Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Documenti analoghi
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza sulla navigazione militare

NUOVE PATENTI DI GUIDA. D. LGS. 18/04/2011 nr. 59

1.3. Attuazione della mozione «Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica»

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi 1

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

In base al Decreto Legislativo 59/2011 con allegati. Note. Età. Modifiche e novità del Codice della Strada - Patenti Domenica 20 Gennaio :32

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013)

Attribuzione del numero di matricola Controllo posticipato dello sdoganamento e dell imposizione

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 3 della legge del 9 ottobre sulla tariffa delle dogane (LTD), ordina:

VEICOLO PER ESAME DI GUIDA

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD) Modifica del 10 marzo Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima


Biciclette elettriche. Comodi e sicuri alla meta

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) Art. 1 Oggetto, campo d applicazione e rapporto con il diritto internazionale

Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Direzione

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

motoveicoli AM (vecchio patentino ) Età minima per conseguire le varie categorie di patente o per guidare le varie categorie di veicoli: 14 anni

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 7 marzo Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina:

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili

TAVOLO TECNICO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

COMUNICAZIONE INTERNA N. 27/2012 Area Personale

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

PROVVEDIMENTO TARGHE ALTERNE

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI Direttive particolari con i relativi decreti di recepimento ed i regolamenti ECE equivalenti

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione

VETTURA ELETTRICA PASSEGGERI E TRASPORTO COSE

LIMITAZIONI NELLA GUIDA PER NEOPATENTATI Per i neopatentati sono previste particolari limitazioni di guida per condurre:

Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione

Ordinanza del DDPS sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile

Adeguamento e manutenzione dei trattori agricoli o forestali

MANITOU MANITOU MANITOU MANITOU

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) 1. Parte prima: Disposizioni generali. del 20 novembre 1959 (Stato 1 luglio 2007)

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici

MINISTERO DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Comitato tecnico ex art. 119, comma 10, del D.L.vo n. 285/92

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

GUIDA DE L MOTOVE ICOLO

Media Information. Nuova Opel Insignia: Scheda tecnica. Berlina 4 porte. Sports Tourer

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Queste le novità introdotte nell articolo 115 del codice della strada, nella versione attuale rispetto a quella modificata.

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) 1. Parte prima: Disposizioni generali. del 20 novembre 1959 (Stato 1 gennaio 2009)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

del 20 novembre 1959 (Stato 1 gennaio 2012)

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Manuale di. teoria. 20: Patenti e documenti

LE CARATTERISTICHE DEI VELOCIPEDI

Autoscuola Marche -

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016

Segnale di divieto: VIA LIBERA -Indica la fine di tutte le prescrizioni precedentemente imposte. -Indica la fine dei divieti precedentemente imposti

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

ALLEGATO C. Contrassegni ed accessori sui veicoli

Ordinanza sulla segnaletica stradale

Codice penale militare e Procedura penale militare

Iniziativa parlamentare Abolizione dei contrassegni per velocipedi

Proposte di modifica (presentazione sinottica) con spiegazioni / OAC Allegato 7

Ordinanza concernente le multe disciplinari

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

persone dalla sparizione forzata è approvata.

Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo

Codice penale militare e procedura penale militare

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

RIEPILOGO TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO E RELATIVE SANZIONI VERIFICA DEL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO

Ordinanza concernente le multe disciplinari

Transcript:

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del xx.xx.05 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 giugno 995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue: Sostituzione di espressioni In tutta l ordinanza «carrozzella per disabili» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «sedia a rotelle». In tutta l ordinanza «combinazione velocipede/carrozzella per disabili» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «combinazione velocipede/sedia a rotelle». Art. 4, frase introduttiva e lett. a e b n. 3 Sono «motoveicoli» i seguenti veicoli, a meno che non siano considerati ciclomotori (art. 8): a. i veicoli a motore a due ruote collocate una dietro l altra, con o senza carrozzino laterale; b. le «motoleggere», vale a dire: 3. i «risciò elettrici», vale a dire veicoli a due o più ruote a propulsione elettrica con potenza massima di,00 kw, aventi una velocità massima per costruzione di 0 km/h oppure di 5 km/h in caso di pedalata assistita, e un peso a vuoto massimo, giusta l articolo 36 capoverso, di 0,7 t e un peso totale massimo di 0,45 t; RS 74.4 04...

