Procedimento di rilascio delle concessioni demaniali ai fini di pesca sportiva da terra nelle acque interne.

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del 03.02.2014 Oggetto: Procedimento di rilascio delle concessioni demaniali ai fini di pesca sportiva da terra nelle acque interne. lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale; VISTA VISTA VISTE il D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura, pubblicato nella G.U. 19 marzo 2004, n. 66; la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ; il Decreto del Presidente n. 52 del 14.3.2013 prot. n. 6970, avente ad oggetto Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale e del Vicepresidente della Regione e, in particolare, le disposizione dell articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, nato a Sassari il 26 maggio 1965, in qualità di Assessore dell Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale della Regione; la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 15, sull organizzazione della regione e degli Assessorati; le disposizioni di cui al comma 18 dell art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. R.A.S. 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'assessorato regionale dell'agricoltura e Riforma Agropastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le 1/13

competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna; il Codice della Navigazione approvato con R.D. 327/1942, in particolare gli articoli 28 e seguenti; il D.P.R. 328/1952 contenente il Regolamento per l esecuzione del Codice della Navigazione e, in particolare gli articoli 5 e seguenti; il D.M. 14.01.1949 recante: Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura ; il R.D. 22-11-1914 n. 1486 recante Approvazione di un nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale ; il R.D. 8-10-1931 n. 1604 Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca ; il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2012, n. 26); VISTA VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all esercizio delle funzioni in materia di pesca; la L.R. 2 marzo 1956, n. 39, recante : Norme per l abolizione dei diritti perpetui di pesca e per disciplinare l esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna ; VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca; il Decreto dell Assessore della Difesa dell Ambiente n. 412 del 10.05.1995 recante: Disciplina dell attività di pesca; dimensioni dei pesci, molluschi e crostacei: disciplina della pesca del novellame, pesca del bianchetto e del rossetto ; 2/13

il Decreto dell Assessore della Difesa dell Ambiente n. 641 del 28.04.1997 recante Integrazione all elenco degli attrezzi da pesca per le acque interne. Disposizioni relative ai quantitativi pescabili e ai periodi di pesca ; il Decreto n. 972 /DecA/ 55 del 06.08.2013 dell Assessore dell Agricoltura e Riforma agro pastorale recante Piano di gestione dell anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007): presa d atto del Piano approvato dalla Commissione Europea, attuazione delle misure gestionali e delle attività di monitoraggio del Piano regionale e relativo trasferimento delle previste risorse finanziarie; il documento Linee guida per l immissione di specie faunistiche curato dal Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione protezione della natura, e dall Istituto Nazionale per la fauna selvatica; il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 che, nell art. 5, comma 2 attribuisce al consiglio nazionale, tra gli altri, i compiti di stabilire i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi gli statuti delle associazioni e società sportive nazionali, di deliberare in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle società ed associazioni sportive e di stabilire i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica; VISTA la L.R. 17 maggio 1999, n. 17, come da ultimo modificata dalla L.R. 14 maggio 2009, n. 1, Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna, che all art. 10 costituisce l'albo regionale delle società e delle associazioni sportive sarde; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/51 del 1 dicembre 2011 avente ad oggetto TAR Sardegna sentenza n. 1061/2011. Annullamento della deliberazione della Giunta 3/13

regionale n. 75/7 del 30.12.2008. Direttive per la gestione delle concessioni demaniali a fini di pesca ; DATO ATTO che la sopra citata deliberazione della Giunta Regionale n. 48/51 del 1 dicembre 2011 non reca disposizioni in relazione ai procedimenti amministrativi per il rilascio delle concessioni demaniali ai fini di pesca sportiva nelle acque interne; RITENUTO necessario stabilire pertanto le direttive di carattere generale cui il Servizio competente dovrà attenersi nei procedimenti amministrativi per il rilascio delle concessioni demaniali ai fini di pesca sportiva nelle acque interne in modo tale da salvaguardare il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento sanciti dal Trattato sul funzionamento dell Unione europea DECRETA Di approvare le seguenti direttive di attuazione del procedimento di rilascio delle concessioni demaniali ai fini di pesca sportiva nelle acque interne : ART. 1 REQUISITI RICHIESTI PER L AMMISSIONE DELL ISTANZA DI CONCESSIONE Ai fini del presente decreto per pesca sportiva si intende una pesca non professionale praticata da soggetti appartenenti ad un organizzazione sportiva riconosciuta dalla vigente normativa nazionale e regionale. Ai fini del rilascio della concessione per finalità di pesca sportiva da terra nelle acque interne, possono presentare istanza le Associazioni sportive / società sportive dilettantistiche che siano in possesso dei seguenti requisiti: - Iscrizione al registro CONI delle Associazioni sportive per la disciplina pesca in acque interne; - Iscrizione all Albo regionale delle Associazioni sportive. 4/13

