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L energia prodotta alimenta direttamente gli utilizzatori e la parte eccedente (eventuale), da gennaio 2009 viene valorizzata economicamente dal GSE e compensata a fine a fine anno con l importo dovuto per l energia prelevata Da gennaio 2009 l eventuale credito non scade più dopo 3 anni kwh incentivati kwh immessi in rete CS = Contributo in conto Scambio 4

Quando la produzione dell impianto non è sufficiente, viene prelevata l energia dalla rete La differenza tra l importo dovuto per il prelievo e il Contributo il conto scambio CS a cui si ha diritto, viene effettuato su base annuale Il venditore calcola l importo dovuto per l energia prelevata Il GSE riconosce il CS (Corispettivo in conto scambio) pari al valore dell energia immessa in rete 5

Quanto costa il servizio di scambio sul posto 30 euro all anno (da gennaio 2009 riscossi dal GSE) Costo del servizio di scambio sul posto Si deve aggiungere la remunerazione annua del servizio di misura dell energia prodotta (riscossi dal Distributore) 26,82 euro per BT 298,8 euro per MT Totale 30 euro BT circa 57 euro all anno all anno Dal 2009 il servizio di scambio sul posto sarà gestito dal GSE e non più dalle imprese distributrici 6

Delibera ARG/elt 74/08 del 3 giugno 2008 Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto Si applica dal 1 gennaio 2009 e, da tale data sarà abrogata la delibera 28/06 Riguarda sia le produzioni da fonti rinnovabili (fino a 20 kw) sia le cogenerazioni ad alto rendimento (fino a 200 kw) Sarà applicabile anche alle produzioni da fonti rinnovabili fino a 200 kw, quando usciranno i relativi Decreti applicativi Assegna al GSE la gestione del servizio di scambio sul posto I Distributori devono comunicare tempestivamente ai clienti che le convenzioni esistenti decadono dal 01/01/2009, fornendo indicazioni sulle nuove modalità della disciplina Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate con il GSE per la sola parte relativa all immissione dell energia in rete I prelievi di energia sono invece regolati dai venditori (trader) con i normali contratti di fornitura 7

Delibera ARG/elt 74/08 del 3 giugno 2008 Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto Lo scambio terrà conto del diverso valore economico dell energia immessa e prelevata, prevedendo una compensazione economica di equalizzazione In pratica non si fa più lo scambio fisico dell energia prelevata e immessa, ma si pagherà la differenza tra quanto dovuto per l energia prelevata e la compensazione economica ottenuta per l energia immessa, tenendo conto del valore economico di mercato Viene introdotto il Contributo in Conto Scambio (CS), cioè l ammontare determinato dal GSE che, al più, garantisce l equivalenza tra quanto pagato per l energia prelevata e il valore dell energia immessa Nel caso in cui il valore dell energia immessa sia superiore a quello dell energia prelevata, tale maggior valore viene riportato a credito negli anni successivi e non si annulla dopo tre anni 8

Delibera ARG/elt 74/08 del 3 giugno 2008 Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto Il GSE associa un controvalore all energia immessa in base al prezzo zonale orario (stabilito dall art. 30.4 lettera b della delibera 111/06) e agli oneri di uso del sistema elettrico (trasporto e dispacciamento) La lettura dei contatori continua ad essere a carico delle imprese distributrici, che trasmetteranno tutti i dati al GSE A loro volta, le imprese venditrici trasmetteranno al GSE i dati relativi all onere sostenuto per l energia prelevata (al netto delle imposte) Entro il 15 settembre 2008 il GSE dovrà predisporre e pubblicare sul suo sito un documento, approvato dall Autorità, con i criteri di calcolo per l applicazione della Delibera Gli attuali Distributori chiuderanno lo scambio sul posto per il 2008 e l eventuale energia da riportare agli anni successivi sarà valorizzata economicamente dal GSE e mantenuta come credito ecomonico disponibile ai fini del CS (Corrispettivo in Conto Scambio 9