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 04 Art. 8 lett. c e d Sono «ciclomotori»: c. le «sedie a rotelle motorizzate», vale a dire veicoli monoposto progettati per persone con ridotte capacità deambulatorie, a tre o più ruote e propulsione propria, aventi una velocità massima per costruzione di 30 km/h, una potenza massima del motore di,00 kw e, se dotati di motore a combustione interna, una cilindrata massima di 50 cm 3 ; d. i «monopattini elettrici», vale a dire veicoli monoposto, autobilanciati, a propulsione elettrica, aventi una potenza massima del motore di,00 kw, una parte considerevole della quale è impiegata per bilanciare il veicolo, una velocità massima per costruzione di 0 km/h oppure di 5 km/h in caso di pedalata assistita. Art. 33 cpv. e 4 I veicoli immatricolati con targhe, elencati al capoverso, sono sottoposti periodicamente all esame successivo ufficiale. L autorità d immatricolazione può affidare questi esami ad aziende od organizzazioni che ne garantiscono l esecuzione conformemente alle prescrizioni. 4 Abrogato Art. 35 cpv., frase introduttiva In deroga al capoverso, per le motoleggere di cui all articolo 4 lettera b numero vigono le seguenti dimensioni: Art. 36 cpv., parte introduttiva e lett. a, cpv. lett. a e cpv. 3 bis, frase introduttiva Il peso dei veicoli determinante per la classificazione in categorie è il peso a vuoto giusta l articolo 7 capoversi e 7, tuttavia senza conducente, senza carburante e senza equipaggiamento suppletivo. Può ammontare al massimo a: tonnellate a. motoleggere a tre ruote e risciò elettrici 0,7 Il carico utile (art. 7 cpv. 5) dei veicoli può ammontare al massimo a: tonnellate a. motoleggere di cui all articolo 4 lettera b numero 0,30 3bis In deroga al capoverso 3, un carico rimorchiato pari al massimo alla metà del peso totale del veicolo trattore può essere ammesso per rimorchi frenati di quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e motoleggere di cui all articolo 4 lettera b numero, se:

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 04 Art. 44 cpv. 7 7 Per i veicoli con una velocità massima limitata possono essere fatte valere le agevolazioni di cui agli articoli 8, 9 e 0. Per il contrassegno e l iscrizione della velocità massima è applicabile l articolo 7 capoverso, a eccezione delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore. Sui veicoli aventi una velocità massima per costruzione di 0 km/h è sufficiente un campanello per velocipedi come avvisatore acustico; è consentito rinunciare al faro a luce anabbagliante purché il veicolo sia dotato di una luce di posizione. Art. 49 cpv. e bis Al sistema di frenatura delle motoleggere a due ruote collocate una dietro l altra si applica l articolo 45. bis I risciò elettrici aventi due ruote sul medesimo asse devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Non è necessario un freno a frizione. Per i freni vale quanto segue: a. il freno di servizio può consistere in:. due freni indipendenti l uno dall altro che agiscono in maniera uniforme su entrambe le ruote, oppure. un freno che agisce in maniera uniforme su entrambe le ruote e un freno ausiliario ad azione progressiva; b. il freno di stazionamento deve agire su entrambe le ruote. A scopo di stazionamento può essere adibito anche il freno ausiliario di cui alla lettera a numero. Art. 5 cpv. L articolo 46 capoverso 3 si applica al dispositivo di sostegno delle motoleggere a due ruote. I dispositivi di sostegno delle motoleggere a due ruote disposte sul medesimo asse non devono riposizionarsi automaticamente se il veicolo non può entrare in funzione quando sono abbassati. Titolo prima dell art. 5 Sezione 4: Motoleggere a più di due ruote e quadricicli leggeri a motore Art. 5 cpv. e bis Le motoleggere a più di due ruote e i quadricicli leggeri a motore, il cui peso totale sia superiore a 0,0 t, devono essere muniti di retromarcia. Se a propulsione elettrica, possono essere muniti di altro dispositivo per la retromarcia. bis Per i veicoli di cui al capoverso con un peso totale massimo di 0,45 t non è necessaria la retromarcia se il veicolo può essere facilmente spinto all indietro dal sedile del conducente. 3