ART. 2 CRITERI DI SELEZIONE IN CASO DI ISTANZE CONCORRENTI In caso di istanze concorrenti la selezione verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione a ciascuno dei quali è attribuito un peso A (espresso in punti): 1. Numero di iscritti titolari di licenza di pesca sportiva nelle acque interne (tipo B) (fino ad un massimo di 25 punti); 2. Qualità e completezza espositiva del programma di gestione (fino ad un massimo di 5 punti); 3. Piano di gestione del bene in concessione (esercizio della pesca sportiva, organizzazione di corsi, gare, iniziative di tutela ambientale, ecc) ( fino ad un massimo di 20 punti); 4. Piano di gestione e monitoraggio ambientale (pulizia del bacino e delle sponde da rifiuti abbandonati, periodiche analisi biologiche e della qualità delle acque ed eventuale segnalazioni di criticità riscontrate alle autorità competenti ecc.) (fino ad un massimo di 20 punti); 5. Regolamento per l esercizio della pesca sportiva (fino ad un massimo di 10 punti); 6. Programma di sorveglianza che si prevede di svolgere (fino ad un massimo di 10 punti); 7. Esperienza maturata dal soggetto richiedente nella gestione di acque interne per l esercizio della pesca sportiva svolta (fino ad un massimo di 10 punti); Per l attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione n. 1 - Numero di iscritti - si applica la seguente formula: Punteggio da attribuire alla proposta = (N. Pescatori sportivi iscritti all associazione richiedente / N. Pescatori sportivi iscritti all associazione concorrente che ne ha il maggior numero)*25 = (si considera il risultato sino alle prime due cifre decimali) 5/13

Per l attribuzione dei punteggi (C) relativi ai criteri di valutazione n. 2, 3, 4, 5 e 6 si moltiplica il peso A per uno dei seguenti coefficienti (B) per tenere conto dei relativi giudizi, secondo la seguente formula C = A*B (si considera il risultato sino alle prime due cifre decimali): 1,00 = ottimo; 0,80 = buono; 0,70 = discreto; 0,50 = sufficiente; 0,30 = parzialmente sufficiente 0,00 = insufficiente. Per l attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione n. 7 verrà assegnato 1 punto per ciascun anno di gestione (fino ad un massimo di 10 punti). Il punteggio finale da attribuire alla proposta sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio. ART. 3 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO a. Avvio del procedimento Il procedimento per il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali ai fini di pesca sportiva nelle acque interne prende avvio ad istanza di parte. L istanza, redatta in bollo (fatti salvi i casi di esenzione) e sottoscritta dal rappresentante legale dell associazione, indirizzata alla R.A.S. Assessorato dell Agricoltura e Riforma Agro Pastorale Servizio Pesca e Acquacoltura Via Pessagno 4, Cagliari, dovrà riportare la denominazione dell associazione sportiva richiedente, i dati relativi all iscrizione al registro CONI delle Associazioni sportive, per la disciplina pesca in acque interne, e all iscrizione all Albo regionale delle Associazioni sportive. All istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 6/13

1. copia dell atto costitutivo e dello statuto della Società redatto da un notaio, nonché copia dell eventuale regolamento interno; 2. attestato di iscrizione al registro CONI delle Associazioni sportive per la disciplina pesca in acque interne; 3. attestato di iscrizione all Albo regionale delle Associazioni sportive; 4. N. 1 originale e n. 2 copie della carta topografica Nuova I.G.M. in scala 1:25.000 con evidenziato il tratto di fiume o di specchio acqueo chiesto in concessione; 5. N. 3 copie della planimetria in scala adeguata (unitamente a copia in formato digitale editabile), firmata da professionista abilitato, riportante: a. nel caso di concessione di corso d acqua le coordinate dei punti di inizio e fine del tratto richiesto, del/dei tratto/i di sponda da destinare alla libera pesca sportiva, di eventuali aree interdette alla pesca in quanto prossime a infrastrutture di regolazione o prelievo di acqua; b. nel caso di concessione di specchio acqueo di un lago o invaso, il rilievo del perimetro della superficie richiesta (oppure le coordinate dei punti di inizio e fine del tratto richiesto), del/dei tratto/i di sponda da destinare alla libera pesca sportiva, di eventuali aree interdette alla pesca in quanto prossime a infrastrutture di regolazione o prelievo di acqua; 6. N. 3 copie di relazione dettagliata, firmata da professionisti abilitati, recante: descrizione del tratto di corso d acqua o del lago o invaso richiesto in concessione con precise indicazioni dei confini; specificazione dei comuni in cui esso ricade; individuazione degli Enti che esercitano competenze gestionali; indicazione delle eventuali altre attività (di tipo economico, scientifico, ricreativo, etc.) presenti nel sito; indicazione dell estensione del tratto di corso d acqua (espressa in Km) o del perimetro (espresso in km) dello specchio acqueo di lago o invaso o del tratto di sponda richiesto; estensione del/dei tratto/i di sponda da riservare ad attività di pesca libera 7/13

