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COMUNE DI OSPITALE DI CADORE UNIONE MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO PROVINCIA DI BELLUNO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASI COMPONENTE PATRIMONIALE DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 23 del 2.09.2014

TITOLO I Disposizioni generali Art. 1. Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell Imposta Unica Comunale IUC prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Art. 2. Soggetto attivo 1. Soggetto attivo della TASI è il comune per gli immobili e le aree la cui superfice insistono, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune. Art. 3 Indicazione analitica dei servizi indivisibili 1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. TITOLO II Presupposto e soggetti passivi Art. 4 Presupposto dell imposta 1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria e di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Art. 5 Esclusioni 1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli. Art. 6 Soggetti passivi 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria, e, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, ogni possessore ed ogni detentore effettua i versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Rimane in ogni caso valido il versamento di un contitolare effettuato per conto di un altro.

Nell ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesto in via solidale agli altri possessori. 2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 4. Nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. L occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l aliquota di cui al successivo art.8. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. Per quanto riguarda l utilizzatore dell immobile, l obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l occupazione e sussiste fino al giorno di cessazione dell occupazione, conteggiando per intero il mese nel quale la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni, purchè dichiarato dal soggetto obbligato. 5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione, alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. TITOLO III Determinazione dell imposta Art. 7 Base imponibile 1. La base imponibile è quella prevista per l applicazione dell imposta municipale propria IMU di cui all articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi. 2. Per la determinazione del valore delle aree edificabili si rinvia a quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale per l applicazione dell IMU. Art.8 Determinazione delle aliquote 1. L aliquota di base della TASI è pari all 1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l aliquota fino all azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli: a) la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; b) per il 2014, l aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. c) Per lo stesso 2014 nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti per un ammontare non superiore allo 0,80 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, detrazioni

d imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. 2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 677 678 dell art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento. 3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l importo che può essere portato in detrazione dall imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all art. 9, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 10, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni. art. 9 Detrazioni 1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 8, il comune può stabilire l applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, ai sensi del comma 677 dell art. 1 della legge 147 del 27.12.2013. Art. 10 Riduzioni ed esenzioni 1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell imposta municipale propria (IMU) dall art. 9, comma 8 del D. Lgs. 23/2011, richiamati all art. 7 del Regolamento IMU. 2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 8, il comune può stabilire l applicazione di ulteriori riduzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all anno, all estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 3. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

TITOLO IV Riscossione Art. 11 Dichiarazioni. 1.- Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Art. 12 Modalità di versamento 1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Art. 13 Scadenze del versamento 1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre. 2. Per l anno 2014 valgono le disposizioni di cui all art. 1 del D.L. 16/2014, convertito con Legge 68/2014 e successive