e/o per la televisione mobile di cui all'art. 5 della L.R. n. 49/2011 Art. 14 Azioni di risanamento Fatto salvo quanto previsto per l approvazione regionale dei piani di risanamento, l Amministrazione Comunale ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dal D.P.C.M. di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 36/2001, in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità (v. art. 12 LR 49/2011). Le azioni di risanamento: 9

a) sono disposte dall Amministrazione Comunale non oltre un anno dall accertamento del superamento dei limiti stabilendo tempi e modalità di attuazione; b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti; c) sono attuate a cura e spese dei titolari. In ogni caso l Amministrazione Comunale assicura, anche mediante poteri d urgenza per la tutela della salute, l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti, valori e obiettivi di qualità. Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità, l Amministrazione Comunale provvede alla delocalizzazione degli impianti nelle aree preferenziali più prossime alla localizzazione in difetto. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un Comune diverso dall'attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i comuni interessati. Art. 15 Vigilanza e Controlli Ai fini dell attuazione delle presenti norme, ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello, potenza o altro, dovrà seguire le procedure previste dalla legge e dal presente regolamento. Le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte dall Amministrazione Comunale, avvalendosi di norma dell ARPAT, secondo quanto stabilito dalla normative in vigore con le modalità previste dalla L.R. 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ARPAT ). In particolare dovrà essere garantito l accesso agli impianti da parte del personale incaricato dall Amministrazione Comunale, in particolare alle sale apparati di ciascun gestore, al fine di poter verificare, tramite strumenti di lettura posti in luoghi accessibili, la potenza istantanea di ogni portante per ogni singola cella e il numero delle portanti accese. Competono altresì al Dipartimento Provinciale dell ARPAT le attività di controllo e vigilanza volte a garantire: il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela; il mantenimento dei parametri tecnici dell impianto dichiarati dal concessionario. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di superamento dei limiti di legge si provvederà ad attivare le procedure di risanamento così come previsto all art. 10 del regolamento. Gli oneri derivanti dalle azioni di vigilanza e controllo dovranno essere finanziati con i proventi derivanti dai canoni di cui all art.17. Art. 16 Responsabilità Inadempienze e sanzioni L Amministrazione Comunale svolge la funzione di vigilanza e controllo avvalendosi dell A.R.P.A.T. ai sensi dall art.14, c.1, L. 36/2001, secondo quanto indicato dalla L.R.T. n.30 del 22 giugno 2009. La vigilanza ed il controllo sono attuati dall'amministrazione Comunale nel rispetto di quanto disposto all art.13 della L.R.T. 49/2011 e s.m.i. Art. 17 Concessione aree comunali I vani di alloggiamento e i pali di supporto delle SRB posti nelle aree di proprietà comunale saranno oggetto di concessione ai gestori, licenziatari di telefonia mobile, previa definizione delle condizioni contrattuali. I gestori, preliminarmente alla richiesta del titolo abilitativo all installazione dell impianto debbono ottenere la concessione comunale dell area e/o immobile ove sarà ubicata la SRB. 10

A tal fine, i gestori inoltrano istanza all Amministrazione Comunale (Uff. Patrimonio) per l ottenimento della concessione. Le condizioni per la concessione dei beni comunali, in ordine a durata, canone e obblighi del concessionario, sono stabilite dalla Giunta in modo da garantire il rispetto del principio di pari trattamento dei gestori. I pali, i locali di alloggiamento e le opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle SRB, saranno realizzate da parte dei gestori, salvo diverse determinazioni da parte dell'amministrazione Comunale. A garanzia degli adempimenti dei gestori viene stipulata da ciascuno di essi apposita garanzia fideiussoria. Allo scopo di finanziare le eventuali attività necessarie all'attuazione del presente Regolamento e all'elaborazione, monitoraggio e aggiornamento del Programma triennale, l'amministrazione Comunale istituisce un apposito fondo non inferiore al 5% delle somme derivanti ogni anno : dai versamenti dovuti a vario titolo all'amministrazione dagli operatori per l'installazione degli impianti; dalle sanzioni irrogate ai sensi della L.R. 49/2011 e del presente Regolamento. Art. 18 - Educazione Sanitaria 1. L'Amministrazione Comunale, in aderenza allo lo spirito della L.R. 49/2011, ed in particolare in aderenza all'art. 8, comma 1 lett. e), anche coordinandosi con gli altri Organi tecnici (in particolare con ARPAT ed USL), persegue l'obiettivo di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell'elettromagnetismo, illustrando ai cittadini gli sviluppi della scienza sugli eventuali effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici e le buone norme comportamentali legati all'utilizzo della telefonia mobile e per la televisione mobile. In particolare dovrà essere data priorità alla sensibilizzazione verso le fasce giovanili, anche mediante dibattiti ed attività guidate all interno delle istituzioni scolastiche. Art. 19 - Monitoraggio L Amministrazione Comunale, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, può coordinare campagne di monitoraggio dei valori dei campi elettromagnetici emessi dagli impianti di telefonia mobile e/o di televisione mobile. Le attività di monitoraggio, effettuate senza preavviso nei confronti dei gestori e anche con caratteristiche di continuità, saranno svolte da enti ovvero da tecnici di riconosciuta esperienza selezionati. I dati provenienti dalle attività di monitoraggio saranno integrati con i dati provenienti dalle attività di controllo e utilizzati per l'integrazione del catasto degli impianti Nell'ambito dell'attività di monitoraggio, l'amministrazione Comunale potrà anche chiedere ai gestori: misurazioni simulate e/o confronti con situazioni preesistenti all installazione dell impianto autorizzato; dotazione per ogni installazione di strumenti tecnici che siano in grado di disattivare l'impianto quando i valori stabiliti nelle autorizzazioni vengano superati. I dati risultanti dall attività di monitoraggio potranno essere utilizzati per l istituzione di un Catasto delle emissioni elettromagnetiche, informatizzato e progressivamente aggiornato, accessibile ai cittadini sia dal portale web dell'amministrazione Comunale di Lucca, sia dai portali web degli altri enti coinvolti. Art. 20 Disposizioni Transitorie Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore. 11