Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del xx.xx.05 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 giugno 995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue: Sostituzione di espressioni In tutta l ordinanza «carrozzella per disabili» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «sedia a rotelle». In tutta l ordinanza «combinazione velocipede/carrozzella per disabili» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «combinazione velocipede/sedia a rotelle». Art. 4, frase introduttiva e lett. a e b n. 3 Sono «motoveicoli» i seguenti veicoli, a meno che non siano considerati ciclomotori (art. 8): a. i veicoli a motore a due ruote collocate una dietro l altra, con o senza carrozzino laterale; b. le «motoleggere», vale a dire: 3. i «risciò elettrici», vale a dire veicoli a due o più ruote a propulsione elettrica con potenza massima di,00 kw, aventi una velocità massima per costruzione di 0 km/h oppure di 5 km/h in caso di pedalata assistita, e un peso a vuoto massimo, giusta l articolo 36 capoverso, di 0,7 t e un peso totale massimo di 0,45 t; RS 74.4 04...
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 04 Art. 8 lett. c e d Sono «ciclomotori»: c. le «sedie a rotelle motorizzate», vale a dire veicoli monoposto progettati per persone con ridotte capacità deambulatorie, a tre o più ruote e propulsione propria, aventi una velocità massima per costruzione di 30 km/h, una potenza massima del motore di,00 kw e, se dotati di motore a combustione interna, una cilindrata massima di 50 cm 3 ; d. i «monopattini elettrici», vale a dire veicoli monoposto, autobilanciati, a propulsione elettrica, aventi una potenza massima del motore di,00 kw, una parte considerevole della quale è impiegata per bilanciare il veicolo, una velocità massima per costruzione di 0 km/h oppure di 5 km/h in caso di pedalata assistita. Art. 33 cpv. e 4 I veicoli immatricolati con targhe, elencati al capoverso, sono sottoposti periodicamente all esame successivo ufficiale. L autorità d immatricolazione può affidare questi esami ad aziende od organizzazioni che ne garantiscono l esecuzione conformemente alle prescrizioni. 4 Abrogato Art. 35 cpv., frase introduttiva In deroga al capoverso, per le motoleggere di cui all articolo 4 lettera b numero vigono le seguenti dimensioni: Art. 36 cpv., parte introduttiva e lett. a, cpv. lett. a e cpv. 3 bis, frase introduttiva Il peso dei veicoli determinante per la classificazione in categorie è il peso a vuoto giusta l articolo 7 capoversi e 7, tuttavia senza conducente, senza carburante e senza equipaggiamento suppletivo. Può ammontare al massimo a: tonnellate a. motoleggere a tre ruote e risciò elettrici 0,7 Il carico utile (art. 7 cpv. 5) dei veicoli può ammontare al massimo a: tonnellate a. motoleggere di cui all articolo 4 lettera b numero 0,30 3bis In deroga al capoverso 3, un carico rimorchiato pari al massimo alla metà del peso totale del veicolo trattore può essere ammesso per rimorchi frenati di quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e motoleggere di cui all articolo 4 lettera b numero, se:
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 04 Art. 44 cpv. 7 7 Per i veicoli con una velocità massima limitata possono essere fatte valere le agevolazioni di cui agli articoli 8, 9 e 0. Per il contrassegno e l iscrizione della velocità massima è applicabile l articolo 7 capoverso, a eccezione delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore. Sui veicoli aventi una velocità massima per costruzione di 0 km/h è sufficiente un campanello per velocipedi come avvisatore acustico; è consentito rinunciare al faro a luce anabbagliante purché il veicolo sia dotato di una luce di posizione. Art. 49 cpv. e bis Al sistema di frenatura delle motoleggere a due ruote collocate una dietro l altra si applica l articolo 45. bis I risciò elettrici aventi due ruote sul medesimo asse devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Non è necessario un freno a frizione. Per i freni vale quanto segue: a. il freno di servizio può consistere in:. due freni indipendenti l uno dall altro che agiscono in maniera uniforme su entrambe le ruote, oppure. un freno che agisce in maniera uniforme su entrambe le ruote e un freno ausiliario ad azione progressiva; b. il freno di stazionamento