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 04 Art. 53 cpv. Le motoleggere a più di due ruote e i quadricicli leggeri a motore devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Per i freni vale quanto segue: a. il freno di servizio può consistere in:. due freni indipendenti l uno dall altro, che, azionati contemporaneamente, agiscono su tutte le ruote, oppure. un freno che agisce su tutte le ruote e un freno ausiliario ad azione progressiva; b. il freno di stazionamento deve agire sulle ruote di almeno un asse. A scopo di stazionamento può essere adibito anche il freno ausiliario di cui alla lettera a numero. Art. 56 cpv. e bis I quadricicli e tricicli a motore, il cui peso totale sia superiore a 0,0 t, devono essere muniti di retromarcia. Se a propulsione elettrica, possono essere muniti di altro dispositivo per la retromarcia. bis Per i veicoli di cui al capoverso con un peso totale massimo di 0,45 t non è necessaria la retromarcia se il veicolo può essere facilmente spinto all indietro dal sedile del conducente. Art. 80 I requisiti per gli indicatori di direzione lampeggianti si basano sull articolo 79a capoverso lettera d. Titolo dopo l art. 8 Sezione 5: Disposizioni speciali per monopattini elettrici Art. 8a Freni, equipaggiamento I monopattini elettrici devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Non è necessario un freno a frizione. Il freno di servizio può consistere in: a. due freni indipendenti l uno dall altro che agiscono ciascuno in maniera uniforme sulle ruote di un asse e, se azionati contemporaneamente, agiscono su tutte le ruote, oppure b. un freno che agisce su tutte le ruote e un freno ausiliario ad azione progressiva. 4

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 04 Il freno ausiliario di cui al capoverso lettera b può essere utilizzato come freno di stazionamento. Il dispositivo di sostegno può fungere da freno di stazionamento se è in grado di impedire lo spostamento del veicolo carico su una salita e una discesa con una pendenza fino al per cento. Per i veicoli a una sola ruota è sufficiente un altro sostegno appropriato, purché soddisfi le stesse condizioni. 3 Al posto di un campanello è ammesso un avvisatore acustico conforme alla direttiva 93/30/CEE oppure al regolamento (UE) n. 3/04 o al regolamento ECE n. 8. 4 Non è necessario un manubrio. II L allegato è modificato secondo la versione qui annessa. L allegato 7 è modificato come segue: N. 3 classi e I requisiti di efficacia per i dispositivi di frenatura di questi veicoli si basano sulla direttiva 93/4/CEE. Pertanto è fatta la seguente classificazione valida soltanto per l inserimento nelle classi in merito all efficacia di frenatura: Classe : Classe : Motoleggere con ruote collocate una dietro l altra; Motoleggere aventi più ruote sul medesimo asse e quadricicli leggeri a motore; III La presente ordinanza entra in vigore il giugno 05. La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga In nome del Consiglio federale svizzero: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 5

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 04 Allegato (art. 3a cpv., 3b cpv., 5 cpv. lett. a, 30 cpv. lett. b bis, d e f, 49 cpv. 5, 64 cpv. ) Versioni delle normative internazionali vincolanti per la Svizzera 6

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 04 7