COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE PROVINCIA DI VARESE

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COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE PROVINCIA DI VARESE Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici PIAZZA MAUCERI, N. 12 21040 VENENGONO SUPERIORE Tel: 0331/828447 Fax 0331/827314 E mail ufficiotecnico@comune.venegonosuperiore.va.it REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL ARTICOLO 113, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, APPROVATO CON D. LGS. 18/04/2016, n. 50 1

SOMMARIO Art. 1 Ambito di applicazione.. pag. 3 Art. 2 Determinazione della quota di incentivazione....... pag. 3 Art. 3 Interventi che accedono all incentivazione.... pag. 4. Art. 4 Conferimento degli incarichi......... pag. 4. Art. 5 Gruppo di lavoro........... pag. 5 Art. 6 Tempi di realizzazione e penalità..... pag. 6 Art. 7 Rapporti con altri Enti Pubblici..... pag. 6 Art. 8 Ripartizione del Fondo di incentivazione......... pag. 6 Art. 9 Economie...... pag. 7 Art. 10 Disposizioni finali..... pag. 7 Art. 11 Disposizioni transitorie. pag. 8 Art. 12 Entrata in vigore.... pag. 8 2

Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all articolo 113 del Codice degli Appalti - Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Disposizioni generali Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all articolo 113 del nuovo Codice degli Appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di seguito nuovo Codice degli Appalti). 2. Il presente regolamento si applica per la programmazione e l esecuzione di opere, lavori pubblici, acquisizioni di forniture e servizi, così come indicati dalle disposizioni seguenti, affidati in via formale successivamente all entrata in vigore del presente regolamento. Programmazione ed esecuzione di opere, lavori, forniture e servizi Art. 2 Determinazione della quota di incentivazione 1. È istituito il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all articolo 113 del nuovo Codice degli Appalti costituito in misura massima del 2,0% dell importo del lavoro, opera, fornitura o servizio posto a base di gara. L 80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l innovazione è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento secondo i criteri ivi individuati. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, laddove consentito dalle normative vigenti, è destinato all acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ovvero all attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell articolo 113 del nuovo Codice degli Appalti. Il fondo è compreso all interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall art. 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell 1.04.2009 e dall articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22.01.2004. 2. La percentuale effettiva è stabilita dal presente Regolamento in base alle classi di importo indicate nella tabella seguente: Tipologia di lavori Percentuale fondo Lavori di importo inferiore ad. 1.000.000 2,00% Lavori di importo da. 1.000.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria di cui all articolo 35 del Codice 1,50% Lavori di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all articolo 35 del Codice 1,00% Tipologia di forniture e servizi Percentuale fondo Forniture e servizi annui inferiori ad. 100.000,00 2,00% Forniture e servizi annui da. 100.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria di cui all articolo 35 del Codice 1,50% 3

Forniture e servizi annui di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all articolo 35 del Codice 1,00% 3. Il fondo è costituito dall importo posto a base di gara dell opera, lavoro, servizio o fornitura, al netto dell iva e delle somme a disposizione per espropri, indagini preliminari e quant altro non connesso con quanto programmato. 4. Gli importi sono calcolati al lordo delle ritenute e degli oneri riflessi, i quali saranno previsti negli ordinari fondi di bilancio a carico dell ente. 5. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all interno del quadro economico dell opera, lavoro, fornitura o servizio. 6. L impegno di spesa verrà effettuato con determinazione del dirigente del settore competente prima dell inizio dell opera, del lavoro o dell inizio della fornitura o del servizio. 7. I pagamenti degli incentivi avverranno secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto delle percentuali di cui all art. 8, con le seguenti tempistiche: Gruppo di programmazione e progettazione: - per opere, lavori, servizi e forniture di importo inferiori alla soglia comunitaria di cui all articolo 35 del Codice: con l approvazione del progetto esecutivo o per servizi e forniture con il grado di progettazione corrispondente; - per opere, lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria: entro 30 giorni dall approvazione del livello di progettazione corrispondente al progetto esecutivo e per servizi e forniture con il grado di progettazione corrispondente; Gruppo di direzione dei lavori e di direzione dell esecuzione: - dopo 30 gg. dall approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dell opera o di verifica di conformità. Art. 3 Interventi che accedono all incentivazione 1. Le funzioni tecniche che accedono all incentivazione riguardano tutte le acquisizioni di beni e servizi e tutti i lavori pubblici coerenti con i documenti programmatori comunali e con il bilancio pluriennale. Art. 4 Conferimento degli incarichi 1. Gli affidamenti delle attività di cui trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile preposto al servizio tecnico, garantendo una opportuna rotazione del personale. 2. Lo stesso responsabile può, con provvedimento motivato, modificare o revocare, l incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l attribuzione dell incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente/responsabile verifica il rispetto e l applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati. 3. L atto di conferimento dell incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori e quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno. 4