sportiva (non inferiore al 5% della estensione di sponda complessiva richiesta); la descrizione quali-quantitativa dei popolamenti ittici presenti(con eventuali relativi riferimenti bibliografici); l individuazione degli eventuali vincoli presenti nell area (Area Natura 2000, Area protetta, ecc.). All istanza dovrà essere allegato, inoltre, il programma di gestione contenente i dati e le informazioni necessari a valutare la garanzia di un idoneo utilizzo del bene: - numero di iscritti titolari di licenza di pesca sportiva nelle acque interne (tipo B) con l indicazione per ciascuno di essi del numero e della data di rilascio della licenza; - piano di gestione del bene richiesto in concessione (esercizio della pesca sportiva,, organizzazione di corsi, gare, iniziative di tutela ambientale, ecc.); - piano di gestione e monitoraggio ambientale (pulizia del bacino e delle sponde da rifiuti abbandonati, periodiche analisi biologiche e della qualità delle acque e conseguenti segnalazioni di criticità riscontrate alle autorità competenti ecc.); - regolamento per l esercizio della pesca sportiva; - programma di sorveglianza che si prevede di svolgere; - esperienza maturata dal soggetto richiedente nella gestione di acque interne per l esercizio della pesca sportiva. b. Verifica della regolarità dell istanza L ufficio verifica la regolarità e completezza dell istanza e richiede le eventuali integrazioni da presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. L ufficio procede alla verifica del possesso dei requisiti previsti, ed in caso di esito positivo dichiara l istanza ammissibile con riserva. c. Pubblicazione di un Avviso informativo per la presentazione di istanze concorrenti 8/13

L ufficio pubblica sul sito www.regione.sardegna.it, sull Albo pretorio del/dei Comune/i interessato/i e sul BURAS un Avviso informativo recante: - una sintesi dell istanza; - l invito a tutti gli interessati a presentare, entro un termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell Avviso informativo sul BURAS, le eventuali osservazioni; - l invito ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all art. 1 a presentare, entro un termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell Avviso informativo sul BURAS, eventuali domande concorrenti corredate della documentazione di cui alla lettera a); - i criteri di selezione da applicare in caso di istanze concorrenti. d. Verifica della regolarità dell istanza concorrente e svolgimento della procedura comparativa (fase eventuale) In caso di presentazione di istanze concorrenti : - L ufficio verifica la regolarità e completezza dell istanza concorrente e richiede le eventuali integrazioni da presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. A seguito della verifica dei requisiti previsti, l ufficio dichiara l istanza concorrente ammissibile con riserva. - Si esegue la procedura comparativa, sulla base dei criteri di selezione di cui all art. 2, e si approva la graduatoria delle istanze ritenute idonee ed ammissibili. e. Richiesta e verifica della proposta di intervento in caso di mancanza di istanze concorrenti In caso di mancata presentazione di istanze concorrenti, decorso il termine di cui alla precedente lettera c l ufficio procede a verificare l idoneità della proposta contenuta nel programma di gestione sulla base dei criteri di selezione di cui all art. 2. Qualora il programma di gestione venga ritenuto solo parzialmente idoneo potrà esserne richiesta una revisione e ripresentazione. 9/13

f. Verifica dell istanza di concessione Una volta valutata l idoneità del programma di gestione, l ufficio procede alla verifica tecnica dell istanza di concessione ed acquisisce il parere dell Ente gestore (ENAS, Consorzi di Bonifica, ENEL e altri) e gli altri pareri ai fini del rilascio della concessione (Autorità di Bacino, Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Comuni, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione generale enti locali e finanze, Assessorato dei Lavori Pubblici, Assessorato della difesa dell'ambiente, altri uffici competenti). Il rilascio della concessione è comunque subordinato al parere vincolante dell Ente gestore ed alle relative prescrizioni. ART. 4 DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE a. Stipula dell atto di concessione, cauzione, canone, durata della concessione. L ufficio procede alla stipula dell atto di concessione, contenente la disciplina della concessione e dei relativi oneri, previa presentazione da parte del soggetto istante di un deposito cauzionale per un importo pari a due annualità del canone La cauzione potrà essere versata scegliendo tra una delle seguenti opzioni: - in numerario secondo le vigenti disposizioni; - con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per l intera durata della concessione dovrà essere corrisposto il canone annuo previsto per tale tipologia di concessione, la cui misura, da rivalutare annualmente, è prevista in 0,02501 per metro lineare di sviluppo della concessione. In ogni caso l importo minimo del canone annuo non potrà essere inferiore ad 359,28. La concessione potrà avere una durata non superiore ad anni 4. 10/13