deve agire su entrambe le ruote. A scopo di stazionamento può essere adibito anche il freno ausiliario di cui alla lettera a numero. Art. 5 cpv. L articolo 46 capoverso 3 si applica al dispositivo di sostegno delle motoleggere a due ruote. I dispositivi di sostegno delle motoleggere a due ruote disposte sul medesimo asse non devono riposizionarsi automaticamente se il veicolo non può entrare in funzione quando sono abbassati. Titolo prima dell art. 5 Sezione 4: Motoleggere a più di due ruote e quadricicli leggeri a motore Art. 5 cpv. e bis Le motoleggere a più di due ruote e i quadricicli leggeri a motore, il cui peso totale sia superiore a 0,0 t, devono essere muniti di retromarcia. Se a propulsione elettrica, possono essere muniti di altro dispositivo per la retromarcia. bis Per i veicoli di cui al capoverso con un peso totale massimo di 0,45 t non è necessaria la retromarcia se il veicolo può essere facilmente spinto all indietro dal sedile del conducente. 3
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 04 Art. 53 cpv. Le motoleggere a più di due ruote e i quadricicli leggeri a motore devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Per i freni vale quanto segue: a. il freno di servizio può consistere in:. due freni indipendenti l uno dall altro, che, azionati contemporaneamente, agiscono su tutte le ruote, oppure. un freno che agisce su tutte le ruote e un freno ausiliario ad azione progressiva; b. il freno di stazionamento deve agire sulle ruote di almeno un asse. A scopo di stazionamento può essere adibito anche il freno ausiliario di cui alla lettera a numero. Art. 56 cpv. e bis I quadricicli e tricicli a motore, il cui peso totale sia superiore a 0,0 t, devono essere muniti di retromarcia. Se a propulsione elettrica, possono essere muniti di altro dispositivo per la retromarcia. bis Per i veicoli di cui al capoverso con un peso totale massimo di 0,45 t non è necessaria la retromarcia se il veicolo può essere facilmente spinto all indietro dal sedile del conducente. Art. 80 I requisiti per gli indicatori di direzione lampeggianti si basano sull articolo 79a capoverso lettera d. Titolo dopo l art. 8 Sezione 5: Disposizioni speciali per monopattini elettrici Art. 8a Freni, equipaggiamento I monopattini elettrici devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Non è necessario un freno a frizione. Il freno di servizio può consistere in: a. due freni indipendenti l uno dall altro che agiscono ciascuno in maniera uniforme sulle ruote di un asse e, se azionati contemporaneamente, agiscono su tutte le ruote, oppure b. un freno che agisce su tutte le ruote e un freno ausiliario ad azione progressiva. 4
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 04 Il freno ausiliario di cui al capoverso lettera b può essere utilizzato come freno di stazionamento. Il dispositivo di sostegno può fungere da freno di stazionamento se è in grado di impedire lo spostamento del veicolo carico su una salita e una discesa con una pendenza fino al per cento. Per i veicoli a una sola ruota è sufficiente un altro sostegno appropriato, purché soddisfi le stesse condizioni. 3 Al posto di un campanello è ammesso un avvisatore acustico conforme alla direttiva 93/30/CEE oppure al regolamento (UE) n. 3/04 o al regolamento ECE n. 8. 4 Non è necessario un manubrio. II L allegato è modificato secondo la versione qui annessa. L allegato 7 è modificato come segue: N. 3 classi e I requisiti di efficacia per i dispositivi di frenatura di questi veicoli si basano sulla direttiva 93/4/CEE. Pertanto è fatta la seguente classificazione valida soltanto per l inserimento nelle classi in merito all efficacia di frenatura: Classe : Classe : Motoleggere con ruote collocate una dietro l altra; Motoleggere aventi più ruote sul medesimo asse e quadricicli leggeri a motore; III La presente ordinanza entra in vigore il giugno 05. La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga In nome del Consiglio federale svizzero: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 5
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 04 Allegato (art. 3a cpv., 3b cpv., 5 cpv. lett. a, 30 cpv. lett. b bis, d e f, 49 cpv. 5, 64 cpv. ) Versioni delle normative internazionali vincolanti per la Svizzera 6
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