4. Partecipano alla ripartizione del fondo: a) il Responsabile Unico del Procedimento; b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell incarico e in possesso dei requisiti di cui all articolo 24, comma 3, del Codice, assumono responsabilità professionale firmando i relativi elaborati; c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81; d) gli incaricati dell ufficio di direzione dei lavori o dell esecuzione ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità; f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell ambito delle competenze del profilo professionale; g) il personale amministrativo, nonché l ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non assumendo la direzione lavori o di esecuzione e di R.U.P., partecipano mediante contributo intellettuale e/o materiale all attività del Responsabile del Procedimento, nonché alla direzione lavori o di esecuzione e alla loro contabilizzazione. 5. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate e secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente. Art. 5 Gruppo di lavoro 1. Gli incarichi per funzioni tecniche ammessi all incentivazione devono tendere a coinvolgere progressivamente tutti i dipendenti idonei dell ente, ognuno in relazione alle proprie funzioni e al proprio profilo professionale. 2. L espletamento degli incarichi affidati non deve in nessun caso interferire con il regolare svolgimento delle ordinarie mansioni d ufficio. 3. Per esigenze eccezionali, o per specifiche professionalità, possono essere inseriti nel gruppo di lavoro anche i dipendenti di settori non ordinariamente afferenti a quanto indicato all articolo 4, sia con profilo amministrativo che tecnico. 4. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Dirigente competente, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla programmazione e alla realizzazione dell opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri verranno osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni delle procedure espropriative e dell Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento. 5. La composizione del gruppo è definita con l atto formale di conferimento dell incarico. 6. Con l atto di conferimento dell incarico deve essere individuato/a: - il lavoro, opera, servizio o fornitura; - l importo presunto a base di gara del lavoro, opera, servizio o fornitura; - il cronoprogramma per ogni funzione svolta; 5

- il nominativo di ogni singolo dipendente con relativa categoria e profilo professionale ed i compiti assegnati, nonché l attribuzione delle aliquote spettanti a ciascun componente. Art. 6 Tempi di realizzazione e penalità 1. Le funzioni tecniche conferite ai dipendenti interni dovranno avvenire secondo le priorità, modalità e scadenze indicate dall Amministrazione Comunale negli obiettivi degli atti di programmazione e le ulteriori precisazioni che vorrà fornire l Assessore di riferimento nonché secondo il cronoprogramma redatto dal Dirigente. 2. Il mancato rispetto dei tempi fissati non giustificato da comprovati motivi d ufficio certificati dal dirigente competente, comporterà una deduzione delle percentuali dovute a titolo di incentivo nella misura del 15% della quota spettante per ogni 30 giorni di ritardo. 3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico dell opera, lavoro, servizio o fornitura, comporterà una riduzione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all incremento del costo. Art. 7 Rapporti con altri Enti Pubblici E possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti Pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del D.lgs. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi. Nell atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio. I dipendenti dell Amministrazione che richiedessero l autorizzazione a far parte di un Gruppo di Lavoro di un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopracitate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all Amministrazione l importo dell incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare l eventuale superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà nell anno successivo. Art. 8 Ripartizione del Fondo di incentivazione 1. L effettiva erogazione del fondo di incentivazione, da effettuarsi con le percentuali di seguito riportate, avverrà con l atto di liquidazione secondo la tempistica sopra definita. 2. Il fondo è ripartito dal Dirigente/Responsabile, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e della natura delle attività. 3. La ripartizione avverrà con le percentuali sotto indicate: Tipologia di incarico Percentuale Responsabile del Procedimento 35% 6

Il tecnico o i tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici firmando i relativi elaborati 30% I collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell ambito delle competenze del profilo professionale 5% Gli incaricati dell ufficio di direzione dei lavori o dell esecuzione, ed il coordinatore in fase di esecuzione 10% Il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità 5% Il personale amministrativo, nonché l ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non assumendo la direzione lavori o di esecuzione e di R.U.P., partecipano mediante contributo intellettuale e/o materiale all attività del Responsabile del Procedimento, nonché alla direzione lavori o di esecuzione e alla loro contabilizzazione 15% Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell 80% spettante ai dipendenti. Il restante 20% spetterà al Comune, laddove consentito e in tal caso verrà destinato secondo quanto previsto dall articolo 113 del nuovo Codice degli Appalti. 4. Qualora alcune parti delle suddette prestazioni fossero affidate a professionisti esterni, le relative quote incrementano la quota del fondo e vengono ripartite tra i dipendenti interni facenti parte del gruppo di lavoro soltanto laddove il Dirigente competente certifichi che l affidamento a professionista esterno ha comportato un incremento del carico di lavoro nei confronti di tutti o di alcuni dei dipendenti incaricati delle funzioni tecniche di cui all art. 113 del Nuovo Codice degli Appalti. Qualora un dipendente svolga più prestazioni avrà diritto al cumulo degli incentivi spettanti per ciascuna prestazione. Art. 9 Economie Le somme eventualmente non assegnate con la ripartizione del fondo costituiscono economie di gestione. Disposizioni comuni Art. 10 Disposizioni finali 1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente Regolamento. 7

Art. 11 Disposizioni transitorie Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente. Art. 12 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione. 8