b. Oneri e divieti a carico del concessionario Il concessionario con la firma dell atto di concessione assume i seguenti obblighi: - Esercitare la pesca sportiva conformemente alla normativa vigente per la pesca sportiva e secondo quanto previsto nel programma di gestione, per la parte ritenuta ammissibile dall Amministrazione; all interno della concessione la pesca sportiva dovrà essere esercitata esclusivamente da soggetti titolari di licenza di pesca sportiva nelle acque interne (tipo B); - Richiedere le necessarie autorizzazioni prima di effettuare qualsiasi intervento nel tratto di fiume o specchio acqueo in concessione; - Munirsi dell autorizzazione dei proprietari dei fondi rivieraschi, ove necessario per l accesso alle sponde del tratto di fiume o specchio acqueo in concessione; - Adottare tutti i provvedimenti eventualmente necessari a migliorare la pescosità delle acque, secondo le prescrizioni che verranno riportate nell atto di concessione o in successivo provvedimento dell Amministrazione concedente; - Consentire in ogni momento l accesso da parte di personale dell Amministrazione regionale concedente; - Custodire ed effettuare la pulizia ordinaria del bene in concessione da rifiuti abbandonati; - Esercitare attività di sorveglianza nella concessione; - Apporre lungo le sponde dello specchio d acqua, alla distanza di m.100 l uno dall altra e leggibili a m.30, le tabelle con la scritta Concessione regionale per finalità di pesca sportiva pesca riservata e l indicazione dell associazione concessionaria ; - Trasmettere annualmente al Servizio competente al rilascio della concessione l elenco dei soci in possesso di licenza per la pesca sportiva; - Destinare alla libera pesca sportiva una estensione dei tratti di sponda facilmente accessibile non inferiore al 5% della estensione di sponda complessiva richiesta; 11/13

- Impegnarsi a non gravare in alcun modo sull Amministrazione concedente per qualsiasi danno che dovesse derivare dall esercizio della concessione; - Trasmettere con la periodicità richiesta nell atto di concessione le statistiche del pescato relative all ambiente oggetto di concessione via posta ordinaria o fax. L invio dovrà essere accompagnato dall invio dei relativi fogli elettronici all indirizzo di posta elettronica agr.pesca@regione.sardegna.it; - Adempiere ad ogni altro obbligo previsto nel presente Decreto e nell atto di concessione. E in ogni caso vietato al concessionario di eseguire opere di qualsiasi genere nello specchio acqueo o tratto di corso d acqua in concessione. E vietato effettuare nelle acque in concessione qualsiasi intervento di ripopolamento senza la previa autorizzazione da parte del Servizio competente al rilascio della concessione. E in ogni caso vietato qualsiasi intervento di ripopolamento ittico con specie alloctone. ART. 5 AUTORIZZAZIONE AL RIPOPOLAMENTO ITTICO Qualsiasi intervento di ripopolamento ittico di specie autoctone delle acque in concessione deve essere autorizzato dal Servizio competente al rilascio della concessione. L'istanza di autorizzazione al ripopolamento ittico deve essere accompagnata da una dettagliata relazione, redatta da un biologo, recante la descrizione quali-quantitativa dei popolamenti ittici presenti con particolare riferimento alle specie endemiche minacciate e la precisa indicazione delle specie autoctone oggetto di ripopolamento, la descrizione dei quantitativi, della provenienza degli esemplari, delle modalità e della tempistica di effettuazione dell intervento e un attenta valutazione dell impatto sull ambiente e sui popolamenti ittici presenti. Sull istanza dovranno essere acquisiti i pareri degli organi competenti ed ove necessario dovrà essere acquisita la valutazione di incidenza ambientale. ART. 6 12/13

DISPOSIZIONI FINALI Il presente decreto si applica alle domande di nuova concessione e di rinnovo delle concessioni vigenti. Le concessioni rilasciate ai sensi del presente decreto potranno essere revocate in qualsiasi momento per violazione degli obblighi previsti o per prevalenti motivi di pubblico interesse. Il presente decreto è immediatamente esecutivo. Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www.regione.sardegna.it) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. F.to Oscar Cherchi 13/13